Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/04/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 410/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 410/2025 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 16.4.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
e vertente
TRA
(C.F.: , nato a Parte_1 C.F._1
Potenza il 2.1.1958, residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. RAFFAELE VENDEGNA (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Potenza C.F._2
alla via Francesco Baracca n. 16 presso lo studio del difensore, pec:
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-RICORRENTE-
E
(C.F.: ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
15.1.1985, residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. RAFFAELE VENDEGNA (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Potenza C.F._2
1
alla via Francesco Baracca n. 16 presso lo studio del difensore, pec:
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- RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio su istanza congiunta;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 6.3.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno avanzato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio contratto il
14.9.2016 in Playa (Cuba), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Potenza al n. 24, parte II, serie C, anno 2017, deducendo che dall'unione coniugale non erano nati figli e che l'intestato Tribunale, con sentenza n. 30/2024 del 22.5.2024, pubblicata il 4.6.2024, munita dell'attestazione di passaggio in giudicato in data
1.2.2025 e annotata a margine dell'atto di matrimonio, aveva omologato la di loro separazione personale.
Le parti hanno altresì dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo
-pertanto- il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II All'udienza del 16.4.20245, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M., le parti hanno depositato note congiunte di trattazione scritta ribadendo la volontà di ottenere la pronuncia domandata, nonché dichiarazioni di rinuncia alla comparizione personale in udienza debitamente sottoscritte, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio contratto il 14.9.2016 in Playa (Cuba), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Potenza al n. 24, parte II, serie C, anno 2017, alle seguenti condizioni:
«1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra nato a [...]
Potenza il 2.1.1958 (c.f.: ) e nata a [...]F._1 Controparte_1
2 R.G. N. 410/2025 V.G.
Cuba il 15.1.1985 (c.f.: ), contratto in Playa (Cuba) il C.F._3
14.09.2016 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Potenza
2017, Atto n. 24, Parte 2, Serie C;
2) dare atto che essi dichiarano di aver già diviso il patrimonio comune, di non avere rapporti patrimoniali ed economici da regolamentare e di rinunciare reciprocamente
a qualsiasi forma di contributo di mantenimento o assegno divorzile;
3) disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello stato civile di Potenza affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000».
IV Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n.
898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
3 R.G. N. 410/2025 V.G.
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la loro comparizione alla prima udienza del giudizio di separazione personale, avvenuta antecedentemente all'emissione della sentenza n.
30/2024 pubblicata il 4.6.2024, e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta il
6.3.2025.
Sulle condizioni concordate dalle parti, il Collegio ritiene che le stesse non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che -a ragione di ciò- ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 410 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa da e , Parte_1 Controparte_1 con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Playa (Cuba) il 14.9.2016 da
(C.F.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 2.1.1958, e (C.F.: ), nata a Controparte_1 C.F._3
Cuba il 15.1.1985, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Potenza al n. 24, parte II, serie C, anno 2017, (PZ);
4 R.G. N. 410/2025 V.G.
2) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato dalle condizioni concordate riportate in motivazione;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Potenza di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 18.4.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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