Ordinanza cautelare 7 aprile 2022
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 25/06/2025, n. 12612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12612 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12612/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08824/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8824 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Douglas Duale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 10;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento,
previa sospensione del Decreto Ministeriale -OMISSIS- emesso dal Ministro dell’Interno in data 3 giugno 2021 e notificato al ricorrente il 16/06/2021 con il quale è stata respinta l'istanza volta al conseguimento della cittadinanza italiana di cui all'art. 9 comma 1, lett. F) della legge 5 febbraio n. 1992 n. 91, nonché per l’annullamento di ogni atto, conseguenziale o connesso a quello impugnato se lesivo agli interessi dell'odierno ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con provvedimento datato 3 giugno 2021, codice pratica -OMISSIS- il Ministero dell’Interno comunicava al sig. -OMISSIS- il rigetto della domanda di cittadinanza da lui presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. F) della legge 5 febbraio 1992 n. 91 con una motivazione essenzialmente basata sull’insufficienza del requisito reddituale;
Tale diniego è stato impugnato dal sig. -OMISSIS- con il ricorso in esame.
In data 28 aprile 2022 la difesa pubblica, già costituita in giudizio, ha depositato l’estratto del decreto 8 aprile 2022 con il quale al ricorrente è stata conferita la cittadinanza italiana.
L’anzidetta determinazione ministeriale – a seguito di riesame della posizione del ricorrente - ha determinato, la cessazione della materia del contendere;
Di tanto al Collegio non resta prendere atto ai fini delle conseguenti pronunce.
Le spese di lite possano essere compensate tra le parti per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025, tenutasi da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
Giuseppe Bianchi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Tito Aru |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.