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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/04/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
Sezione Terza Civile
Causa civile R.G. n. 642/2021
Verbale di udienza
Oggi 15 aprile 2025 alle ore 9.00, innanzi alla dott.ssa Sonia Andreatta, a seguito del decreto emesso in data 16/12/2024, sono comparsi: per gli attori e e per la terza chiamata l'avv. Parte_1 Parte_2 Per_1
Massimo Ostan;
per la convenuta l'avv. Sergio Calvetti. CP_1
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa.
L'avv. Ostan insiste per l'accoglimento di tutte le domande formulate dai propri assistiti e si riporta agli atti di causa;
contesta il contenuto delle note conclusive avversarie in quanto infondato in fatto ed in diritto;
chiede di produrre ordinanza collegiale del
Tribunale di Treviso n. 1586/2025 del 17 marzo 2025 che accoglie il reclamo avverso l'ordinanza di rigetto del ricorso per reintegra nel possesso depositata da controparte sub doc. n. 18 allegato alle note autorizzate.
Il giudice autorizza parte attrice al deposito della suddetta ordinanza collegiale.
L'avv. Calvetti si riporta alle note conclusive depositate, evidenzia la mancata apparenza della servitù di passaggio come rilevato dal C.T.U. al qual quesito il C.T.U. ha risposto che l'unica possibilità di accedere ai garage non può aver altro percorso se non quello che interessa lo scoperto nel retro di che però parte dal cancello CP_1 di figlia dell'attore; il passaggio originariamente era stato concesso tra i Per_1
parenti per pura tolleranza;
circostanza questa che controparte non ha sviluppato, non superando l'onere della prova sulla stessa gravante, come affermato dalla Cassazione con l'ordinanza n. 20508/2025.
L'avv. Ostan contesta il contenuto delle allegazioni avversarie di data odierna, rileva la tardività, inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza delle stesse.
Al termine della discussione, il giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 17.56, in assenza dei procuratori delle parti nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza, il giudice dà lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sonia Andreatta, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al n. 642/2021 R.G. promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Ostan e Eddi Serio, con domicilio eletto presso il loro studio in AN (TV), Via C. B. Cavour n. 15, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
- attori - contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._3
Sergio Calvetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Treviso, Via J. Bernardi n.
25/C, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
-convenuta-
e con la chiamata in causa di
(C.F. ) rappresenta e difesa dagli avv.ti Per_1 C.F._4
Massimo Ostan e Eddi Serio, con domicilio eletto presso il loro studio in AN
(TV), Via C.B. Cavour n. 15, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
-terza chiamata-
OGGETTO: Servitù
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza odierna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione di data 12/01/2021 e hanno evocato Parte_1 Parte_2 in giudizio avanti l'intestato Tribunale per accertare e dichiarare CP_1
l'intervenuto acquisto per usucapione, a favore dei fondi di loro proprietà, di una servitù di passaggio, pedonale e veicolare, gravante sul fondo di proprietà della predetta convenuta (censito al C.T. del Comune di Mareno di IA al Fg.3 – mapp. n. 383 e
2 C.F. Sez. A Fg. 3 mapp. n. 383 sub 2 area urbana di mq 1367), che si snoda su una fascia di terreno dell'ampiezza di metri 2,70 lungo il lato ovest della porzione di bifamiliare di proprietà di a partire dal cancello posto a confine con la CP_1 pubblica Via Friuli e che consente l'accesso ed il recesso alla proprietà attorea situata sul retro del fabbricato, altrimenti priva di collegamento alla pubblica via.
A sostegno di tale domanda gli attori hanno allegato:
-che non essendoci lo spazio per la realizzazione di due passaggi a lato di ciascuna porzione della bifamiliare, all'epoca della sua costruzione nel 1972, gli originari proprietari, i fratelli dante causa di e , Persona_2 CP_1 Persona_3
dante causa di , avevano convenuto di realizzare un unico passaggio per Parte_1
raggiungere i terreni posti sul retro dell'abitazione e di crearlo sul lato ovest della proprietà, nel terreno allora di e ora di;
Persona_2 CP_1
-di aver esercitato almeno dal 1980, anno di costruzione del manufatto adibito a garage, un passaggio in modo pacifico, pubblico e ininterrotto per oltre vent'anni.
Gli attori, in via subordinata, hanno chiesto la costituzione di una servitù coattiva di passaggio di ampiezza non inferiore a metri 2,70 da individuarsi lungo il lato ovest del fabbricato di proprietà di . CP_1
Con comparsa del 22/04/2021 si è costituita la convenuta la quale ha CP_1 negato l'esistenza di un accordo tra e per realizzare Persona_2 Persona_3 un passaggio ad uso di entrambi sul lato ovest del fabbricato, all'interno della proprietà allora di ha contestato la circostanza che prima e poi Persona_2 Persona_3
i suoi aventi causa e avessero usato il passaggio de quo Parte_1 Parte_2
per accedere ai terreni sul retro e in particolare al garage che non sarebbe stato usato come tale se non in anni recenti, essendo prima solo magazzino;
ha sostenuto che prima, e poi, avessero il loro passaggio sul lato est del Persona_3 Parte_1 fabbricato, del quale nel 1980, con l'ampliamento realizzato dietro il fabbricato, Pt_1 si sarebbe privato, precludendosi l'accesso sul retro con la costruzione del magazzino/garage, sul lato nord est della bifamiliare.
La convenuta in via preliminare ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa di figlia di e sorella di proprietaria della Per_1 Parte_1 Parte_2
costruzione e del terreno a ovest della proprietà della convenuta, in quanto avrebbe consentito, d'intesa con il padre e il fratello, all'apertura di un cancello sulla propria recinzione che consentirebbe l'accesso al garage degli attori attraverso la proprietà di
3 . CP_1
La convenuta ha chiesto, quindi, il rigetto delle domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto;
ha, altresì, proposto domanda riconvenzionale chiedendo: 1) di ordinare agli attori e alla terza chiamata la cessazione delle ingerenze, manomissioni, molestie e turbative che sarebbero state poste in essere dagli attori e da , con Per_1
condanna degli stessi alla rimozione del cancello illegittimamente realizzato e al ripristino della recinzione in rete metallica per il tratto interrotto;
2) di dichiarare l'inesistenza di qualsiasi diritto di passaggio a favore del fondo di proprietà della terza chiamata “e che veda quale fondo servente la proprietà della convenuta ….”; 3) di condannare gli attori e la terza chiamata, in via solidale, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito e determinato nel complessivo importo di euro
20.000,00.
Autorizzata la chiamata in causa di la stessa si è costituita contestando la Per_1
circostanza dedotta dalla convenuta secondo la quale solo “dopo la morte di PO
IA avvenuta nell'ottobre 2014-quando la casa della deducente è rimasta disabitata” gli attori avrebbero iniziato ad attraversare l'area scoperta di pertinenza della casa di
“onde raggiungere il giardino retrostante le loro abitazioni”; CP_1
ha, inoltre, contestato che fosse stata “manomessa” la recinzione tra il suo fondo e quello della convenuta, sostenendo che il cancello cui si riferisce la convenuta, era stato posizionato già nel 1995, su richiesta di padre di Persona_2 CP_1 avendo la necessità di entrare nel proprio terreno posto sul retro dell'abitazione con macchine agricole più grandi di quelle usate in precedenza per cui non poteva utilizzare il passaggio che costeggiava la sua abitazione.
La terza chiamata ha, quindi, contestato la fondatezza delle domande svolte dalla convenuta, chiedendo il loro integrale rigetto.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., impregiudicata la decisione sulle istanze di prova testimoniale, con ordinanza del 07/03/2022 è stata disposta c.t.u. per accertare la sussistenza di “opere visibili e permanenti destinate inequivocabilmente all'esercizio del passaggio rispetto al quale gli attori allegano avere acquistato un diritto per usucapione”.
Successivamente la causa è stata assegnata a questo giudice.
In seguito alla rinuncia al mandato dei precedenti difensori della convenuta, con comparsa del 31/05/2023 si è costituito in giudizio nell'interesse di il CP_1
4 nuovo legale.
Assunte all'udienza del 04/07/2023 e del 18/10/2023 le prove testimoniali sui capitoli ammessi con ordinanza del 28/02/2023, è stata quindi fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 18/12/2024 poi differita all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)La domanda svolta dagli attori in via principale deve ritenersi fondata sulla base delle risultanze dell'attività istruttoria svolta nel corso del presente giudizio
Per quanto concerne l'esito della c.t.u., va osservato che il tecnico incaricato, geom.
, dopo aver esaminato i titoli edilizi, ha riferito che già nel 1976 nella Controparte_2
porzione della bifamiliare di proprietà di , e oggi anche di Parte_1 Pt_2
erano stati ricavati due alloggi.
[...]
Al riguardo, il C.T.U. ha precisato che:
-inizialmente le due porzioni di fabbricato erano simmetriche con garage e locali accessori al piano terra, con appartamento al primo piano;
nel 1976 tale situazione è mutata poiché al piano terra, al posto del garage, nella porzione di , e ora anche di è stato ricavato un altro Parte_1 Pt_2
appartamento ed è stato realizzato un ampliamento sul retro dove sono stati costruiti dei locali pertinenziali (garage, centrale termica e servizio igienico), prima situati al piano terra della porzione medesima (pag. 5 e pag. 6 della c.t.u.);
-il retro del fabbricato già da allora era accessibile solo a piedi attraverso una porta e un corridoio ricavati nel locale di servizio realizzato con l'ampliamento sul lato nord.
Ne consegue che, già da allora, l'accesso alla parte retrostante il fabbricato poteva avvenire con i mezzi (auto, moto…) solo sul lato ovest, attraverso la proprietà allora di e ora di . Persona_2 CP_1
Al riguardo, lo stesso C.T.U. conferma che “al termine dell'appendice di scoperto che costeggia il fianco est di larghezza variabile tra m. 2,12 e m. 2,19 si trova la porta di larghezza di cm. 76 d'ingresso al corridoio comune che consente di accedere a centrale termica e garage”.
E' quindi evidente che, se sul lato est l'unico accesso al terreno retrostante e in particolare al garage, era una porta (ancora visibile nelle foto allegate alla c.t.u.) dell'ampiezza di cm. 76, non era certamente da quel lato che poteva Parte_1
5 accedere al garage con la propria auto.
Per quanto concerne, invece, la proprietà di , è stato precisato che la stessa CP_1
è proprietaria per intero della porzione ovest del fabbricato e che la proprietà è accessibile nel lato sud attraverso due cancelli, di cui uno pedonale e uno veicolare, per l'accesso dalla strada pubblica.
Il C.T.U. ha, altresì, rilevato che lungo il lato ovest della proprietà di vi è CP_1
una recinzione costituita nella prima parte, per la lunghezza di circa 11 metri, da zoccolo di cemento e ringhiera metallica e poi per un tratto da pali e rete metallica che divide la proprietà di da quella di e che sulla stessa vi è CP_1 Per_1 un'interruzione in cui è collocato il cancello carrabile.
Il C.T.U. ha poi descritto l'area scoperta situata sul retro dell'intero immobile, di pertinenza pro quota a ciascuna unità della bifamiliare, rilevando che non vi è alcuna delimitazione tra le due proprietà dell'area scoperta per cui è libero e consentito il passaggio dal lato ovest (proprietà ) al lato est (proprietà e CP_1 Parte_1
. Parte_2
Quanto alle opere visibili e permanenti, oggetto del quesito peritale, il C.T.U. ha constatato “che la fascia di terreno di cui gli attori chiedono l'intervenuto usucapione del diritto di passaggio corrisponde al percorso identificato nell'elaborato grafico (All.
n. 3) ed evidenziato con doppia linea blu ed asse in linea tratteggiata”.
“Nello specifico si tratta di passaggio di larghezza di m. 2,70 che parte dal cancello carraio che collega la proprietà della convenuta alla strada pubblica via Friuli ….”.
Le opere visibili destinate all'esercizio di tale passaggio sono così descritte:
“cancello carraio (punto n. 1 All. n. 3) nel punto di immissione con Via Friuli, mentre nel punto terminale il tracciato è prospiciente con lo scoperto antistante il vano portone
(All. n. 3 punto 9) del garage di ”. Parte_1
Il C.T.U. ha poi riferito di aver notato, nel corso dei sopralluoghi, “che in alcuni tratti sono visibili sul terreno i solchi lasciati dagli pneumatici dei veicoli. In particolare, nella parte retrostante l'abitazione della convenuta (rectius: attrice), in prossimità del confine con la proprietà attorea (rectius :convenuta) si vede affiorare il terreno vegetale conseguente alla rimozione radicale del manto erboso provocata dal transito veicolare e proseguendo verso ovest si scorgono dei lievi segni di danneggiamento della cotica erbosa aventi lo sviluppo di doppia linea curva congruenti con quelli delle ruote dei veicoli che svoltano a sinistra e costeggiano il fianco ovest dell'abitazione
6 attorea (rectius: della convenuta) dove si vede un più profondo solco (punti 21 e 22 del rilievo) che lascia affiorare il terreno vegetale”.
Si precisa che, dalla lettura della perizia e dal richiamo alle foto allegate, si ricava in modo inequivocabile che il C.T.U. ha invertito, nell'esposizione parte attrice e parte convenuta.
Il C.T.U. ha poi aggiunto che “Nei tratti di superficie scoperta aventi pavimento in cemento o lastra di ghiaino e cemento non sono evidenti tracce di transito (All. n. 5).
Considerato che tali segni si manifestano nell'area scoperta che è utilizzata anche dalla convenuta per accedere alla parte retrostante della sua porzione di fabbricato più precise informazioni circa l'effettivo esercizio di tale passaggio carraio a favore di parte attorea potrebbero essere assunte con prove testimoniali”.
Il C.T.U. ha, pertanto, riscontrato i segni lasciati dalle ruote dei veicoli lungo il tracciato sul quale si invoca l'esistenza del passaggio esercitato dagli attori, individuato lungo il percorso esercitato dagli attori stessi, anche se ha sollevato delle riserve circa la riconducibilità dei segni lasciati sul terreno dai pneumatici che, a suo parere, potrebbero essere riconducibili al passaggio esercitato dalla convenuta per recarsi sui CP_1
terreni posti sul retro della sua abitazione.
Al riguardo, va osservato che è stata la stessa ad affermare (pag. 4 della CP_1 comparsa di costituzione) di recarsi solo sporadicamente presso l'abitazione sita in
Mareno di IA, ragione per cui non può ritenersi che i segni evidenti lasciati sul terreno dal passaggio delle auto siano riconducibili a quella di . CP_1
Inoltre, va osservato che i segni lasciati dall'auto di dovrebbero terminare CP_1 tutt'al più in coincidenza con il confine della sua proprietà non essendoci alcun motivo per cui gli stessi si protraggano sin davanti all'ingresso del garage degli attori, dove la convenuta non è mai arrivata né avrebbe avuto alcun motivo di arrivare e dove invece sono stati riscontrarti dal C.T.U.
Quanto alle prove orali assunte, i testi escussi, indicati da parte attrice, hanno dichiarato di aver visto e esercitare il passaggio entrando dal Parte_1 Parte_2
cancello che delimita la proprietà di rispetto alla prospiciente Via Friuli e CP_1
di lì, costeggiando il lato ovest della porzione della bifamiliare della convenuta, giungere sino al garage posto dietro la porzione di bifamiliare di e Parte_1 Pt_2
[...]
In particolare, il teste ha dichiarato “di essere passato attraverso il Testimone_1
7 passaggio di cui alla foto n. 18 che mi viene esibita;
ho iniziato a passare dal 1994 quando ho iniziato a frequentare l'abitazione del Sig. ; passavo Parte_1
attraverso il passaggio in questione per recarmi nel retro dell'abitazione dove c'era un caminetto e si cucinava;
passavo sia a piedi sia con la macchina quando dovevo scaricare le cose necessarie per cucinare ai ferri;
nella foto n. 22/B che mi viene esibita riconosco il garage sito sul retro dell'abitazione; vicino al garage c'è un caminetto
….”.
Il predetto teste ha, altresì, dichiarato di aver visto passare in auto e a piedi, dallo stesso periodo, e di non averlo mai visto usare il passaggio sul lato est del Parte_1
fabbricato.
In relazione al cancello di accesso alla proprietà posto sulla pubblica Via CP_1
Friuli, il teste ha riferito che lo vedeva aperto, che non sapeva chi lo avesse installato e di aver sempre visto il garage sul retro e di averlo sempre visto usare come tale.
Il teste ha precisato che il cancello posto lungo la recinzione che separa la proprietà di da quella di , esisteva già dal 1995. CP_1 Per_1
Il teste ha, inoltre, ricordato tale circostanza in quanto lui stesso aveva lavorato alla pavimentazione della proprietà di , prospiciente detto cancello. Per_1
Il teste ha poi dichiarato di avere usato il passaggio lungo il lato ovest del fabbricato, di cui è causa, sino al 2018 e poi di aver comunque visto sia che Parte_1 Pt_2
utilizzare il passaggio sia a piedi che in auto.
[...]
Anche il teste ha dichiarato di aver frequentato la casa di Testimone_2 Pt_1
dal 1988 e di aver visto tutta la famiglia degli attori usare quel passaggio per
[...]
raggiungere il terreno e il garage posti sul retro del fabbricato e ciò sia a piedi che con le auto.
Lo stesso ha dichiarato che non è possibile passare dal lato est del fabbricato, vale a dire a margine della porzione di bifamiliare di proprietà attorea, e che già nel 1988 sul retro c'era il garage di e che ha dichiarato di avere sempre visto usare Parte_1 Pt_2
come ricovero delle auto e anche della moto di Parte_2
Il teste ha, inoltre, dichiarato di aver visto aprire il cancello, ma di non Parte_1
ricordare se manualmente o con il telecomando;
ha inoltre affermato che il cancello che
Per separa la proprietà di da quella di è stato posizionato nel 1995 o nel 1996. CP_1
L'ultimo teste attoreo, ha riconosciuto i luoghi di causa nelle foto che gli Tes_3 sono state esibite e ha riferito che “dall'inizio degli anni 90” è passato attraverso il
8 cancello di cui trattasi “per andare a giocare anche sul retro dell'abitazione con
e con …” Pt_2
Il teste ha altresì dichiarato di aver visto “passare con l'auto; ricordo che Parte_1 dietro c'era un garage, passavano anche a piedi”; di aver visto Parte_2 parcheggiare la sua auto e il suo motorino “Ciao” nel garage.
In merito all'apertura del cancello, il teste ha riferito di ricordare che veniva aperto manualmente e di non sapere quando fosse stato automatizzato e parimenti di non essere a conoscenza della circostanza relativa alla consegna delle chiavi.
Quanto all'uso del passaggio, il teste ha dichiarato di aver sempre visto gli attori passare con macchine e scooter.
In merito alle dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta, si osserva che Tes_4
marito della convenuta, ha negato tutte le circostanze riferite dai testi di parte
[...]
attrice.
Tenuto conto delle concordi e precise dichiarazioni rese dai tre testi attorei, si ritiene tuttavia non attendibile la testimonianza del marito della convenuta.
Gli altri testi di parte convenuta ( e ) sono stati Testimone_5 Testimone_6
sentiti sostanzialmente su una sola circostanza, relativa alla condotta tenuta da Pt_1
in occasione delle visite alla proprietà di degli agenti immobiliari,
[...] CP_1
da questa incaricati della vendita, e dei potenziali acquirenti dagli stessi accompagnati sul posto, nei confronti dei quali avrebbe ostentato la titolarità di un Parte_1
diritto di servitù di passaggio. Per tale condotta, la convenuta ha svolto domanda riconvenzionale di condanna degli attori e della terza chiamata al pagamento della somma di euro 20.000,00 a titolo di risarcimento dei danni che avrebbe subito.
Secondo la prospettazione della convenuta , con il suo comportamento, Parte_1
avrebbe dissuaso i potenziali acquirenti della sua porzione di immobile.
Tale circostanza non è stata, tuttavia, dimostrata.
Sul punto, dall'assunzione della prova testimoniale è, infatti, emerso che la vendita non
è andata a buon fine non per colpa di , che non risulta essersi mai rivolto Parte_1
direttamente agli avventori, quanto piuttosto per il fatto che i potenziali acquirenti non erano stati informati della pendenza di una causa tra le parti avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza di un diritto di passaggio a favore di terzi.
Al riguardo, significativa è la dichiarazione del teste il quale ha Testimone_6 riferito che la venditrice non lo aveva informato “che c'era il problema del passaggio
9 con il vicino”.
Le prove testimoniali assunte hanno, pertanto, dimostrato che gli attori, per oltre vent'anni, per raggiungere il loro terreno e il garage posti sul retro dell'abitazione , sono transitati, a piedi, con auto e moto, attraverso la fascia di terreno che si trova a ovest della porzione del fabbricato di e che si snoda dal cancello che separa CP_1
detta proprietà dalla pubblica via;
costeggia quindi il fabbricato di fino al CP_1
suo spigolo finale sul lato nord ovest, per svoltare a destra ed arrivare sino alla proprietà di e e ciò almeno dal 1988. Parte_1 Pt_2
I testi attorei hanno, altresì, confermato:
-di aver sempre visto il manufatto sul retro essere usato come garage sia da Pt_1
che da
[...] Parte_2
-l'esistenza del cancello sul confine tra la proprietà di e della terza CP_1
Tes_ chiamata sin dagli anni 1995/1996 (testi e , Per_1 Tes_1 Tes_2 smentendo così l'assunto della convenuta secondo cui il cancello sarebbe stato installato
“in tempi recenti” e che lo stesso veniva usato una/due volte l'anno da Persona_2
per passare con mezzi agricoli di maggiori dimensioni dal 1995 al 2000 (testi e Tes_2
Tes_
.
Priva di ogni riscontro probatorio è rimasta, invece, la circostanza che l'accesso al terreno e al garage siti sul retro del fabbricato siano avvenuti attraverso la proprietà della terza chiamata , per proseguire di qui sulla proprietà della convenuta ed Per_1
arrivare alla proprietà attorea. Tale circostanza è stata, anzi, smentita, dai testi che hanno indicato l'uso del passaggio per l'unico scopo di transito di mezzi agricoli ad opera di padre di e solo per un periodo limitato e Persona_2 CP_1
circoscritto.
Con riferimento ai segni visibili e permanenti, si richiama l'orientamento della Suprema
Corte la quale ha affermato che il requisito dell'apparenza può ritenersi soddisfatto anche se le opere visibili e permanenti ricadano esclusivamente sul fondo servente al quale pure servano, oppure se vi sia la presenza di un segno di raccordo delle opere con il fondo dominante in modo che risulti che quelle esistono anche in funzione dell'utilità di quest'ultimo (Cass.15/10/2007 n. 21597; Cass. 04/04/2006 n. 7817).
Le foto prodotte e i rilievi del C.T.U. confermano l'esistenza di segni di passaggio veicolare sul tratto di proprietà di . CP_1
La circostanza che un tratto sia in parte rivestito da piastre e nello stesso non vi siano
10 segni visibili non può escludere la rilevanza di quelli che si vedono subito dopo dove riprende il tratto erboso.
Le tracce presenti sul fondo servente si raccordano con quelle presenti sul fondo dominante nella parte antistante l'ingresso del garage di proprietà degli attori, elemento da cui si desume che sono funzionali all'accesso di quest'ultimi, altrimenti non raggiungibile.
A tal proposito, la Suprema Corte ha affermato che “per usucapire il diritto di servitù di passaggio, ……….. non è necessaria …… la sussistenza di specifiche opere materiali ulteriori rispetto a quella (ad esempio il tracciato, la strada, la rampa, la scala) su cui il passaggio preteso è possibile ma è sufficiente (seppure, prima ancora, necessaria)
l'evidenza dell'inequivoco collegamento funzionale tra l'opera in sé destinata al passaggio e il preteso fondo dominante” (Cass. 25/10/2023 n. 29555).
Nel caso specifico, le foto prodotte (sub doc. n. 12, 13, 22a, 22b e 22c) dimostrano l'esistenza di un tracciato che, partendo dal cancello che separa la proprietà di CP_1
dalla pubblica via, si snoda lungo un tratto che costeggia il lato ovest del
[...] fabbricato, rilevando in questo tratto l'usura del manto vegetale lasciata dal passaggio delle auto, e prosegue, dopo aver svoltato attorno all'angolo nord ovest dell'edificio medesimo, verso est fino alla proprietà attorea e, più precisamente, fino all'entrata del garage, altro tratto su cui sono visibili i segni del passaggio lasciati dalle autovetture che non possono che essere quelle attoree non avendo alcun motivo la convenuta per spingersi fino a quel punto.
Da ultimo, non si può affermare che, stante il lungo tempo per cui si è protratto l'esercizio del passaggio, che questo sia stato compiuto ad insaputa del proprietario o con la sua tolleranza, essendo il protrarsi del tempo elemento presuntivo idoneo ad escluderla.
2) Le medesime ragioni che impongono l'accoglimento della domanda principale formulata dagli attori fondano anche il rigetto delle domande riconvenzionali svolte dalla convenuta.
3) In ragione della soccombenza di parte convenuta, le spese di lite vanno poste a suo carico e si liquidano come da dispositivo, sulla base del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia
(indeterminabile) e all'attività difensiva prestata. Si applicano, per le vari fasi del giudizio, i valori medi dello scaglione di riferimento non sussistendo specifici elementi
11 che giustifichino il discostarsi dagli stessi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1)accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale e veicolare, come da planimetria allegata dagli attori sub doc. n. 21 e come da tracciato descritto nella consulenza tecnica d'ufficio a pag. 12 e a pag. 13,
a carico del mappale in Comune di Mareno di IA C.T. Fg. 3 mapp. 383 sub 2 Via Friuli, Cat
F/1 cl. 2 cons. 1367 mq. di proprietà di per una fascia di ampiezza di CP_1
ml. 2,70 lungo il lato ovest dello stesso e a favore dei mappali:
-in Comune di Mareno di IA (TV) Catasto Fabbricati Sez. A Fg. 3 m.n. 386 Sub. 7 per l'intero.
- Catasto fabbricati Sez. A Fg. 3 m.n. 386 Sub. 9 per l'intero.
- Area Urbana di mq. 1044 - C.F. Sez. A Fog. 3 m.n. 386 Sub. 13 per l'intero.
- Area scoperta di mq. 31 - C.F. alla Sez. A Fog. 3 m.n. 386 Sub. 12 (bene non censibile comune alle unità Sub. 7 e 9 di proprietà per l'intero del GN ) con le rispettive Pt_1 quote di comproprietà sulle parti ed impianti comuni dell'intero edificio a ditta
[...]
ed in particolare locale Centrale Termica Sub. 10 (BCNC bene Controparte_3
comune non censibile ai Sub 7 e 8) e Sub. 11 Area scoperta di mq. 250 (BCNC bene comune non censibile ai Sub 7 – 8 e 9) di proprietà di nato a [...] Parte_1
di IA (TV) il 2.6.1946 ivi residente in [...] (CF C.F._1
e a favore dei mappali: in Comune di Mareno di IA (TV) Catasto Fabbricati Sez. A. Fg 3 Mapp. n. 386 Sub.
8 per l'intero con le rispettive quote di comproprietà sulle parti ed impianti comuni dell'intero edificio a ditta ed in particolare locale Centrale Controparte_3
Termica Sub. 10 (BCNC bene comune non censibile ai Sub 7 e 8) e Sub. 11 Area scoperta di mq. 250 (BCNC bene comune non censibile ai Sub 7 – 8 e 9) di proprietà di nato a [...] il [...], residente a [...]di IA Parte_2
(TV) Via Friuli n. 13 /A (CF ); C.F._2
12 2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
3) rigetta le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta;
4) condanna la convenuta alla rifusione in favore degli attori CP_1 Parte_1
e delle spese processuali che si liquidano nell'importo di euro Parte_2
10.860,00 a titolo di compenso e di euro 545,00 per anticipazioni, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5) condanna la convenuta alla rifusione in favore della terza chiamata CP_1 delle spese processuali che si liquidano nell'importo di euro 10.860,00 a Per_4
titolo di compenso, oltre spese generali al 15%. I.V.A. e C.P.A. come per legge;
6) pone le spese di c.t.u., a firma del geom. , definitivamente a carico Controparte_2
della convenuta.
Treviso, 15/04/2025
Il G.O.P.
dott.ssa Sonia Andreatta
13
Sezione Terza Civile
Causa civile R.G. n. 642/2021
Verbale di udienza
Oggi 15 aprile 2025 alle ore 9.00, innanzi alla dott.ssa Sonia Andreatta, a seguito del decreto emesso in data 16/12/2024, sono comparsi: per gli attori e e per la terza chiamata l'avv. Parte_1 Parte_2 Per_1
Massimo Ostan;
per la convenuta l'avv. Sergio Calvetti. CP_1
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa.
L'avv. Ostan insiste per l'accoglimento di tutte le domande formulate dai propri assistiti e si riporta agli atti di causa;
contesta il contenuto delle note conclusive avversarie in quanto infondato in fatto ed in diritto;
chiede di produrre ordinanza collegiale del
Tribunale di Treviso n. 1586/2025 del 17 marzo 2025 che accoglie il reclamo avverso l'ordinanza di rigetto del ricorso per reintegra nel possesso depositata da controparte sub doc. n. 18 allegato alle note autorizzate.
Il giudice autorizza parte attrice al deposito della suddetta ordinanza collegiale.
L'avv. Calvetti si riporta alle note conclusive depositate, evidenzia la mancata apparenza della servitù di passaggio come rilevato dal C.T.U. al qual quesito il C.T.U. ha risposto che l'unica possibilità di accedere ai garage non può aver altro percorso se non quello che interessa lo scoperto nel retro di che però parte dal cancello CP_1 di figlia dell'attore; il passaggio originariamente era stato concesso tra i Per_1
parenti per pura tolleranza;
circostanza questa che controparte non ha sviluppato, non superando l'onere della prova sulla stessa gravante, come affermato dalla Cassazione con l'ordinanza n. 20508/2025.
L'avv. Ostan contesta il contenuto delle allegazioni avversarie di data odierna, rileva la tardività, inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza delle stesse.
Al termine della discussione, il giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 17.56, in assenza dei procuratori delle parti nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza, il giudice dà lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sonia Andreatta, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al n. 642/2021 R.G. promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Ostan e Eddi Serio, con domicilio eletto presso il loro studio in AN (TV), Via C. B. Cavour n. 15, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
- attori - contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._3
Sergio Calvetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Treviso, Via J. Bernardi n.
25/C, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
-convenuta-
e con la chiamata in causa di
(C.F. ) rappresenta e difesa dagli avv.ti Per_1 C.F._4
Massimo Ostan e Eddi Serio, con domicilio eletto presso il loro studio in AN
(TV), Via C.B. Cavour n. 15, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
-terza chiamata-
OGGETTO: Servitù
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza odierna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione di data 12/01/2021 e hanno evocato Parte_1 Parte_2 in giudizio avanti l'intestato Tribunale per accertare e dichiarare CP_1
l'intervenuto acquisto per usucapione, a favore dei fondi di loro proprietà, di una servitù di passaggio, pedonale e veicolare, gravante sul fondo di proprietà della predetta convenuta (censito al C.T. del Comune di Mareno di IA al Fg.3 – mapp. n. 383 e
2 C.F. Sez. A Fg. 3 mapp. n. 383 sub 2 area urbana di mq 1367), che si snoda su una fascia di terreno dell'ampiezza di metri 2,70 lungo il lato ovest della porzione di bifamiliare di proprietà di a partire dal cancello posto a confine con la CP_1 pubblica Via Friuli e che consente l'accesso ed il recesso alla proprietà attorea situata sul retro del fabbricato, altrimenti priva di collegamento alla pubblica via.
A sostegno di tale domanda gli attori hanno allegato:
-che non essendoci lo spazio per la realizzazione di due passaggi a lato di ciascuna porzione della bifamiliare, all'epoca della sua costruzione nel 1972, gli originari proprietari, i fratelli dante causa di e , Persona_2 CP_1 Persona_3
dante causa di , avevano convenuto di realizzare un unico passaggio per Parte_1
raggiungere i terreni posti sul retro dell'abitazione e di crearlo sul lato ovest della proprietà, nel terreno allora di e ora di;
Persona_2 CP_1
-di aver esercitato almeno dal 1980, anno di costruzione del manufatto adibito a garage, un passaggio in modo pacifico, pubblico e ininterrotto per oltre vent'anni.
Gli attori, in via subordinata, hanno chiesto la costituzione di una servitù coattiva di passaggio di ampiezza non inferiore a metri 2,70 da individuarsi lungo il lato ovest del fabbricato di proprietà di . CP_1
Con comparsa del 22/04/2021 si è costituita la convenuta la quale ha CP_1 negato l'esistenza di un accordo tra e per realizzare Persona_2 Persona_3 un passaggio ad uso di entrambi sul lato ovest del fabbricato, all'interno della proprietà allora di ha contestato la circostanza che prima e poi Persona_2 Persona_3
i suoi aventi causa e avessero usato il passaggio de quo Parte_1 Parte_2
per accedere ai terreni sul retro e in particolare al garage che non sarebbe stato usato come tale se non in anni recenti, essendo prima solo magazzino;
ha sostenuto che prima, e poi, avessero il loro passaggio sul lato est del Persona_3 Parte_1 fabbricato, del quale nel 1980, con l'ampliamento realizzato dietro il fabbricato, Pt_1 si sarebbe privato, precludendosi l'accesso sul retro con la costruzione del magazzino/garage, sul lato nord est della bifamiliare.
La convenuta in via preliminare ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa di figlia di e sorella di proprietaria della Per_1 Parte_1 Parte_2
costruzione e del terreno a ovest della proprietà della convenuta, in quanto avrebbe consentito, d'intesa con il padre e il fratello, all'apertura di un cancello sulla propria recinzione che consentirebbe l'accesso al garage degli attori attraverso la proprietà di
3 . CP_1
La convenuta ha chiesto, quindi, il rigetto delle domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto;
ha, altresì, proposto domanda riconvenzionale chiedendo: 1) di ordinare agli attori e alla terza chiamata la cessazione delle ingerenze, manomissioni, molestie e turbative che sarebbero state poste in essere dagli attori e da , con Per_1
condanna degli stessi alla rimozione del cancello illegittimamente realizzato e al ripristino della recinzione in rete metallica per il tratto interrotto;
2) di dichiarare l'inesistenza di qualsiasi diritto di passaggio a favore del fondo di proprietà della terza chiamata “e che veda quale fondo servente la proprietà della convenuta ….”; 3) di condannare gli attori e la terza chiamata, in via solidale, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito e determinato nel complessivo importo di euro
20.000,00.
Autorizzata la chiamata in causa di la stessa si è costituita contestando la Per_1
circostanza dedotta dalla convenuta secondo la quale solo “dopo la morte di PO
IA avvenuta nell'ottobre 2014-quando la casa della deducente è rimasta disabitata” gli attori avrebbero iniziato ad attraversare l'area scoperta di pertinenza della casa di
“onde raggiungere il giardino retrostante le loro abitazioni”; CP_1
ha, inoltre, contestato che fosse stata “manomessa” la recinzione tra il suo fondo e quello della convenuta, sostenendo che il cancello cui si riferisce la convenuta, era stato posizionato già nel 1995, su richiesta di padre di Persona_2 CP_1 avendo la necessità di entrare nel proprio terreno posto sul retro dell'abitazione con macchine agricole più grandi di quelle usate in precedenza per cui non poteva utilizzare il passaggio che costeggiava la sua abitazione.
La terza chiamata ha, quindi, contestato la fondatezza delle domande svolte dalla convenuta, chiedendo il loro integrale rigetto.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., impregiudicata la decisione sulle istanze di prova testimoniale, con ordinanza del 07/03/2022 è stata disposta c.t.u. per accertare la sussistenza di “opere visibili e permanenti destinate inequivocabilmente all'esercizio del passaggio rispetto al quale gli attori allegano avere acquistato un diritto per usucapione”.
Successivamente la causa è stata assegnata a questo giudice.
In seguito alla rinuncia al mandato dei precedenti difensori della convenuta, con comparsa del 31/05/2023 si è costituito in giudizio nell'interesse di il CP_1
4 nuovo legale.
Assunte all'udienza del 04/07/2023 e del 18/10/2023 le prove testimoniali sui capitoli ammessi con ordinanza del 28/02/2023, è stata quindi fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 18/12/2024 poi differita all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)La domanda svolta dagli attori in via principale deve ritenersi fondata sulla base delle risultanze dell'attività istruttoria svolta nel corso del presente giudizio
Per quanto concerne l'esito della c.t.u., va osservato che il tecnico incaricato, geom.
, dopo aver esaminato i titoli edilizi, ha riferito che già nel 1976 nella Controparte_2
porzione della bifamiliare di proprietà di , e oggi anche di Parte_1 Pt_2
erano stati ricavati due alloggi.
[...]
Al riguardo, il C.T.U. ha precisato che:
-inizialmente le due porzioni di fabbricato erano simmetriche con garage e locali accessori al piano terra, con appartamento al primo piano;
nel 1976 tale situazione è mutata poiché al piano terra, al posto del garage, nella porzione di , e ora anche di è stato ricavato un altro Parte_1 Pt_2
appartamento ed è stato realizzato un ampliamento sul retro dove sono stati costruiti dei locali pertinenziali (garage, centrale termica e servizio igienico), prima situati al piano terra della porzione medesima (pag. 5 e pag. 6 della c.t.u.);
-il retro del fabbricato già da allora era accessibile solo a piedi attraverso una porta e un corridoio ricavati nel locale di servizio realizzato con l'ampliamento sul lato nord.
Ne consegue che, già da allora, l'accesso alla parte retrostante il fabbricato poteva avvenire con i mezzi (auto, moto…) solo sul lato ovest, attraverso la proprietà allora di e ora di . Persona_2 CP_1
Al riguardo, lo stesso C.T.U. conferma che “al termine dell'appendice di scoperto che costeggia il fianco est di larghezza variabile tra m. 2,12 e m. 2,19 si trova la porta di larghezza di cm. 76 d'ingresso al corridoio comune che consente di accedere a centrale termica e garage”.
E' quindi evidente che, se sul lato est l'unico accesso al terreno retrostante e in particolare al garage, era una porta (ancora visibile nelle foto allegate alla c.t.u.) dell'ampiezza di cm. 76, non era certamente da quel lato che poteva Parte_1
5 accedere al garage con la propria auto.
Per quanto concerne, invece, la proprietà di , è stato precisato che la stessa CP_1
è proprietaria per intero della porzione ovest del fabbricato e che la proprietà è accessibile nel lato sud attraverso due cancelli, di cui uno pedonale e uno veicolare, per l'accesso dalla strada pubblica.
Il C.T.U. ha, altresì, rilevato che lungo il lato ovest della proprietà di vi è CP_1
una recinzione costituita nella prima parte, per la lunghezza di circa 11 metri, da zoccolo di cemento e ringhiera metallica e poi per un tratto da pali e rete metallica che divide la proprietà di da quella di e che sulla stessa vi è CP_1 Per_1 un'interruzione in cui è collocato il cancello carrabile.
Il C.T.U. ha poi descritto l'area scoperta situata sul retro dell'intero immobile, di pertinenza pro quota a ciascuna unità della bifamiliare, rilevando che non vi è alcuna delimitazione tra le due proprietà dell'area scoperta per cui è libero e consentito il passaggio dal lato ovest (proprietà ) al lato est (proprietà e CP_1 Parte_1
. Parte_2
Quanto alle opere visibili e permanenti, oggetto del quesito peritale, il C.T.U. ha constatato “che la fascia di terreno di cui gli attori chiedono l'intervenuto usucapione del diritto di passaggio corrisponde al percorso identificato nell'elaborato grafico (All.
n. 3) ed evidenziato con doppia linea blu ed asse in linea tratteggiata”.
“Nello specifico si tratta di passaggio di larghezza di m. 2,70 che parte dal cancello carraio che collega la proprietà della convenuta alla strada pubblica via Friuli ….”.
Le opere visibili destinate all'esercizio di tale passaggio sono così descritte:
“cancello carraio (punto n. 1 All. n. 3) nel punto di immissione con Via Friuli, mentre nel punto terminale il tracciato è prospiciente con lo scoperto antistante il vano portone
(All. n. 3 punto 9) del garage di ”. Parte_1
Il C.T.U. ha poi riferito di aver notato, nel corso dei sopralluoghi, “che in alcuni tratti sono visibili sul terreno i solchi lasciati dagli pneumatici dei veicoli. In particolare, nella parte retrostante l'abitazione della convenuta (rectius: attrice), in prossimità del confine con la proprietà attorea (rectius :convenuta) si vede affiorare il terreno vegetale conseguente alla rimozione radicale del manto erboso provocata dal transito veicolare e proseguendo verso ovest si scorgono dei lievi segni di danneggiamento della cotica erbosa aventi lo sviluppo di doppia linea curva congruenti con quelli delle ruote dei veicoli che svoltano a sinistra e costeggiano il fianco ovest dell'abitazione
6 attorea (rectius: della convenuta) dove si vede un più profondo solco (punti 21 e 22 del rilievo) che lascia affiorare il terreno vegetale”.
Si precisa che, dalla lettura della perizia e dal richiamo alle foto allegate, si ricava in modo inequivocabile che il C.T.U. ha invertito, nell'esposizione parte attrice e parte convenuta.
Il C.T.U. ha poi aggiunto che “Nei tratti di superficie scoperta aventi pavimento in cemento o lastra di ghiaino e cemento non sono evidenti tracce di transito (All. n. 5).
Considerato che tali segni si manifestano nell'area scoperta che è utilizzata anche dalla convenuta per accedere alla parte retrostante della sua porzione di fabbricato più precise informazioni circa l'effettivo esercizio di tale passaggio carraio a favore di parte attorea potrebbero essere assunte con prove testimoniali”.
Il C.T.U. ha, pertanto, riscontrato i segni lasciati dalle ruote dei veicoli lungo il tracciato sul quale si invoca l'esistenza del passaggio esercitato dagli attori, individuato lungo il percorso esercitato dagli attori stessi, anche se ha sollevato delle riserve circa la riconducibilità dei segni lasciati sul terreno dai pneumatici che, a suo parere, potrebbero essere riconducibili al passaggio esercitato dalla convenuta per recarsi sui CP_1
terreni posti sul retro della sua abitazione.
Al riguardo, va osservato che è stata la stessa ad affermare (pag. 4 della CP_1 comparsa di costituzione) di recarsi solo sporadicamente presso l'abitazione sita in
Mareno di IA, ragione per cui non può ritenersi che i segni evidenti lasciati sul terreno dal passaggio delle auto siano riconducibili a quella di . CP_1
Inoltre, va osservato che i segni lasciati dall'auto di dovrebbero terminare CP_1 tutt'al più in coincidenza con il confine della sua proprietà non essendoci alcun motivo per cui gli stessi si protraggano sin davanti all'ingresso del garage degli attori, dove la convenuta non è mai arrivata né avrebbe avuto alcun motivo di arrivare e dove invece sono stati riscontrarti dal C.T.U.
Quanto alle prove orali assunte, i testi escussi, indicati da parte attrice, hanno dichiarato di aver visto e esercitare il passaggio entrando dal Parte_1 Parte_2
cancello che delimita la proprietà di rispetto alla prospiciente Via Friuli e CP_1
di lì, costeggiando il lato ovest della porzione della bifamiliare della convenuta, giungere sino al garage posto dietro la porzione di bifamiliare di e Parte_1 Pt_2
[...]
In particolare, il teste ha dichiarato “di essere passato attraverso il Testimone_1
7 passaggio di cui alla foto n. 18 che mi viene esibita;
ho iniziato a passare dal 1994 quando ho iniziato a frequentare l'abitazione del Sig. ; passavo Parte_1
attraverso il passaggio in questione per recarmi nel retro dell'abitazione dove c'era un caminetto e si cucinava;
passavo sia a piedi sia con la macchina quando dovevo scaricare le cose necessarie per cucinare ai ferri;
nella foto n. 22/B che mi viene esibita riconosco il garage sito sul retro dell'abitazione; vicino al garage c'è un caminetto
….”.
Il predetto teste ha, altresì, dichiarato di aver visto passare in auto e a piedi, dallo stesso periodo, e di non averlo mai visto usare il passaggio sul lato est del Parte_1
fabbricato.
In relazione al cancello di accesso alla proprietà posto sulla pubblica Via CP_1
Friuli, il teste ha riferito che lo vedeva aperto, che non sapeva chi lo avesse installato e di aver sempre visto il garage sul retro e di averlo sempre visto usare come tale.
Il teste ha precisato che il cancello posto lungo la recinzione che separa la proprietà di da quella di , esisteva già dal 1995. CP_1 Per_1
Il teste ha, inoltre, ricordato tale circostanza in quanto lui stesso aveva lavorato alla pavimentazione della proprietà di , prospiciente detto cancello. Per_1
Il teste ha poi dichiarato di avere usato il passaggio lungo il lato ovest del fabbricato, di cui è causa, sino al 2018 e poi di aver comunque visto sia che Parte_1 Pt_2
utilizzare il passaggio sia a piedi che in auto.
[...]
Anche il teste ha dichiarato di aver frequentato la casa di Testimone_2 Pt_1
dal 1988 e di aver visto tutta la famiglia degli attori usare quel passaggio per
[...]
raggiungere il terreno e il garage posti sul retro del fabbricato e ciò sia a piedi che con le auto.
Lo stesso ha dichiarato che non è possibile passare dal lato est del fabbricato, vale a dire a margine della porzione di bifamiliare di proprietà attorea, e che già nel 1988 sul retro c'era il garage di e che ha dichiarato di avere sempre visto usare Parte_1 Pt_2
come ricovero delle auto e anche della moto di Parte_2
Il teste ha, inoltre, dichiarato di aver visto aprire il cancello, ma di non Parte_1
ricordare se manualmente o con il telecomando;
ha inoltre affermato che il cancello che
Per separa la proprietà di da quella di è stato posizionato nel 1995 o nel 1996. CP_1
L'ultimo teste attoreo, ha riconosciuto i luoghi di causa nelle foto che gli Tes_3 sono state esibite e ha riferito che “dall'inizio degli anni 90” è passato attraverso il
8 cancello di cui trattasi “per andare a giocare anche sul retro dell'abitazione con
e con …” Pt_2
Il teste ha altresì dichiarato di aver visto “passare con l'auto; ricordo che Parte_1 dietro c'era un garage, passavano anche a piedi”; di aver visto Parte_2 parcheggiare la sua auto e il suo motorino “Ciao” nel garage.
In merito all'apertura del cancello, il teste ha riferito di ricordare che veniva aperto manualmente e di non sapere quando fosse stato automatizzato e parimenti di non essere a conoscenza della circostanza relativa alla consegna delle chiavi.
Quanto all'uso del passaggio, il teste ha dichiarato di aver sempre visto gli attori passare con macchine e scooter.
In merito alle dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta, si osserva che Tes_4
marito della convenuta, ha negato tutte le circostanze riferite dai testi di parte
[...]
attrice.
Tenuto conto delle concordi e precise dichiarazioni rese dai tre testi attorei, si ritiene tuttavia non attendibile la testimonianza del marito della convenuta.
Gli altri testi di parte convenuta ( e ) sono stati Testimone_5 Testimone_6
sentiti sostanzialmente su una sola circostanza, relativa alla condotta tenuta da Pt_1
in occasione delle visite alla proprietà di degli agenti immobiliari,
[...] CP_1
da questa incaricati della vendita, e dei potenziali acquirenti dagli stessi accompagnati sul posto, nei confronti dei quali avrebbe ostentato la titolarità di un Parte_1
diritto di servitù di passaggio. Per tale condotta, la convenuta ha svolto domanda riconvenzionale di condanna degli attori e della terza chiamata al pagamento della somma di euro 20.000,00 a titolo di risarcimento dei danni che avrebbe subito.
Secondo la prospettazione della convenuta , con il suo comportamento, Parte_1
avrebbe dissuaso i potenziali acquirenti della sua porzione di immobile.
Tale circostanza non è stata, tuttavia, dimostrata.
Sul punto, dall'assunzione della prova testimoniale è, infatti, emerso che la vendita non
è andata a buon fine non per colpa di , che non risulta essersi mai rivolto Parte_1
direttamente agli avventori, quanto piuttosto per il fatto che i potenziali acquirenti non erano stati informati della pendenza di una causa tra le parti avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza di un diritto di passaggio a favore di terzi.
Al riguardo, significativa è la dichiarazione del teste il quale ha Testimone_6 riferito che la venditrice non lo aveva informato “che c'era il problema del passaggio
9 con il vicino”.
Le prove testimoniali assunte hanno, pertanto, dimostrato che gli attori, per oltre vent'anni, per raggiungere il loro terreno e il garage posti sul retro dell'abitazione , sono transitati, a piedi, con auto e moto, attraverso la fascia di terreno che si trova a ovest della porzione del fabbricato di e che si snoda dal cancello che separa CP_1
detta proprietà dalla pubblica via;
costeggia quindi il fabbricato di fino al CP_1
suo spigolo finale sul lato nord ovest, per svoltare a destra ed arrivare sino alla proprietà di e e ciò almeno dal 1988. Parte_1 Pt_2
I testi attorei hanno, altresì, confermato:
-di aver sempre visto il manufatto sul retro essere usato come garage sia da Pt_1
che da
[...] Parte_2
-l'esistenza del cancello sul confine tra la proprietà di e della terza CP_1
Tes_ chiamata sin dagli anni 1995/1996 (testi e , Per_1 Tes_1 Tes_2 smentendo così l'assunto della convenuta secondo cui il cancello sarebbe stato installato
“in tempi recenti” e che lo stesso veniva usato una/due volte l'anno da Persona_2
per passare con mezzi agricoli di maggiori dimensioni dal 1995 al 2000 (testi e Tes_2
Tes_
.
Priva di ogni riscontro probatorio è rimasta, invece, la circostanza che l'accesso al terreno e al garage siti sul retro del fabbricato siano avvenuti attraverso la proprietà della terza chiamata , per proseguire di qui sulla proprietà della convenuta ed Per_1
arrivare alla proprietà attorea. Tale circostanza è stata, anzi, smentita, dai testi che hanno indicato l'uso del passaggio per l'unico scopo di transito di mezzi agricoli ad opera di padre di e solo per un periodo limitato e Persona_2 CP_1
circoscritto.
Con riferimento ai segni visibili e permanenti, si richiama l'orientamento della Suprema
Corte la quale ha affermato che il requisito dell'apparenza può ritenersi soddisfatto anche se le opere visibili e permanenti ricadano esclusivamente sul fondo servente al quale pure servano, oppure se vi sia la presenza di un segno di raccordo delle opere con il fondo dominante in modo che risulti che quelle esistono anche in funzione dell'utilità di quest'ultimo (Cass.15/10/2007 n. 21597; Cass. 04/04/2006 n. 7817).
Le foto prodotte e i rilievi del C.T.U. confermano l'esistenza di segni di passaggio veicolare sul tratto di proprietà di . CP_1
La circostanza che un tratto sia in parte rivestito da piastre e nello stesso non vi siano
10 segni visibili non può escludere la rilevanza di quelli che si vedono subito dopo dove riprende il tratto erboso.
Le tracce presenti sul fondo servente si raccordano con quelle presenti sul fondo dominante nella parte antistante l'ingresso del garage di proprietà degli attori, elemento da cui si desume che sono funzionali all'accesso di quest'ultimi, altrimenti non raggiungibile.
A tal proposito, la Suprema Corte ha affermato che “per usucapire il diritto di servitù di passaggio, ……….. non è necessaria …… la sussistenza di specifiche opere materiali ulteriori rispetto a quella (ad esempio il tracciato, la strada, la rampa, la scala) su cui il passaggio preteso è possibile ma è sufficiente (seppure, prima ancora, necessaria)
l'evidenza dell'inequivoco collegamento funzionale tra l'opera in sé destinata al passaggio e il preteso fondo dominante” (Cass. 25/10/2023 n. 29555).
Nel caso specifico, le foto prodotte (sub doc. n. 12, 13, 22a, 22b e 22c) dimostrano l'esistenza di un tracciato che, partendo dal cancello che separa la proprietà di CP_1
dalla pubblica via, si snoda lungo un tratto che costeggia il lato ovest del
[...] fabbricato, rilevando in questo tratto l'usura del manto vegetale lasciata dal passaggio delle auto, e prosegue, dopo aver svoltato attorno all'angolo nord ovest dell'edificio medesimo, verso est fino alla proprietà attorea e, più precisamente, fino all'entrata del garage, altro tratto su cui sono visibili i segni del passaggio lasciati dalle autovetture che non possono che essere quelle attoree non avendo alcun motivo la convenuta per spingersi fino a quel punto.
Da ultimo, non si può affermare che, stante il lungo tempo per cui si è protratto l'esercizio del passaggio, che questo sia stato compiuto ad insaputa del proprietario o con la sua tolleranza, essendo il protrarsi del tempo elemento presuntivo idoneo ad escluderla.
2) Le medesime ragioni che impongono l'accoglimento della domanda principale formulata dagli attori fondano anche il rigetto delle domande riconvenzionali svolte dalla convenuta.
3) In ragione della soccombenza di parte convenuta, le spese di lite vanno poste a suo carico e si liquidano come da dispositivo, sulla base del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia
(indeterminabile) e all'attività difensiva prestata. Si applicano, per le vari fasi del giudizio, i valori medi dello scaglione di riferimento non sussistendo specifici elementi
11 che giustifichino il discostarsi dagli stessi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1)accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale e veicolare, come da planimetria allegata dagli attori sub doc. n. 21 e come da tracciato descritto nella consulenza tecnica d'ufficio a pag. 12 e a pag. 13,
a carico del mappale in Comune di Mareno di IA C.T. Fg. 3 mapp. 383 sub 2 Via Friuli, Cat
F/1 cl. 2 cons. 1367 mq. di proprietà di per una fascia di ampiezza di CP_1
ml. 2,70 lungo il lato ovest dello stesso e a favore dei mappali:
-in Comune di Mareno di IA (TV) Catasto Fabbricati Sez. A Fg. 3 m.n. 386 Sub. 7 per l'intero.
- Catasto fabbricati Sez. A Fg. 3 m.n. 386 Sub. 9 per l'intero.
- Area Urbana di mq. 1044 - C.F. Sez. A Fog. 3 m.n. 386 Sub. 13 per l'intero.
- Area scoperta di mq. 31 - C.F. alla Sez. A Fog. 3 m.n. 386 Sub. 12 (bene non censibile comune alle unità Sub. 7 e 9 di proprietà per l'intero del GN ) con le rispettive Pt_1 quote di comproprietà sulle parti ed impianti comuni dell'intero edificio a ditta
[...]
ed in particolare locale Centrale Termica Sub. 10 (BCNC bene Controparte_3
comune non censibile ai Sub 7 e 8) e Sub. 11 Area scoperta di mq. 250 (BCNC bene comune non censibile ai Sub 7 – 8 e 9) di proprietà di nato a [...] Parte_1
di IA (TV) il 2.6.1946 ivi residente in [...] (CF C.F._1
e a favore dei mappali: in Comune di Mareno di IA (TV) Catasto Fabbricati Sez. A. Fg 3 Mapp. n. 386 Sub.
8 per l'intero con le rispettive quote di comproprietà sulle parti ed impianti comuni dell'intero edificio a ditta ed in particolare locale Centrale Controparte_3
Termica Sub. 10 (BCNC bene comune non censibile ai Sub 7 e 8) e Sub. 11 Area scoperta di mq. 250 (BCNC bene comune non censibile ai Sub 7 – 8 e 9) di proprietà di nato a [...] il [...], residente a [...]di IA Parte_2
(TV) Via Friuli n. 13 /A (CF ); C.F._2
12 2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
3) rigetta le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta;
4) condanna la convenuta alla rifusione in favore degli attori CP_1 Parte_1
e delle spese processuali che si liquidano nell'importo di euro Parte_2
10.860,00 a titolo di compenso e di euro 545,00 per anticipazioni, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5) condanna la convenuta alla rifusione in favore della terza chiamata CP_1 delle spese processuali che si liquidano nell'importo di euro 10.860,00 a Per_4
titolo di compenso, oltre spese generali al 15%. I.V.A. e C.P.A. come per legge;
6) pone le spese di c.t.u., a firma del geom. , definitivamente a carico Controparte_2
della convenuta.
Treviso, 15/04/2025
Il G.O.P.
dott.ssa Sonia Andreatta
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