Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 4363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4363 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quinta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1829/2023 R.G., vertente
TRA
C.F. e p. IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Napoli alla Via
Montedonzelli 48, e , tutti rappresentati e difesi, Parte_2 Parte_3
anche disgiuntamente, dal Prof. Avv. Stefano Fiorentino e dall'Avv. Vincenzo
Vitale ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in Napoli alla
Via Vannella Gaetani 27;
opponenti
E
(C.F. , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Roma alla Via Giuseppe Grezar 14, in persona del legale rappresentante pro tempore
opposta
NONCHE'
(C.F. Controparte_2
- P.IVA: , con sede in Roma (CAP 00144) al Viale America P.IVA_3 P.IVA_4
n. 351, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierfrancesco Miele del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Roma alla Via Chiana 35;
opposta
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Nitto ed CP_3
elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla Via
Bracco 71;
terza intervenuta
(C.F. e P.IVA , con Sede Legale e Direzione Controparte_4 P.IVA_5
Generale in Milano, alla Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosaria De
Simone ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in
Napoli alla Piazza Piedigrotta 9; terza chiamata in causa
CONCLUSIONI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del
13.02.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Brevemente circa i fatti di causa, si rileva che la Parte_1
e , in qualità di fideiussori della in
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
data 13.10.2022 hanno ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 071
20220034708146000, emessa a carico degli stessi per il recupero coattivo di euro
618.005,88, quale importo dovuto a seguito di escussione di garanzia di fondo pubblico ex l. 662/96.
Con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione ritualmente notificati, gli istanti hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l
[...]
e il Controparte_5 Controparte_2
proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la suindicata cartella esattoriale,
sollevando quale motivi di doglianza l'inesistenza/nullità assoluta della notifica dell'atto impositivo per violazione di legge, provenendo lo stesso da un indirizzo
PEC della PA non inserito in nessuno dei pubblici elenchi a ciò autorizzati;
nonché
l'illegittimità della procedura di riscossione tramite ruolo esattoriale. Invero, gli opponenti, nell'attribuire al credito natura privatistica, lamentano l'assenza di un titolo esecutivo e da qui l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e la nullità della cartella per difetto di potere impositivo. Eccepiscono, altresì, la nullità della fideiussione rilasciata in favore dell'istituto finanziatore e la decadenza dal diritto di agire nei confronti di essi garanti per non avere il creditore agito nei confronti del debitore principale entro 6 mesi ai sensi dell'art. 1957 c.c.; infine la nullità della clausole derogative e la violazione delle regole di correttezza e buona fede. Sulla
scorta di tali premesse, hanno chiesto, pertanto, previa sospensione della esecutività della cartella esattoriale, di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della per il tramite di Controparte_2
, ad iniziare e/o procedere all'esecuzione forzata Controparte_6
ai danni degli stessi e, per l'effetto, dichiarare nulla, invalida ed inefficace l'intimazione di pagamento notificata, il tutto con la condanna delle parti convenute alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione.
Si è costituita l' eccependo la propria carenza di Controparte_5
legittimazione passiva, non essendo titolare del rapporto sostanziale tra Ente e contribuente, né della formazione del ruolo. Nel merito, contestando la fondatezza in fatto ed in diritto della proposta opposizione, ne ha chiesto il rigetto il tutto con vittoria delle spese e compensi di lite.
Si è del pari costituita la (di Controparte_7
seguito per semplicità , impugnando e contestando la proposta Pt_5
opposizione. Rilevandone l'inammissibilità e l'infondatezza, ha chiesto di rigettare le domande di parte attrice affermando la piena legittimità della impugnata cartella esattoriale emessa in conformità alla disciplina di settore. Atteso il motivo di doglianza sollevato dagli opponenti, la ha chiesto, altresì, di essere Pt_5
autorizzata alla chiamata in giudizio della quale banca Controparte_8
finanziatrice, ai fini della ripetizione del quantum, a questa erogato a titolo di liquidazione della perdita accertata per la posizione del Fondo di Garanzia. Ha
concluso come in atti, con vittoria di spese di giudizio.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita la la quale Controparte_8
ha chiesto il rigetto dell'opposizione e delle domande spiegate nei suoi confronti dalla CP_9
Con comparsa depositata in data 13.09.2023, ha spiegato intervento adesivo autonomo quale coobbligata in solido con gli odierni opponenti. CP_3
Aderendo alle contestazioni e assunti attorei, ha chiesto la declaratoria di nullità
della cartella impugnata e l'insussistenza del diritto delle parti convenute di agire esecutivamente in proprio danno con vittoria di spese di giudizio.
Espletati gli incombenti di rito;
istruita documentalmente la controversia;
disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella in contestazione con provvedimento del 19.09.2023; all'udienza del 13.02.2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti della metà.
Così esposti i fatti di causa e le domande delle parti e delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva, in via preliminare,
che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'
[...]
è infondata. Controparte_10
Nelle opposizioni a cartella di pagamento, ad eccezione di quelle vertenti su crediti previdenziali, esulanti dalla fattispecie in esame (Cass. S.U. n. 7514 dell'8 marzo
2022), infatti, è il concessionario della gestione del servizio di riscossione “unico legittimato passivo necessario”, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva
(onerato, semmai, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 112 del 1999 di chiamare in causa l'ente creditore, laddove siano in discussione anche questioni attinenti al merito del credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità
degli atti esecutivi, rispondendo, in mancanza di tempestiva chiamata in causa,
delle conseguenze della lite).
Nel caso di specie, essendo contestata la stessa sussistenza di un valido titolo, per l'avvio della procedura di riscossione mediante ruolo, va riconosciuta la legittimazione passiva anche dell'agente della riscossione, il cui compito non è
limitato ad una passiva ricezione dei ruoli formati dal creditore procedente, ma comprende anche un dovere di verificare della ricorrenza delle condizioni per l'azione esecutiva così come promossa.
Ciò premesso, parte opponente, con il primo motivo di doglianza, assume nulla la notifica dell'atto impositivo, in quanto spedito non utilizzando l'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri ( ), ma uno diverso Email_1
( t). Email_3
Sul punto, giova osservare che la Suprema Corte con l'ordinanza n. 982 del 2023,
nel richiamare le conclusioni rese della Sezioni Unite con la Sentenza n. 15979 del
18 maggio 2022, ha affermato che “la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta
istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito,
comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna
incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto”, evidenziando, inoltre, come una maggiore rigidità formale si debba applicare sul versante dell'indirizzo del destinatario.
Per i Giudici di legittimità, è valida la notifica della cartella da indirizzo pec non presente nei pubblici elenchi, se il contribuente non dimostra il pregiudizio subìto:
"Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha
mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico
corrispondente al domicilio digitale dell' come presente nei pubblici registri CP_1
( t) ma da uno diverso Email_4
(notifica ), relativamente al quale però è Email_5 Email_6
evidente ictu oculi la provenienza dall . (Cass., Ord. n. 982/2023.), Controparte_5
circostanza desumibile anche nei fatti di causa.
Gli istanti, assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti, non hanno provato – né, invero, allegato – quale sia stata la lesione al proprio diritto di difesa o quale altra concreta ragione di pregiudizio per la decisione di merito, abbia comportato l'erronea applicazione della regola processuale. Pertanto, il dedotto motivo di censura non può essere accolto.
Con il secondo motivo di opposizione, ci si duole della illegittimità dell'iscrizione a ruolo in quanto priva del sottostante titolo esecutivo.
Al riguardo, mette conto evidenziare che in data 07.03.2009, la
[...]
e rilasciavano in Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_3
favore della una fideiussione omnibus fino alla concorrenza Controparte_8
di euro 2.500.000,00, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla nei Parte_4
confronti del predetto Istituto di credito per esposizioni maturate su contratti di conto corrente.
Alle predette esposizioni e fideiussioni era coevo, altresì, un finanziamento concesso alla debitrice principale con copertura del Fondo di garanzia ex Legge n.
662/1996, con relativa garanzia del MCC.
Atteso l'inadempimento della società finanziata quale debitrice Parte_4
principale e dei suoi fideiussori-odierni opponenti, veniva revocato il finanziamento in parola e la società finanziatrice riscuoteva la Controparte_8
garanzia concessa dalla per la restituzione delle somme prestate. Pt_5 In sostanza tale fondo di Garanzia si era costituito quale garante a prima richiesta a favore della nel caso di inadempimento del debitore principale e Controparte_8
dei suoi garanti alle obbligazioni contratte.
Orbene, la corrispondeva Controparte_2
alla banca finanziatrice, quale la la somma di euro 600.000,00 in Controparte_8
seguito all'escussione della garanzia da parte di quest'ultima.
Pertanto, in forza dell'effettuato pagamento la società di riscossione, per conto della ha posto in essere un'azione Controparte_7
surrogatoria finalizzata al recupero delle somme pagate.
Ora la questione in diritto che è alla base della controversia attiene non alla possibilità di un recupero coattivo mediante la procedura esattoriale delle somme dovute dall'opponente; ma – a monte – al diverso interrogativo, se per l'attivazione di tale procedura sia o meno necessario per l'ente creditore munirsi preventivamente di un autonomo titolo esecutivo.
Al riguardo, è noto il dibattito giurisprudenziale che ha visto contrapposte, anche presso questo ufficio, posizioni antitetiche.
Sul punto, è opportuno chiarire che questo giudice ha aderito inizialmente alla tesi secondo cui l'iscrizione a ruolo di specie, ove manchi un titolo esecutivo, è
illegittima. Tuttavia, come già fatto in altri giudizi, si deve prendere atto che sia la
Corte di Appello di Napoli che la Corte di legittimità hanno sposato l'orientamento contrario che può ritenersi oggi consolidato ed espresso dal seguente principio di diritto: "In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex
l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto
restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di
diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse
pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del
1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3,
del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto
prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di
interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime
già vigente" (ex multis, Cass., Sez. III, n. 9657/2024; Cass. Sez. III, n. 1005/2023).
Trattasi, dunque, di credito di natura pubblicistica, connesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive.
In particolare, con l'indicata ordinanza n. 9657/2024, la S.C. ha chiarito che:
- l'art.
8-bis della l. n. 33 del 2015, di conversione del d.l. n. 3 del 2015, disciplinando il ‹‹Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese››
(così in rubrica, a esplicazione del fondamento della norma), stabilisce che ‹‹il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi››. Prevede, inoltre, che ‹‹la costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti›› e che ‹‹al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni››,
- la «norma dell'art.
8-bis legge n. 33/2015 non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa», ma piuttosto come disposizione solo «ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente» (..). Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n.
123/1998: posto in specie che le più «diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario», senza che emergano - in punto di privilegio, in particolare - delle «ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste»,
- con specifico riferimento al tema del privilegio di cui all'art. 9 comma 5, d.lgs. n.
123/98 si è chiarito che in tutti i casi in cui divenga operativo il sistema di «revoca»
e «restituzione» previsto dalla norma, si tratta comunque di assorbire, di
«recuperare» il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello «sviluppo delle attività produttive» (..); in tutti i casi si tratta di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività produttive, secondo quanto significativamente dispone il comma 6 del medesimo art. 9 («le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma 2»; ..),
- si è, al riguardo, sottolineato che tale ricostruzione risponde alla funzione del
Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è, dunque, da considerare procedura idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce dall'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese,
- l'art. 9, comma 5 del d.lgs. n. 46/1997 integra, in sostanza, una disposizione di legge riconfermata dall'art. 17 del decreto-legge n. 3/2015, che, a sua volta,
richiamando solo l'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, consente di avvalersi della procedura di recupero attuata dall'odierna controricorrente,
[...]
. Tanto conduce a ritenere che il procedimento di recupero Controparte_2
esattoriale deve ritenersi applicabile anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, come gli odierni ricorrenti, a nulla rilevando che questi ultimi non siano stati beneficiari diretti di un finanziamento bancario assistito da garanzia ai sensi della legge n. 662/1996. E ciò perché l'azione spettante all'ente concedente, pur mirando al medesimo risultato economico di quella di surrogazione o di regresso,
ovverosia alla neutralizzazione della diminuzione patrimoniale conseguente all'esborso effettuato, si distingue dalle stesse, non costituendo esercizio del diritto precedentemente spettante al creditore garantito nel quale l'ente concedente subentra a seguito dell'escussione della garanzia, né di un nuovo diritto derivante dal pagamento effettuato in favore del creditore garantito, ma trova fondamento nell'atto di concessione della misura di sostegno o della relativa convenzione, che costituiscono il presupposto della garanzia, e postula la revoca del beneficio che comporta, non diversamente da quanto accade in caso di finanziamento diretto, il venir meno della causa giustificatrice dell'erogazione, nei rapporti con il debitore beneficiario, e quindi l'insorgenza del diritto alla restituzione del relativo importo
(..),
- l'espressione ‹‹finanziamenti››, contenuta nella norma invocata, è già stata oggetto di interpretazione da parte di questa Corte (..), che ha ritenuto che essa debba essere intesa in senso non strettamente formale, in modo tale da ricomprendervi tutti gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attività produttive effettuati dalle amministrazioni pubbliche, che possono consistere - secondo l'art. 7 d.lgs. n.
123/98 - in credito d'imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, e ciò in considerazione delle medesime finalità che con l'impiego di risorse pubbliche lo
Stato persegue con tali interventi, ovvero l'aiuto finanziario alle imprese in funzione del loro sviluppo e del tessuto economico produttivo (il caso esaminato nella predetta pronuncia si riferiva, in particolare, ai contributi in conto capitale ed in conto di gestione). Si è spiegato che una tale interpretazione consente alle risorse pubbliche, a prescindere dalle diverse modalità con cui sono state impiegate, di trovare adeguata protezione, una più sicura e certa soddisfazione, per poter garantire una continuità di finanziamenti pubblici (..);
- si è esclusa una “interpretazione riduttiva” dell'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998,
che circoscriva gli interventi pubblici ivi rientranti a quelli caratterizzati dall'erogazione diretta di una somma di denaro nelle mani del soggetto tenuto a restituirla. In particolare, nell'ordinanza n. 2664/2019, si è evidenziato che, in difetto di una definizione di finanziamenti contenuta nel d.lgs. n. 123/98, il termine finanziamento non si riduce solo ad una formula equivalente ai “contratti di credito” ed ai casi di erogazione diretta di somme di denaro e, in tale prospettiva,
essendo tutte le forme di intervento pubblico di sostegno alle attività produttive individuate dal d.lgs. n. 123/1998 espressione di un disegno unitario, inteso alla razionalizzazione e riorganizzazione dell'intero settore, non vi sono ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento,
- il credito in oggetto, proprio perché non origina, come in altre ipotesi di interventi di sostegno pubblico delle attività produttive, da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito dell'escussione della garanzia) dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge in capo al gestore del Fondo
che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento, non occorrendo la
‹‹revoca››, che costituisce, invece - in caso di erogazione diretta del finanziamento -
un atto amministrativo strutturalmente necessario (di segno opposto rispetto alla concessione) per far venire meno il titolo in virtù del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento. Dunque, alla luce di quanto sopra illustrato, anche la
“revoca” richiamata dal d.lgs. n. 123/98, diversamente da quanto ritenuto dagli odierni ricorrenti (…), non costituisce affatto un presupposto fattuale indefettibile per il riconoscimento in capo al gestore del Fondo di Garanzia dell'invocato privilegio. Non può, pertanto, ritenersi che l'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/08 debba trovare applicazione esclusivamente in relazione ai crediti derivanti da
“finanziamenti erogati” e poi “revocati”, ossia nel solo caso di erogazione diretta di danaro.
A fronte delle conclusioni raggiunte dal giudice di nomofilachia, a mezzo di puntuale e dettagliata disamina della disciplina, ritiene questo giudice che non vi siano valide ragioni per discostarsene. Pertanto, anche il secondo motivo di opposizione non può trovare accoglimento.
Lamentano, ancora, la mancata produzione della prova dell'avvenuto pagamento in favore di da parte di nonché la mancata Controparte_8 Controparte_2
produzione della fidejussione. Tale assunto è sconfessato da parte dell'ente creditore con la produzione in giudizio della delibera del comitato dell'attivazione del Fondo, della delibera di liquidazione della perdita e della fideiussione prestata dalla Parte_1
Quanto agli ulteriori motivi attinenti al rapporto fideiussorio, parte attrice ha dedotto ed eccepito la decadenza dall'azione della
[...] per violazione dei termini di legge di cui all'art. 1957 Controparte_2
c.c., a mente del quale: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza
dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze
contro il debitore e le abbia con diligenza continuate” o in quello convenzionale di trentasei mesi, previsto nella fideiussione in parola. L'eccezione sollevata dai fideiussori si fonda sul rilievo che la quale originaria creditrice, Controparte_8
non abbia promosso alcuna azione giudiziale nei confronti della debitrice principale, né si sia insinuata nel passivo del fallimento dichiarato dal Tribunale di
Napoli Nord, con ciò implicitamente rinunciando a coltivare qualsiasi azione nei confronti della Parte_4
Orbene, questo Tribunale intende aderire al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito per cui assumere che, in presenza di una garanzia a prima richiesta, l'onere del creditore di avanzare istanza entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale debba ritenersi soddisfatto esclusivamente con l'esperimento di un'azione giudiziale, e non anche con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore, significherebbe snaturare la garanzia di cui si discute del suo significato proprio di garanzia a prima richiesta e ammettere, quindi, la palese contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. E ciò
tanto più se si considera che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 c.c. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, potendo quindi essere derogata dalle parti sia esplicitamente che implicitamente. (cfr. Corte d'Appello Milano, 24 gennaio 2023, n. 220, Cass. sent. n.
13078 del 29.10.2008). Dunque, applicando il principio testè indicato nel caso di specie, non era necessaria la proposizione di una domanda giudiziale, essendo sufficiente la richiesta di pagamento stragiudiziale contenuta nella comunicazione di revoca del 09.12.2014.
Peraltro la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, ex art. 1957 cod. civ., ben può essere convenzionalmente esclusa per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore stesso, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, la quale non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.
Ancora, va osservato quanto alla asserita la nullità della clausole derogative, che col provvedimento n. 55/2005, la Banca d'Italia, all'epoca Autorità Garante della concorrenza tra istituti di credito, all'esito di un'attività istruttoria, che ha coperto l'arco temporale da ottobre 2002 a maggio 2005, ha dichiarato che gli articoli 2, 6 e 8
dello schema contrattuale, predisposto dall'ABI nell'ottobre 2002 per la fideiussione
“a garanzia delle operazioni bancarie” (fideiussione omnibus) contenevano disposizioni che “nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in
contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n.287/90”.
Giova ricordare che le clausole dello schema ABI, esaminate dalla Banca d'Italia,
sono le seguenti:
-l'art.2 (cd. clausola di reviviscenza) dichiara il fideiussore tenuto “a rimborsare alla
banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni
garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia, o revoca dei
pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”;
-l'art.6 (rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c.) prevede che “i diritti derivanti alla
banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi
altro coobbligato garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.1957 cod. civ.,
che si intende derogato”;
-l'art.8 (cd. clausola di sopravvivenza) sancisce l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo, in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che “qualora le obbligazioni garantite siano
dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le
somme allo stesso erogate”.
Le tre clausole dello schema ABI, testè indicate, incidenti su norme derogabili del codice civile, non sono affatto illecite in sé considerate, essendo, invece, la loro uniforme applicazione, da parte delle banche associate all'ABI, a costituire comportamento distorsivo della concorrenza, per violazione dell'art. 2, comma 2,
lettera a) della L.287/1990, che vieta “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per
effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza
all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”.
Secondo I Giudici di legittimità “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola
contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità
pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona
sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso
doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 c.c.” (Cass.
Sent. n. 30818/2018). Per cui “compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il
carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa” (Cass.
Sent. n. 13846/2019).
In altri termini, l'accertamento di fatto dell'intesa o condotta anticoncorrenziale è
presupposto logico giuridico del pregiudizio, concretamente subito dal consumatore e da questi deve essere provato. Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia costituisce, infatti, prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale per le fideiussioni omnibus, che si collocano nel periodo da ottobre 2002 a maggio 2005, esaminato dal provvedimento stesso (Cass. Sent. n. 13846/2019).
Ciò posto, nel contesto delle azioni antitrust in materia di fideiussioni omnibus occorre effettuare un netto distinguo tra le cause cd. “follow-on”, aventi, ad oggetto, la nullità dei contratti di fideiussione omnibus, anteriori al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia e le cause cd. “stand alone”, aventi invece, ad oggetto, contratti di fideiussione omnibus, sottoscritti successivamente a tale provvedimento.
Nelle cause “follow-on” ci si può giovare come prova privilegiata, in relazione alla sussistenza dell'illecito antitrust accertato, del provvedimento sanzionatorio n.
55/2005 della Banca d'Italia.
Nelle cause “stand alone”, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697
c.c., è la parte attrice, invece, ad essere onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della stessa esistenza di una intesa illecita, all'epoca della sottoscrizione della fideiussione in parola.
Ebbene, nei fatti di causa, in assenza di qualsivoglia provvedimento di natura sanzionatoria, emesso dall'Autorità di vigilanza competente, (ora l'AGCM), nei confronti della società opposta o di altro Istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art.2 comma 2 lettera a) della L. n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (artt. 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI),
l'onere probatorio, relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula della fideiussione impugnata, grava sulla parte opponente, che ha eccepito la nullità della fideiussione, per asserita violazione della normativa antitrust. La fideiussione in parola, sottoscritta in data 07.03.2009, si colloca successivamente al periodo, in cui è stata condotta l'istruttoria della Banca d'Italia, e al di fuori dell'ambito di produzione di effetti del provvedimento n. 55 del 02/05/2005,
scaturito da detta istruttoria.
Dunque, gli opponenti non possano limitarsi ad affermare la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, facendo leva sull'accertamento compiuto nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del
02/05/2005, attesa la sua inutilizzabilità nella fattispecie.
Incombe, invece, sugli stessi, l'onere di provare l'esistenza, all'epoca della stipula della fideiussione per cui è causa, anno 2009, della persistenza di una intesa anticoncorrenziale fra istituti di credito, costituente indefettibile presupposto per la declaratoria di nullità della fideiussione.
Tale onere probatorio, tuttavia, non è stato assolto dagli istanti, che, in assenza di produzioni documentali e di istanze istruttorie, si sono limitati a eccepire la nullità
della fideiussione, rilasciata il 07.03.2009, senza tuttavia provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale, finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate, intesa che, come si è detto, è elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare una violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a)
L. n.287/1990 e, quindi, invocare la nullità della fideiussione in contestazione.
La deroga del disposto di cui all'art. 1957 c.c. va, dunque, ritenuta valida, di talché
non ricorrono le condizioni per una declaratoria di nullità della fideiussione sottoscritta dagli odierni opponenti.
Con l'ultimo motivo di doglianza, gli opponenti hanno sostenuto l'inefficacia della garanzia fidejussoria, attesa la violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. Rileva questo giudicante che le deduzioni in questione sono state genericamente articolate e non risultano sorrette da specifici e puntuali riscontri, sia a livello di allegazione che di prova, pertanto, devono essere rigettate.
Alla stregua della manifesta infondatezza dei motivi di censura addotti dall'esecutato, perché contrari, per un verso, alle risultanze documentali acquisite e,
per altro verso, ai principi giuridici consolidati sopra richiamati, l'opposizione così
come proposta deve essere rigettata.
La domanda subordinata dell'opposta è del tutto inammissibile nel Pt_5
presente giudizio, finalizzato, esclusivamente, alla verifica del suo diritto ad agire esecutivamente nei confronti dei garanti del debitore principale e non a verificare l'eventuale esistenza di un suo diritto di credito, verso la Controparte_8
Considerata la peculiarità della questione e il fatto che il citato orientamento di legittimità si è affermato e consolidato solo in corso di causa, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) compensa le spese di lite tra le parti
Napoli, 5.05.2025 Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone