Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/05/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile- Ufficio Procedure Concorsuali, riunito in camera di consiglio nelle persone di
Italo Federici
- Presidente rel.
Raffaele Viglione
- Giudice
Giuseppe De Francesca
- Giudice
sentito il giudice relatore in camera di consiglio e a scioglimento di riserva;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 52-1/2023 r.g.p.u. promosso dalla
PROCURA DELLA REPUBBLICA IN SEDE;
nei confronti della
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Pulsano alla via Amati n. 16- partita IVA:
P.IVA_1 ;
letto il ricorso depositato dalla Procura della Repubblica in sede, la quale insta per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società resistente, deducendone lo stato di insolvenza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII, avendo parte resistente la propria sede nel relativo circondario;
rilevato che, ai sensi degli artt. 1, 2 e 121 CCII, il debitore è certamente soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali e che ricorrono con altrettanta evidenza i presupposti per la liquidazione giudiziale, trattandosi di imprenditore commerciale che non dimostra il congiunto possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII e che altresì versa in stato di insolvenza. Ed invero, dall'esame della documentazione in atti e, in particolare, dall'elenco delle cartelle esattoriali rilasciato dall'Agenzia della Riscossione in data 27 marzo 2023 emergono debiti nei confronti del solo Erario per euro 1.052.130,43. Dalla lettura della relazione di aggiornamento depositata il 26 aprile 2023 dal dott. Per_1 per conto della stessa società resistente, emerge una situazione debitoria al 30 novembre 2023 di oltre
6.730.000,00 di euro, dei quali oltre 1,500.000,00 di euro nei confronti di istituti previdenziali, incrementati a euro 2.207.740 alla data del 30 maggio 2024 (come
come si legge nel ricorso introduttivo, pur ipotizzando l'esito positivo dei diversi contenziosi per asseriti crediti, le attività contabilizzate al 31 marzo 2022 sarebbero comunque inferiori alla metà della complessiva debitoria. A conferma, peraltro, dello stato di insolvenza depongono le numerose cartelle esattoriali notificate sulla base della già riferita esposizione debitoria nei confronti dell'Erario; tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCII;
visti gli artt. 1, 2, 7, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...] in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 sede in Pulsano alla via Amati n. 16- partita IVA: P.IVA 1 ;
nomina il dott. Italo Federici Giudice Delegato per la procedura;
nomina quale Curatore l'avv. Dario Lupo, il quale alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e a dichiarare, nell'occasione: i) di essere in possesso dei predetti requisiti ex artt. 356 e 358 CCII;
ii) di essere in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII;
iii) di aver preso visione del "Protocollo di intesa dei profili organizzativi delle attività della Sezione Fallimentare del Tribunale e della Procura della Repubblica nei procedimenti relativi alla crisi d'impresa"; autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
invita il curatore a:
provvedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni del debitore, ovunque essi si trovino, ai sensi dell'art. 193 CCII, previa ricognizione anche informale e con qualunque mezzo o strumento sia pure fotografico, dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sedi principali, secondarie, locali a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale in cancelleria nei dieci giorni successivi;
procedere alla redazione dell'inventario nel più breve termine possibile, ai
•
sensi dell'art. 195 ss., CCII;
predisporre il programma di liquidazione a termini dell'art. 213 CCII, entro
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60 giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre 150 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, con l'avviso che il mancato rispetto del predetto termine di 150 giorni senza giustificato motivo costituisce, in virtù di quanto previsto dal comma 1, giusta causa di revoca del curatore;
presentare al Giudice Delegato, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, l'informativa di cui all'art. 130, co. 1, CCII., nonché, entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, o nel termine di 180 giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione per il caso in cui l'accertamento del passivo non abbia luogo, la relazione particolareggiata prevista dall'art. 130 co. 4 e 5 CCII;
presentare al giudice delegato entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi, un rapporto riepilogativo ai sensi dell'art. 130 co. 9 CCII accompagnato dal conto della sua gestione;
osservare gli oneri informativi nei confronti della Procura della Repubblica sì come precisati dal richiamato Protocollo;
comunicare al Giudice Delegato, entro il più breve tempo possibile, il nominativo dei creditori che hanno dichiarato di essere disponibili ad assumere l'incarico di membro del comitato dei creditori, al fine di permetterne la nomina ai sensi dell'art. 138 CCII;
ordina al debitore sottoposto a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie- in formato digitale nei casi in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.- i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 23 settembre 2025, ore 10:15, per l'udienza in cui dovrà procedersi all'esame dello stato passivo, dinanzi al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al Pubblico Ministero in sede, nonché iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
Il Presidente est.
Italo Federici