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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/11/2025, n. 2400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2400 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito di deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 7234 /2022
tra
in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Cerro, ed Parte_1 elett.te dom.ta presso il suo studio come in atti
RICORRENTE
CONTRO
rappresentata. e difesa dall'Avv. Controparte_1
AF NA e domiciliata presso il suo studio come in atti
RESISTENTE
, rappresentato e Controparte_2
difeso dagli avvocati Erminio Capasso, Itala de Benedictis e Luca Cuzzupoli e domiciliato agli effetti della presente procedura per elezione presso l'ufficio legale sito in Caserta alla
Via Arena, loc.tà San Benedetto RESISTENTE
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato l'08.11.2022, parte ricorrente, in epigrafe indicata, proponeva opposizione parziale avverso l'intimazione di pagamento n.
02820229007141843000 notificata in data 18.10.2022 a mezzo pec per l'importo complessivo di € 332.903,83 limitatamente ai seguenti atti:
1) Cartella n. 02820110022306514000, recante credito su MODELLI DM 10 ANNO 2010 CP_2 per la somma di € 1.292,15, notifica del 25/2/2011;
2) parte della cartella n. 02820110059089024000 emessa dall' sede di Caserta Premio CP_3
anno 2011 per la somma di € 1.726,78, notifica del 29/12/2011;
3) Avviso di addebito n. 32820112000238686000 per credito su modello DM 10 anno CP_2
2010 per la somma di euro 2.092,15, notificata il 14/6/2011;
4) Avviso di addebito n. 32820120000474633000, per credito su modello DM 10 anno CP_2
2011 per la somma di euro 350,63, notifica del 23/4/2012;
5) Avviso di addebito n. 32820120002183207000 emesso dall' modello DM 10 anno 2011 CP_2 per la somma di euro 341,91, notifica del 22/6/2012;
6) Avviso di addebito n. 32820120002867864000 emesso dall' modello DM 10 anno 2012 CP_2 euro 113,63, notifica del 13/10/2012;
7) Avviso di addebito n. 32820120006865046000 emesso dall' modello DM 10 anno 2010 CP_2
euro 1.578,67; notifica del 7/3/2013;
8) Avviso di addebito n. 32820130001395821000 emesso dall' modello DM 10 anno 2009 CP_2
euro 2.587,88, notifica del 17/4/2013.
In particolare il ricorrente deduceva l'inesistenza della notifica degli atti prodromici e nel merito eccepiva la prescrizione dei crediti, decorso il termine quinquennale.
Si costituivano ritualmente e che con varie difese e CP_2 Controparte_1
argomentazioni contestavano il ricorso in fatto ed in diritto e, in particolare, eccepivano l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione regolarmente notificati al ricorrente.
Il ricorso è parzialmente fondato. Prima di esaminare i motivi di opposizione formulati da parte opponente, giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D.lgs. n. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°,
c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti alla notifica e alla motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.). In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore
(nonché, per quanto riguarda i crediti contributivi dell' anche la ai sensi CP_2 Controparte_4
dell'art. 13, comma 8°, della legge n. 448 del 1998, che indica quale litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione il cessionario dei crediti dell' , in quanto, mentre la CP_2
formulazione originaria dell'art. 24, comma 5, del citato D.lgs. n. 46/1999 disponeva che il ricorso di opposizione, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2 ter del d. l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265. Il concessionario del servizio di riscossione (e quindi, nella specie,
) deve invece ritenersi legittimato passivamente in Controparte_5
giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento). Ciò premesso, si osserva quanto segue. Preliminarmente si rileva che la domanda relativa alla parte della cartella n.
02820110059089024000 emessa dall' è inammissibile per difetto di integrità del CP_3
contraddittorio, essendo un litisconsorte necessario che non è stato chiamato in CP_3 giudizio. Il principio del contraddittorio è codificato dall'art. 101, comma 1, c.p.c., in virtù del quale “Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa”. L'integrità del contraddittorio è un “diritto processuale essenziale”. La sua violazione determina di per sé un pregiudizio concreto ed effettivo per la parte esclusa, senza che questa debba dimostrare quali difese avrebbe dovuto svolgere o come la sua partecipazione avrebbe dovuto cambiare l'esito della causa. “Quando un litisconsorte necessario viene pretermesso, il pregiudizio è in re ipsa, cioè insito nella stessa violazione della norma processuale” (Cass., ord., civ., Sez.
3, n. 20880, anno 2025).
In relazione all'eccezione sull'estensione del contraddittorio alla , si rileva che CP_4
essa non è legittimata passiva essendo i crediti di cui in oggetto del presente giudizio CP_2 tutti successivi al 2008, ovvero l'ultimo anno per il quale l'art. 13 l. 448/1998 ha previsto la cessione a tale ente.
Tutte le eccezioni del ricorrente sui vizi formali degli atti e sulla mancanza di atti prodromici sono da ritenersi inammissibili essendo spirato il termine decadenziale di venti giorni statuito dall'art.617 c.p.c. Ad ogni buon conto, avendo il ricorrente spontaneamente aderito ad una rateizzazione per il pagamento dei suddetti crediti, si presume che egli non potesse non esserne a conoscenza.
Tuttavia, venendo al merito: l'eccezione di prescrizione è fondata e va accolta.
Tra l'ultimo atto interruttivo allegato da ovvero l'intimazione di pagamento n. CP_6
02820169014188323000 notificata in data 25/11/2016, a mezzo PEC all'indirizzo e l'intimazione di pagamento n. 02820229007141843000 notificata in Email_1 data 18/10/2022 è infatti intercorso un termine di ben sei anni;
pur calcolando la sospensione della decorrenza del termine di prescrizione prevista dall'art. 37 comma 2 D.L
18/2020 convertito nella legge 27/2020 (per 129 gg. dal 23/02/2020 al 30/06/2020) e poi per l'effetto dell'art. 11 comma 9 del D.L. 183/2020 convertito nella L.21/2021 dal 31/12/2020 al 30/06/2021 (per ulteriori 182 gg.), per un totale di 311gg., il termine quinquennale è comunque decorso.
Le spese di lite, seguono la regola della soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo equa in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile la domanda con riguardo alla cartella n. 02820110059089024000 emessa dall' CP_3
b) in accoglimento del ricorso dichiara non dovuti, perché prescritti, i contributi, e le conseguenti sanzioni relativi alla cartella n. 02820110022306514000 e agli avvisi di addebito n.32820112000238686000; n.32820120000474633000; n.32820120002183207000; n.
32820120002867864000; n. 32820120006865046000; n. 32820130001395821000
b) condanna le resistenti, in solido tra loro, alla refusione, in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 2000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 12.11.2025
La Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito di deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 7234 /2022
tra
in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Cerro, ed Parte_1 elett.te dom.ta presso il suo studio come in atti
RICORRENTE
CONTRO
rappresentata. e difesa dall'Avv. Controparte_1
AF NA e domiciliata presso il suo studio come in atti
RESISTENTE
, rappresentato e Controparte_2
difeso dagli avvocati Erminio Capasso, Itala de Benedictis e Luca Cuzzupoli e domiciliato agli effetti della presente procedura per elezione presso l'ufficio legale sito in Caserta alla
Via Arena, loc.tà San Benedetto RESISTENTE
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato l'08.11.2022, parte ricorrente, in epigrafe indicata, proponeva opposizione parziale avverso l'intimazione di pagamento n.
02820229007141843000 notificata in data 18.10.2022 a mezzo pec per l'importo complessivo di € 332.903,83 limitatamente ai seguenti atti:
1) Cartella n. 02820110022306514000, recante credito su MODELLI DM 10 ANNO 2010 CP_2 per la somma di € 1.292,15, notifica del 25/2/2011;
2) parte della cartella n. 02820110059089024000 emessa dall' sede di Caserta Premio CP_3
anno 2011 per la somma di € 1.726,78, notifica del 29/12/2011;
3) Avviso di addebito n. 32820112000238686000 per credito su modello DM 10 anno CP_2
2010 per la somma di euro 2.092,15, notificata il 14/6/2011;
4) Avviso di addebito n. 32820120000474633000, per credito su modello DM 10 anno CP_2
2011 per la somma di euro 350,63, notifica del 23/4/2012;
5) Avviso di addebito n. 32820120002183207000 emesso dall' modello DM 10 anno 2011 CP_2 per la somma di euro 341,91, notifica del 22/6/2012;
6) Avviso di addebito n. 32820120002867864000 emesso dall' modello DM 10 anno 2012 CP_2 euro 113,63, notifica del 13/10/2012;
7) Avviso di addebito n. 32820120006865046000 emesso dall' modello DM 10 anno 2010 CP_2
euro 1.578,67; notifica del 7/3/2013;
8) Avviso di addebito n. 32820130001395821000 emesso dall' modello DM 10 anno 2009 CP_2
euro 2.587,88, notifica del 17/4/2013.
In particolare il ricorrente deduceva l'inesistenza della notifica degli atti prodromici e nel merito eccepiva la prescrizione dei crediti, decorso il termine quinquennale.
Si costituivano ritualmente e che con varie difese e CP_2 Controparte_1
argomentazioni contestavano il ricorso in fatto ed in diritto e, in particolare, eccepivano l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione regolarmente notificati al ricorrente.
Il ricorso è parzialmente fondato. Prima di esaminare i motivi di opposizione formulati da parte opponente, giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D.lgs. n. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°,
c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti alla notifica e alla motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.). In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore
(nonché, per quanto riguarda i crediti contributivi dell' anche la ai sensi CP_2 Controparte_4
dell'art. 13, comma 8°, della legge n. 448 del 1998, che indica quale litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione il cessionario dei crediti dell' , in quanto, mentre la CP_2
formulazione originaria dell'art. 24, comma 5, del citato D.lgs. n. 46/1999 disponeva che il ricorso di opposizione, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2 ter del d. l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265. Il concessionario del servizio di riscossione (e quindi, nella specie,
) deve invece ritenersi legittimato passivamente in Controparte_5
giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento). Ciò premesso, si osserva quanto segue. Preliminarmente si rileva che la domanda relativa alla parte della cartella n.
02820110059089024000 emessa dall' è inammissibile per difetto di integrità del CP_3
contraddittorio, essendo un litisconsorte necessario che non è stato chiamato in CP_3 giudizio. Il principio del contraddittorio è codificato dall'art. 101, comma 1, c.p.c., in virtù del quale “Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa”. L'integrità del contraddittorio è un “diritto processuale essenziale”. La sua violazione determina di per sé un pregiudizio concreto ed effettivo per la parte esclusa, senza che questa debba dimostrare quali difese avrebbe dovuto svolgere o come la sua partecipazione avrebbe dovuto cambiare l'esito della causa. “Quando un litisconsorte necessario viene pretermesso, il pregiudizio è in re ipsa, cioè insito nella stessa violazione della norma processuale” (Cass., ord., civ., Sez.
3, n. 20880, anno 2025).
In relazione all'eccezione sull'estensione del contraddittorio alla , si rileva che CP_4
essa non è legittimata passiva essendo i crediti di cui in oggetto del presente giudizio CP_2 tutti successivi al 2008, ovvero l'ultimo anno per il quale l'art. 13 l. 448/1998 ha previsto la cessione a tale ente.
Tutte le eccezioni del ricorrente sui vizi formali degli atti e sulla mancanza di atti prodromici sono da ritenersi inammissibili essendo spirato il termine decadenziale di venti giorni statuito dall'art.617 c.p.c. Ad ogni buon conto, avendo il ricorrente spontaneamente aderito ad una rateizzazione per il pagamento dei suddetti crediti, si presume che egli non potesse non esserne a conoscenza.
Tuttavia, venendo al merito: l'eccezione di prescrizione è fondata e va accolta.
Tra l'ultimo atto interruttivo allegato da ovvero l'intimazione di pagamento n. CP_6
02820169014188323000 notificata in data 25/11/2016, a mezzo PEC all'indirizzo e l'intimazione di pagamento n. 02820229007141843000 notificata in Email_1 data 18/10/2022 è infatti intercorso un termine di ben sei anni;
pur calcolando la sospensione della decorrenza del termine di prescrizione prevista dall'art. 37 comma 2 D.L
18/2020 convertito nella legge 27/2020 (per 129 gg. dal 23/02/2020 al 30/06/2020) e poi per l'effetto dell'art. 11 comma 9 del D.L. 183/2020 convertito nella L.21/2021 dal 31/12/2020 al 30/06/2021 (per ulteriori 182 gg.), per un totale di 311gg., il termine quinquennale è comunque decorso.
Le spese di lite, seguono la regola della soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo equa in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile la domanda con riguardo alla cartella n. 02820110059089024000 emessa dall' CP_3
b) in accoglimento del ricorso dichiara non dovuti, perché prescritti, i contributi, e le conseguenti sanzioni relativi alla cartella n. 02820110022306514000 e agli avvisi di addebito n.32820112000238686000; n.32820120000474633000; n.32820120002183207000; n.
32820120002867864000; n. 32820120006865046000; n. 32820130001395821000
b) condanna le resistenti, in solido tra loro, alla refusione, in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 2000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 12.11.2025
La Giudice