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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 16/04/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 649/2021 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. BOMPADRE DANILO e dall'avv. MERLINI RENZO;
elettivamente domiciliato in VIA XXV APRILE, 67 62010 MORROVALLE, presso il primo difensore nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. FONSI GIANLUCA;
elettivamente domiciliato in VIA ATANASIO KIRCHER 7 00197 ROMA, presso il difensore;
, C.F. ; CP_2 C.F._2 non costituito né difeso --- CONTUMACE
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI – SINISTRO STRADALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 13.12.24 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
pagina 1 di 5 1 – Fondata e quindi da accogliersi, nei limiti di cui in motivazione, la domanda risarcitoria proposta da per i danni alla persona subiti in seguito al sinistro occorso in Parte_1
ZA NA (MC) il 26.09.2019 alle ore 20,40 circa, allorquando la stessa, nel mentre percorreva la c.da Torrenova con direzione ovest – est alla guida della propria autovettura
Citroen C3 Tg. CA467ZZ, giunta all'altezza del civico n. 3, veniva urtata dall'autovettura Alfa
Romeo 147 targata BX554AE, di proprietà e condotta da , che provenendo dalla CP_2 strada vicinale ubicata sulla destra rispetto al senso di marcia della prima, si immetteva nella predetta strada senza rispettare il segnale dell'obbligo di precedenza.
1.1 - L'urto interessava la parte anteriore sinistra del mezzo dello e la fiancata laterale CP_2 destra della vettura di parte attrice, la quale, a causa della collisione, terminava la propria marcia al di fuori della sede stradale, andando ad adagiarsi con la fiancata sinistra nel fosso erboso posto al margine della carreggiata;
1.2 - entrambe le autovetture risultavano assicurate con la Compagnia Zurich Ass.ni s.p.a; compagnia che, costituendosi, non ha contestato la dinamica del sinistro così come riferita
CP_ dall'attrice, né la completa responsabilità dello er lo stesso.
2 – Trasportata dal servizio 118 presso gli “Ospedali Riuniti” di Ancona, veniva diagnostico all'attrice nell'immediatezza solo il trauma distrattivo del rachide dorso-lombare con prognosi iniziale di 7 gg. stante la mancata evidenza dalle radiografie eseguite di rime di frattura;
persistendo purtuttavia la sintomatologia dolorosa, oltre che all'area dorso-lombare, anche alla spalla destra ed al ginocchio sinistro, l'attrice si sottoponeva ad ulteriori accertamenti presso l'Ospedale di Loreto, dove emergeva a mezzo RMN del 16.10.2019 la “deformazione a cuneo del soma di D11 che mostra modesto avvallamento delle limitanti somatiche. Focale avvallamento della limitante somatica superiore di L2 in sede anteriore. Fenomeni di disidratazione delle componenti discali intersomatiche esaminate con riduzione degli spazi discali intersomatici, alcune piccole ernie intraspongiose di Schmorl. A livello L2-L3 protrusione disco-anulare con impronta sul sacco durale e interessamento foraminale maggiore a destra. All'interspazio L4-L5 protrusione discoanulare con impronta sul sacco durale e coinvolgimento foraminale maggiore a destra. Esiti di laminectomia destra di L5 con flavectomia. In L5-S1 presenza di protrusione discoanulare con interessamento foraminale maggiore a sinistra. Manifestazioni spondiloartrosiche".
pagina 2 di 5 2.1 - Veniva allora in data 18.10.2019 prescritto l'uso di un busto a tre punti e posta una prognosi di ulteriori 60 gg;
in data 20.11.2019 l'attrice eseguiva un esame Rmn della spalla destra con evidenza di assottigliamento del tendine del sovraspinoso;
in data 15.01.2020 veniva eseguito un nuovo esame radiografico con gli esiti della frattura del soma di D11, del soma di
D12 e dell'angolo postero-superiore del soma di L3; la proseguiva quindi nei controlli Pt_1 seriali sia di natura ortopedica che di natura neurologica fino al 2 aprile 2020 quando veniva dichiarata guarita con postumi invalidanti.
3 – La causa veniva istruita prima con l'assunzione di CTU medico-legale, che accertava l'insorgenza in capo alla stessa delle seguenti menomazioni permanenti:
fratture a livello dorso-lombare dello spigolo anteriore superiore di L2 (I.P. 7%);
distorsione del rachide cervicale (I.P. 1,5-2%);
assottigliamento del tendine del sovraspinoso in sede pre inserzionale;
distensione reattiva della borsa subacromion deltoidea spalla destra (I.P. 3-4%);
Menomazioni tali da giustificare la riduzione della validità psico-fisica (cd. danno biologico) della periziata in punti 12, oltre al rimborso delle spese mediche, ritenute congrue per euro
637,80, ed oltre ad un danno biologico temporaneo stimato in complessivi 90 giorni, di cui 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50%, 30 giorni al 25%, esclusa ogni incidenza pregiudizievole sulla capacità lavorativa specifica nonché ogni personalizzazione del danno per mancata indicazione di precisi episodi di particolare sofferenza psichica o fisica (pag. 6 della CTU).
4 - La riferita mancata indicazione di elementi specifici per la personalizzazione del danno e/o per il riconoscimento di un quid pluris per danno morale non è stata colmata dall'espletata prova orale, stante la genericità e non esatta collocazione temporale e concatenazione causale rispetto all'incidente delle circostanze riferite dalle testi escusse, entrambe imprecise e contraddittorie finanche sull'inizio della propria frequentazione con l'attrice, e tenutesi altresì sul vago rispetto al preteso cambiamento di abitudini di vita dell'attrice, in quanto per lo più riferito da quest'ultima.
5 - Il danno va liquidato facendo uso rispettivamente dei criteri utilizzati dal CTU -da condividersi in quanto privi di vizi logici e ben argomentati anche in sede di replica alle osservazioni dei CTP- e della Tabella Unica Nazionale di cui al DPR N. 12 del 13.01.2025, e quindi nella seguente misura:
pagina 3 di 5 a) Spese mediche…€ 637,80
b) Danno biologico 12%, in relazione all'età di anni 43 al momento del sinistro …€
27.680,96
c) I.T.P. al 75% (gg. 30)…€ 1.242,90;
d) I.T.P. al 50% (gg. 30)…€ 828,60;
e) I.T.P. al 25% (gg. 30)…€ 414,30;
TOTALE = € 30.804,56.
Decorrono come noto gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e di anno in anno rivalutata;
va tenuto conto delle somme che medio tempore
(precisamente il 05.02.2021 per euro 3.680,00, il 17.06.2021 per euro 5.039,77 ed il 22.07.2023 per euro 22.000,00) la convenuta ha versato alla danneggiata;
detto importo va imputato in via principale agli interessi maturati fino a quel momento e per la somma residua al capitale;
da tali date quindi decorreranno gli interessi sul capitale residuo.
6 - La convenuta , assicuratrice della Alfa Romeo 147 targata Controparte_1
BX554AE, va condannata in solido con l'assicurato-conducente, a risarcire il danno arrecato al
, nella sopradetta misura di euro 30.804,56 oltre interessi sulla somma Parte_1 devalutata alla data del sinistro (26.09.2019), ed anno per anno rivalutata, ed al netto delle somme percepite a titolo di acconto, nella misura indicata al precedente capo.
7 – Inammissibile perché tardiva la domanda risarcitoria dei danni all'autoveicolo Citroen
C3 Tg. CA467ZZ, proposta solo in corso di causa (seconda memoria istruttoria) ed in ragione della mancata accettazione del contraddittorio ad opera della convenuta.
8 - Le spese vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto della reciproca parziale soccombenza in relazione al quantum, rispettivamente, preteso e riconosciuto in gran parte solo in corso di causa. Sulla dichiarazione di antistatarietà proposta dall'avv. Merlini, codifensore della attrice, va rilevato che l'altro difensore avv. Bompadre, non revocato né rinunciante, non ha formalizzato identica dichiarazione;
per l'effetto, non può essere disposta la richiesta distrazione e la liquidazione va operata in favore della parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata definitivamente pronunciando nella contumacia di , CP_2 condanna quest'ultimo e la , quale assicuratore per la RCA Controparte_1 dell'autovettura Alfa Romeo 147 targata BX554AE, in solido fra loro, al pagamento della somma pagina 4 di 5 di € 32.848,80, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e di anno in anno rivalutata;
vanno detratte le somme versate - rispettivamente in data 05.02.2021 per euro 3.680,00, in data 17.06.2021 per euro 5.039,77 ed in data 22.07.2023 per euro
22.000,00 – dalla Compagnia convenuta alla danneggiata;
dette somme vanno imputate in via principale agli interessi maturati fino a quel momento e per la somma residua al capitale;
da tali date quindi decorreranno rispettivamente la rivalutazione e agli interessi sul capitale residuo.
Compensa nella misura di ¼ le spese del giudizio, e condanna e CP_2 [...]
, in solido, al pagamento dei residui 3/4, che liquida in favore di Controparte_1 [...]
in complessivi euro 5.700,00, oltre accessori di legge. Parte_1
Pone definitivamente a carico di e , in solido, le spese CP_2 Controparte_1 della CTU.
Macerata, 16 aprile 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 649/2021 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. BOMPADRE DANILO e dall'avv. MERLINI RENZO;
elettivamente domiciliato in VIA XXV APRILE, 67 62010 MORROVALLE, presso il primo difensore nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. FONSI GIANLUCA;
elettivamente domiciliato in VIA ATANASIO KIRCHER 7 00197 ROMA, presso il difensore;
, C.F. ; CP_2 C.F._2 non costituito né difeso --- CONTUMACE
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI – SINISTRO STRADALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 13.12.24 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
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pagina 1 di 5 1 – Fondata e quindi da accogliersi, nei limiti di cui in motivazione, la domanda risarcitoria proposta da per i danni alla persona subiti in seguito al sinistro occorso in Parte_1
ZA NA (MC) il 26.09.2019 alle ore 20,40 circa, allorquando la stessa, nel mentre percorreva la c.da Torrenova con direzione ovest – est alla guida della propria autovettura
Citroen C3 Tg. CA467ZZ, giunta all'altezza del civico n. 3, veniva urtata dall'autovettura Alfa
Romeo 147 targata BX554AE, di proprietà e condotta da , che provenendo dalla CP_2 strada vicinale ubicata sulla destra rispetto al senso di marcia della prima, si immetteva nella predetta strada senza rispettare il segnale dell'obbligo di precedenza.
1.1 - L'urto interessava la parte anteriore sinistra del mezzo dello e la fiancata laterale CP_2 destra della vettura di parte attrice, la quale, a causa della collisione, terminava la propria marcia al di fuori della sede stradale, andando ad adagiarsi con la fiancata sinistra nel fosso erboso posto al margine della carreggiata;
1.2 - entrambe le autovetture risultavano assicurate con la Compagnia Zurich Ass.ni s.p.a; compagnia che, costituendosi, non ha contestato la dinamica del sinistro così come riferita
CP_ dall'attrice, né la completa responsabilità dello er lo stesso.
2 – Trasportata dal servizio 118 presso gli “Ospedali Riuniti” di Ancona, veniva diagnostico all'attrice nell'immediatezza solo il trauma distrattivo del rachide dorso-lombare con prognosi iniziale di 7 gg. stante la mancata evidenza dalle radiografie eseguite di rime di frattura;
persistendo purtuttavia la sintomatologia dolorosa, oltre che all'area dorso-lombare, anche alla spalla destra ed al ginocchio sinistro, l'attrice si sottoponeva ad ulteriori accertamenti presso l'Ospedale di Loreto, dove emergeva a mezzo RMN del 16.10.2019 la “deformazione a cuneo del soma di D11 che mostra modesto avvallamento delle limitanti somatiche. Focale avvallamento della limitante somatica superiore di L2 in sede anteriore. Fenomeni di disidratazione delle componenti discali intersomatiche esaminate con riduzione degli spazi discali intersomatici, alcune piccole ernie intraspongiose di Schmorl. A livello L2-L3 protrusione disco-anulare con impronta sul sacco durale e interessamento foraminale maggiore a destra. All'interspazio L4-L5 protrusione discoanulare con impronta sul sacco durale e coinvolgimento foraminale maggiore a destra. Esiti di laminectomia destra di L5 con flavectomia. In L5-S1 presenza di protrusione discoanulare con interessamento foraminale maggiore a sinistra. Manifestazioni spondiloartrosiche".
pagina 2 di 5 2.1 - Veniva allora in data 18.10.2019 prescritto l'uso di un busto a tre punti e posta una prognosi di ulteriori 60 gg;
in data 20.11.2019 l'attrice eseguiva un esame Rmn della spalla destra con evidenza di assottigliamento del tendine del sovraspinoso;
in data 15.01.2020 veniva eseguito un nuovo esame radiografico con gli esiti della frattura del soma di D11, del soma di
D12 e dell'angolo postero-superiore del soma di L3; la proseguiva quindi nei controlli Pt_1 seriali sia di natura ortopedica che di natura neurologica fino al 2 aprile 2020 quando veniva dichiarata guarita con postumi invalidanti.
3 – La causa veniva istruita prima con l'assunzione di CTU medico-legale, che accertava l'insorgenza in capo alla stessa delle seguenti menomazioni permanenti:
fratture a livello dorso-lombare dello spigolo anteriore superiore di L2 (I.P. 7%);
distorsione del rachide cervicale (I.P. 1,5-2%);
assottigliamento del tendine del sovraspinoso in sede pre inserzionale;
distensione reattiva della borsa subacromion deltoidea spalla destra (I.P. 3-4%);
Menomazioni tali da giustificare la riduzione della validità psico-fisica (cd. danno biologico) della periziata in punti 12, oltre al rimborso delle spese mediche, ritenute congrue per euro
637,80, ed oltre ad un danno biologico temporaneo stimato in complessivi 90 giorni, di cui 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50%, 30 giorni al 25%, esclusa ogni incidenza pregiudizievole sulla capacità lavorativa specifica nonché ogni personalizzazione del danno per mancata indicazione di precisi episodi di particolare sofferenza psichica o fisica (pag. 6 della CTU).
4 - La riferita mancata indicazione di elementi specifici per la personalizzazione del danno e/o per il riconoscimento di un quid pluris per danno morale non è stata colmata dall'espletata prova orale, stante la genericità e non esatta collocazione temporale e concatenazione causale rispetto all'incidente delle circostanze riferite dalle testi escusse, entrambe imprecise e contraddittorie finanche sull'inizio della propria frequentazione con l'attrice, e tenutesi altresì sul vago rispetto al preteso cambiamento di abitudini di vita dell'attrice, in quanto per lo più riferito da quest'ultima.
5 - Il danno va liquidato facendo uso rispettivamente dei criteri utilizzati dal CTU -da condividersi in quanto privi di vizi logici e ben argomentati anche in sede di replica alle osservazioni dei CTP- e della Tabella Unica Nazionale di cui al DPR N. 12 del 13.01.2025, e quindi nella seguente misura:
pagina 3 di 5 a) Spese mediche…€ 637,80
b) Danno biologico 12%, in relazione all'età di anni 43 al momento del sinistro …€
27.680,96
c) I.T.P. al 75% (gg. 30)…€ 1.242,90;
d) I.T.P. al 50% (gg. 30)…€ 828,60;
e) I.T.P. al 25% (gg. 30)…€ 414,30;
TOTALE = € 30.804,56.
Decorrono come noto gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e di anno in anno rivalutata;
va tenuto conto delle somme che medio tempore
(precisamente il 05.02.2021 per euro 3.680,00, il 17.06.2021 per euro 5.039,77 ed il 22.07.2023 per euro 22.000,00) la convenuta ha versato alla danneggiata;
detto importo va imputato in via principale agli interessi maturati fino a quel momento e per la somma residua al capitale;
da tali date quindi decorreranno gli interessi sul capitale residuo.
6 - La convenuta , assicuratrice della Alfa Romeo 147 targata Controparte_1
BX554AE, va condannata in solido con l'assicurato-conducente, a risarcire il danno arrecato al
, nella sopradetta misura di euro 30.804,56 oltre interessi sulla somma Parte_1 devalutata alla data del sinistro (26.09.2019), ed anno per anno rivalutata, ed al netto delle somme percepite a titolo di acconto, nella misura indicata al precedente capo.
7 – Inammissibile perché tardiva la domanda risarcitoria dei danni all'autoveicolo Citroen
C3 Tg. CA467ZZ, proposta solo in corso di causa (seconda memoria istruttoria) ed in ragione della mancata accettazione del contraddittorio ad opera della convenuta.
8 - Le spese vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto della reciproca parziale soccombenza in relazione al quantum, rispettivamente, preteso e riconosciuto in gran parte solo in corso di causa. Sulla dichiarazione di antistatarietà proposta dall'avv. Merlini, codifensore della attrice, va rilevato che l'altro difensore avv. Bompadre, non revocato né rinunciante, non ha formalizzato identica dichiarazione;
per l'effetto, non può essere disposta la richiesta distrazione e la liquidazione va operata in favore della parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata definitivamente pronunciando nella contumacia di , CP_2 condanna quest'ultimo e la , quale assicuratore per la RCA Controparte_1 dell'autovettura Alfa Romeo 147 targata BX554AE, in solido fra loro, al pagamento della somma pagina 4 di 5 di € 32.848,80, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e di anno in anno rivalutata;
vanno detratte le somme versate - rispettivamente in data 05.02.2021 per euro 3.680,00, in data 17.06.2021 per euro 5.039,77 ed in data 22.07.2023 per euro
22.000,00 – dalla Compagnia convenuta alla danneggiata;
dette somme vanno imputate in via principale agli interessi maturati fino a quel momento e per la somma residua al capitale;
da tali date quindi decorreranno rispettivamente la rivalutazione e agli interessi sul capitale residuo.
Compensa nella misura di ¼ le spese del giudizio, e condanna e CP_2 [...]
, in solido, al pagamento dei residui 3/4, che liquida in favore di Controparte_1 [...]
in complessivi euro 5.700,00, oltre accessori di legge. Parte_1
Pone definitivamente a carico di e , in solido, le spese CP_2 Controparte_1 della CTU.
Macerata, 16 aprile 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 5 di 5