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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/11/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 1399/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
28.11.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 03.06.2025 da , rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. PIERRI VINCENZA, e da , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
AR IC, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in CASERTA (CE) in data 27.01.2003 dal quale è nato il figlio (il 19.06.2008); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente fermo restando i reciproci obblighi di legge;
2. la casa coniugale sita in Caserta alla Via Pablo Neruda n.27 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze viene assegnata alla sig.ra proprietaria esclusiva dell'immobile e Pt_2 nell'interesse del figlio minore stabilmente convivente. Per_1
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, fatta eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per una equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali 1 inclinazioni e favorendone in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. il figlio resterà prevalentemente presso la casa materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita con le seguenti modalità:
a. dalla domenica mattina alla domenica sera di ogni settimana, il figlio sarà prelevato dal padre presso il domicilio materno e dopo l'orario di cena riaccompagnato presso la casa materna;
durante i giorni infrasettimanali il martedì o giovedì dalle ore 18.00 alle ore
20.00, secondo le sopradette modalità di prelievo genitoriale;
b. durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ogni genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale: durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre fino ad un massimo di due settimane, anche non Per_1 consecutive, da concordarsi entro il 30.06 di ogni anno;
c. il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in conto corrente, entro e Parte_1 Pt_2 non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio Per_1 pari ad €. 450,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% dell'indice ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
- nell'assegno di mantenimento sono comprese le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici, e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano
(tessera/abbonamento autobus), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, doposcuola, a condizione che si tratti di spesa sostenibile, parrucchiere, attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici del figlio (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o divorzio).
d. le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun Per_1 genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE PER LE QUALI NON E' RICHIESTA LA PREVIA
CONCERTAZIONE: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche,
2 spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
SPESE EXTRA ASSEGNO SUBORDINATE AL CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI
SUDDIVISE NELLE SEGUENTI CATEGORIE:
1.SPESE SCOLASTICHE: iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del Conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitari, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (acquisto di libri, dispense, ed eventuali pernottamenti fuori sede), viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, doposcuola, viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
SPESE DI NATURA LUDICA O PARASCOLASTICA: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto), conseguimento della patente presso autoscuola privata.
SPESE SPORTIVE: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
SPESE MEDICO-SANITARIE: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
e. Organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicai al figlio. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO. Per le spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo e-mail, pec, sms, fax, whatsapp, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in mancanza di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro- quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
DEDUCIBILITA' FISCALE.
3 La detrazione delle spese straordinarie ai fini IR sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese. La deduzione per il figlio a carico sarà operata nella misura del 50%. Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative al figlio andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale Per_1 quota di riparto delle spese straordinarie.
Entrambi i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse del figlio minore;
letto il parere favorevole del P.M.;
rilevato che le parti si sono consensualmente separate all'udienza del 28.11.2025;
rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio e che la stessa è ammissibile (cfr. Cass. n. 28727/2023);
rilevato che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio, provvedendosi a tal fine con separata ordinanza;
visti gli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1 Parte_2 nata il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2003);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 28.11.2025
Il Presidente est.
4 dott. Giovanni D'Onofrio
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