CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1189/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
ZZ GI, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6236/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Cittadella Regionale Germaneto 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250006302856000 LL a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 590/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 13.11.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione per conto della Regione Calabria, relativa a tasse automobilistiche per gli anni 2020 e 2022, per un valore di causa di €. 1.482,68.
Parte ricorrente sosteneva la illegittimità del provvedimento, sostenendo la mancata notifica dei prodromici avvisi di accertamento ed eccependo di conseguenza la prescrizione dei debiti. Deduceva poi, nel merito, quanto segue:”… senza rinuncia alle superiori eccezioni che si palesano assorbenti, il sig. Ricorrente_1 eccepisce e rileva, altresì, l'errore dell'ente impositore relativamente alla richiesta di pagamento della tassa automobilistica anno 2020 - 2022 per il veicolo tg. Targa_1 Ciò in quanto l'autovettura rispetto alla quale viene intimato il pagamento, invero è stata alienata dall'odierno ricorrente in data antecedente all'iscrizione a ruolo del tributo e, precisamente, nel 2015 come da trascrizione atto di vendita di veicolo che si allega.
Evento quest'ultimo che chiaramente, ha determinato il venir meno della doverosità della tassa in capo al Sig. Ricorrente_1…”
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, che si proclamava estranea alla controversia afferendo il ricorso alla sfera di esclusiva competenza dell'ente impositore.
La Regione Calabria si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato. Sosteneva la piena legittimità del proprio operato deducendo di aver regolarmente notificato l'avviso di accertamento per l'anno
2020 e che, in ordine all'annualità 2022, la cartella costituisce il primo atto impositivo, essendo stata emessa ai sensi della disposizione di cui all'art.6 della L.R. n. 56/2023, norma da ritenersi immune da censure in quanto essa disciplina non l'imposizione tributaria, ma la sola riscossione del relativo debito. Sulla eccezione relativa alla mancanza del presupposto di imposta relativa al solo veicolo sopra indicato, parte resistente rilevava l'inammissibilità del motivo, che avrebbe dovuto essere proposto insorgendo avverso l'avviso di accertamento precedentemente notificato.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta parzialmente fondato.
Per quanto riguarda l'annualità 2020, la Regione resistente ha provato la regolare notifica dell'avviso di accertamento pregresso, avvenuta in data 18.9.2023. In relazione all'anno 2020 sono inammissibili pertanto anche le censure relative al merito dell'imposta, che avrebbero dovuto essere proposte insorgendo avverso il suddetto atto impositivo.
In ordine alla pretesa relativa all'anno 2022, deve evidenziarsi che, come è chiaramente indicato nella cartella impugnata, essa è stata avanzata facendo ricorso alla diretta iscrizione a ruolo, entro i termini di decadenza, secondo quanto previsto dalla nuova disposizione di legge di cui all'art. 6 della L.R. N. 56/2023, che recita:
“Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.” Il provvedimento impugnato risulta dunque legittimamente emesso, non occorrendo più la previa notifica di avviso di accertamento, né tantomeno di avviso bonario.
Tuttavia, in relazione all'imposizione riguardante l'autoveicolo tg. Targa_1, le censure di merito proposte dal ricorrente devono essere esaminate e accolte, trattandosi del primo atto impositivo riguardante la suddetta annualità. Parte ricorrente ha infatti documentato che nell'anno in parola non era più proprietario del veicolo, la cui vendita fu trascritta nel 2015. Pertanto in relazione a tale autoveicolo e limitatamente all'anno 2022, il ricorso deve essere accolto. Nel resto esso deve essere rigettato, per come sopra illustrato.
Le spese, avuto riguardo all'esito della controversia, devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie parzialmente il ricorso, annullando l'atto impugnato limitatamente alla pretesa tributaria concernente l'autoveicolo tg. Targa_1, per il solo anno 2022. Rigetta, nel resto, il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
ZZ GI, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6236/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Cittadella Regionale Germaneto 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250006302856000 LL a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 590/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 13.11.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione per conto della Regione Calabria, relativa a tasse automobilistiche per gli anni 2020 e 2022, per un valore di causa di €. 1.482,68.
Parte ricorrente sosteneva la illegittimità del provvedimento, sostenendo la mancata notifica dei prodromici avvisi di accertamento ed eccependo di conseguenza la prescrizione dei debiti. Deduceva poi, nel merito, quanto segue:”… senza rinuncia alle superiori eccezioni che si palesano assorbenti, il sig. Ricorrente_1 eccepisce e rileva, altresì, l'errore dell'ente impositore relativamente alla richiesta di pagamento della tassa automobilistica anno 2020 - 2022 per il veicolo tg. Targa_1 Ciò in quanto l'autovettura rispetto alla quale viene intimato il pagamento, invero è stata alienata dall'odierno ricorrente in data antecedente all'iscrizione a ruolo del tributo e, precisamente, nel 2015 come da trascrizione atto di vendita di veicolo che si allega.
Evento quest'ultimo che chiaramente, ha determinato il venir meno della doverosità della tassa in capo al Sig. Ricorrente_1…”
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, che si proclamava estranea alla controversia afferendo il ricorso alla sfera di esclusiva competenza dell'ente impositore.
La Regione Calabria si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato. Sosteneva la piena legittimità del proprio operato deducendo di aver regolarmente notificato l'avviso di accertamento per l'anno
2020 e che, in ordine all'annualità 2022, la cartella costituisce il primo atto impositivo, essendo stata emessa ai sensi della disposizione di cui all'art.6 della L.R. n. 56/2023, norma da ritenersi immune da censure in quanto essa disciplina non l'imposizione tributaria, ma la sola riscossione del relativo debito. Sulla eccezione relativa alla mancanza del presupposto di imposta relativa al solo veicolo sopra indicato, parte resistente rilevava l'inammissibilità del motivo, che avrebbe dovuto essere proposto insorgendo avverso l'avviso di accertamento precedentemente notificato.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta parzialmente fondato.
Per quanto riguarda l'annualità 2020, la Regione resistente ha provato la regolare notifica dell'avviso di accertamento pregresso, avvenuta in data 18.9.2023. In relazione all'anno 2020 sono inammissibili pertanto anche le censure relative al merito dell'imposta, che avrebbero dovuto essere proposte insorgendo avverso il suddetto atto impositivo.
In ordine alla pretesa relativa all'anno 2022, deve evidenziarsi che, come è chiaramente indicato nella cartella impugnata, essa è stata avanzata facendo ricorso alla diretta iscrizione a ruolo, entro i termini di decadenza, secondo quanto previsto dalla nuova disposizione di legge di cui all'art. 6 della L.R. N. 56/2023, che recita:
“Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.” Il provvedimento impugnato risulta dunque legittimamente emesso, non occorrendo più la previa notifica di avviso di accertamento, né tantomeno di avviso bonario.
Tuttavia, in relazione all'imposizione riguardante l'autoveicolo tg. Targa_1, le censure di merito proposte dal ricorrente devono essere esaminate e accolte, trattandosi del primo atto impositivo riguardante la suddetta annualità. Parte ricorrente ha infatti documentato che nell'anno in parola non era più proprietario del veicolo, la cui vendita fu trascritta nel 2015. Pertanto in relazione a tale autoveicolo e limitatamente all'anno 2022, il ricorso deve essere accolto. Nel resto esso deve essere rigettato, per come sopra illustrato.
Le spese, avuto riguardo all'esito della controversia, devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie parzialmente il ricorso, annullando l'atto impugnato limitatamente alla pretesa tributaria concernente l'autoveicolo tg. Targa_1, per il solo anno 2022. Rigetta, nel resto, il ricorso. Spese compensate.