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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/12/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 836/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 11/02/2025 da:
, , c.f. , assistito e difeso dall'avv. Andrea Parte_1 Pt_2 C.F._1
NA VETTURI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
OC LO, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da foglio di Parte_3 Controparte_1
precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario a Parte_3 Controparte_1
Caravaggio il 17 settembre 1994.
Dalla loro unione sono nate e , entrambe maggiorenni. Per_1 Persona_2 Con ricorso regolarmente depositato, il signor a domandato la cessazione degli effetti civili Pt_3
del matrimonio contratto con la moglie e l'adozione dei provvedimenti accessori.
Regolarmente costituitasi in giudizio, la signora ha aderito alla domanda sullo status e ha CP_1
precisato le proprie conclusioni in parziale opposizione al coniuge quanto al resto.
All'udienza del 15 maggio 2025, le parti, comparse personalmente, hanno confermato la loro volontà di divorziare e hanno chiesto un rinvio per valutare il raggiungimento di un accordo.
All'udienza dell'11 novembre 2025, celebrata in forma scritta, le parti hanno precisato congiuntamente le proprie conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati giudizialmente con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 3401/2016, pubblicata in data 21 novembre 2016 e passata in giudicato, come risultante dall'attestazione rilasciata dalla Cancelleria.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti, né la resistente ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, avendo aderito alla domanda di divorzio, considerato altresì il lungo periodo di tempo nel quale si è protratta la separazione e il persistente conflitto tra le parti si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto ai provvedimenti accessori, il Collegio ritiene di poter decidere in conformità alle condizioni pattuite, perché non contrarie a norme di ordine pubblico o imperative di legge, bensì conformi all'interesse delle parti, come concordemente valutati.
Le spese di lite, visto l'accordo raggiunto, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_3
a Caravaggio il 17 settembre 1994;
[...] Controparte_1
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Caravaggio di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, parte II, serie A, n. 69;
1) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano, reciprocamente, ad ogni richiesta di mantenimento.
4) La casa familiare in comproprietà tra i coniugi ubicata in Caravaggio, vicolo dei Carradori n. 1, verrà messa in vendita entro il termine del 31.03.2027 al prezzo che verrà indicato dall'agenzia immobiliare Promas Case s.n.c. di Caravaggio. 5) Il sig. si impegna a pagare le rate del mutuo acceso per l'acquisto della Parte_3
casa familiare di Caravaggio, vicolo dei Carradori n. 1, sino alla data della vendita dell'immobile.
6) Il sig. si impegna a pagare interamente le spese condominiali (inclusa la Parte_3
quota a carico della sig.ra ) relative alla casa familiare in comproprietà Controparte_1
ubicata in Caravaggio, vicolo dei Carradori n. 1, per gli esercizi 2025 / 2026 e 2026 / 2027. A fare tempo dall'esercizio 2027 / 2028, il sig. provvederà a pagare le sole spese Parte_3 condominiali riferite alla sua quota di comproprietà dell'immobile. A fare tempo dall'esercizio 2027
/ 2028, la sig.ra provvederà a pagare le spese condominiali riferite alla Controparte_1 sua quota di comproprietà dell'immobile e tutte le spese relative alla qualità di soggetto utilizzatore dello stesso immobile.
7) Il sig. rinuncia alla richiesta di rimborso delle spese condominiali versate Parte_3
sino ad oggi relativamente alla casa familiare di Caravaggio, vicolo dei Carradori n. 1.
8) La sig.ra rinuncia nei confronti del sig. a Controparte_1 Parte_3
qualsiasi richiesta di pagamento e/o rimborso delle spese ordinarie e straordinarie dovute sino ad oggi per il mantenimento delle figlie e in forza della sentenza Persona_3 Controparte_2
n. 3401/2016 emessa il giorno 27.10.2016 dal Tribunale di Bergamo.
9) La sig.ra potrà abitare la casa familiare di Caravaggio, vicolo dei Controparte_1
Carradori n. 1, fino al momento in cui la figlia avrà raggiunto l'autonomia Controparte_2 economica, fermo restando l'obbligo di liberare l'immobile alla data della vendita del bene anche qualora tale data fosse anteriore al raggiungimento dell'autonomia economica della figlia. La sig.ra
si farà interamente carico di tutte le spese per le utenze domestiche Controparte_1
relative alla casa familiare di Caravaggio, vicolo dei Carradori n. 1. dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 11/02/2025 da:
, , c.f. , assistito e difeso dall'avv. Andrea Parte_1 Pt_2 C.F._1
NA VETTURI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
OC LO, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da foglio di Parte_3 Controparte_1
precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario a Parte_3 Controparte_1
Caravaggio il 17 settembre 1994.
Dalla loro unione sono nate e , entrambe maggiorenni. Per_1 Persona_2 Con ricorso regolarmente depositato, il signor a domandato la cessazione degli effetti civili Pt_3
del matrimonio contratto con la moglie e l'adozione dei provvedimenti accessori.
Regolarmente costituitasi in giudizio, la signora ha aderito alla domanda sullo status e ha CP_1
precisato le proprie conclusioni in parziale opposizione al coniuge quanto al resto.
All'udienza del 15 maggio 2025, le parti, comparse personalmente, hanno confermato la loro volontà di divorziare e hanno chiesto un rinvio per valutare il raggiungimento di un accordo.
All'udienza dell'11 novembre 2025, celebrata in forma scritta, le parti hanno precisato congiuntamente le proprie conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati giudizialmente con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 3401/2016, pubblicata in data 21 novembre 2016 e passata in giudicato, come risultante dall'attestazione rilasciata dalla Cancelleria.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti, né la resistente ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, avendo aderito alla domanda di divorzio, considerato altresì il lungo periodo di tempo nel quale si è protratta la separazione e il persistente conflitto tra le parti si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto ai provvedimenti accessori, il Collegio ritiene di poter decidere in conformità alle condizioni pattuite, perché non contrarie a norme di ordine pubblico o imperative di legge, bensì conformi all'interesse delle parti, come concordemente valutati.
Le spese di lite, visto l'accordo raggiunto, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_3
a Caravaggio il 17 settembre 1994;
[...] Controparte_1
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Caravaggio di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, parte II, serie A, n. 69;
1) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano, reciprocamente, ad ogni richiesta di mantenimento.
4) La casa familiare in comproprietà tra i coniugi ubicata in Caravaggio, vicolo dei Carradori n. 1, verrà messa in vendita entro il termine del 31.03.2027 al prezzo che verrà indicato dall'agenzia immobiliare Promas Case s.n.c. di Caravaggio. 5) Il sig. si impegna a pagare le rate del mutuo acceso per l'acquisto della Parte_3
casa familiare di Caravaggio, vicolo dei Carradori n. 1, sino alla data della vendita dell'immobile.
6) Il sig. si impegna a pagare interamente le spese condominiali (inclusa la Parte_3
quota a carico della sig.ra ) relative alla casa familiare in comproprietà Controparte_1
ubicata in Caravaggio, vicolo dei Carradori n. 1, per gli esercizi 2025 / 2026 e 2026 / 2027. A fare tempo dall'esercizio 2027 / 2028, il sig. provvederà a pagare le sole spese Parte_3 condominiali riferite alla sua quota di comproprietà dell'immobile. A fare tempo dall'esercizio 2027
/ 2028, la sig.ra provvederà a pagare le spese condominiali riferite alla Controparte_1 sua quota di comproprietà dell'immobile e tutte le spese relative alla qualità di soggetto utilizzatore dello stesso immobile.
7) Il sig. rinuncia alla richiesta di rimborso delle spese condominiali versate Parte_3
sino ad oggi relativamente alla casa familiare di Caravaggio, vicolo dei Carradori n. 1.
8) La sig.ra rinuncia nei confronti del sig. a Controparte_1 Parte_3
qualsiasi richiesta di pagamento e/o rimborso delle spese ordinarie e straordinarie dovute sino ad oggi per il mantenimento delle figlie e in forza della sentenza Persona_3 Controparte_2
n. 3401/2016 emessa il giorno 27.10.2016 dal Tribunale di Bergamo.
9) La sig.ra potrà abitare la casa familiare di Caravaggio, vicolo dei Controparte_1
Carradori n. 1, fino al momento in cui la figlia avrà raggiunto l'autonomia Controparte_2 economica, fermo restando l'obbligo di liberare l'immobile alla data della vendita del bene anche qualora tale data fosse anteriore al raggiungimento dell'autonomia economica della figlia. La sig.ra
si farà interamente carico di tutte le spese per le utenze domestiche Controparte_1
relative alla casa familiare di Caravaggio, vicolo dei Carradori n. 1. dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo