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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/06/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 582/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere est. dott.ssa Anna Bora Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 582/2021
promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'AVV. RAFFELE GIAMMARINO
APPELLANTE
Contro
– RAPPRESENTANZA Controparte_1 CP_2
(C.F./P.IVA ),
[...] P.IVA_1 con il patrocinio degli AVV.TI MARIANO FRANCHI e OLIVERO
FRANCHI
APPELLATA
e
(C.F. ) CP_3 C.F._2
(C.F. ) CP_4 C.F._3
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno
n.247/2021, pubblicata il 29 marzo 2021, notificata il 19 aprile 2021
CONCLUSIONI
Della parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte, accogliere il presente appello e riformare parzialmente la sentenza di primo grado con esclusione della parte inerente alla già accertata, in via definitiva, responsabilità dell'incidente a carico del conducente nella misura del CP_4
75% e condannare conseguentemente tutti i convenuti, in solido, al all'ulteriore risarcimento danni non patrimoniali pari ad € 202.073,00 oltre interessi e rivalutazione. Voglia l'Ecc.ma Corte detrarre da detta somma quella dovuta e spettante all' oltre la somma liquidata in CP_5 primo grado pari ad € 6.801,84 per danno non patrimoniale ed euro
1.208,43 per spese – danno patrimoniale, ed oltre di euro 11.508,75 versata dalla Zurich Ass.ni dopo l'appello della sentenza di primo grado. Condannare infine alla rifusione delle spese legali di primo e secondo grado”
Della parte appellata:
“Allo stato pertanto, la difesa della , atteso che Controparte_1
l'appellante ha dato atto di aver ricevuto la somma Parte_1 di €.11.508,75 corrisposta da a mezzo bonifico bancario in CP_1 data 10.11.2021 a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo, allo stato ribadisce le conclusioni rassegnate: 'Piaccia all'On.le Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile l'appello proposto da per difetto dei Parte_1 contenuti previsti dall'art.342 c.p.c. ovvero manifestamente inammissibile ex art.348 bis c.p.c. e comunque, dato atto dell'offerta risarcitoria eseguita da di €.11.508,75 a titolo di risarcimento CP_1 del danno biologico temporaneo in favore dell'appellante Parte_1
in data 10.11.2021, respingerlo siccome totalmente
[...] infondato in fatto e in diritto. Sempre e comunque con vittoria di spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellata
e con condanna dell'appellante ex art.96 c.p.c.” Controparte_1
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno, rigettate le questioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalla assicurazione convenuta in primo grado, dava atto del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Ancona n.968/18 che riconosceva nella causazione del sinistro di cui è causa il concorso di colpa tra e nella misura CP_4 Parte_1 rispettivamente del 75% e del 25%, e per l'effetto procedeva alla quantificazione economica del danno patrimoniale e non patrimoniale subito da - decurtando quanto corrisposto dall' per il Parte_1 CP_5 medesimo titolo e per la rendita erogata per la componente biologica e patrimoniale – e alla quantificazione del danno differenziale. In particolare, condannava i convenuti, in solido tra loro, a risarcire all'appellante la somma di euro 6.801,84 a titolo di danno differenziale non patrimoniale, somma già rivalutata e comprensiva degli interessi, oltre interessi dal giorno della pronuncia all'effettivo soddisfo;
condannava i convenuti, in solido tra loro, a risarcire la complessiva somma di euro 1.208,43 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi dal giorno della domanda all'effettivo soddisfo;
compensava integralmente tra le parti le spese di lite;
poneva a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di CTU.
II) Avverso la predetta sentenza proponeva appello il signor Parte_1 precisando le conclusioni sopra trascritte.
[...]
III) Si costituiva in giudizio la
[...]
(d'ora in avanti ) Controparte_6 CP_1 rassegnando le conclusioni come sopra trascritte. Rimanevano, invece, contumaci i signori e . CP_3 CP_4
IV) Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l' erronea liquidazione del danno non patrimoniale deducendo tre specifiche censure:
a) il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto di tutte le componenti del danno non patrimoniale richiesto “fisiche, psichiche e spirituali del dolore umano”. Sostiene l'appellante di aver dettagliatamente chiesto tutte le “poste” del danno non patrimoniale riportate nell'incidente per cui è causa riservandosi di quantificarle a seguito di CTU nei dovuti termini processuali;
b) il tribunale, alla luce della consulenza tecnica d'ufficio che dà atto di una incidenza delle lesioni subite dall'appellante sulla cenestesi lavorativa del geom. avrebbe dovuto liquidare la Parte_1 componente di danno morale ed applicare la percentuale di personalizzazione per cui doveva ritenersi erronea la ritenuta mancata allegazione ed insussistenza di prova circa l'esistenza di uno specifico danno non patrimoniale ulteriore rispetto a quello che qualunque soggetto, nella medesima situazione, avrebbe patito
(personalizzazione) e ritenuto tale danno non desumibile in re ipsa;
c) Il giudice di prime cure ha errato laddove ha applicato, per la quantificazione del danno, le tabelle del Tribunale di Milano dell'anno
2021, pubblicate in data 10 marzo 2021 e non ancora in vigore al momento della precisazione delle conclusioni e del deposito delle comparse conclusionali basate, pertanto, sul criterio di liquidazione unitaria del danno non patrimoniale di cui alle tabelle del Tribunale di
Milano dell'anno 2018. Partendo da tale argomentazione l'appellante procede alla ricostruzione del danno risarcibile ritenendo che lo stesso avrebbe dovuto essere liquidato in euro 99.546,00 per invalidità permanente, da aumentare del 36% per la personalizzazione così da riconoscere complessivi euro 135.383,00, oltre euro 15.190,00 per il danno biologico temporaneo, euro 1.500,00 per spese mediche e, pertanto, totali euro 152.073,00.
2.Assorbita l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. in ragione della fase processuale, va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa della parte appellata.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte con recente pronuncia hanno ribadito che: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” ( Cass. S.U. Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022; v. anche Cass.
S.U.Sentenza, n. 31113 del 28.12.2017).
Si legge nella motivazione della richiamata sentenza delle S.U.
n.31113/2017: “Quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate”.
Sulla scorta di questo inquadramento, va rilevato che, nel caso di specie, i motivi proposti dall'appellante appaiono puntuali rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice e sufficientemente specifici in ragione delle dettagliate censure sollevate in relazione alla decisione impugnata.
3. L'assicurazione appellata sostiene che nel giudizio di primo grado l'appellante non avrebbe avanzato domanda di risarcimento a titolo di danno morale, personalizzazione, attività lavorativa né avrebbe dedotta altra circostanza utile a personalizzare la propria richiesta risarcitoria.
Tale eccezione non vale ad escludere il diritto al risarcimento del danno morale e/o della personalizzazione (qualora provata), inteso quale danno non patrimoniale.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado l'odierno appellante ha avanzato domanda di riconoscimento del danno non patrimoniale e in sede di precisazione delle conclusioni ha richiamato i propri atti e la ctu quantificando il danno in €
152.573,00, comprensivo della personalizzazione e delle spese mediche documentate, ed euro 50.000,00 per danni inerenti la cenestesi lavorativa. L'eccezione sollevata dalla parte appellata va, dunque, disattesa, dovendosi ritenere configurabile la domanda dell'odierno appellante rispetto alla specifica voce di danno oggetto del motivo in esame. Difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento dei danni , l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale dell'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisce in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni cagionategli da un determinato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta;
tuttavia, tale principio non può trovare applicazione quando l'attore ab initio o durante il corso del giudizio abbia esplicitamente escluso il riferimento della domanda a tutte le possibili voci di danno, dovendosi coordinare il principio di infrazionabilità della richiesta di risarcimento con il principio della domanda (Corte di Cassazione, Sez.3, sentenza n.22987/2004).
4.La censura di cui al punto 1.a) inerente il riconoscimento di tutte le poste di danno non patrimoniale e, in particolare, della componente del danno biologico denominata “danno morale” in considerazione dell'accertamento di postumi incidenti in misura media sulla cenestesi lavorativa, risulta meritevole di accoglimento.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, attesa l'indiscutibile autonomia del danno morale da quello biologico, il pregiudizio morale può essere liquidato sulla base delle tabelle milanesi, che esprimono la somma del danno biologico e di quello morale, tanto più se si considera che dal 2021 dette tabelle prevedono distintamente il valore del "punto danno biologico", l'"incremento per sofferenza" e il "punto danno non patrimoniale", che corrisponde alla sommatoria dei primi due.
Ciò non significa, peraltro, che il risarcimento del danno morale comporti sempre e comunque la necessità della personalizzazione, atteso che l'aumento personalizzato è consentito - per il danno morale come per il biologico soltanto laddove l'evento lesivo superi quello standard già considerato dalle tabelle (cfr. Corte di Cassazione,
III Sez. Civ., ordinanza 26264/23, pubblicata l'11 settembre 2023).
Ancora, con riferimento alla liquidazione del “danno morale”, di cui si discute nel presente giudizio, si rileva che questo consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare), sicché, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico precisando a tale riguardo che non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del
"danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, sostanziandosi nella sofferenza interiore (dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ecc. – cfr. Cass. civ. n. 26985/2023 ed altre citate in motivazione).
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, ove, un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale - quale autonoma componente del danno alla salute – può essere anche quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa (Cass. civ. n.
25164/2020).
La Suprema Corte ha, inoltre affermato che : “Il danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto” ( Cass. Sez.
3, Ordinanza n. 16628 del 12.06.2023).
4.1) Nella fattispecie in esame è stata accertato un gradiente di invalidità del 23% ed è stato attestato dal CTU che il sig. Parte_1 ha subito una compromissione della cenestesi lavorativa sia in considerazione della particolare attività professionale svolta dall'appellante (geometra e disegnatore), sia della misura “media” con cui i postumi incidono sulla stessa cenestesi lavorativa (pur non ravvisando danno alla capacità lavorativo-lucrativa specifica) anche in considerazione della circostanza che il periziato non può attenuare o eliminare tali postumi con protesi o terapie.
Alla luce di quanto sin qui esposto, va accolta la domanda di riconoscimento del danno morale quantificato (per quanto si dirà in prosieguo al punto 1.c) sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano applicabili al momento della presente pronuncia e, dunque, delle tabelle dell'anno 2024, secondo cui il punto base per il danno biologico ( euro 4.169,39) va incrementato per sofferenza soggettiva del 39% (1.626,06) arrivando ad un punto per danno non patrimoniale di euro 5.795,45 che moltiplicato per il gradiente di 23 punti percentuali comporta un danno non patrimoniale risarcibile complessivo di euro 116.633,00, costituito dalla componente di danno biologico pari ad euro 83.909,00, che ridotto del 25% risulta pari ad euro 62.931,75, e di danno morale pari ad euro 32.724,00 che, ridotto del 25% in ragione del riconosciuto concorso di colpa, risulta pari ad euro 24.543,00.
La somma sopra liquidata, in ossequio ai principi di cui alla Corte di
Cassazione e della Corte Costituzionale (Cassazione n.26117 del 27 settembre 2021) volti ad affermare la non comprimibilità del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti dell' , non ha nel caso di specie rilevanza ai fini del CP_5 calcolo del danno differenziale in quanto l' non ha diritto di CP_5 recuperare il costo delle prestazioni erogate su ogni somma dovuta all'assicurato a titolo di risarcimento, ma può agire in surroga con riferimento alle sole voci di danno coperte dall'assicurazione sociale, ovvero, limitate al danno patrimoniale e al danno biologico permanente e non anche alle somme liquidate a titolo di danno morale.
Ai fini della liquidazione del danno da cenestesi lavorativa ritiene, infine, il Collegio di applicare la maggiorazione del 10% alla componente del danno biologico così da ottenere l'importo di euro 6.293,17, già decurtato della percentuale di concorso di colpa, espresso in valori monetari attuali, oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma devalutata sulla base degli indici Istat alla data del sinistro e progressivamente rivalutata all'attualità.
Avendo il Tribunale già detratto dalla somma di euro 47.023,26 relativa alla componente biologica del danno corrisposta dall' CP_5 al lavoratore, va in questa sede riconosciuta, altresì, al danneggiato la somma eccedente rispetto alla liquidazione operata dal primo giudice in relazione all'importo di 54.145,5 ed in base alla quale il tribunale ha già riconosciuto la somma di euro 6.746,12, oltre rivalutazione monetaria ( dal novembre
2019) ad oggi, ed interessi sugli importi rivalutati anno per anno, e dunque l'ulteriore somma di euro 8.785,67, oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma devalutata sulla base degli indici Istat alla data del sinistro e progressivamente rivalutata all'attualità, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
4.2)La censura di cui al punto 1.b) va rigettata per quanto riguarda il mancato riconoscimento della personalizzazione del danno.
L'appellante non ha adempiuto all'onere probatorio sullo stesso incombente in ordine agli elementi di supporto di siffatta richiesta.
Difatti, così come affermato dalla Suprema Corte, la personalizzazione del danno deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione e tali da incidere, in maniera rilevante, su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati (Cass. civ. n.
25164/2020 ed altre in motivazione). Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'originario attore
(ovviamente con ogni mezzo di prova e, quindi anche in via presuntiva) - come già ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, con la nota sentenza pronunciata da Sez. U, n. 26972 del
2008, senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. n. n. 24471 del 2014).
Nella specie, come si evince dal contenuto della relazione del CTU, la certificazione medica prodotta dall'appellante è già stata tenuta in considerazione dall'ausiliario del giudice ai fini della valutazione del danno e dell'invalidità permanente che, come si è detto, è stata determinata nella misura complessiva del 23%.
Si ritiene, pertanto, che la documentazione prodotta dall'appellante non evidenzi elementi ulteriori rispetto a quelli già esaminati nel corso delle operazioni peritali, tali da giustificare un aumento della percentuale di invalidità accertata dal CTU.
Nessuna ulteriore prova documentale né alcuna richiesta di prova testimoniale è stata avanzata in primo grado al fine di provare i requisiti necessari al riconoscimento della personalizzazione del danno.
4.3) La censura di cui al punto 1.c) concernente la contestazione sul criterio utilizzato per la quantificazione del danno in base alle Tabelle del Tribunale di Milano del 2021 anziché di quelle vigenti al momento del sinistro va rigettata in quanto la Corte di Cassazione ha sancito che il giudice deve effettuare la liquidazione del danno non patrimoniale sulla scorta delle tabelle in vigore al momento della liquidazione (Cassazione ordinanza n.33770/18), specie quando medio tempore sia intervenuta una variazione dei criteri di liquidazione (Cassazione sentenza 25485/2016).
5) Con il secondo motivo di appello viene denunciata l'erronea determinazione del c.d. danno differenziale anche qui sollevando tre ordini di questioni:
a) il giudice di primo grado ha erroneamente detratto dal danno biologico temporaneo quanto versato da a titolo di inabilità CP_5 temporanea.
Tale argomentazione è stata riconosciuta fondata dall'appellata assicurazione che in corso di giudizio ha versato al danneggiato la somma liquidata dal primo giudice a titolo di danno biologico temporaneo nella somma inizialmente liquidata di euro 11.508,75, per cui deve ritenersi assorbita.
b) il tribunale avrebbe errato laddove ha detratto l'intero importo del danno biologico (euro 47.000,00) anziché la somma effettivamente versata dalla compagnia di assicurazione appellata all' invece pari CP_5 ad euro 21.260,88 (componente biologica della rendita). Tale aspetto di censura è infondato poiché la somma di euro
47.000,00 detratta dal giudice di prime cure corrisponde alla componente biologica della rendita però capitalizzata come per legge.
c) il giudice di prime cure avrebbe errato laddove ha sancito la decorrenza degli interessi legali, dalla pronuncia della sentenza al saldo.
Anche tale ultimo aspetto di censura è infondato poiché dopo la pronuncia della sentenza il debito assume la natura di debito di valuta e quindi la decorrenza degli interessi legali è quella correttamente indicata dal primo giudicante. Il giudice di primo grado ha specificato di aver conteggiato gli interessi sugli importi anno per anno rivalutati sulla somma ottenuta dal calcolo differenziale pari ad €.6746,12 e poi aumentata, appunto per interessi, a €.6.801,84. I restanti interessi dovevano decorrere giustamente dalla sentenza al saldo.
6) Quale terzo motivo di appello eccepisce il difetto di Parte_1 mandato in capo all'assicurazione in quanto nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado la firma del difensore sarebbe illeggibile, come tempestivamente eccepito dall'attore in primo grado.
Il terzo motivo di appello va rigettato, innanzitutto va chiarito che l'eccezione non riguarda l'illeggibilità della firma del conferente procura - che potrebbe avere rilevanza ai fini della validità o meno del mandato - ma oggetto di eccezione è la asserita illeggibilità della firma dell'avvocato apposta per autentica. Invero tale firma non risulta illeggibile, in ogni caso, vi è giurisprudenza relativa alla firma illeggibile della parte che sancisce come l'illeggibilità non costituisce motivo di nullità della procura qualora il nome risulti aliunde. Nel caso di specie il nominativo dell'avvocato risulta dalla apposizione del timbro sull'intestazione dell'atto, in corpo all'atto e anche dalla firma in calce alla stessa comparsa di costituzione e risposta cui la procura
è allegata in calce.
7) Con il quarto motivo l'appellante lamenta il mancato riconoscimento delle spese di lite nonostante dalla data dell'incidente, risalente al 2015, l'assicurazione non avesse mai avanzato alcuna proposta di risarcimento in violazione degli artt. 90, 91 e 92 c.p.c..
8) L'accoglimento parziale del gravame comporta la riforma della sentenza impugnata anche in punto di condanna alle spese stante il potere del giudice dell'appello di procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia adottata ad un nuovo regolamento delle spese processuali, in ipotesi di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, atteso che gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo.
Avuto riguardo all'esito della lite, fatta applicazione di un criterio unitario le spese giudiziali di entrambi i gradi di giudizio tenuto conto del valore della controversia e dei parametri ratione temporis applicabili, si ritiene di compensare parzialmente le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio nella misura di un terzo, liquidate per l'intero come da dispositivo sulla base del valore della controversia,
e poste per la restante parte a carico degli appellati, in solido fra loro.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di e CP_3 CP_4 [...]
, avverso la sentenza del Controparte_6
Tribunale di Ascoli Piceno n.247/2021, pubblicata in data
29.03.2021, in parziale riforma della gravata sentenza, che conferma nel resto, così dispone:
- condanna la Controparte_6
, a pagare in favore di a titolo di danno
[...] Parte_1 morale, la somma di euro 24.543,00, oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma devalutata sulla base degli indici Istat alla data del sinistro e progressivamente rivalutata all'attualità ed interessi legali dalla pronuncia al saldo nonché, a titolo di ulteriore danno differenziale non patrimoniale rispetto a quello già riconosciuto con la gravata sentenza, la somma di euro
15.078,84, oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma devalutata sulla base degli indici Istat alla data del sinistro e progressivamente rivalutata all'attualità, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
- dichiara compensate nella misura di un terzo le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, poste per la restante parte a carico degli appellati, in solido fra loro, e liquidate per l'intero, quanto al primo grado in Euro 1.600,00 per la fase di studio, Euro 1.100,00 per la fase introduttiva, Euro 1.700,00 per la fase istruttoria, Euro
2.700,00 per la fase decisionale, Euro 545,00 per esborsi, e quanto al presente grado del giudizio in Euro 1.900,00 per la fase di studio, Euro 1.200,00 per la fase introduttiva, Euro 3.400,00 per la fase decisionale, Euro 1.138,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Ancona il 12.02.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere est. dott.ssa Anna Bora Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 582/2021
promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'AVV. RAFFELE GIAMMARINO
APPELLANTE
Contro
– RAPPRESENTANZA Controparte_1 CP_2
(C.F./P.IVA ),
[...] P.IVA_1 con il patrocinio degli AVV.TI MARIANO FRANCHI e OLIVERO
FRANCHI
APPELLATA
e
(C.F. ) CP_3 C.F._2
(C.F. ) CP_4 C.F._3
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno
n.247/2021, pubblicata il 29 marzo 2021, notificata il 19 aprile 2021
CONCLUSIONI
Della parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte, accogliere il presente appello e riformare parzialmente la sentenza di primo grado con esclusione della parte inerente alla già accertata, in via definitiva, responsabilità dell'incidente a carico del conducente nella misura del CP_4
75% e condannare conseguentemente tutti i convenuti, in solido, al all'ulteriore risarcimento danni non patrimoniali pari ad € 202.073,00 oltre interessi e rivalutazione. Voglia l'Ecc.ma Corte detrarre da detta somma quella dovuta e spettante all' oltre la somma liquidata in CP_5 primo grado pari ad € 6.801,84 per danno non patrimoniale ed euro
1.208,43 per spese – danno patrimoniale, ed oltre di euro 11.508,75 versata dalla Zurich Ass.ni dopo l'appello della sentenza di primo grado. Condannare infine alla rifusione delle spese legali di primo e secondo grado”
Della parte appellata:
“Allo stato pertanto, la difesa della , atteso che Controparte_1
l'appellante ha dato atto di aver ricevuto la somma Parte_1 di €.11.508,75 corrisposta da a mezzo bonifico bancario in CP_1 data 10.11.2021 a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo, allo stato ribadisce le conclusioni rassegnate: 'Piaccia all'On.le Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile l'appello proposto da per difetto dei Parte_1 contenuti previsti dall'art.342 c.p.c. ovvero manifestamente inammissibile ex art.348 bis c.p.c. e comunque, dato atto dell'offerta risarcitoria eseguita da di €.11.508,75 a titolo di risarcimento CP_1 del danno biologico temporaneo in favore dell'appellante Parte_1
in data 10.11.2021, respingerlo siccome totalmente
[...] infondato in fatto e in diritto. Sempre e comunque con vittoria di spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellata
e con condanna dell'appellante ex art.96 c.p.c.” Controparte_1
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno, rigettate le questioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalla assicurazione convenuta in primo grado, dava atto del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Ancona n.968/18 che riconosceva nella causazione del sinistro di cui è causa il concorso di colpa tra e nella misura CP_4 Parte_1 rispettivamente del 75% e del 25%, e per l'effetto procedeva alla quantificazione economica del danno patrimoniale e non patrimoniale subito da - decurtando quanto corrisposto dall' per il Parte_1 CP_5 medesimo titolo e per la rendita erogata per la componente biologica e patrimoniale – e alla quantificazione del danno differenziale. In particolare, condannava i convenuti, in solido tra loro, a risarcire all'appellante la somma di euro 6.801,84 a titolo di danno differenziale non patrimoniale, somma già rivalutata e comprensiva degli interessi, oltre interessi dal giorno della pronuncia all'effettivo soddisfo;
condannava i convenuti, in solido tra loro, a risarcire la complessiva somma di euro 1.208,43 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi dal giorno della domanda all'effettivo soddisfo;
compensava integralmente tra le parti le spese di lite;
poneva a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di CTU.
II) Avverso la predetta sentenza proponeva appello il signor Parte_1 precisando le conclusioni sopra trascritte.
[...]
III) Si costituiva in giudizio la
[...]
(d'ora in avanti ) Controparte_6 CP_1 rassegnando le conclusioni come sopra trascritte. Rimanevano, invece, contumaci i signori e . CP_3 CP_4
IV) Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l' erronea liquidazione del danno non patrimoniale deducendo tre specifiche censure:
a) il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto di tutte le componenti del danno non patrimoniale richiesto “fisiche, psichiche e spirituali del dolore umano”. Sostiene l'appellante di aver dettagliatamente chiesto tutte le “poste” del danno non patrimoniale riportate nell'incidente per cui è causa riservandosi di quantificarle a seguito di CTU nei dovuti termini processuali;
b) il tribunale, alla luce della consulenza tecnica d'ufficio che dà atto di una incidenza delle lesioni subite dall'appellante sulla cenestesi lavorativa del geom. avrebbe dovuto liquidare la Parte_1 componente di danno morale ed applicare la percentuale di personalizzazione per cui doveva ritenersi erronea la ritenuta mancata allegazione ed insussistenza di prova circa l'esistenza di uno specifico danno non patrimoniale ulteriore rispetto a quello che qualunque soggetto, nella medesima situazione, avrebbe patito
(personalizzazione) e ritenuto tale danno non desumibile in re ipsa;
c) Il giudice di prime cure ha errato laddove ha applicato, per la quantificazione del danno, le tabelle del Tribunale di Milano dell'anno
2021, pubblicate in data 10 marzo 2021 e non ancora in vigore al momento della precisazione delle conclusioni e del deposito delle comparse conclusionali basate, pertanto, sul criterio di liquidazione unitaria del danno non patrimoniale di cui alle tabelle del Tribunale di
Milano dell'anno 2018. Partendo da tale argomentazione l'appellante procede alla ricostruzione del danno risarcibile ritenendo che lo stesso avrebbe dovuto essere liquidato in euro 99.546,00 per invalidità permanente, da aumentare del 36% per la personalizzazione così da riconoscere complessivi euro 135.383,00, oltre euro 15.190,00 per il danno biologico temporaneo, euro 1.500,00 per spese mediche e, pertanto, totali euro 152.073,00.
2.Assorbita l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. in ragione della fase processuale, va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa della parte appellata.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte con recente pronuncia hanno ribadito che: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” ( Cass. S.U. Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022; v. anche Cass.
S.U.Sentenza, n. 31113 del 28.12.2017).
Si legge nella motivazione della richiamata sentenza delle S.U.
n.31113/2017: “Quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate”.
Sulla scorta di questo inquadramento, va rilevato che, nel caso di specie, i motivi proposti dall'appellante appaiono puntuali rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice e sufficientemente specifici in ragione delle dettagliate censure sollevate in relazione alla decisione impugnata.
3. L'assicurazione appellata sostiene che nel giudizio di primo grado l'appellante non avrebbe avanzato domanda di risarcimento a titolo di danno morale, personalizzazione, attività lavorativa né avrebbe dedotta altra circostanza utile a personalizzare la propria richiesta risarcitoria.
Tale eccezione non vale ad escludere il diritto al risarcimento del danno morale e/o della personalizzazione (qualora provata), inteso quale danno non patrimoniale.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado l'odierno appellante ha avanzato domanda di riconoscimento del danno non patrimoniale e in sede di precisazione delle conclusioni ha richiamato i propri atti e la ctu quantificando il danno in €
152.573,00, comprensivo della personalizzazione e delle spese mediche documentate, ed euro 50.000,00 per danni inerenti la cenestesi lavorativa. L'eccezione sollevata dalla parte appellata va, dunque, disattesa, dovendosi ritenere configurabile la domanda dell'odierno appellante rispetto alla specifica voce di danno oggetto del motivo in esame. Difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento dei danni , l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale dell'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisce in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni cagionategli da un determinato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta;
tuttavia, tale principio non può trovare applicazione quando l'attore ab initio o durante il corso del giudizio abbia esplicitamente escluso il riferimento della domanda a tutte le possibili voci di danno, dovendosi coordinare il principio di infrazionabilità della richiesta di risarcimento con il principio della domanda (Corte di Cassazione, Sez.3, sentenza n.22987/2004).
4.La censura di cui al punto 1.a) inerente il riconoscimento di tutte le poste di danno non patrimoniale e, in particolare, della componente del danno biologico denominata “danno morale” in considerazione dell'accertamento di postumi incidenti in misura media sulla cenestesi lavorativa, risulta meritevole di accoglimento.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, attesa l'indiscutibile autonomia del danno morale da quello biologico, il pregiudizio morale può essere liquidato sulla base delle tabelle milanesi, che esprimono la somma del danno biologico e di quello morale, tanto più se si considera che dal 2021 dette tabelle prevedono distintamente il valore del "punto danno biologico", l'"incremento per sofferenza" e il "punto danno non patrimoniale", che corrisponde alla sommatoria dei primi due.
Ciò non significa, peraltro, che il risarcimento del danno morale comporti sempre e comunque la necessità della personalizzazione, atteso che l'aumento personalizzato è consentito - per il danno morale come per il biologico soltanto laddove l'evento lesivo superi quello standard già considerato dalle tabelle (cfr. Corte di Cassazione,
III Sez. Civ., ordinanza 26264/23, pubblicata l'11 settembre 2023).
Ancora, con riferimento alla liquidazione del “danno morale”, di cui si discute nel presente giudizio, si rileva che questo consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare), sicché, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico precisando a tale riguardo che non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del
"danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, sostanziandosi nella sofferenza interiore (dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ecc. – cfr. Cass. civ. n. 26985/2023 ed altre citate in motivazione).
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, ove, un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale - quale autonoma componente del danno alla salute – può essere anche quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa (Cass. civ. n.
25164/2020).
La Suprema Corte ha, inoltre affermato che : “Il danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto” ( Cass. Sez.
3, Ordinanza n. 16628 del 12.06.2023).
4.1) Nella fattispecie in esame è stata accertato un gradiente di invalidità del 23% ed è stato attestato dal CTU che il sig. Parte_1 ha subito una compromissione della cenestesi lavorativa sia in considerazione della particolare attività professionale svolta dall'appellante (geometra e disegnatore), sia della misura “media” con cui i postumi incidono sulla stessa cenestesi lavorativa (pur non ravvisando danno alla capacità lavorativo-lucrativa specifica) anche in considerazione della circostanza che il periziato non può attenuare o eliminare tali postumi con protesi o terapie.
Alla luce di quanto sin qui esposto, va accolta la domanda di riconoscimento del danno morale quantificato (per quanto si dirà in prosieguo al punto 1.c) sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano applicabili al momento della presente pronuncia e, dunque, delle tabelle dell'anno 2024, secondo cui il punto base per il danno biologico ( euro 4.169,39) va incrementato per sofferenza soggettiva del 39% (1.626,06) arrivando ad un punto per danno non patrimoniale di euro 5.795,45 che moltiplicato per il gradiente di 23 punti percentuali comporta un danno non patrimoniale risarcibile complessivo di euro 116.633,00, costituito dalla componente di danno biologico pari ad euro 83.909,00, che ridotto del 25% risulta pari ad euro 62.931,75, e di danno morale pari ad euro 32.724,00 che, ridotto del 25% in ragione del riconosciuto concorso di colpa, risulta pari ad euro 24.543,00.
La somma sopra liquidata, in ossequio ai principi di cui alla Corte di
Cassazione e della Corte Costituzionale (Cassazione n.26117 del 27 settembre 2021) volti ad affermare la non comprimibilità del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti dell' , non ha nel caso di specie rilevanza ai fini del CP_5 calcolo del danno differenziale in quanto l' non ha diritto di CP_5 recuperare il costo delle prestazioni erogate su ogni somma dovuta all'assicurato a titolo di risarcimento, ma può agire in surroga con riferimento alle sole voci di danno coperte dall'assicurazione sociale, ovvero, limitate al danno patrimoniale e al danno biologico permanente e non anche alle somme liquidate a titolo di danno morale.
Ai fini della liquidazione del danno da cenestesi lavorativa ritiene, infine, il Collegio di applicare la maggiorazione del 10% alla componente del danno biologico così da ottenere l'importo di euro 6.293,17, già decurtato della percentuale di concorso di colpa, espresso in valori monetari attuali, oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma devalutata sulla base degli indici Istat alla data del sinistro e progressivamente rivalutata all'attualità.
Avendo il Tribunale già detratto dalla somma di euro 47.023,26 relativa alla componente biologica del danno corrisposta dall' CP_5 al lavoratore, va in questa sede riconosciuta, altresì, al danneggiato la somma eccedente rispetto alla liquidazione operata dal primo giudice in relazione all'importo di 54.145,5 ed in base alla quale il tribunale ha già riconosciuto la somma di euro 6.746,12, oltre rivalutazione monetaria ( dal novembre
2019) ad oggi, ed interessi sugli importi rivalutati anno per anno, e dunque l'ulteriore somma di euro 8.785,67, oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma devalutata sulla base degli indici Istat alla data del sinistro e progressivamente rivalutata all'attualità, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
4.2)La censura di cui al punto 1.b) va rigettata per quanto riguarda il mancato riconoscimento della personalizzazione del danno.
L'appellante non ha adempiuto all'onere probatorio sullo stesso incombente in ordine agli elementi di supporto di siffatta richiesta.
Difatti, così come affermato dalla Suprema Corte, la personalizzazione del danno deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione e tali da incidere, in maniera rilevante, su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati (Cass. civ. n.
25164/2020 ed altre in motivazione). Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'originario attore
(ovviamente con ogni mezzo di prova e, quindi anche in via presuntiva) - come già ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, con la nota sentenza pronunciata da Sez. U, n. 26972 del
2008, senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. n. n. 24471 del 2014).
Nella specie, come si evince dal contenuto della relazione del CTU, la certificazione medica prodotta dall'appellante è già stata tenuta in considerazione dall'ausiliario del giudice ai fini della valutazione del danno e dell'invalidità permanente che, come si è detto, è stata determinata nella misura complessiva del 23%.
Si ritiene, pertanto, che la documentazione prodotta dall'appellante non evidenzi elementi ulteriori rispetto a quelli già esaminati nel corso delle operazioni peritali, tali da giustificare un aumento della percentuale di invalidità accertata dal CTU.
Nessuna ulteriore prova documentale né alcuna richiesta di prova testimoniale è stata avanzata in primo grado al fine di provare i requisiti necessari al riconoscimento della personalizzazione del danno.
4.3) La censura di cui al punto 1.c) concernente la contestazione sul criterio utilizzato per la quantificazione del danno in base alle Tabelle del Tribunale di Milano del 2021 anziché di quelle vigenti al momento del sinistro va rigettata in quanto la Corte di Cassazione ha sancito che il giudice deve effettuare la liquidazione del danno non patrimoniale sulla scorta delle tabelle in vigore al momento della liquidazione (Cassazione ordinanza n.33770/18), specie quando medio tempore sia intervenuta una variazione dei criteri di liquidazione (Cassazione sentenza 25485/2016).
5) Con il secondo motivo di appello viene denunciata l'erronea determinazione del c.d. danno differenziale anche qui sollevando tre ordini di questioni:
a) il giudice di primo grado ha erroneamente detratto dal danno biologico temporaneo quanto versato da a titolo di inabilità CP_5 temporanea.
Tale argomentazione è stata riconosciuta fondata dall'appellata assicurazione che in corso di giudizio ha versato al danneggiato la somma liquidata dal primo giudice a titolo di danno biologico temporaneo nella somma inizialmente liquidata di euro 11.508,75, per cui deve ritenersi assorbita.
b) il tribunale avrebbe errato laddove ha detratto l'intero importo del danno biologico (euro 47.000,00) anziché la somma effettivamente versata dalla compagnia di assicurazione appellata all' invece pari CP_5 ad euro 21.260,88 (componente biologica della rendita). Tale aspetto di censura è infondato poiché la somma di euro
47.000,00 detratta dal giudice di prime cure corrisponde alla componente biologica della rendita però capitalizzata come per legge.
c) il giudice di prime cure avrebbe errato laddove ha sancito la decorrenza degli interessi legali, dalla pronuncia della sentenza al saldo.
Anche tale ultimo aspetto di censura è infondato poiché dopo la pronuncia della sentenza il debito assume la natura di debito di valuta e quindi la decorrenza degli interessi legali è quella correttamente indicata dal primo giudicante. Il giudice di primo grado ha specificato di aver conteggiato gli interessi sugli importi anno per anno rivalutati sulla somma ottenuta dal calcolo differenziale pari ad €.6746,12 e poi aumentata, appunto per interessi, a €.6.801,84. I restanti interessi dovevano decorrere giustamente dalla sentenza al saldo.
6) Quale terzo motivo di appello eccepisce il difetto di Parte_1 mandato in capo all'assicurazione in quanto nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado la firma del difensore sarebbe illeggibile, come tempestivamente eccepito dall'attore in primo grado.
Il terzo motivo di appello va rigettato, innanzitutto va chiarito che l'eccezione non riguarda l'illeggibilità della firma del conferente procura - che potrebbe avere rilevanza ai fini della validità o meno del mandato - ma oggetto di eccezione è la asserita illeggibilità della firma dell'avvocato apposta per autentica. Invero tale firma non risulta illeggibile, in ogni caso, vi è giurisprudenza relativa alla firma illeggibile della parte che sancisce come l'illeggibilità non costituisce motivo di nullità della procura qualora il nome risulti aliunde. Nel caso di specie il nominativo dell'avvocato risulta dalla apposizione del timbro sull'intestazione dell'atto, in corpo all'atto e anche dalla firma in calce alla stessa comparsa di costituzione e risposta cui la procura
è allegata in calce.
7) Con il quarto motivo l'appellante lamenta il mancato riconoscimento delle spese di lite nonostante dalla data dell'incidente, risalente al 2015, l'assicurazione non avesse mai avanzato alcuna proposta di risarcimento in violazione degli artt. 90, 91 e 92 c.p.c..
8) L'accoglimento parziale del gravame comporta la riforma della sentenza impugnata anche in punto di condanna alle spese stante il potere del giudice dell'appello di procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia adottata ad un nuovo regolamento delle spese processuali, in ipotesi di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, atteso che gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo.
Avuto riguardo all'esito della lite, fatta applicazione di un criterio unitario le spese giudiziali di entrambi i gradi di giudizio tenuto conto del valore della controversia e dei parametri ratione temporis applicabili, si ritiene di compensare parzialmente le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio nella misura di un terzo, liquidate per l'intero come da dispositivo sulla base del valore della controversia,
e poste per la restante parte a carico degli appellati, in solido fra loro.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di e CP_3 CP_4 [...]
, avverso la sentenza del Controparte_6
Tribunale di Ascoli Piceno n.247/2021, pubblicata in data
29.03.2021, in parziale riforma della gravata sentenza, che conferma nel resto, così dispone:
- condanna la Controparte_6
, a pagare in favore di a titolo di danno
[...] Parte_1 morale, la somma di euro 24.543,00, oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma devalutata sulla base degli indici Istat alla data del sinistro e progressivamente rivalutata all'attualità ed interessi legali dalla pronuncia al saldo nonché, a titolo di ulteriore danno differenziale non patrimoniale rispetto a quello già riconosciuto con la gravata sentenza, la somma di euro
15.078,84, oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma devalutata sulla base degli indici Istat alla data del sinistro e progressivamente rivalutata all'attualità, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
- dichiara compensate nella misura di un terzo le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, poste per la restante parte a carico degli appellati, in solido fra loro, e liquidate per l'intero, quanto al primo grado in Euro 1.600,00 per la fase di studio, Euro 1.100,00 per la fase introduttiva, Euro 1.700,00 per la fase istruttoria, Euro
2.700,00 per la fase decisionale, Euro 545,00 per esborsi, e quanto al presente grado del giudizio in Euro 1.900,00 per la fase di studio, Euro 1.200,00 per la fase introduttiva, Euro 3.400,00 per la fase decisionale, Euro 1.138,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Ancona il 12.02.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico