Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 2986/22 - Pag. 1 di 6
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni, al termine dell'udienza del giorno 23 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., ha, mediante lettura del relativo dispositivo e contestuale deposito delle motivazioni, pronunciato la seguente
ORDINANZA ex art. 702 ter c.p.c. nella controversia civile iscritta al n.° 2986/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Andrea Spataro, Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti;
- RICORRENTE -
E
; Controparte_1
- RESISTENTE contumace -
OSSERVA
Rilevato che, con ricorso depositato in data 22/12/2022, ha proposto ricorso Parte_1 ex artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002 avverso il decreto del 21/12/2022, emesso nel proc. n. 7/2022
R.G.A.C. del Tribunale di Castrovillari, con il quale è stata rigettata l'istanza di liquidazione proposta dal difensore e revocata, con effetto retroattivo, l'ammissione in via provvisoria al gratuito patrocinio di in favore del quale l'avvocato aveva spiegato la propria Parte_1 attività difensiva;
verificata la rituale notificazione del ricorso alla parte resistente, , che Controparte_1 non ha intesto costituirsi;
letti gli atti e i documenti di causa e preso atto del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., depositate dal ricorrente in data 18/6/25, in sostituzione dell'udienza del 23/6/25; constatata la tempestività del ricorso (risalendo la data di deposito del ricorso al 22/12/2022, mentre il provvedimento gravato è del 21/12/2022), atteso che è stato proposto nel termine di trenta giorni dal deposito del provvedimento impugnato;
posto che, infatti, “l'opposizione in esame è stata attratta nel modello del rito sommario di cognizione e, pertanto, il termine per la correlativa proposizione non è più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario” (in tal senso, ex multis, Corte Cost. n. 106/2016; Cass. n. 21051/2017); rilevato che nell'impugnato provvedimento è stata rigettata l'istanza di liquidazione del compenso a carico dell'Erario avanzata dall'Avv. Andrea Spataro ed è stata disposta “la revoca con efficacia ex tunc” dell'ammissione di al patrocinio a spese dello stato Parte_1 deliberato dal COA di Castrovillari il 10/01/2022, si legge: “… nel provvedimento di fissazione della prima udienza di comparizione, contenente anche la nomina del CTU, depositato il
16/01/2022, è specificatamente riportato: “Le parti che chiedono l'ammissione al patrocinio a spese dello stato sono invitate a produrre la documentazione relativa alla domanda e/o all'ammissione contestualmente rispetto al rilascio delle certificazioni connesse dal competente
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.”; - che parte ricorrente nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio ha avanzato richiesta di condanna alle spese della resistente con CP_2 conseguente distrazione in suo favore, ex art. 93 c.p.c.; - che per la prima volta il procuratore di parte ricorrente ha depositato nel processo telematico la documentazione all'ammissione al patrocinio a spese dello stato, e la relativa richiesta di liquidazione, solo in data 28/11/2022, ovvero in data successiva al deposito della relazione peritale che, dato l'esito infausto per il ricorrente, determinerebbe una compensazione delle spese tra le parti;
- che lo scrivente, prima del deposito della documentazione relativa all'ammissione al patrocinio a spese dello stato, ha liquidato i compensi dell'ausiliare, senza tenere conto della riduzione al 50% disposta dall'art.
130 T.U. DPR 115/2002”; rilevato, pertanto, che, con il decreto opposto, è stata dichiarata inammissibile l'istanza di liquidazione formulata dall'odierno opponente nel giudizio 7/2022 sulla scorta dei seguenti motivi:
1. tardività del deposito della stessa, avvenuto in data 28/12/2022, quindi, successivamente al provvedimento del 21/12/2022 reso a definizione del procedimento n. 7/2022; 2. dell'avvenuta richiesta del procuratore di condanna alle spese della resistente con distrazione in suo CP_2 favore, ex art. 93 c.p.c.; 3. dell'avvenuta liquidazione dei compensi del ctu senza operare la dimidazione ex art. 130 D.P.R. n. 115/2002; rilevato che il ricorrente ha lamentato l'illegittimità di detto decreto poiché non fondato su nessuno dei presupposti previsti dall'art. 136, co. 2, T.U. che giustificano la revoca dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato con efficacia retroattiva, integrati dalla “insussistenza dei presupposti R.G. n.° 2986/22 - Pag. 3 di 6
per l'ammissione” ovvero dalla circostanza che “l'interessato abbia agito o resistito con colpa grave o mala fede” ovvero dal sopraggiunto mutamento delle condizioni reddituali del richiedente il beneficio;
rilevato che, in particolare, il ricorrente ha censurato il decreto opposto eccependo che: 1) la legge non prevede alcun termine per il deposito della documentazione relativa all'ammissione al gratuito patrocinio;
2) la richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. formulata dal difensore nel ricorso non costituisce rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato;
3) non sussiste alcun termine, previsto a pena di decadenza, per la richiesta di liquidazione dei compensi;
considerato che
il Legislatore all'art. 74, co. 2, del D.P.R. n. 115/2002 - con il quale ha disposto testualmente “E', altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate” - ha inteso contemperare due distinti interessi, ovvero, da un lato, quello di garantire a tutti i soggetti non abbienti il diritto di difesa, e dall'altro, quello di contenere la spesa pubblica evitando che siano liquidati compensi professionali per attività superflue ed inutili ove l'esito di inammissibilità sia largamente prevedibile se non perfino previsto già al momento del deposito dell'impugnazione;
considerato che
, l'art. 136, al comma 1 prevede: “Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.” ed al successivo comma 2 così dispone:
“Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave.”;
considerato che le cause individuate dal legislatore per la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio sono solo tre e tipizzate nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, che è una norma eccezionale e, quindi, non suscettibile di applicazione analogica;
considerato che la revoca non appare disposta in ragione della ricorrenza di una delle suddette ipotesi;
considerato che la predetta norma non contempla alcuna ipotesi di decadenza a carico del difensore;
considerato che, l'art. 83, comma 2, prevede che: "La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto... In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione"; il comma 3-bis R.G. n.° 2986/22 - Pag. 4 di 6
stabilisce poi che "Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta"; osservato che, la Suprema Corte, intervenuta per sciogliere un contrasto sorto per via della legge finanziaria del 2016 (legge 208/2015, art. 1, co. 783), che prevedeva la contestualità tra la
«pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta» ed il «decreto di pagamento emesso dal giudice», ha chiarito che il concetto di contestualità va inteso in chiave acceleratoria e non come termine decadenziale (v. Cass. n. 22448/2019: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede alcuna decadenza
a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato
l'istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito, avendo tale norma la finalità, in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude il giudizio.”; Cass. n. 19733/2020: “Nel patrocinio a spese dello Stato non è prevista alcuna decadenza per l'avvocato che depositi l'istanza di liquidazione dei compensi in un momento successivo alla pronuncia;
il d.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3-bis, per il quale il decreto di pagamento deve essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento, ha lo scopo di raccomandare la sollecita definizione delle procedure di liquidazione del compenso del difensore, senza tuttavia imporre alcuna decadenza a carico del professionista. Tanto si evince dalla lettura coordinata della normativa, in seguito alla modifica apportata alla l. n. 208 del 2015, art. 1, comma 738 e, in particolar modo con l'espressa previsione di un termine di decadenza per l'ausiliario del giudice in caso di mancata presentazione dell'istanza di liquidazione nei cento giorni dal compimento delle operazioni.”); ritenuto, pertanto che, l'istanza di liquidazione del gratuito patrocinio, sebbene depositata tardivamente rispetto alla decisione, non comporta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
ritenuto ormai pacifico che non sussiste incompatibilità tra la dichiarazione di distrazione e l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato tale da comportare la rinuncia o la revoca del beneficio, atteso che si tratta di un diritto soggettivo di cui è titolare la parte e non il difensore sicché solo il primo può validamente rinunciarvi (v. Cass. S.U. n. 8561/2021: “La presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad R.G. n.° 2986/22 - Pag. 5 di 6
attribuire al difensore un diritto in "rem propriam" - con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente.”); ritenuto che l'avvenuta liquidazione dei compensi in favore dell'ausiliario, anche ove effettuata senza tenere conto della riduzione al 50%, non osta all'accoglimento dell'istanza di liquidazione;
ritenuto, pertanto, che non sussistevano le ipotesi normative per disporre la revoca di Parte_1 dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato e che, in ragione di quanto evidenziato,
[...]
l'odierna opposizione è meritevole di accoglimento;
ritenuto, conseguentemente, di dover procedere alla liquidazione del compenso del difensore;
letti gli atti e i documenti di causa;
applicati i criteri di cui al D.M. n. 55/14 aggiornati sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, previsti per i procedimenti di istruzione preventiva e tenuto conto del valore indeterminabile della causa;
tenuto conto della semplicità dell'affare e dell'assenza di questioni di fatto e diritto che inducono ad applicare i valori medi, ridotti del 50%; visto l'art. 130 D.p.r. 115/02; ritenuto, in definitiva, di dover liquidare all'avv. Andrea Spataro, in accoglimento dell'opposizione spiegata, per l'attività difensiva espletata nell'ambito del giudizio R.G. n. 7/2022 nell'interesse di l'importo di € 760,00 per compenso, oltre IVA, C.P.A. e spese Parte_1 generali nella misura del 15%, con anticipo a carico dell'Erario; ritenuto di compensare le spese di lite del presente giudizio, tenuto conto del contegno processuale del resistente, che non si è opposto alla domanda;
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. Accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, annulla il decreto del Parte_1
21/12/2022, emesso nel proc. n. 7/2022 R.G.A.C. del Tribunale di Castrovillari, liquidando, in favore dell'avv. Andrea Spataro, a titolo di compenso per l'attività di difensore di Parte_1 nel giudizio. n. 7/2022 R.G.A.C., la somma di € 760,00 per compenso, oltre IVA e C.P.A., se dovute, e spese generali nella misura del 15%, con anticipo a carico dell'Erario; R.G. n.° 2986/22 - Pag. 6 di 6
B. Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in data 30 giugno 2025
IL GIUDICE dott. Gianluca Di Giovanni
Ordinanza redatta con la collaborazione dell'addetta all'Ufficio per il processo dott.ssa Valeria Morrone