Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/03/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 115 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E nata a [...] l'[...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. FILOCAMO SANTINA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Modifica condizioni separazione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 comma 6 c.p.c., depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 14/01/2025, i coniugi nato a Parte_1
MESSINA (ME) il 16/06/1970, e nata a [...] Controparte_1
l'08/06/1967, premesso:
- che con decreto n. cronol. 4945/2022 del 15/03/2022, il Tribunale di Messina
aveva omologato, su domanda congiunta, la separazione personale tra le parti in causa;
mese di marzo 2022 verserà al coniuge quale contributo al mantenimento la somma mensile di € 300,00, in considerazione della intervenuta sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di quest'ultima ed alla stessa verserà, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di € 300,00, sino al perdurare dell'obbligo di mantenimento in suo favore, entro il giorno 4 di ogni mese. In occasione della percezione delle mensilità aggiuntive, il signor verserà al Pt_1
coniuge ed alla figlia un'ulteriore somma aggiuntiva e precisamente, nel mese di dicembre di ogni anno, in occasione della percezione della tredicesima mensilità, corrisponderà a ciascuna a titolo di mantenimento la somma di € 400,00. Il signor si impegna a versare al coniuge la metà del rimborso Irpef relativo all'anno Pt_1
2020 e il rimborso Irpef relativo all'anno 2021. Gli odierni istanti, inoltre, si obbligano di contribuire ciascuno in ragione del 50% alle spese straordinarie della figlia, da concordare preventivamente, da individuarsi in via esemplificativa nelle spese mediche, universitarie, ricreative, sportive, vacanze-studio. e) i coniugi si obbligano entro il corrente anno 2022 a donare con atto pubblico alla figlia la nuda proprietà della casa coniugale, sita in Messina, Viale Regina CP_2
Elena n. 57, mantenendo l'usufrutto in proprio favore”;
- che la situazione era successivamente mutata in quanto la figlia dei coniugi era divenuta economicamente autonoma, aveva contratto matrimonio e CP_2
lasciato la casa familiare, condivisa con la madre, mentre quest'ultima non poteva più disporre dell'ausilio economico della figlia , che metteva a CP_2
disposizione della gestione familiare il contributo al suo mantenimento corrisposto dal padre. Il signor invece, intratteneva una convivenza e poteva Parte_1
disporre anche del supporto economico dell'attuale compagna;
- che occorreva, pertanto, modificare le statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione;
- che sul punto le parti avevano raggiunto un accordo che prevedeva le seguenti nuove condizioni: “a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge il signor si obbliga a corrispondere, come già di fatto corrisponde da alcuni Parte_1
mesi, alla signora la somma mensile di € 400,00. Nulla Controparte_1 verserà per il mantenimento della figlia, ormai coniugata ed economicamente autonoma. In occasione della percezione della tredicesima mensilità, nel mese di dicembre di ogni anno, il signor corrisponderà al coniuge la somma di euro Pt_1
800,00. Ogni anno, nel mese in cui si celebra la Pasqua e nel mese di luglio il signor corrisponderà alla signora la somma di € 450,00. I coniugi si Pt_1 CP_1
obbligano entro il termine di un anno dall'omologa dei presenti accordi a donare con atto pubblico alla figlia l'intera proprietà della casa familiare, sita CP_2
in Messina, Viale Regina Elena n. 57”.
Tutto ciò premesso, chiedevano la modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione secondo quanto meglio specificato nel medesimo ricorso.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 6 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 13/02/2025.
Ritiene il collegio che possa prendersi atto della modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di divorzio, contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge, non lede gli interessi della prole e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 14/01/2025, provvede come segue:
visto l'art. 471 bis.51 comma 6 c.p.c., prende atto della modifica delle condizioni di separazione così come stabilita nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritta in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 27/02/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)