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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1511/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTA SPADA, Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. EMILIANO DELRIO, Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
OGGETTO: modifica regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI: v. atti introduttivi
*
Con ricorso del 19.06.2024, la sig.ra ha convenuto in giudizio il sig. chiedendo la Pt_1 CP_1 modifica del Decreto reso da questo Tribunale del 21.04.2022, N.R.G 3649/ 2021, che aveva stabilito la regolamentazione delle condizioni dell'affidamento e del mantenimento del figlio (nato in [...] il Per_1
23.11.2017), in punto di modalità di esercizio del diritto di visita padre/figlio (chiedendo una maggior presenza del padre nella vita quotidiana del figlio) e di contributo economico al suo mantenimento (chiedendo di poter percepire il 100% dell'assegno unico INPS e di condannare il resistente al versamento di quanto da lui dovuto a titolo di arretrati di aggiornamento ISTAT riguardo alla somma fissata dal Tribunale a titolo di assegno mensile per il figlio); il resistente si è costituito prendendo posizione sulle richieste della ricorrente, mostrando la disponibilità a modificare il regime di visita padre/figlio e contestando la richiesta di modifica delle condizioni di natura economica.
pagina 1 di 3 All'udienza udienza del 19.12.2024 le parti hanno raggiunto davanti al Giudice relatore il seguente accordo conciliativo circa la modifica delle condizioni del diritto di visita padre/figlio:
“il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore nel corso della settimana, due giorni il martedì e il venerdì, compatibilmente con gli orari scolastici ed eventuali attività svolte dal bambino (orari che, allo stato, possono essere stabiliti dalla fine delle lezioni scolastiche sino alle ore 21:30);
- il padre lo terrà a fine settimana alternati dall'uscita di scuola dal venerdì al lunedì mattina portandolo direttamente a scuola;
- nel periodo delle vacanze natalizie il padre terrà il figlio ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 al 6 gennaio (quest'anno, considerato che il padre ha prenotato un viaggio per Capodanno, il bambino starà con il padre dal 20.12 al 25 in mattinata;
e con la madre nel periodo in successivo fino al 5 gennaio 2025);
- nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa (i genitori divideranno la permanenza del bambino presso di sé durante i tempi di chiusura della scuola);
- nelle vacanze estive il minore starà con il padre 15 giorni anche non consecutivi (si accorderanno entro maggio)
- per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, qualora non sia possibile la presenza di entrambi i genitori;
- il padre potrà inoltre trascorrere con il figlio liberamente ogni altro giorno previo accordo con la madre.”
Il Collegio, valutato che le condizioni del diritto di visita del figlio indicate dalle parti nell'accordo Per_1 raggiunto all'udienza del 19.12.2024 siano adeguate all'interesse primario del minore, dispone in conformità.
Quanto alle ulteriori domande della ricorrente, il Collegio rigetta la domanda di percezione da parte della sig.ra del 100% dell'assegno unico INPS in difetto di particolari motivi che possano giustificare il Pt_1 riconoscimento integrale dell'assegno universale in favore del genitore collocatario ma affidatario in via congiunta (ad esempio persistente inadempimento del genitore non collocatario, particolari situazioni di indigenza…), tale emolumento spetta infatti ad entrambi i genitori in parti uguali, in considerazione della funzione di tale assegno, che, ai sensi dell'art. 2 del d.l.vo n. 230/21, “… spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5”, i quali, per quanto qui rileva, stabiliscono che “L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario” (in conformità a quanto previsto nella legge delega n. 46/21 all'art. 1 lett. f: “Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori”) (v. orientamento costante sul punto della Corte
d'Appello di Cagliari – sez. Sassari, tra le altre: RG n. 526/2023 VG Decreto del 25.10.2023).
pagina 2 di 3 La regola generale è, pertanto, quella di riconoscere l'assegno ad entrambi i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli, salva l'ipotesi di richiesta di erogazione ad uno dei due o di affidamento esclusivo.
Nel caso di specie, trattandosi di una ipotesi di affidamento condiviso, l'assegno va, pertanto, erogato ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Infine, il Collegio dichiara inammissibile la domanda di condanna del resistente al versamento di € 3.910,48 a titolo di cumulo di arretrati dovuti a titolo di aggiornamento ISTAT per gli anni 2023 e 2024 calcolato sulla somma corrisposta di € 300,00 mensili previsti dal provvedimento del 2022, in quanto domanda relativa a un diritto di credito tra le parti non connessa all'oggetto del presente procedimento, rispetto alla quale, peraltro, sussiste già il titolo azionabile.
Compensa le spese di lite.
P.Q.M.
1) conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 19.12.2024 come indicate in parte motiva circa il regime di diritto di visita padre/figlio in quanto conformi all'interesse primario del minore;
2) rigetta la domanda formulata dalla ricorrente di riconoscimento del diritto di percepire il 100% dell'assegno unico INPS a favore del figlio;
3) dichiara inammissibile la domanda di condanna del resistente al versamento di € 3.910,48 a titolo di cumulo di arretrato dovuto a titolo di aggiornamento ISTAT per gli anni 2023 e 2024;
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari in data 23 gennaio 2025
Il Presidente Il Giudice est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1511/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTA SPADA, Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. EMILIANO DELRIO, Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
OGGETTO: modifica regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI: v. atti introduttivi
*
Con ricorso del 19.06.2024, la sig.ra ha convenuto in giudizio il sig. chiedendo la Pt_1 CP_1 modifica del Decreto reso da questo Tribunale del 21.04.2022, N.R.G 3649/ 2021, che aveva stabilito la regolamentazione delle condizioni dell'affidamento e del mantenimento del figlio (nato in [...] il Per_1
23.11.2017), in punto di modalità di esercizio del diritto di visita padre/figlio (chiedendo una maggior presenza del padre nella vita quotidiana del figlio) e di contributo economico al suo mantenimento (chiedendo di poter percepire il 100% dell'assegno unico INPS e di condannare il resistente al versamento di quanto da lui dovuto a titolo di arretrati di aggiornamento ISTAT riguardo alla somma fissata dal Tribunale a titolo di assegno mensile per il figlio); il resistente si è costituito prendendo posizione sulle richieste della ricorrente, mostrando la disponibilità a modificare il regime di visita padre/figlio e contestando la richiesta di modifica delle condizioni di natura economica.
pagina 1 di 3 All'udienza udienza del 19.12.2024 le parti hanno raggiunto davanti al Giudice relatore il seguente accordo conciliativo circa la modifica delle condizioni del diritto di visita padre/figlio:
“il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore nel corso della settimana, due giorni il martedì e il venerdì, compatibilmente con gli orari scolastici ed eventuali attività svolte dal bambino (orari che, allo stato, possono essere stabiliti dalla fine delle lezioni scolastiche sino alle ore 21:30);
- il padre lo terrà a fine settimana alternati dall'uscita di scuola dal venerdì al lunedì mattina portandolo direttamente a scuola;
- nel periodo delle vacanze natalizie il padre terrà il figlio ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 al 6 gennaio (quest'anno, considerato che il padre ha prenotato un viaggio per Capodanno, il bambino starà con il padre dal 20.12 al 25 in mattinata;
e con la madre nel periodo in successivo fino al 5 gennaio 2025);
- nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa (i genitori divideranno la permanenza del bambino presso di sé durante i tempi di chiusura della scuola);
- nelle vacanze estive il minore starà con il padre 15 giorni anche non consecutivi (si accorderanno entro maggio)
- per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, qualora non sia possibile la presenza di entrambi i genitori;
- il padre potrà inoltre trascorrere con il figlio liberamente ogni altro giorno previo accordo con la madre.”
Il Collegio, valutato che le condizioni del diritto di visita del figlio indicate dalle parti nell'accordo Per_1 raggiunto all'udienza del 19.12.2024 siano adeguate all'interesse primario del minore, dispone in conformità.
Quanto alle ulteriori domande della ricorrente, il Collegio rigetta la domanda di percezione da parte della sig.ra del 100% dell'assegno unico INPS in difetto di particolari motivi che possano giustificare il Pt_1 riconoscimento integrale dell'assegno universale in favore del genitore collocatario ma affidatario in via congiunta (ad esempio persistente inadempimento del genitore non collocatario, particolari situazioni di indigenza…), tale emolumento spetta infatti ad entrambi i genitori in parti uguali, in considerazione della funzione di tale assegno, che, ai sensi dell'art. 2 del d.l.vo n. 230/21, “… spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5”, i quali, per quanto qui rileva, stabiliscono che “L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario” (in conformità a quanto previsto nella legge delega n. 46/21 all'art. 1 lett. f: “Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori”) (v. orientamento costante sul punto della Corte
d'Appello di Cagliari – sez. Sassari, tra le altre: RG n. 526/2023 VG Decreto del 25.10.2023).
pagina 2 di 3 La regola generale è, pertanto, quella di riconoscere l'assegno ad entrambi i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli, salva l'ipotesi di richiesta di erogazione ad uno dei due o di affidamento esclusivo.
Nel caso di specie, trattandosi di una ipotesi di affidamento condiviso, l'assegno va, pertanto, erogato ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Infine, il Collegio dichiara inammissibile la domanda di condanna del resistente al versamento di € 3.910,48 a titolo di cumulo di arretrati dovuti a titolo di aggiornamento ISTAT per gli anni 2023 e 2024 calcolato sulla somma corrisposta di € 300,00 mensili previsti dal provvedimento del 2022, in quanto domanda relativa a un diritto di credito tra le parti non connessa all'oggetto del presente procedimento, rispetto alla quale, peraltro, sussiste già il titolo azionabile.
Compensa le spese di lite.
P.Q.M.
1) conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 19.12.2024 come indicate in parte motiva circa il regime di diritto di visita padre/figlio in quanto conformi all'interesse primario del minore;
2) rigetta la domanda formulata dalla ricorrente di riconoscimento del diritto di percepire il 100% dell'assegno unico INPS a favore del figlio;
3) dichiara inammissibile la domanda di condanna del resistente al versamento di € 3.910,48 a titolo di cumulo di arretrato dovuto a titolo di aggiornamento ISTAT per gli anni 2023 e 2024;
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari in data 23 gennaio 2025
Il Presidente Il Giudice est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 3 di 3