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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/03/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 525 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 19/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Caroni di Limbadi, via Trieste, n. 19, presso l'avv. Maria Parte_1
Antonia Castagna (PEC: che lo rappresenta e difende giusta Email_1
procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo Email_2
rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a rideterminazione ordinanza ingiunzione.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 06/03/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. ROI-000032340, notificata il
15.02.2024, relativa all'atto di accertamento n. 2202.23/05/2017.0073393, riferito all'omesso CP_1
1 versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2015. Il ricorrente deduceva la non debenza della pretesa creditoria in ragione della decadenza dall'azione dell'Ente previdenziale e, in ogni caso, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via preliminare SOSPENDERE anche con decreto inaudita altera parte, l'efficacia dell'ordinanza - ingiunzione impugnata nonché degli atti presupposti per i motivi dedotti in narrativa. Nel merito In via principale, DICHIARARE illegittima l'ordinanza – ingiunzione impugnata per mancata notifica dell'Atto di accertamento n.
2202.23/05/2017.0073393 (atto presupposto) e, conseguentemente, annullarla e/o disapplicarla. CP_1
In subordine, nell'ipotesi in cui l'On. le Tribunale accerti che la notifica dell'atto presupposto (Atto di accertamento n. 2202.23/05/2017.0073393) sia stata effettuata, ACCERTARE E DICHIARARE CP_1
che la stessa notifica sia avvenuta oltre il termine di cui all'art. 14 L. n. 689/1981 e, per l'effetto,
DICHIARARE l'estinzione dell'obbligazione per intervenuta decadenza della potestà sanzionatoria dell' In ulteriore subordine, ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità dell'Ordinanza - CP_1
ingiunzione n. ROI-000032340 per intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere il credito. 3.
CONDANNARE l' in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese e competenze di giudizio da CP_1
distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. 4.
CONDANNARE controparte in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave al risarcimento in favore dell'istante dei danni punitivi da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta di giustizia. IN SUBORDINE, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del ricorso, compensare integralmente le spese di lite tra le parti.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale contestava le pretese CP_1
di parte ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Come segnala l'Ente previdenziale, l'atto oggetto di odierna impugnazione consiste in una rideterminazione (ex art. 23 D.L: 48/2023) delle sanzioni espresse nell'ordinanza ingiunzione, già notificata al ricorrente il 24.06.2022.
3. Poiché si tratta di un provvedimento in melius, posto in essere dall'Istituto di previdenza in autotutela, esso non può soggiacere ad impugnazione autonoma.
3.1. Di tal senso, la Suprema Corte, con sent. n. 10947/2024, la quale ha affermato che «l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata
2 riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitiva, non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa (Cass.. Sez. 5, sentenza n. 7511 del 15.04.2016; confr. Cass., Sez. 5,
Ordinanza n. 29595 del 16.11.2018)».
4. Per tale ragione, il ricorso è inammissibile.
5. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 19/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 19/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Caroni di Limbadi, via Trieste, n. 19, presso l'avv. Maria Parte_1
Antonia Castagna (PEC: che lo rappresenta e difende giusta Email_1
procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo Email_2
rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a rideterminazione ordinanza ingiunzione.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 06/03/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. ROI-000032340, notificata il
15.02.2024, relativa all'atto di accertamento n. 2202.23/05/2017.0073393, riferito all'omesso CP_1
1 versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2015. Il ricorrente deduceva la non debenza della pretesa creditoria in ragione della decadenza dall'azione dell'Ente previdenziale e, in ogni caso, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via preliminare SOSPENDERE anche con decreto inaudita altera parte, l'efficacia dell'ordinanza - ingiunzione impugnata nonché degli atti presupposti per i motivi dedotti in narrativa. Nel merito In via principale, DICHIARARE illegittima l'ordinanza – ingiunzione impugnata per mancata notifica dell'Atto di accertamento n.
2202.23/05/2017.0073393 (atto presupposto) e, conseguentemente, annullarla e/o disapplicarla. CP_1
In subordine, nell'ipotesi in cui l'On. le Tribunale accerti che la notifica dell'atto presupposto (Atto di accertamento n. 2202.23/05/2017.0073393) sia stata effettuata, ACCERTARE E DICHIARARE CP_1
che la stessa notifica sia avvenuta oltre il termine di cui all'art. 14 L. n. 689/1981 e, per l'effetto,
DICHIARARE l'estinzione dell'obbligazione per intervenuta decadenza della potestà sanzionatoria dell' In ulteriore subordine, ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità dell'Ordinanza - CP_1
ingiunzione n. ROI-000032340 per intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere il credito. 3.
CONDANNARE l' in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese e competenze di giudizio da CP_1
distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. 4.
CONDANNARE controparte in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave al risarcimento in favore dell'istante dei danni punitivi da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta di giustizia. IN SUBORDINE, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del ricorso, compensare integralmente le spese di lite tra le parti.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale contestava le pretese CP_1
di parte ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Come segnala l'Ente previdenziale, l'atto oggetto di odierna impugnazione consiste in una rideterminazione (ex art. 23 D.L: 48/2023) delle sanzioni espresse nell'ordinanza ingiunzione, già notificata al ricorrente il 24.06.2022.
3. Poiché si tratta di un provvedimento in melius, posto in essere dall'Istituto di previdenza in autotutela, esso non può soggiacere ad impugnazione autonoma.
3.1. Di tal senso, la Suprema Corte, con sent. n. 10947/2024, la quale ha affermato che «l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata
2 riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitiva, non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa (Cass.. Sez. 5, sentenza n. 7511 del 15.04.2016; confr. Cass., Sez. 5,
Ordinanza n. 29595 del 16.11.2018)».
4. Per tale ragione, il ricorso è inammissibile.
5. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 19/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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