Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2013, n. 2605
CASS
Sentenza 5 febbraio 2013

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In tema di lavoratori socialmente utili, non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato l'occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze di un ente comunale per l'attuazione di un apposito progetto, realizzandosi con essa, alla stregua dell'apposita normativa in concreto applicabile, un rapporto di lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale, inserito nel quadro di un programma specifico che utilizza i contributi pubblici. Ne consegue che in capo all'ente comunale non è configurabile, con riguardo alla suddetta categoria di lavoratori, una responsabilità contrattuale ex art. 2087 cod. civ. per l'inosservanza delle norme antinfortunistiche poste a tutela dei dipendenti, potendosi ammettere solo una responsabilità in via extracontrattuale per la mancata adozione delle norme antinfortunistiche, purché il lavoratore socialmente utile ne provi i requisiti soggettivi ed oggettivi.

Commentario1

  • 1Lavori socialmente utili
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 1 febbraio 2021
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2013, n. 2605
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2605
Data del deposito : 5 febbraio 2013

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