Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1189
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica avvisi di accertamento

    Per l'annualità 2020, la Regione resistente ha provato la regolare notifica dell'avviso di accertamento pregresso. Per l'annualità 2022, la cartella è stata emessa in base all'art. 6 della L.R. n. 56/2023, che consente l'iscrizione a ruolo senza previa contestazione.

  • Rigettato
    Prescrizione dei debiti

    La notifica dell'avviso di accertamento per il 2020 è avvenuta regolarmente. Per il 2022, la normativa consente l'iscrizione a ruolo diretta. Pertanto, la prescrizione non è maturata.

  • Accolto
    Mancanza del presupposto di imposta per autoveicolo alienato

    Le censure di merito proposte dal ricorrente devono essere esaminate e accolte, trattandosi del primo atto impositivo riguardante la suddetta annualità. Il ricorrente ha documentato che nell'anno in parola non era più proprietario del veicolo, la cui vendita fu trascritta nel 2015.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1189
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1189
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

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