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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/11/2024, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 19/11/2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 2846/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: indennità di accompagnamento;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'avv. CRISPO IGINIO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (PEC indicata:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: , in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso, CP_1 P.IVA_1 in virtù di procura in atti, dagli avv.ti DI RONZA NICOLA, TELLONE GIANLUCA e
SERENO GIOVANNA, con i quali è elettivamente domiciliata in Avellino alla via Roma
17 presso la sede provinciale dell'Ente, (PEC indicata:
t); Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17/9/2022 il ricorrente contestava le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, espletata nella prima fase giudiziale di accertamento tecnico preventivo, chiedendo al Tribunale il riconoscimento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento a partire dalla data della visita
1 amministrativa di revisione del 15/12/2020 o, in subordine, dalla diversa data accertata in corso di causa, con condanna dell'Ente alla erogazione della indennità con rivalutazione monetaria ed interessi legali.
In particolare, il ricorrente deduceva la contraddittorietà della relazione peritale, lamentando che il consulente incaricato, dott. negava la sussistenza Persona_1 del requisito sanitario utile al beneficio richiesto, nonostante le malattie significative da cui egli era affetto, riconosciute dalla stessa CML, la quale, all'esito della visita collegiale del giorno 11/2/2022, oltre a confermarlo soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi a svolgere i compiti e le funzioni propri della sua età (100%), lo confermava portatore di handicap in situazione di gravità riconoscendogli il comma 3 dell'art. 3 della L. 104/ 1992.
Soggiungeva che dette patologie lo rendevano totalmente inabile con necessità di assistenza per le normali attività quotidiane, evidenziando l'impossibilità di deambulare e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, come lavarsi e vestirsi e fare la spesa, a causa della mancanza del controllo uro-sfinterico e della limitazione funzionale al braccio.
Lamentava, inoltre, la violazione del diritto di difesa perché: il C.T.U. non permetteva all'accompagnatore (figlio del ricorrente) di partecipare alle operazioni peritali;
allorquando il ricorrente sopraggiungeva per sottoporsi alla visita peritale, il CTP dell' si trovava già nella stanza del C.T.U. e ivi si tratteneva anche dopo il termine CP_1 delle operazioni peritali;
nel trasmettere la bozza delle operazioni peritali alle parti il
C.T.U. non allegava anche il verbale di inizio delle operazioni peritali;
in riscontro alla richiesta di parte ricorrente di trasmissione del predetto verbale, il C.T.U., con pec del
01.06.2022, negava l'invio di tale documento, rappresentando che lo stesso sarebbe stato depositato telematicamente assieme alla relazione peritale;
nel predetto verbale,
-effettivamente depositato unitamente alla relazione definitiva e sottoscritto dalle parti- si dava atto della chiusura delle operazioni peritali “dopo aver ascoltato le osservazioni mosse dal C.T.P.”, osservazioni queste delle quali esso ricorrente non serbava memoria e che non venivano riportate pedissequamente nel verbale delle operazioni peritali.
Il comportamento innanzi descritto era indicativo -secondo la prospettazione di parte ricorrente- di forte pregiudizio nei confronti del ricorrente, che pertanto intendeva proporre ricusazione dello C.T.U..
2 Sulla scorta di tali doglianze rassegnava le conclusioni di seguito riportate: “Voglia
L'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato psicopatologico del sig. è Parte_1 tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex L. 18/1980 e 508/1988 e, per l'effetto, riconoscerne il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, mediante sentenza.
- Si chiede sin da ora la nomina di nuovo di un nuovo consulente per il rinnovo della
Consulenza Tecnica d'Ufficio a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente
a quella già depositata, con riserva di nominare un proprio consulente tecnico di parte. Con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento”.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata in data
30/11/2023 si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso ex art. 445 bis CP_1 comma 6 c.p.c. per inosservanza dei termini perentori previsti ai commi 4 e 6 della stessa norma, nonché per genericità, indeterminatezza e carenza dei motivi specifici di contestazione.
Nel merito, il resistente eccepiva il difetto dei requisiti amministrativi, reddituali e socioeconomici e sanitari legittimanti le pretese azionate dal ricorrente, concludendo quindi per il rigetto del ricorso.
Fissata la discussione per l'odierna udienza, la causa, ritenuta matura per la decisione,
è stata decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. In via preliminare, in rito deve rilevarsi che il ricorso in esame risulta depositato tempestivamente, ossia in data 17/9/2022 e, quindi, entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data 19/8/2022 nel fascicolo del procedimento per ATPO, recante R.G. n. 1490/02021, e acquisito dalla scrivente in visione.
Conseguentemente, va disattesa la eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dall' resistente. CP_2
Va parimenti disattesa la eccezione di inammissibilità della domanda per genericità e indeterminatezza, essendo emerso chiaramente dal ricorso in esame che oggetto della presente controversia è il riconoscimento dello stato invalidante utile a fruire della indennità di accompagnamento, negato in esito all'accertamento peritale espletato nella fase sommaria, accertamento questo le cui conclusioni sono state contestate in questa sede in maniera sufficientemente specifica.
4. Ciò posto, nel merito il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
3 Il ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento da parte del C.T.U. incaricato nella precedente fase giudiziale, dott. del diritto all'indennità di Persona_1 accompagnamento nonostante la gravità del proprio stato patologico, rappresentando la contraddittorietà dell'elaborato peritale perché il C.TU., pur avendo riscontrato che il ricorrente deambula con l'ausilio di un bastone, ha sottostimato la mancanza di controllo sfinterico e la limitata funzionalità del braccio e ha concluso che lo stesso è pienamente autonomo nello svolgere le azioni quotidiane della vita.
Orbene, osserva il Tribunale che la consulenza tecnica redatta nella prima fase di giudizio ha esaminato esaurientemente tutte le patologie del ricorrente presentandosi completa e ben motivata.
Infatti, dall'esame dell'elaborato peritale a firma del dott. è emerso Persona_1 che il periziato è affetto da “Esiti di remoto intervento chirurgico di emicolectomia sinistra e di resezione chirurgica polmonare segmentaria per adenocarcinoma intestinale metastatizzato in attuale remissione clinica. Esiti di intervento chirurgico di prostatectomia per carcinoma prostatico in attuale remissione clinica. Artrosi polidistrettuale a moderato impegno funzionale. Esiti di intervento chirurgico per idrocele a sinistra”.
Sulla scorta della diagnosi di cui innanzi, della documentazione presente agli atti, dei dati anamnestici e dell'esame obiettivo espletato in sede peritale, il consulente ha formulato il giudizio medico legale di seguito riportato: “…La vertenza in questione ruota attorno alla revoca dell'indennità di accompagnamento avvenuta il
15/12/2020 ad opera della Commissione Medica dell' di Avellino. Nel 2011 al CP_1 ricorrente furono diagnosticati un carcinoma prostatico ed un adenocarcinoma del colon, entrambi trattati chirurgicamente e con trattamento chemio- e radioterapico, con remissione della patologia neoplastica fino al settembre 2016, quando comparve un secondarismo polmonare asportato chirurgicamente e seguito da chemioterapia conclusa nel Dicembre 2018. Da allora la malattia neoplastica non ha più dato segni di ripresa, stante la documentazione in atti ed il racconto anamnestico. Gli stessi esiti chirurgici non sono in grado di abolire l'autonoma capacità deambulatoria dell'istante e/o inficiare in maniera della vita del periziato al punto da dover ricorrere necessariamente ad una presenza esterna costante. All'esame obiettivo peritale non sono stati osservati deficit funzionali inficianti la funzione deambulatoria, che può estrinsecarsi in autonomia con appoggio ad un bastone, né stati astenico-adinamici tali da incidere gravemente sulle condizioni cliniche del periziato. Non è stata rilevata
4 alcuna compromissione delle facoltà mentali, essendo apparso il ricorrente orientato nei parametri spazio-temporali. Pertanto, siffatte malattie assieme non aboliscono
l'autonoma capacità deambulatoria dell'istante né inficiano in maniera cospicua gli atti quotidiani della vita del periziato al punto da dover ricorrere necessariamente ad una presenza esterna costante. Difatti, sia l'esame obiettivo condotto in sede peritale sia la natura delle patologie diagnosticate non giustificano la necessità di un accompagnatore nella deambulazione o nello svolgimento di atti quotidiani legati alla nutrizione, all'igiene personale, agli atti della vestizione/svestizione, al controllo sfinterico, all'orientamento. In definitiva, il periziato è in grado di deambulare autonomamente e di provvedere autonomamente a sé stesso. Di conseguenza, a far data dalla revoca amministrativa la parte ricorrente è da considerarsi invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi (100%) a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, difettando il caso esaminato dei requisiti medico- legali necessari per ottenere il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento”.
Il C.T.U. ha quindi concluso nei seguenti termini: “Il Sig. , nato il Parte_1
14/11/1947 a San Martino Valle Caudina ed ivi residente a[...], è affetto da esiti di remoto intervento chirurgico di emicolectomia sinistra e di resezione chirurgica polmonare segmentaria per adenocarcinoma intestinale metastatizzato in attuale remissione clinica, esiti di remoto intervento chirurgico di prostatectomia per carcinoma prostatico in attuale remissione clinica, artrosi polidistrettuale a moderato impegno funzionale, esiti di intervento chirurgico per idrocele a sinistra. A far data dalla revoca amministrativa qui impugnata il ricorrente è da considerarsi invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi (100%) a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, per i motivi illustrati nella parte dell'elaborato peritale dedicata alla valutazione medico- legale”.
Le conclusioni del C.T.U. contenute nella relazione meritano piena condivisione. Dalla valutazione complessiva è emerso che il ricorrente può svolgere gli atti di vita quotidiana e può deambulare in autonomia con l'aiuto di un bastone.
Il CTU ha descritto che l'istante può deambulare in forma autonoma con l'aiuto di un bastone ed è orientato nel tempo e nello spazio.
Appare evidente che tale condizione non giustifica il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, che a mente dalla legge 18/80 richiede o l'impossibilità (non la mera difficoltà) a deambulare, ovvero l'incapacità di svolgere autonomamente gli atti
5 più semplici della vita, quali lavarsi, vestirsi, alimentarsi, etc. (cfr sul punto anche
Cass.. Sez Lav. sent. n. 14293 del 18/12/1999 ; cfr anche Cass.
3.4.99 n. 3228).
Ai sensi dell'art. 1 comma 2 l. 21.11.1988 n. 508, le condizioni per l'attribuzione del beneficio economico dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza.
A tal fine, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7273 del 30/03/2011; Sez. L, Sentenza n. 12521 del 28/05/2009).
In particolare, è stato sottolineato che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, ma senza impossibilità (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 26092 del 23/12/2010).
Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 (che ha aggiunto il terzo comma all'art. 2, della legge
30 marzo 1971, n. 118), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 118 del 1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa (Cass. 12521/2009 cit.).
La Cassazione ha altresì opportunamente chiarito che l'accertamento sanitario volto a stabilire la sussistenza o meno dell'incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita, sia in sede amministrativa che giudiziaria, riguarda esclusivamente le comuni attività
6 del vivere quotidiano, che costituiscono anche il presupposto naturale per una vita di relazione e sociale;
la possibilità di svolgere una vita di relazione e sociale non è, invece, suscettibile di autonoma considerazione e non entra nella valutazione che il giudice deve compiere ai fini del riconoscimento di una prestazione, che ha natura assistenziale e viene concessa solo nei casi tassativamente indicati, senza alcuna possibilità di interpretazione estensiva, neanche quanto al profilo del rischio generico di cadute, ancorché accentuato in relazione all'età, perché non determina di per sé impossibilità di deambulazione autonoma (Sez. L, Sentenza n. 14127 del 20/06/2006).
5. Inoltre, va rilevato che nella valutazione delle osservazioni formulate dalla parte ricorrente alla relazione preliminare, pienamente sovrapponibili alle doglianze in ordine all'attività motoria e, più in generale, alla capacità del ricorrente di attendere gli atti di vita quotidiana di cui al ricorso in opposizione, il consulente ha fornito validi chiarimenti, rendendo dunque superfluo anche il rinnovo degli accertamenti tecnici richiesto dal ricorrente, vieppiù in considerazione che non è stata depositata alcuna documentazione sanitaria di formazione sopravvenuta da cui evincere un aggravamento delle condizioni del periziato.
In particolare, il C.T.U. ha dapprima chiarito che “Contrariamente a quanto affermato da legale del periziato, l'incontinenza uro-fecale lamentata dal periziato non incide in maniera significativa sulla sfera globale dell'autonomia personale, essendo controllabile mediante utilizzo di pannoloni, presidi gestibili in autonomia dallo stesso periziato a prescindere dall'imbarazzo provato dall'asserita mancanza del controllo uro-sfinterico”, precisando che “Inoltre, in sede peritale non è stata rilevata alcuna significativa limitazione funzionale al braccio di impedimento nella vestizione/svestizione, peraltro mai documentata in atti. La stessa deambulare con
l'ausilio di un bastone non può assolutamente configurare la necessità di assistenza continua, stante la sostanziale autonomia statico-deambulatoria del soggetto esaminato. A tal proposito, la tipologia di deambulazione descritta unicamente nella certificazione geriatrica del 06/05/2021 non ha trovato riscontro in sede di esame clinico peritale”.
Di poi, con specifico riferimento al verbale di riconoscimento della condizione di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 della L. 104/92 dell'11.2.2022, invocato da parte ricorrente, il C.T.U. ha rappresentato che lo stesso “è stato redatto dalla commissione medica per l'accertamento dell'handicap del centro medico legale della sede di Avellino sulla base di un accertamento su atti dell'11/02/2022. In CP_1
7 sostanza, nel citato verbale non sono riportati gli “elementi motivazionali” adottati in sede amministrativa per giustificare il predetto riconoscimento”, evidenziando, in ogni caso, che “il riconoscimento di persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap con connotazione di gravità di cui ai commi 1 e 3 dell'art.3 della Legge 104/92 non attrae il giudizio medico-legale verso un automatico riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in quanto le finalità della norma sulla disabilità sono l'accertamento della diagnosi funzionale della persona disabile, volta ad individuarne la capacità globale per il collocamento lavorativo della stessa
(art.2 D.P.C.M. 13 gennaio 2000). La conseguente circolare ministeriale esplicativa ha affermato che l'handicap e il suo grado (lieve, medio, grave e gravissimo) sono, quindi, chiaramente collegati, ma non necessariamente coincidenti con la condizione
e la misura di invalidità civile, di sordomutismo e di cecità, influendo il fattore soggettivo nonché quello ambientale, tant'e' che due persone, a parità di categoria e percentuale di minorazione, potranno essere differentemente valutate rispetto all'handicap. In definitiva, i deficit funzionali del ricorrente rapportati alla sua età
(74 anni) non godono di una gravità tale da inficiare la sua indipendenza nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana o sulla capacità di compiere le attività della vita quotidiana (lavarsi, vestirsi, andare in bagno, mangiare, assumere farmaci, controllo degli sfinteri, spostamenti).
Ha quindi confermato la valutazione già espressa come di seguito riportato:
“Sintetizzando quanto già illustrato nella bozza peritale relativa al giudizio di sintesi, in sede peritale il periziato è apparso in grado di deambulare e di provvedere autonomamente a sé stesso nonché di condurre anche un'automobile, come affermato dallo stesso periziato in sede di raccolta anamnestica (pag. 4 bozza/elaborato peritale). Si conferma, pertanto, il giudizio espresso nell'elaborato peritale di cui questa sintetica valutazione è parte integrante”.
6. Nè appare sussistere alcuna contraddizione tra il riconoscimento della condizione di handicap con connotazione di gravità ex art 3 co. 3 l. 104/92 e il diniego dei presupposti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento, atteso che i presupposti cui viene ancorato il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 104/92) sono, invero, diversi da quelli richiesti per l'indennità di accompagnamento, la quale spetta, come noto, a coloro che non sono in grado di deambulare autonomamente e non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, senza l'aiuto di terzi (v. Cass. n. 13362/2003).
8 Peraltro, come ben evidenziato dal C.T.U. il riconoscimento dell'handicap con connotazione di gravità ex art. 3 co. 3 da parte della competente CML, si fonda pacificamente su un accertamento su atti e poggia su elementi motivazionali in alcun modo esplicitati (vedasi il verbale della CML giorno 11/2/2022 depositato in data
18/3/2022 nel fascicolo R.G. 1490/2021).
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Alla luce delle motivazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, ritiene il
Tribunale che non ricorrano i requisiti per il riconoscimento dell'accertamento sanitario richiesto, in quanto il C.T.U. con adeguata motivazione ha concluso che il ricorrente non è impossibilitato alla deambulazione autonoma ben potendosi avvalere di un ausilio, cioè di un bastone ed è in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
In definitiva, le conclusioni del c.t.u. possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici.
7. Quanto alla lamentata violazione del diritto di difesa e all'asserito difetto di imparzialità del C.T.U. deve rilevarsene la infondatezza.
Al riguardo, vale osservare che l'incarico al C.T.U. è stato conferito con ordinanza del
24/3/2022, comunicata in pari data alle parti costituite (vedasi le comunicazioni di cancelleria nel fascicolo telematico del procedimento per ATPO recante R.G.
1490/2021).
Di poi, in data 29.3.2022 il C.T.U. ha trasmesso l'accettazione dell'incarico, fissando la data di inizio delle operazioni peritali per il 20/4/2022, dandone comunicazione alle parti costituite con pec del 30/3/2022.
La parte ricorrente non ha proposto tempestiva istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio entro il termine di cui all'art. 192 c.p.c., limitandosi a depositare atto di dissenso in data 19/8/2022, con “riserva espressamente di proporre entro il termine di legge il ricorso introduttivo del giudizio, specificando contestualmente i motivi della contestazione”, sicchè è preclusa la possibilità di far valere in questa sede la situazione di incompatibilità o di mancanza di imparzialità dell'ausiliario.
9 8. Né si è ritenuto disporre la sostituzione del consulente, non rilevandosi la sussistenza di gravi motivi o inadempienze del CTU che ne rendessero necessaria la sostituzione ex art. 196 c.p.c..
Invero il C.T.U. ha osservato pedissequamente le previsioni di cui all'ordinanza di conferimento dell'incarico, svolgendo diligentemente le indagini a lui affidate.
In particolare, dall'esame dal verbale di inizio delle operazioni peritali del 20/4/2022 delle ore 19:30 -regolarmente sottoscritto dai presenti e dal C.T.U.- è emerso che il
C.T.U. ha effettuato la visita peritale alla presenza delle parti (il periziato
[...]
), dei procuratori presenti (avv. Ingino Crispo, difensore di parte ricorrente) Parte_1
e dei C.T.P. nominati (dott. CTP dell' , nel pieno rispetto della Persona_2 CP_1 previsione di cui all'art. 194 c.p.c.:
In data 30.5.2022 ha trasmesso via pec alle parti costituite la relazione preliminare onde consentire loro di formulare le proprie osservazioni, puntualmente inserite nella relazione definitiva, in tal modo consentendo il pieno dispiegarsi del contraddittorio secondo il paradigma di cui all'art. 195 c.p.c. (vedasi la relazione definitiva depositata unitamente agli allegati in data 30/6/2022).
A fronte della regolarità formale dell'espletamento della consulenza tecnica non se ne può dedurre l'invalidità per il mero fatto che il CTU abbia provveduto al deposito telematico del verbale di inizio delle operazioni peritali -già nella piena conoscibilità delle parti per averlo le stesse sottoscritto e privo di qualsivoglia elemento influente sul contenuto dell'elaborato peritale- assieme alla relazione peritale.
Peraltro è emerso che il C.T.U., in ottica collaborativa e in piena trasparenza, in data
1.6.2022 ha trasmesso, su richiesta del 31.5.2022 di parte ricorrente, il file che pacificamente riproduceva fedelmente il documento originale sottoscritto, preavvisando al contempo che lo stesso sarebbe stato depositato telematicamente in uno alla relazione peritale, come poi effettivamente avvenuto (vedasi l'allegato sub 2 al ricorso introduttivo del presente giudizio).
Non sussiste dunque alcuna necessità di rinnovare la consulenza tecnica in nome di un'adombrata, ma comunque non sussistente, nullità della CTU, che peraltro, quand'anche fosse per assurdo ravvisabile, risulterebbe sanata per omesso tempestivo rilievo in tal senso da parte dell'interessato.
9. In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, complessivamente considerate e in assenza di ulteriori contestazioni, il ricorso deve essere rigettato.
10 10. In punto di regolamentazione delle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle stesse, stante il verbale di accertamento dell'handicap grave dell'11/2/2022, che ha verosimilmente indotto parte opponente a contestare le conclusioni del C.T.U..
Non rinvenendosi dichiarazione ex art. 152 d.a. c.p.c. (in atti è presente soltanto la dichiarazione di esenzione per il versamento del C.U.), le spese di C.T.U. della precedente fase, già liquidate all'esito del procedimento di A.T.P.O., restano definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 CP_1 con ricorso depositato in data 17/9/2022 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese;
3) Pone le spese di CTU della precedente fase, già liquidate all'esito del procedimento di A.T.P.O., definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Avellino, 19/11/2024
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 19/11/2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 2846/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: indennità di accompagnamento;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'avv. CRISPO IGINIO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (PEC indicata:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: , in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso, CP_1 P.IVA_1 in virtù di procura in atti, dagli avv.ti DI RONZA NICOLA, TELLONE GIANLUCA e
SERENO GIOVANNA, con i quali è elettivamente domiciliata in Avellino alla via Roma
17 presso la sede provinciale dell'Ente, (PEC indicata:
t); Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17/9/2022 il ricorrente contestava le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, espletata nella prima fase giudiziale di accertamento tecnico preventivo, chiedendo al Tribunale il riconoscimento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento a partire dalla data della visita
1 amministrativa di revisione del 15/12/2020 o, in subordine, dalla diversa data accertata in corso di causa, con condanna dell'Ente alla erogazione della indennità con rivalutazione monetaria ed interessi legali.
In particolare, il ricorrente deduceva la contraddittorietà della relazione peritale, lamentando che il consulente incaricato, dott. negava la sussistenza Persona_1 del requisito sanitario utile al beneficio richiesto, nonostante le malattie significative da cui egli era affetto, riconosciute dalla stessa CML, la quale, all'esito della visita collegiale del giorno 11/2/2022, oltre a confermarlo soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi a svolgere i compiti e le funzioni propri della sua età (100%), lo confermava portatore di handicap in situazione di gravità riconoscendogli il comma 3 dell'art. 3 della L. 104/ 1992.
Soggiungeva che dette patologie lo rendevano totalmente inabile con necessità di assistenza per le normali attività quotidiane, evidenziando l'impossibilità di deambulare e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, come lavarsi e vestirsi e fare la spesa, a causa della mancanza del controllo uro-sfinterico e della limitazione funzionale al braccio.
Lamentava, inoltre, la violazione del diritto di difesa perché: il C.T.U. non permetteva all'accompagnatore (figlio del ricorrente) di partecipare alle operazioni peritali;
allorquando il ricorrente sopraggiungeva per sottoporsi alla visita peritale, il CTP dell' si trovava già nella stanza del C.T.U. e ivi si tratteneva anche dopo il termine CP_1 delle operazioni peritali;
nel trasmettere la bozza delle operazioni peritali alle parti il
C.T.U. non allegava anche il verbale di inizio delle operazioni peritali;
in riscontro alla richiesta di parte ricorrente di trasmissione del predetto verbale, il C.T.U., con pec del
01.06.2022, negava l'invio di tale documento, rappresentando che lo stesso sarebbe stato depositato telematicamente assieme alla relazione peritale;
nel predetto verbale,
-effettivamente depositato unitamente alla relazione definitiva e sottoscritto dalle parti- si dava atto della chiusura delle operazioni peritali “dopo aver ascoltato le osservazioni mosse dal C.T.P.”, osservazioni queste delle quali esso ricorrente non serbava memoria e che non venivano riportate pedissequamente nel verbale delle operazioni peritali.
Il comportamento innanzi descritto era indicativo -secondo la prospettazione di parte ricorrente- di forte pregiudizio nei confronti del ricorrente, che pertanto intendeva proporre ricusazione dello C.T.U..
2 Sulla scorta di tali doglianze rassegnava le conclusioni di seguito riportate: “Voglia
L'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato psicopatologico del sig. è Parte_1 tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex L. 18/1980 e 508/1988 e, per l'effetto, riconoscerne il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, mediante sentenza.
- Si chiede sin da ora la nomina di nuovo di un nuovo consulente per il rinnovo della
Consulenza Tecnica d'Ufficio a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente
a quella già depositata, con riserva di nominare un proprio consulente tecnico di parte. Con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento”.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata in data
30/11/2023 si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso ex art. 445 bis CP_1 comma 6 c.p.c. per inosservanza dei termini perentori previsti ai commi 4 e 6 della stessa norma, nonché per genericità, indeterminatezza e carenza dei motivi specifici di contestazione.
Nel merito, il resistente eccepiva il difetto dei requisiti amministrativi, reddituali e socioeconomici e sanitari legittimanti le pretese azionate dal ricorrente, concludendo quindi per il rigetto del ricorso.
Fissata la discussione per l'odierna udienza, la causa, ritenuta matura per la decisione,
è stata decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. In via preliminare, in rito deve rilevarsi che il ricorso in esame risulta depositato tempestivamente, ossia in data 17/9/2022 e, quindi, entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data 19/8/2022 nel fascicolo del procedimento per ATPO, recante R.G. n. 1490/02021, e acquisito dalla scrivente in visione.
Conseguentemente, va disattesa la eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dall' resistente. CP_2
Va parimenti disattesa la eccezione di inammissibilità della domanda per genericità e indeterminatezza, essendo emerso chiaramente dal ricorso in esame che oggetto della presente controversia è il riconoscimento dello stato invalidante utile a fruire della indennità di accompagnamento, negato in esito all'accertamento peritale espletato nella fase sommaria, accertamento questo le cui conclusioni sono state contestate in questa sede in maniera sufficientemente specifica.
4. Ciò posto, nel merito il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
3 Il ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento da parte del C.T.U. incaricato nella precedente fase giudiziale, dott. del diritto all'indennità di Persona_1 accompagnamento nonostante la gravità del proprio stato patologico, rappresentando la contraddittorietà dell'elaborato peritale perché il C.TU., pur avendo riscontrato che il ricorrente deambula con l'ausilio di un bastone, ha sottostimato la mancanza di controllo sfinterico e la limitata funzionalità del braccio e ha concluso che lo stesso è pienamente autonomo nello svolgere le azioni quotidiane della vita.
Orbene, osserva il Tribunale che la consulenza tecnica redatta nella prima fase di giudizio ha esaminato esaurientemente tutte le patologie del ricorrente presentandosi completa e ben motivata.
Infatti, dall'esame dell'elaborato peritale a firma del dott. è emerso Persona_1 che il periziato è affetto da “Esiti di remoto intervento chirurgico di emicolectomia sinistra e di resezione chirurgica polmonare segmentaria per adenocarcinoma intestinale metastatizzato in attuale remissione clinica. Esiti di intervento chirurgico di prostatectomia per carcinoma prostatico in attuale remissione clinica. Artrosi polidistrettuale a moderato impegno funzionale. Esiti di intervento chirurgico per idrocele a sinistra”.
Sulla scorta della diagnosi di cui innanzi, della documentazione presente agli atti, dei dati anamnestici e dell'esame obiettivo espletato in sede peritale, il consulente ha formulato il giudizio medico legale di seguito riportato: “…La vertenza in questione ruota attorno alla revoca dell'indennità di accompagnamento avvenuta il
15/12/2020 ad opera della Commissione Medica dell' di Avellino. Nel 2011 al CP_1 ricorrente furono diagnosticati un carcinoma prostatico ed un adenocarcinoma del colon, entrambi trattati chirurgicamente e con trattamento chemio- e radioterapico, con remissione della patologia neoplastica fino al settembre 2016, quando comparve un secondarismo polmonare asportato chirurgicamente e seguito da chemioterapia conclusa nel Dicembre 2018. Da allora la malattia neoplastica non ha più dato segni di ripresa, stante la documentazione in atti ed il racconto anamnestico. Gli stessi esiti chirurgici non sono in grado di abolire l'autonoma capacità deambulatoria dell'istante e/o inficiare in maniera della vita del periziato al punto da dover ricorrere necessariamente ad una presenza esterna costante. All'esame obiettivo peritale non sono stati osservati deficit funzionali inficianti la funzione deambulatoria, che può estrinsecarsi in autonomia con appoggio ad un bastone, né stati astenico-adinamici tali da incidere gravemente sulle condizioni cliniche del periziato. Non è stata rilevata
4 alcuna compromissione delle facoltà mentali, essendo apparso il ricorrente orientato nei parametri spazio-temporali. Pertanto, siffatte malattie assieme non aboliscono
l'autonoma capacità deambulatoria dell'istante né inficiano in maniera cospicua gli atti quotidiani della vita del periziato al punto da dover ricorrere necessariamente ad una presenza esterna costante. Difatti, sia l'esame obiettivo condotto in sede peritale sia la natura delle patologie diagnosticate non giustificano la necessità di un accompagnatore nella deambulazione o nello svolgimento di atti quotidiani legati alla nutrizione, all'igiene personale, agli atti della vestizione/svestizione, al controllo sfinterico, all'orientamento. In definitiva, il periziato è in grado di deambulare autonomamente e di provvedere autonomamente a sé stesso. Di conseguenza, a far data dalla revoca amministrativa la parte ricorrente è da considerarsi invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi (100%) a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, difettando il caso esaminato dei requisiti medico- legali necessari per ottenere il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento”.
Il C.T.U. ha quindi concluso nei seguenti termini: “Il Sig. , nato il Parte_1
14/11/1947 a San Martino Valle Caudina ed ivi residente a[...], è affetto da esiti di remoto intervento chirurgico di emicolectomia sinistra e di resezione chirurgica polmonare segmentaria per adenocarcinoma intestinale metastatizzato in attuale remissione clinica, esiti di remoto intervento chirurgico di prostatectomia per carcinoma prostatico in attuale remissione clinica, artrosi polidistrettuale a moderato impegno funzionale, esiti di intervento chirurgico per idrocele a sinistra. A far data dalla revoca amministrativa qui impugnata il ricorrente è da considerarsi invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi (100%) a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, per i motivi illustrati nella parte dell'elaborato peritale dedicata alla valutazione medico- legale”.
Le conclusioni del C.T.U. contenute nella relazione meritano piena condivisione. Dalla valutazione complessiva è emerso che il ricorrente può svolgere gli atti di vita quotidiana e può deambulare in autonomia con l'aiuto di un bastone.
Il CTU ha descritto che l'istante può deambulare in forma autonoma con l'aiuto di un bastone ed è orientato nel tempo e nello spazio.
Appare evidente che tale condizione non giustifica il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, che a mente dalla legge 18/80 richiede o l'impossibilità (non la mera difficoltà) a deambulare, ovvero l'incapacità di svolgere autonomamente gli atti
5 più semplici della vita, quali lavarsi, vestirsi, alimentarsi, etc. (cfr sul punto anche
Cass.. Sez Lav. sent. n. 14293 del 18/12/1999 ; cfr anche Cass.
3.4.99 n. 3228).
Ai sensi dell'art. 1 comma 2 l. 21.11.1988 n. 508, le condizioni per l'attribuzione del beneficio economico dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza.
A tal fine, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7273 del 30/03/2011; Sez. L, Sentenza n. 12521 del 28/05/2009).
In particolare, è stato sottolineato che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, ma senza impossibilità (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 26092 del 23/12/2010).
Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 (che ha aggiunto il terzo comma all'art. 2, della legge
30 marzo 1971, n. 118), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 118 del 1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa (Cass. 12521/2009 cit.).
La Cassazione ha altresì opportunamente chiarito che l'accertamento sanitario volto a stabilire la sussistenza o meno dell'incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita, sia in sede amministrativa che giudiziaria, riguarda esclusivamente le comuni attività
6 del vivere quotidiano, che costituiscono anche il presupposto naturale per una vita di relazione e sociale;
la possibilità di svolgere una vita di relazione e sociale non è, invece, suscettibile di autonoma considerazione e non entra nella valutazione che il giudice deve compiere ai fini del riconoscimento di una prestazione, che ha natura assistenziale e viene concessa solo nei casi tassativamente indicati, senza alcuna possibilità di interpretazione estensiva, neanche quanto al profilo del rischio generico di cadute, ancorché accentuato in relazione all'età, perché non determina di per sé impossibilità di deambulazione autonoma (Sez. L, Sentenza n. 14127 del 20/06/2006).
5. Inoltre, va rilevato che nella valutazione delle osservazioni formulate dalla parte ricorrente alla relazione preliminare, pienamente sovrapponibili alle doglianze in ordine all'attività motoria e, più in generale, alla capacità del ricorrente di attendere gli atti di vita quotidiana di cui al ricorso in opposizione, il consulente ha fornito validi chiarimenti, rendendo dunque superfluo anche il rinnovo degli accertamenti tecnici richiesto dal ricorrente, vieppiù in considerazione che non è stata depositata alcuna documentazione sanitaria di formazione sopravvenuta da cui evincere un aggravamento delle condizioni del periziato.
In particolare, il C.T.U. ha dapprima chiarito che “Contrariamente a quanto affermato da legale del periziato, l'incontinenza uro-fecale lamentata dal periziato non incide in maniera significativa sulla sfera globale dell'autonomia personale, essendo controllabile mediante utilizzo di pannoloni, presidi gestibili in autonomia dallo stesso periziato a prescindere dall'imbarazzo provato dall'asserita mancanza del controllo uro-sfinterico”, precisando che “Inoltre, in sede peritale non è stata rilevata alcuna significativa limitazione funzionale al braccio di impedimento nella vestizione/svestizione, peraltro mai documentata in atti. La stessa deambulare con
l'ausilio di un bastone non può assolutamente configurare la necessità di assistenza continua, stante la sostanziale autonomia statico-deambulatoria del soggetto esaminato. A tal proposito, la tipologia di deambulazione descritta unicamente nella certificazione geriatrica del 06/05/2021 non ha trovato riscontro in sede di esame clinico peritale”.
Di poi, con specifico riferimento al verbale di riconoscimento della condizione di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 della L. 104/92 dell'11.2.2022, invocato da parte ricorrente, il C.T.U. ha rappresentato che lo stesso “è stato redatto dalla commissione medica per l'accertamento dell'handicap del centro medico legale della sede di Avellino sulla base di un accertamento su atti dell'11/02/2022. In CP_1
7 sostanza, nel citato verbale non sono riportati gli “elementi motivazionali” adottati in sede amministrativa per giustificare il predetto riconoscimento”, evidenziando, in ogni caso, che “il riconoscimento di persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap con connotazione di gravità di cui ai commi 1 e 3 dell'art.3 della Legge 104/92 non attrae il giudizio medico-legale verso un automatico riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in quanto le finalità della norma sulla disabilità sono l'accertamento della diagnosi funzionale della persona disabile, volta ad individuarne la capacità globale per il collocamento lavorativo della stessa
(art.2 D.P.C.M. 13 gennaio 2000). La conseguente circolare ministeriale esplicativa ha affermato che l'handicap e il suo grado (lieve, medio, grave e gravissimo) sono, quindi, chiaramente collegati, ma non necessariamente coincidenti con la condizione
e la misura di invalidità civile, di sordomutismo e di cecità, influendo il fattore soggettivo nonché quello ambientale, tant'e' che due persone, a parità di categoria e percentuale di minorazione, potranno essere differentemente valutate rispetto all'handicap. In definitiva, i deficit funzionali del ricorrente rapportati alla sua età
(74 anni) non godono di una gravità tale da inficiare la sua indipendenza nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana o sulla capacità di compiere le attività della vita quotidiana (lavarsi, vestirsi, andare in bagno, mangiare, assumere farmaci, controllo degli sfinteri, spostamenti).
Ha quindi confermato la valutazione già espressa come di seguito riportato:
“Sintetizzando quanto già illustrato nella bozza peritale relativa al giudizio di sintesi, in sede peritale il periziato è apparso in grado di deambulare e di provvedere autonomamente a sé stesso nonché di condurre anche un'automobile, come affermato dallo stesso periziato in sede di raccolta anamnestica (pag. 4 bozza/elaborato peritale). Si conferma, pertanto, il giudizio espresso nell'elaborato peritale di cui questa sintetica valutazione è parte integrante”.
6. Nè appare sussistere alcuna contraddizione tra il riconoscimento della condizione di handicap con connotazione di gravità ex art 3 co. 3 l. 104/92 e il diniego dei presupposti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento, atteso che i presupposti cui viene ancorato il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 104/92) sono, invero, diversi da quelli richiesti per l'indennità di accompagnamento, la quale spetta, come noto, a coloro che non sono in grado di deambulare autonomamente e non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, senza l'aiuto di terzi (v. Cass. n. 13362/2003).
8 Peraltro, come ben evidenziato dal C.T.U. il riconoscimento dell'handicap con connotazione di gravità ex art. 3 co. 3 da parte della competente CML, si fonda pacificamente su un accertamento su atti e poggia su elementi motivazionali in alcun modo esplicitati (vedasi il verbale della CML giorno 11/2/2022 depositato in data
18/3/2022 nel fascicolo R.G. 1490/2021).
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Alla luce delle motivazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, ritiene il
Tribunale che non ricorrano i requisiti per il riconoscimento dell'accertamento sanitario richiesto, in quanto il C.T.U. con adeguata motivazione ha concluso che il ricorrente non è impossibilitato alla deambulazione autonoma ben potendosi avvalere di un ausilio, cioè di un bastone ed è in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
In definitiva, le conclusioni del c.t.u. possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici.
7. Quanto alla lamentata violazione del diritto di difesa e all'asserito difetto di imparzialità del C.T.U. deve rilevarsene la infondatezza.
Al riguardo, vale osservare che l'incarico al C.T.U. è stato conferito con ordinanza del
24/3/2022, comunicata in pari data alle parti costituite (vedasi le comunicazioni di cancelleria nel fascicolo telematico del procedimento per ATPO recante R.G.
1490/2021).
Di poi, in data 29.3.2022 il C.T.U. ha trasmesso l'accettazione dell'incarico, fissando la data di inizio delle operazioni peritali per il 20/4/2022, dandone comunicazione alle parti costituite con pec del 30/3/2022.
La parte ricorrente non ha proposto tempestiva istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio entro il termine di cui all'art. 192 c.p.c., limitandosi a depositare atto di dissenso in data 19/8/2022, con “riserva espressamente di proporre entro il termine di legge il ricorso introduttivo del giudizio, specificando contestualmente i motivi della contestazione”, sicchè è preclusa la possibilità di far valere in questa sede la situazione di incompatibilità o di mancanza di imparzialità dell'ausiliario.
9 8. Né si è ritenuto disporre la sostituzione del consulente, non rilevandosi la sussistenza di gravi motivi o inadempienze del CTU che ne rendessero necessaria la sostituzione ex art. 196 c.p.c..
Invero il C.T.U. ha osservato pedissequamente le previsioni di cui all'ordinanza di conferimento dell'incarico, svolgendo diligentemente le indagini a lui affidate.
In particolare, dall'esame dal verbale di inizio delle operazioni peritali del 20/4/2022 delle ore 19:30 -regolarmente sottoscritto dai presenti e dal C.T.U.- è emerso che il
C.T.U. ha effettuato la visita peritale alla presenza delle parti (il periziato
[...]
), dei procuratori presenti (avv. Ingino Crispo, difensore di parte ricorrente) Parte_1
e dei C.T.P. nominati (dott. CTP dell' , nel pieno rispetto della Persona_2 CP_1 previsione di cui all'art. 194 c.p.c.:
In data 30.5.2022 ha trasmesso via pec alle parti costituite la relazione preliminare onde consentire loro di formulare le proprie osservazioni, puntualmente inserite nella relazione definitiva, in tal modo consentendo il pieno dispiegarsi del contraddittorio secondo il paradigma di cui all'art. 195 c.p.c. (vedasi la relazione definitiva depositata unitamente agli allegati in data 30/6/2022).
A fronte della regolarità formale dell'espletamento della consulenza tecnica non se ne può dedurre l'invalidità per il mero fatto che il CTU abbia provveduto al deposito telematico del verbale di inizio delle operazioni peritali -già nella piena conoscibilità delle parti per averlo le stesse sottoscritto e privo di qualsivoglia elemento influente sul contenuto dell'elaborato peritale- assieme alla relazione peritale.
Peraltro è emerso che il C.T.U., in ottica collaborativa e in piena trasparenza, in data
1.6.2022 ha trasmesso, su richiesta del 31.5.2022 di parte ricorrente, il file che pacificamente riproduceva fedelmente il documento originale sottoscritto, preavvisando al contempo che lo stesso sarebbe stato depositato telematicamente in uno alla relazione peritale, come poi effettivamente avvenuto (vedasi l'allegato sub 2 al ricorso introduttivo del presente giudizio).
Non sussiste dunque alcuna necessità di rinnovare la consulenza tecnica in nome di un'adombrata, ma comunque non sussistente, nullità della CTU, che peraltro, quand'anche fosse per assurdo ravvisabile, risulterebbe sanata per omesso tempestivo rilievo in tal senso da parte dell'interessato.
9. In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, complessivamente considerate e in assenza di ulteriori contestazioni, il ricorso deve essere rigettato.
10 10. In punto di regolamentazione delle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle stesse, stante il verbale di accertamento dell'handicap grave dell'11/2/2022, che ha verosimilmente indotto parte opponente a contestare le conclusioni del C.T.U..
Non rinvenendosi dichiarazione ex art. 152 d.a. c.p.c. (in atti è presente soltanto la dichiarazione di esenzione per il versamento del C.U.), le spese di C.T.U. della precedente fase, già liquidate all'esito del procedimento di A.T.P.O., restano definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 CP_1 con ricorso depositato in data 17/9/2022 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese;
3) Pone le spese di CTU della precedente fase, già liquidate all'esito del procedimento di A.T.P.O., definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Avellino, 19/11/2024
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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