Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente relatore dott. Ignazio Cannata Baratta Giudice dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4247/2024 V.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Moliteo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti e da
, nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Olga Maria Cavallaro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 08.01.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Trecastagni il 3.9.2014 dal quale erano nati i figli , nato il [...] e Persona_1
nato il [...]. Per_2
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano decreto di omologa n. 2676/2022, reso da questa Tribunale il 22.11.2022 esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente nominava se stesso relatore ed assegnava termine fino al 8.01.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del
[...]
decreto di omologa n. 2676/2022, reso da questa Tribunale il 22.11.2022
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
pagina2 di 4 Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e il mantenimento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sigg.ri Parte_2
nata il [...] a [...] e residente in [...], Via San
[...]
Giovanni n. 99/A, C.F. e nato il [...] a [...]F._2 Parte_1
Catania e residente in [...], C.F. C.F._1
i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Trecastagni (CT) in data 3 settembre
2014, trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Trecastagni (Ct), dell'anno
2014, Atto n. 82, Parte II, Serie A, Uff. 1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Trecastagni di procedere all'annotazione dell'emenanda sentenza nei registri del matrimonio;
2. confermare le condizioni riportate nel Decreto di Omologa n.
2676/2022 depositato in data 22.11.2022 (proc. n. 11811/2022 R.G.) e qui di seguito riportate: a. l'affidamento condiviso dei figli e , Persona_3 Persona_4
minorenni, con collocamento presso la madre e con diritto del padre di vederli e tenerli seco secondo modalità ampie e flessibili e comunque, per non meno di due pomeriggi a settimana, dalle ore 17,00 alle ore 21,00, nonché, a settimane alterne, dalle ore 16:00 del sabato fino alle ore 21,00 della domenica. In ordine alle maggiori festività: 7 giorni nel periodo natalizio da far coincidere, ad anni alterni, con il giorno di Natale (dal 23 al
30 Dicembre) o con il Capodanno (dal 31 Dicembre al 6 Gennaio); 3 giorni nel periodo pasquale, da far coincidere ad anni alterni, con il giorno di Pasqua o con il Lunedì dell'Angelo; 15 giorni nel periodo estivo anche frazionabili, da comunicarsi e concordarsi anticipatamente entro il 30 Giugno di ogni anno;
b. l'assegnazione della casa coniugale di proprietà del nonno della ricorrente sig. , sita in Aci Persona_5
Sant'Antonio, Via San Giovanni m. 99/A, alla madre sig.ra che Parte_2
già la abita con i figli;
c. l'obbligo in capo al padre di corrispondere alla sig.ra
[...]
un assegno mensile di euro 200,00 (duecento) a titolo di mantenimento Parte_2
per ciascun figlio minorenne, per un totale di € 400,00 mensili (quattrocento/00), entro giorno 5 di ciascun mese, importo da adeguarsi annualmente secondo gli indici Istat,
pagina3 di 4 oltre al pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie preventivamente concordate, secondo le Linee Guida del Tribunale di Catania del 25/07/2018”.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minorenne condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Compensate le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Trecastagni tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Parte_2
stato civile del Comune di Trecastagni dell'anno 2014, al n. 82, della parte 2, serie A, alle condizioni indicate in motivazione.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 10.01.2025.
Il Presidente est
Massimo Escher
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