Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 01/12/2025, n. 7757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7757 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07757/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01804/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1804 del 2025, proposto da
AT IL e IN ME, Giuseppe e Francesco Maria D’Acunto, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe D'Acunto e Francesco Maria D'Acunto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno, in persona del Presidente del Consiglio e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Sindaco del Comune di Napoli, in qualità di commissario delegato di governo ex o.p.c.m. 2509/97, non costituito in giudizio;
per la esecuzione
della sentenza n. 8862/2024, pronunziata dal Tribunale di Napoli in data 17 ottobre 2024, siccome emendata con la ordinanza di correzione di errori materiali del 21 dicembre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 il dott. CC AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la domanda oggetto dell’odierno scrutinio i ricorrenti espongono che:
- con sentenza n. 8862/2024, emanata dal Tribunale di Napoli in data 17 ottobre 2024, e pubblicata nella stessa data, siccome risultante dalla successiva ordinanza di correzione di errori materiali del 21 dicembre 2024, i coniugi AT IL e IN ME vedevano riconosciuto il loro diritto alla restituzione del fondo illegittimamente detenuto dopo la avvenuta decadenza della procedura espropriativa per pubblica utilità, ed il risarcimento del danno in euro 569.232,68, oltre interessi e rivalutazione; con la medesima sentenza, agli avvocati Giuseppe d’Acunto e Francesco Maria d’Acunto, quali antistatari, venivano liquidate le spese di lite;
- la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato come risulta dall’apposita attestazione rilasciata dalla cancelleria del 23 luglio 2025, quivi versata in atti in ottemperanza all’incombente istruttorio disposto con ordinanza collegiale da questo TAR;
- la sentenza è stata notificata ai fini dell’esecuzione ed il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, sebbene non ancora decorso al momento dell’incardinamento del presente giudizio come rilevato dalla Avvocatura dello Stato, risulta nondimeno ampiamente elasso nel momento in cui la causa è stata introitata per la decisione; di qui la evanescenza della eccezione di inammissibilità all’uopo sollevata dalla difesa delle Amministrazioni statali;
- le Amministrazioni condannate - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno e Sindaco di Napoli, Commissario Delegato di Governo - non hanno ancora proceduto al pagamento di quanto dovuto.
Di qui la proposizione del presente ricorso collettivo, con cui le parti vittoriose in quel giudizio e i loro patrocinanti (antistatari) agiscono per l’ottemperanza della predetta sentenza.
I ricorrenti chiedono, inoltre, fin d’ora la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza, e la condanna alle spese di lite con distrazione in favore dei difensori per dichiarato anticipo; in caso di ulteriore inerzia, parte ricorrente chiede, altresì, la condanna della Amministrazione alla corresponsione di una penalità di mora ex articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
Si sono costituiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Interno, eccependo in via liminare la inammissibilità della azione, stante il mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni, e, ancora, la circostanza che “ in ogni caso che la sentenza n 8862/2024 del Tribunale di Napoli è stata resa nei confronti del Commissario delegato ex Opcm3566 2007 –Sindaco di Napoli, soggetto inesistente, in quanto cessato dal 2012 con subentro del Comune di Napoli che ha assorbito in gestione ordinaria tutte le funzioni e competenze della cessata gestione commissariale ”.
I rilievi sono inconferenti, atteso che quel che quivi viene in rilievo è:
- al di là ed a prescindere dal fatto che la debitoria che ne occupa si è concretata giustappunto nel periodo di tempo in cui il Sindaco del Comune di Napoli operava quale commissario di governo –ed è causalmente correlata alla potestà da esso Sindaco esercitata nella ridetta qualità, in quanto tale imputabile alle Amministrazioni statali- assume carattere dirimente la circostanza che le statuizioni di condanna –per la cui ottemperanza quivi si insta- sono state rese nei confronti di tutte le Amministrazioni quivi intimate e resistenti (statali); e tanto basta per fondare la legittimazione passiva di esse Amministrazioni statali nel presente giudizio;
- il fatto che, al momento del passaggio in decisione della presente causa, è effettivamente decorso il ridetto termine dilatorio di 120 giorni.
Il ricorso va accolto considerato che:
- la sentenza del Giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti delle Amministrazioni condannate in quel giudizio che, dunque, sono tenute a conformarsi al decisum, precisandosi che il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile;
- la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato ed è stata notificata in forma esecutiva presso le sedi reali delle Amministrazioni;
- è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96;
- non risulta che le Amministrazioni intimate, che si sono costituite solo formalmente nel presente giudizio, abbiano dato esecuzione al dettato giudiziale che ne occupa.
Va, quindi, ordinato alle Amministrazioni condannate nel giudizio a quo di dare ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ovvero dalla comunicazione se anteriore, della presente sentenza; in caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il Dirigente della Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli o un dirigente dotato di idonea qualificazione professionale da lui delegato che si sostituirà all’Amministrazione e provvederà all’esecuzione della sentenza indicata e della pronuncia alle spese recata dal presente provvedimento nell’ulteriore termine di sessanta giorni; l’eventuale compenso spettante al commissario, che è posto a carico delle Amministrazioni intimate, sarà liquidato dalla sezione su istanza del commissario che documenterà l’attività svolta e le eventuali spese sostenute per adempiere al suo ufficio.
Le Amministrazioni intimate sono altresì condannate a corrispondere la penalità di mora che è fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta; essa decorrerà dal giorno di comunicazione della presente sentenza come previsto dall’articolo 114 c.p.a. e sarà dovuta sino al giorno dell’adempimento o, ove l’Amministrazione perduri nella sua inerzia, sino al giorno di effettivo insediamento del commissario ad acta (T.A.R. Lombardia, sez. III, 17 dicembre 2020, n. 2524, T.A.R. Campania, sez. V, 1 aprile 2019, n. 1794).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alle Amministrazioni intimate di dare esecuzione alla sentenza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inerzia all’Amministrazione inottemperante si sostituirà un commissario ad acta che è nominato in persona del Dirigente responsabile della Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli o di un dirigente da lui delegato, che provvederà nell’ulteriore termine di sessanta giorni; pone a carico delle intimate Amministrazioni l’eventuale compenso spettante al commissario che sarà liquidato con separato provvedimento su documentata istanza dell’interessato.
Condanna le Amministrazioni intimate, in solido tra loro, al pagamento:
- delle penalità di mora secondo quanto precisato in parte motiva;
- delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 5.000,00, oltre accessori come per legge, e alla restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione a favore dei difensori, siccome dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
NO EL, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
CC AM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CC AM | NO EL |
IL SEGRETARIO