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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 13/01/2026, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 472/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MARTINELLI ANGELO, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
DE ANGELIS GILDO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13446/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48/50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK30E6503475 IRES-CONSOLIDATO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna l'avviso di di accertamento n. TK30E6503475/2024 notificato in data 27/05/2025 a mezzo pec e relativo all'anno d'imposta 2018 per Imposta sul reddito delle società (IRES). Mancato riconoscimento di costi di cui alla voce “Oneri diversi di Gestione” riportati nel bilancio chiuso alla data del 31.12.2018 per
€ 239.953,00.
Motivi di ricorso: si contestano tutti i motivi di disconoscimento dei costi.
Agenzia entrate si costituisce ed eccepisce la regolarità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società consolidata, del gruppo consolidante, aveva omesso la presentazione della dichiarazione del
Modello Unico 2019, Società di Capitali, per l'anno d'imposta 2018, nonostante risultava depositato il bilancio per tale annualità.
L' Agenzia delle entrate provvedeva ad inviare il questionario n. Q00333/2023, notificato alla società a mezzo
PEC in data 25 settembre 2023, con cui invitava la parte a produrre entro 15 giorni la documentazione contabile per il periodo 2018.
In data 20 ottobre 2023, la ricorrente produceva solo una parte della documentazione richiesta.
Segnatamente: Raccordo valori contabili imposte 2018; Bilancio IV CEE al 31.12.2018; Bilancio di verifica al 31.12.2018; Mastrini Fornitori Nominativo_1 2018; Mastrini Clienti Nominativo_1 2018.
In data 15 ottobre 2024, e dunque a distanza di oltre un anno dall'invio del questionario, la ricorrente trasmetteva ulteriore documentazione. In particolare: mastrino contabile del fornitore food & beverage distribution s.r.l. per l'anno 2018; mastrino contabile del sottoconto economico sopravvenienze passive anno
2018; dettaglio sottoconto patrimoniale debiti per transazione ENI quale contropartita del sottoconto economico sopravvenienze passive.
L'Agenzia delle entrate procedeva alla notifica dello Schema di atto n. TK3QE6503475/2024 in cui veniva riportata la rideterminazione del reddito d'impresa. Tale atto veniva notificato anche alla società consolidante ai fini dell'instaurazione del contraddittorio informato ed effettivo previsto dall'art.
6-bis, comma 1, della Legge
n. 212/2000.
Successivamente la ricorrente ha inviato all'agenzia: fatture acquisto da n. 01 al 564; registri iva acquisti;
registri iva acquisti autofatture;
registro iva vendite;
registro iva vendite autofatture;
dettaglio oneri diversi di gestione.
La Corte ritiene che, a fronte delle precise e circostanziate osservazioni dell'agenzia, la parte ricorrente non ha sufficientemente provato le proprie tesi. In primo luogo si osserva che si ci trova di fronte ad una omessa dichiarazione e ad una regolare attività di contraddittorio endoprocedimentale posta in essere dall'agenzia a cui non ha corrisposto una altrettanto esauriente produzione di atti da parte della ricorrente. Questa è stata in alcuni casi generica (vedi la voce sopravvenienze passive indicate quali indeducibili per mero errore di battitura), in altri errata (vedi l'accordo transattivo ENI per il quale non si dice se le fatture a monte sono state registrate e dedotte negli esercizi di competenza). Per la doppia tassazione del reddito confluito nella consolidante pari ad euro 32.082,00, si sarebbe dovuto provare che detto reddito è prodotto dalla consolidata. Per tutto quanto detto, ritenuti assorbiti tutti i motivi di impugnativa, la Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 4.500,00, oltre oneri se dovuti, per le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 4.500,00, oltre oneri se dovuti, per le spese di giudizio. Così deciso in Roma il 18 dicembre 2025. Il Giudice estensore Pasquale Volino Il Presidente Angelo Martinelli
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MARTINELLI ANGELO, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
DE ANGELIS GILDO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13446/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48/50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK30E6503475 IRES-CONSOLIDATO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna l'avviso di di accertamento n. TK30E6503475/2024 notificato in data 27/05/2025 a mezzo pec e relativo all'anno d'imposta 2018 per Imposta sul reddito delle società (IRES). Mancato riconoscimento di costi di cui alla voce “Oneri diversi di Gestione” riportati nel bilancio chiuso alla data del 31.12.2018 per
€ 239.953,00.
Motivi di ricorso: si contestano tutti i motivi di disconoscimento dei costi.
Agenzia entrate si costituisce ed eccepisce la regolarità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società consolidata, del gruppo consolidante, aveva omesso la presentazione della dichiarazione del
Modello Unico 2019, Società di Capitali, per l'anno d'imposta 2018, nonostante risultava depositato il bilancio per tale annualità.
L' Agenzia delle entrate provvedeva ad inviare il questionario n. Q00333/2023, notificato alla società a mezzo
PEC in data 25 settembre 2023, con cui invitava la parte a produrre entro 15 giorni la documentazione contabile per il periodo 2018.
In data 20 ottobre 2023, la ricorrente produceva solo una parte della documentazione richiesta.
Segnatamente: Raccordo valori contabili imposte 2018; Bilancio IV CEE al 31.12.2018; Bilancio di verifica al 31.12.2018; Mastrini Fornitori Nominativo_1 2018; Mastrini Clienti Nominativo_1 2018.
In data 15 ottobre 2024, e dunque a distanza di oltre un anno dall'invio del questionario, la ricorrente trasmetteva ulteriore documentazione. In particolare: mastrino contabile del fornitore food & beverage distribution s.r.l. per l'anno 2018; mastrino contabile del sottoconto economico sopravvenienze passive anno
2018; dettaglio sottoconto patrimoniale debiti per transazione ENI quale contropartita del sottoconto economico sopravvenienze passive.
L'Agenzia delle entrate procedeva alla notifica dello Schema di atto n. TK3QE6503475/2024 in cui veniva riportata la rideterminazione del reddito d'impresa. Tale atto veniva notificato anche alla società consolidante ai fini dell'instaurazione del contraddittorio informato ed effettivo previsto dall'art.
6-bis, comma 1, della Legge
n. 212/2000.
Successivamente la ricorrente ha inviato all'agenzia: fatture acquisto da n. 01 al 564; registri iva acquisti;
registri iva acquisti autofatture;
registro iva vendite;
registro iva vendite autofatture;
dettaglio oneri diversi di gestione.
La Corte ritiene che, a fronte delle precise e circostanziate osservazioni dell'agenzia, la parte ricorrente non ha sufficientemente provato le proprie tesi. In primo luogo si osserva che si ci trova di fronte ad una omessa dichiarazione e ad una regolare attività di contraddittorio endoprocedimentale posta in essere dall'agenzia a cui non ha corrisposto una altrettanto esauriente produzione di atti da parte della ricorrente. Questa è stata in alcuni casi generica (vedi la voce sopravvenienze passive indicate quali indeducibili per mero errore di battitura), in altri errata (vedi l'accordo transattivo ENI per il quale non si dice se le fatture a monte sono state registrate e dedotte negli esercizi di competenza). Per la doppia tassazione del reddito confluito nella consolidante pari ad euro 32.082,00, si sarebbe dovuto provare che detto reddito è prodotto dalla consolidata. Per tutto quanto detto, ritenuti assorbiti tutti i motivi di impugnativa, la Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 4.500,00, oltre oneri se dovuti, per le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 4.500,00, oltre oneri se dovuti, per le spese di giudizio. Così deciso in Roma il 18 dicembre 2025. Il Giudice estensore Pasquale Volino Il Presidente Angelo Martinelli