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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/01/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 5544/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa
Valentina Frongia, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5544 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da:
C.F. , residente in [...] C.F._1
Nazionale n. 129 ed elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Bonn n. 8, presso lo studio dell'avv. Alessandro Zotti, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti, opponente contro
, con sede legale in Nuoro, Via Straullu n. 35, p. iva in persona CP_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Sabiucciu e dall'avv. Simone Collu in virtù di procura speciale in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Cagliari, via della Pineta n. 91, opposta
Il giudice pronuncia sentenza sulle seguenti conclusioni delle parti:
Nell'interesse dell'opponente:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
In via preliminare:
- Alla luce delle suesposte ragioni nonché del pregiudizio che deriverebbe al debitore dall'inizio dell'esecuzione, sospendere l'efficacia dell'atto di ingiunzione di pagamento;
In via principale:
- Dichiarare l'atto di ingiunzione di pagamento, nullo e/o invalido e/o inesistente;
In via subordinata: Ridurre l'entità dell'intero credito contestato in proporzione all'eccepita prescrizione – comunque dedotti i pagamenti già imputati dall'utente al medesimo periodo di consumi - nonché all'accertata gravità della condotta (omissiva) colposa del gestore in relazione all'ampliamento delle proprie ragioni creditorie;
oltre al risarcimento del danno se del caso
1 facendo ricorso alla valutazione equitativa;
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, rifusione delle spese generali, Cassa Avvocati come per legge”.
Nell'interesse dell'opposta:
“Voglia Ill.mo Tribunale Ordinario adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia:
- rigettare la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui all'espositiva e per l'effetto confermare l'atto di ingiunzione di pagamento opposto, ritenendo, in ogni caso e/o in subordine, dovute le somme portate dalla fattura di cui all'ingiunzione di pagamento opposta, n.
25112 del 4.8.2017 di € 5.256,28 o quella diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa;
con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 52040/315/2019 emessa da chiedendone CP_1
l'annullamento ed esponendo quanto segue.
L'unità immobiliare sita in Decimomannu, Via Nazionale n. 129 è servita dall'utenza idrica con codice cliente n. intestata alla P.IVA_2 Pt_1
Nel 2017 aveva rimosso il contatore master asservito all'utenza condominiale di cui CP_1
l'immobile è porzione in favore dei singoli divisionali e, nonostante la avesse più volte Pt_1 sollecitato il nuovo allaccio, l'utenza non era stata collegata alla rete.
Con l'ingiunzione di pagamento opposta (ricevuta in data 24/04/2019) ha ingiunto CP_1 all'opponente il pagamento della somma di euro 5.256,28, oltre spese di notifica quantificate in euro 9,91 oltre Iva, di cui alla fattura n. 25112 del 04/08/2017.
Con un primo motivo, l'opponente ha eccepito la nullità e/o inesistenza della notifica dell'ingiunzione di pagamento opposta in quanto eseguita da un dipendente di e non CP_1 da ufficiale giudiziario (come previsto dall'art. 2 del T.U. delle disposizioni di legge relative alla procedura per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello stato e degli enti pubblici), richiamando altresì l'orientamento del Tribunale di Cagliari che, per tale motivo, in altri casi ha ritenuto di sospendere l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento.
In secondo luogo, l'opponente ha eccepito la non sussistenza dei presupposti per l'emanazione dell'ingiunzione di pagamento (certezza, liquidità ed esigibilità del credito), in quanto essa non avrebbe mai ricevuto la fattura n. 25112 del 24/08/2017 oggetto di ingiunzione.
La ha, inoltre, eccepito la prescrizione di tutti i consumi anteriori al 24/04/2017 per decorso Pt_1
dei cinque anni ex art. 2948 n. 4 c.c. dal 24/04/2019, data di notifica dell'ingiunzione fiscale, non essendole stata comunicata la suddetta fattura.
2 L'opponente ha poi eccepito la nullità, invalidità e inefficacia dell'ingiunzione di pagamento, che sarebbe un rimedio recuperatorio utilizzabile soltanto dagli enti pubblici e non anche da un soggetto di diritto privato quale CP_1
La ha, infine, dedotto la violazione da parte di degli artt. B16 e B35.1 del Pt_1 CP_1
Regolamento del Servizio Idrico Integrato sulla regolarità delle letture (almeno due volte all'anno) e sull'obbligo di segnalazione dell'anomalia dei consumi da parte del Gestore, circostanza che avrebbe “avuto un rilevante apporto causale nell'abnorme incremento dei consumi”.
***
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28/10/2019 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
La società opposta ha, innanzitutto, dedotto che essa sarebbe stata legittimata a emettere l'ingiunzione di pagamento in quanto in virtù del D.M. 30.12.2015 è stata autorizzata alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati nei confronti degli utenti del Servizio Idrico
Integrato.
Quanto all'eccezione di inesistenza della notificazione dell'ingiunzione fiscale, ha dedotto CP_1
che, in realtà, essa sarebbe abilitata a effettuare la notifica mediante lettera raccomandata in forza di quanto disposto dall'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, richiamato dall'art. 7, comma 2, lett. gg-quater del D.l. 70/2011 (il quale sancisce che i comuni possono procedere, alla riscossione diretta o mediante società in house, avvalendosi delle disposizioni di cui al Titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili). In ogni caso, se anche la notifica fosse affetta da nullità, la stessa avrebbe comunque raggiunto lo scopo di portare a conoscenza dell'atto il destinatario. Di conseguenza, qualunque ipotetico vizio di nullità dovrebbe considerarsi sanato ai sensi degli artt. 160 e 156 c.p.c. con efficacia ex tunc.
Nel merito, ha dedotto che l'immobile di proprietà dell'attrice sarebbe parte del più ampio CP_1
Condominio Via Nazionale 129 (Decimomannu) originario intestatario dell'utenza generale contraddistinto al codice cliente n. 36319186. In ragione dell'elevata morosità maturata negli anni,
l'amministratore di Condominio aveva presentato in data 14/6/2017 disdetta della precedente utenza generale sul presupposto della “richiesta di cessazione del contratto per frazionamento d'utenza.
Modifica da utenza condominiale a utenze singole” come da delibera assembleare allegata.
A seguito dell'intervenuta cessazione, i singoli condomini, avevano richiesto l'attivazione dell'utenza singola, ivi compresa dunque l'odierna opponente. Poiché l'utenza generale era gravata da morosità, il Gestore aveva subordinato l'attivazione singola alla previa corresponsione pro quota della morosità a ciascun condomino riferibile.
La fattura oggi ingiunta avrebbe, pertanto, ad oggetto la quota di consumi dell'utenza generale di competenza dell'opponente.
La stessa opponente aveva, peraltro, attestato in sede di richiesta d'attivazione del 30/11/2016 che
“l'immobile fino ad oggi ha usufruito del servizio idrico tramite utenza condominiale (ut.
3 36319186)”. Mentre gli ulteriori condomini hanno ottenuto l'attivazione singola a seguito del pagamento pro quota del proprio debito, l'opponente non ha mai provveduto al preventivo saldo della fattura n. 25112 del 4.8.2017 di € 5.256,28 (emessa, previo storno mediante nota di credito di pari importo nei confronti del Condominio in ragione della domanda di utenza individuale presentata a seguito di frazionamento), quale pro quota della morosità generale a lei riferibile, e pertanto il Gestore ha sospeso l'attivazione dell'utenza singola richiesta. ha, inoltre, allegato che l'utenza condominiale n. 36319186 fosse rimasta in essere fino CP_1
alla data di presentazione di disdetta, al fine di soddisfare le esigenze di approvvigionamento idrico dell'intero complesso immobiliare, ivi comprese quelle dell'abitazione dell'odierna attrice e che pertanto la stessa dovesse considerarsi fruitrice finale del SII erogato dal Gestore. Quindi,
l'opponente non potrebbe essere considerata quale soggetto terzo rispetto al contratto relativo all'utenza generale.
La legittimità dell'operato di sarebbe confermata dall'art. B13 del Regolamento del S.I.I., CP_1 che prevede che “Quando la domanda di fornitura sia conseguente al frazionamento di utenza principale e questa risulti gravata da morosità, il Gestore subordina al saldo delle fatture non pagate l'attivazione delle nuove forniture derivate dalla separazione”, nonché, qualora un'utenza idrica sia gravata da morosità, che “il Gestore potrà richiedere, al momento della richiesta del subentrante, di visionare l'atto di proprietà, il contratto di locazione o altro documento attestante la data di inizio del possesso dell'immobile per accertare eventuali competenze, da saldare preventivamente, in capo al soggetto richiedente la fornitura”. Inoltre, l'art. B.11 Rubricato “avvio della fornitura” espressamente prevede che il Gestore possa rifiutare o subordinare la domanda d'allaccio anche nelle ipotesi di “mancato pagamento dell'intero debito pendente a carico del medesimo soggetto o di proprio convivente o familiare convivente, all'interno dell' salvo il CP_2 caso sia in corso un piano di rientro definito secondo l'allegato E)”.
Conseguentemente, permanendo detta morosità derivante dal frazionamento dell'utenza generale e riferibile alla Sig.ra ha legittimamente emesso l'ingiunzione di pagamento per cui Pt_1 CP_1
è causa.
Del tutto inconferenti, pertanto, al caso de quo sarebbero le contestazioni circa la mancata lettura periodica nonché la mancata segnalazione di consumi anomali.
Del pari si rivelerebbe infondata l'eccepita prescrizione dei consumi idrici addebitati nella fattura ingiunta. Ed invero, non solo ha emesso le fatture afferenti ai consumi generali nei CP_1
confronti del Condominio, originario intestatario dell'utenza generale, tutte regolarmente ricevute, ma ha altresì tempestivamente sollecitato i relativi importi.
***
Il giudice, con ordinanza del 6/11/2019, osservato che la notificazione dell'ingiunzione in questione era stata eseguita da un dipendente di tramite il servizio postale e come tale dovesse CP_1
ritenersi inesistente perché posta in essere da soggetto non abilitato, incidendo tale vizio unicamente
4 sulla procedibilità dell'azione esecutiva, ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento n. 52040/315/2019.
Con ordinanza del 15/12/2020 il giudice ha assegnato i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Nella I memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. l'opponente, preso atto del fatto che la morosità contestata alla stessa derivasse dal frazionamento dell'utenza generale intestata al Condominio via Nazionale,
129 (Decimomannu) in favore dell'attivazione delle utenze singole, ha contestato di non aver mai ricevuto dall'amministratore pro tempore il rendiconto consuntivo né il relativo piano di riparto che le avrebbe consentito di verificare la suddivisione della spesa per l'utenza acqua. Ha, inoltre, contestato che la fattura ingiunta non consentisse di risalire all'esatto periodo di consumi, allegando altresì di aver effettuato in favore del Condominio una serie di pagamenti (euro 3.503,22 oltre euro
1.413,09) per il debito condominiale verso CP_1
La società opposta, invece, nella II memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. ha dedotto che la quota di consumi oggetto della fattura ingiunta sarebbe stata “certificata” dallo stesso amministratore di
Condominio in sede di riparto dei consumi generali, al fine di ottenere il frazionamento dell'utenza generale in favore dell'attivazione di singole utenze individuali, così come da verbale dell'assemblea del Condominio del 09/02/2017, dal quale si evince l'approvazione del bilancio consuntivo nonché l'approvazione della ripartizione per i consumi idrici, e dal documento denominato “liberatoria pagamenti consumi idrici condominiali” (con la quale l'amministratore aveva “certificato” sulla base del riparto dei consumi generali del complessivo periodo dal
31/12/2004 al 12/04/2017 l'esistenza di una morosità in capo all'odierna opponente pari a euro
5.256,28). ha, inoltre, allegato che a seguito di tale attestazione gli altri condomini avevano ottenuto CP_1
l'attivazione dell'utenza singola (oltre che la cessazione dell'utenza generale, avvenuta in data
10/8/2017 con una morosità residua, in ragione dei pagamenti effettuati, di euro 5.256,28).
Il Gestore aveva quindi proceduto al relativo storno, mediante emissione di nota di credito di pari importo nei confronti del Condominio e contestualmente aveva emesso nei confronti di parte opponente la fattura n. 25112 del 4/8/2017 di euro 5.256,28 (oggetto dell'odierna ingiunzione).
Con ordinanza del 27/09/2023 il giudice ha rinviato all'udienza del 12/11/2024 per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
***
La causa è stata istruita esclusivamente mediante produzioni documentali.
***
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le motivazioni appresso esposte.
Preliminarmente, occorre soffermarsi sull'eccezione inerente alla nullità e/o inesistenza della notificazione dell'ingiunzione impugnata. Al riguardo si osserva che l'inesistenza o la nullità della notifica dell'ingiunzione fiscale non incide sulla validità e sulla efficacia dell'ingiunzione stessa, quale atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una determinata somma di denaro e quindi
5 sulla legittimità e fondatezza della pretesa fatta valere da né incide sull'interesse CP_1 dell'opponente a coltivare la domanda giudiziale di accertamento negativo del credito vantato da ma sulla procedibilità dell'azione esecutiva che l'art. 479 c.p.c. subordina alla CP_1 notifica del titolo esecutivo e del precetto, rispetto alla quale la notificazione dell'ingiunzione assolve una funzione sostitutiva, nonché sulla decorrenza del termine per proporre opposizione, subordinata alla notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto n. 639 del 1910
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19166 del 28.09.2015; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20360 del 20.09.2006;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3880 del 24.04.1996; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2279 del 24.02.1993).
***
Quanto all'ulteriore eccezione concernente la non sussistenza dei presupposti per l'emanazione dell'ingiunzione di pagamento (certezza, liquidità ed esigibilità del credito) si osserva quanto segue.
L'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 14/04/1910 può essere utilizzata per la riscossione di crediti (tanto quelli di diritto pubblico, quanto di diritto privato erariali) purché certi, liquidi ed esigibili. Tuttavia, e in ogni caso, la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito non comporta sic et simpliciter una carenza della pretesa creditoria.
Infatti, la carenza dei presupposti per l'adozione del procedimento di ingiunzione fiscale, al pari della carenza dei presupposti per l'adozione del decreto ingiuntivo, non preclude l'esame della pretesa creditoria nel giudizio di merito volto all'accertamento negativo del credito, instaurandosi a seguito dell'opposizione un ordinario giudizio di cognizione.
***
Sempre in via preliminare, risulta infondata l'eccezione di nullità dell'ingiunzione di pagamento, in quanto utilizzabile soltanto dagli enti pubblici e non anche da un soggetto di diritto privato quale
CP_1
Si osserva, infatti, che ai sensi dell'art. 17, commi 3-bis e 3-ter D. Lgs. 46/1999 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo), in quanto società per azioni a CP_1
partecipazione pubblica, è legittimata ad emettere ingiunzioni di pagamento (ex art. 2 R.D.
639/1910) e a procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato, avendo ottenuto la prevista autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (tale autorizzazione è contenuta nel Decreto MEF del 30.12.2015, in G.U.
13.01.2016);
In particolare può ricorrere alla procedura di cui all'art. 2 R.D. 639 del 1910 per il CP_1
recupero dei propri crediti anche derivanti da entrate di diritto privato (cfr. tra le altre Cass. civ. Sez.
I, 11-04-2016, n. 7076; Cass. civ. Sez. Unite, 25-05-2009, n. 11992; Cass. civ. Sez. I, 25-08-2004, n.
16855).
***
Passando al merito dell'opposizione, risulta pacifico in causa che la fattura n. 25112 del 4/8/2017 oggetto dell'ingiunzione di pagamento opposta sia riferita a una quota delle precedenti morosità
6 imputabili al Condominio Via Nazionale n. 129 in Decimomannu di cui fa parte anche l'immobile di proprietà della Pt_1
Il Condominio, infatti, fino al 10/8/2017 era intestatario di un'utenza generale per la fornitura idrica
(cod. cliente n. 36319186), cessata, a seguito di apposita richiesta dell'amministratore del medesimo
Condominio presentata in data 14/6/2017 al fine di ottenere il frazionamento in utenze singole intestate a ciascun condomino (doc. 3 di parte opposta).
Deduce, tuttavia, l'opponente che il credito di cui alla fattura ingiunta non risulterebbe provato atteso che, da un lato, essa non avrebbe mai ricevuto da parte dell'amministratore il rendiconto consuntivo né il relativo piano di riparto e, dall'altro, che la stessa fattura non consentirebbe di risalire all'esatto periodo dei consumi.
A fronte di tale deduzione, ha prodotto in giudizio il verbale dell'assemblea del CP_1
Condominio Via Nazionale n. 129 (Decimomannu) del 9/2/2017 dal quale si evincerebbe l'approvazione del bilancio consuntivo nonché l'approvazione della ripartizione per i consumi idrici
(doc. 8). L'opposta ha prodotto, inoltre, un documento denominato “liberatoria pagamenti consumi idrici condominiali” (doc. 9) con cui l'amministratore del Condominio avrebbe “certificato” il riparto dei consumi generali del complessivo periodo dal 31/12/2004 al 12/04/2017 da cui risultava, appunto, un debito della pari a euro 5.256,28. Pt_1
Si premette che nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale, in maniera analoga a quanto avviene nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente assume la veste di attore in senso formale e di convenuto in senso sostanziale.
Ne deriva che tutti gli elementi costitutivi del proprio credito vanno allegati e provati dalla Ente o dalla società (Gestore del S.I.), restando l'opponente soggetto all'onere dell'allegazione e della dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione stessa. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che “il giudizio di opposizione alla ingiunzione del citato R.D. n. 639, ex art. 3, integra una domanda diretta all'accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, per cui in esso l'opponente assume la veste di attore solo in senso formale, ma non in senso sostanziale: in quanto tutti gli elementi dell'obbligazione tributaria, compresa la riferibilità della medesima al contribuente, vanno allegati e provati dall'amministrazione finanziaria, restando l'opponente soggetto all'onere di allegazione e della dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione stessa” (cfr.
Cass., n. 9989/2016).
Il meccanismo è quello ordinario, di cui all'art. 2697 c.c., secondo il quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Ora, nel caso di specie, non si può ritenere che abbia adempiuto all'onere probatorio sulla CP_1 stessa gravante, in quanto non risulta provato né nell'an, né soprattutto nel quantum il debito nei confronti dell'odierna opponente.
In particolare, il credito nei suoi confronti non può dirsi provato alla luce della stessa fattura n.
7 25112 del 2017 oggetto di ingiunzione, nella quale non risulta nemmeno indicato il periodo di consumo cui si riferisce l'importo fatturato.
In merito alla valenza probatoria delle fatture, occorre infatti ricordare che, se le fatture costituiscono prova idonea e sufficiente ai fini dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento ovvero del decreto ingiuntivo, nondimeno le stesse costituiscono documento di formazione unilaterale che, se contestato dal destinatario, non può assurgere a prova del credito (ex multis, Cass. 14399/2024): di tal che, sarà onere di colui che agisce in giudizio fornire prova del fondamento della pretesa, mentre, invece, sarà onere del debitore dare prova dei fatti estintivi del diritto altrui (cfr. Cass., Sez.
Un., n. 18046/2010).
La prova del credito nei confronti della non può dirsi provato nemmeno alla luce della Pt_1
delibera assembleare (doc. 8 opposta), dato che dalla stessa è dato desumere soltanto che era stata approvata “l'eventuale ripartizione per i consumi idrici della gestione in oggetto” (p. 2), ma non risulta alcuna prova né in ordine al periodo di consumo né in ordine al quantum oggetto della ripartizione.
Inoltre, non può fornire adeguata prova del quantum la tabella predisposta dall'amministratore (doc.
9 opposta denominato “Liberatoria pagamenti consumi idrici condominiali”) da cui risulta l'importo di euro 5.256,28 quale somma non pagata dalla posto che si tratta di documento Pt_1
predisposto da un terzo, comunque privo di idonea valenza probatoria nei rapporti tra la e Pt_1 in ordine alla determinazione del periodo di consumo, nonché all'assunzione, da parte CP_1 della stessa, dell'eventuale debito del Condominio nella misura oggetto di ingiunzione di pagamento.
Pertanto, alla luce dell'indeterminatezza circa l'an e il quantum dovuto, e considerato che né la fattura né la tabella predisposta dall'amministratore del Condominio possono costituire idonea prova del credito oggetto di ingiunzione, si deve ritenere che non abbia adempiuto CP_1 all'onere di provare l'esistenza del credito nei confronti dell'opponente.
In ogni caso, si osserva ulteriormente che dalla predetta fattura non emerge a quale periodo si riferiscono i consumi, profilo che non è stato chiarito dall'opposta in corso di causa.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione deve essere accolta e l'ingiunzione di pagamento opposta revocata.
Rimangono, dunque, assorbite le ulteriori questioni concernenti la dedotta anomalia dei consumi,
l'omessa segnalazione da parte del Gestore di tale anomalia nonché il ritardo nella fatturazione, così come l'eccezione di prescrizione ex art. 2984 n. 4 c.c.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014, in ragione del fatto che il valore della causa risulta di poco superiore rispetto al valore minimo dello scaglione di riferimento (da euro 5.201 a euro
26.000).
8
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Revoca l'ingiunzione fiscale n. 52040/315/2019 emessa nei confronti della Pt_1
2) Accerta che nulla è dovuto da in relazione alla fattura n. 25112 del Parte_1
04/08/2017 emessa da CP_1
3) Condanna alla rifusione in favore di delle spese del CP_1 Parte_1
presente giudizio liquidate in euro 2.540,00 oltre spese generali e accessori come per legge, oltre alle spese per il contributo unificato, l'iscrizione della causa a ruolo e le spese di notifica.
Così deciso in Cagliari, in data 28.01.2025.
Il giudice
(Valentina Frongia)
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa
Valentina Frongia, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5544 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da:
C.F. , residente in [...] C.F._1
Nazionale n. 129 ed elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Bonn n. 8, presso lo studio dell'avv. Alessandro Zotti, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti, opponente contro
, con sede legale in Nuoro, Via Straullu n. 35, p. iva in persona CP_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Sabiucciu e dall'avv. Simone Collu in virtù di procura speciale in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Cagliari, via della Pineta n. 91, opposta
Il giudice pronuncia sentenza sulle seguenti conclusioni delle parti:
Nell'interesse dell'opponente:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
In via preliminare:
- Alla luce delle suesposte ragioni nonché del pregiudizio che deriverebbe al debitore dall'inizio dell'esecuzione, sospendere l'efficacia dell'atto di ingiunzione di pagamento;
In via principale:
- Dichiarare l'atto di ingiunzione di pagamento, nullo e/o invalido e/o inesistente;
In via subordinata: Ridurre l'entità dell'intero credito contestato in proporzione all'eccepita prescrizione – comunque dedotti i pagamenti già imputati dall'utente al medesimo periodo di consumi - nonché all'accertata gravità della condotta (omissiva) colposa del gestore in relazione all'ampliamento delle proprie ragioni creditorie;
oltre al risarcimento del danno se del caso
1 facendo ricorso alla valutazione equitativa;
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, rifusione delle spese generali, Cassa Avvocati come per legge”.
Nell'interesse dell'opposta:
“Voglia Ill.mo Tribunale Ordinario adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia:
- rigettare la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui all'espositiva e per l'effetto confermare l'atto di ingiunzione di pagamento opposto, ritenendo, in ogni caso e/o in subordine, dovute le somme portate dalla fattura di cui all'ingiunzione di pagamento opposta, n.
25112 del 4.8.2017 di € 5.256,28 o quella diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa;
con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 52040/315/2019 emessa da chiedendone CP_1
l'annullamento ed esponendo quanto segue.
L'unità immobiliare sita in Decimomannu, Via Nazionale n. 129 è servita dall'utenza idrica con codice cliente n. intestata alla P.IVA_2 Pt_1
Nel 2017 aveva rimosso il contatore master asservito all'utenza condominiale di cui CP_1
l'immobile è porzione in favore dei singoli divisionali e, nonostante la avesse più volte Pt_1 sollecitato il nuovo allaccio, l'utenza non era stata collegata alla rete.
Con l'ingiunzione di pagamento opposta (ricevuta in data 24/04/2019) ha ingiunto CP_1 all'opponente il pagamento della somma di euro 5.256,28, oltre spese di notifica quantificate in euro 9,91 oltre Iva, di cui alla fattura n. 25112 del 04/08/2017.
Con un primo motivo, l'opponente ha eccepito la nullità e/o inesistenza della notifica dell'ingiunzione di pagamento opposta in quanto eseguita da un dipendente di e non CP_1 da ufficiale giudiziario (come previsto dall'art. 2 del T.U. delle disposizioni di legge relative alla procedura per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello stato e degli enti pubblici), richiamando altresì l'orientamento del Tribunale di Cagliari che, per tale motivo, in altri casi ha ritenuto di sospendere l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento.
In secondo luogo, l'opponente ha eccepito la non sussistenza dei presupposti per l'emanazione dell'ingiunzione di pagamento (certezza, liquidità ed esigibilità del credito), in quanto essa non avrebbe mai ricevuto la fattura n. 25112 del 24/08/2017 oggetto di ingiunzione.
La ha, inoltre, eccepito la prescrizione di tutti i consumi anteriori al 24/04/2017 per decorso Pt_1
dei cinque anni ex art. 2948 n. 4 c.c. dal 24/04/2019, data di notifica dell'ingiunzione fiscale, non essendole stata comunicata la suddetta fattura.
2 L'opponente ha poi eccepito la nullità, invalidità e inefficacia dell'ingiunzione di pagamento, che sarebbe un rimedio recuperatorio utilizzabile soltanto dagli enti pubblici e non anche da un soggetto di diritto privato quale CP_1
La ha, infine, dedotto la violazione da parte di degli artt. B16 e B35.1 del Pt_1 CP_1
Regolamento del Servizio Idrico Integrato sulla regolarità delle letture (almeno due volte all'anno) e sull'obbligo di segnalazione dell'anomalia dei consumi da parte del Gestore, circostanza che avrebbe “avuto un rilevante apporto causale nell'abnorme incremento dei consumi”.
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Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28/10/2019 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
La società opposta ha, innanzitutto, dedotto che essa sarebbe stata legittimata a emettere l'ingiunzione di pagamento in quanto in virtù del D.M. 30.12.2015 è stata autorizzata alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati nei confronti degli utenti del Servizio Idrico
Integrato.
Quanto all'eccezione di inesistenza della notificazione dell'ingiunzione fiscale, ha dedotto CP_1
che, in realtà, essa sarebbe abilitata a effettuare la notifica mediante lettera raccomandata in forza di quanto disposto dall'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, richiamato dall'art. 7, comma 2, lett. gg-quater del D.l. 70/2011 (il quale sancisce che i comuni possono procedere, alla riscossione diretta o mediante società in house, avvalendosi delle disposizioni di cui al Titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili). In ogni caso, se anche la notifica fosse affetta da nullità, la stessa avrebbe comunque raggiunto lo scopo di portare a conoscenza dell'atto il destinatario. Di conseguenza, qualunque ipotetico vizio di nullità dovrebbe considerarsi sanato ai sensi degli artt. 160 e 156 c.p.c. con efficacia ex tunc.
Nel merito, ha dedotto che l'immobile di proprietà dell'attrice sarebbe parte del più ampio CP_1
Condominio Via Nazionale 129 (Decimomannu) originario intestatario dell'utenza generale contraddistinto al codice cliente n. 36319186. In ragione dell'elevata morosità maturata negli anni,
l'amministratore di Condominio aveva presentato in data 14/6/2017 disdetta della precedente utenza generale sul presupposto della “richiesta di cessazione del contratto per frazionamento d'utenza.
Modifica da utenza condominiale a utenze singole” come da delibera assembleare allegata.
A seguito dell'intervenuta cessazione, i singoli condomini, avevano richiesto l'attivazione dell'utenza singola, ivi compresa dunque l'odierna opponente. Poiché l'utenza generale era gravata da morosità, il Gestore aveva subordinato l'attivazione singola alla previa corresponsione pro quota della morosità a ciascun condomino riferibile.
La fattura oggi ingiunta avrebbe, pertanto, ad oggetto la quota di consumi dell'utenza generale di competenza dell'opponente.
La stessa opponente aveva, peraltro, attestato in sede di richiesta d'attivazione del 30/11/2016 che
“l'immobile fino ad oggi ha usufruito del servizio idrico tramite utenza condominiale (ut.
3 36319186)”. Mentre gli ulteriori condomini hanno ottenuto l'attivazione singola a seguito del pagamento pro quota del proprio debito, l'opponente non ha mai provveduto al preventivo saldo della fattura n. 25112 del 4.8.2017 di € 5.256,28 (emessa, previo storno mediante nota di credito di pari importo nei confronti del Condominio in ragione della domanda di utenza individuale presentata a seguito di frazionamento), quale pro quota della morosità generale a lei riferibile, e pertanto il Gestore ha sospeso l'attivazione dell'utenza singola richiesta. ha, inoltre, allegato che l'utenza condominiale n. 36319186 fosse rimasta in essere fino CP_1
alla data di presentazione di disdetta, al fine di soddisfare le esigenze di approvvigionamento idrico dell'intero complesso immobiliare, ivi comprese quelle dell'abitazione dell'odierna attrice e che pertanto la stessa dovesse considerarsi fruitrice finale del SII erogato dal Gestore. Quindi,
l'opponente non potrebbe essere considerata quale soggetto terzo rispetto al contratto relativo all'utenza generale.
La legittimità dell'operato di sarebbe confermata dall'art. B13 del Regolamento del S.I.I., CP_1 che prevede che “Quando la domanda di fornitura sia conseguente al frazionamento di utenza principale e questa risulti gravata da morosità, il Gestore subordina al saldo delle fatture non pagate l'attivazione delle nuove forniture derivate dalla separazione”, nonché, qualora un'utenza idrica sia gravata da morosità, che “il Gestore potrà richiedere, al momento della richiesta del subentrante, di visionare l'atto di proprietà, il contratto di locazione o altro documento attestante la data di inizio del possesso dell'immobile per accertare eventuali competenze, da saldare preventivamente, in capo al soggetto richiedente la fornitura”. Inoltre, l'art. B.11 Rubricato “avvio della fornitura” espressamente prevede che il Gestore possa rifiutare o subordinare la domanda d'allaccio anche nelle ipotesi di “mancato pagamento dell'intero debito pendente a carico del medesimo soggetto o di proprio convivente o familiare convivente, all'interno dell' salvo il CP_2 caso sia in corso un piano di rientro definito secondo l'allegato E)”.
Conseguentemente, permanendo detta morosità derivante dal frazionamento dell'utenza generale e riferibile alla Sig.ra ha legittimamente emesso l'ingiunzione di pagamento per cui Pt_1 CP_1
è causa.
Del tutto inconferenti, pertanto, al caso de quo sarebbero le contestazioni circa la mancata lettura periodica nonché la mancata segnalazione di consumi anomali.
Del pari si rivelerebbe infondata l'eccepita prescrizione dei consumi idrici addebitati nella fattura ingiunta. Ed invero, non solo ha emesso le fatture afferenti ai consumi generali nei CP_1
confronti del Condominio, originario intestatario dell'utenza generale, tutte regolarmente ricevute, ma ha altresì tempestivamente sollecitato i relativi importi.
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Il giudice, con ordinanza del 6/11/2019, osservato che la notificazione dell'ingiunzione in questione era stata eseguita da un dipendente di tramite il servizio postale e come tale dovesse CP_1
ritenersi inesistente perché posta in essere da soggetto non abilitato, incidendo tale vizio unicamente
4 sulla procedibilità dell'azione esecutiva, ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento n. 52040/315/2019.
Con ordinanza del 15/12/2020 il giudice ha assegnato i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Nella I memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. l'opponente, preso atto del fatto che la morosità contestata alla stessa derivasse dal frazionamento dell'utenza generale intestata al Condominio via Nazionale,
129 (Decimomannu) in favore dell'attivazione delle utenze singole, ha contestato di non aver mai ricevuto dall'amministratore pro tempore il rendiconto consuntivo né il relativo piano di riparto che le avrebbe consentito di verificare la suddivisione della spesa per l'utenza acqua. Ha, inoltre, contestato che la fattura ingiunta non consentisse di risalire all'esatto periodo di consumi, allegando altresì di aver effettuato in favore del Condominio una serie di pagamenti (euro 3.503,22 oltre euro
1.413,09) per il debito condominiale verso CP_1
La società opposta, invece, nella II memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. ha dedotto che la quota di consumi oggetto della fattura ingiunta sarebbe stata “certificata” dallo stesso amministratore di
Condominio in sede di riparto dei consumi generali, al fine di ottenere il frazionamento dell'utenza generale in favore dell'attivazione di singole utenze individuali, così come da verbale dell'assemblea del Condominio del 09/02/2017, dal quale si evince l'approvazione del bilancio consuntivo nonché l'approvazione della ripartizione per i consumi idrici, e dal documento denominato “liberatoria pagamenti consumi idrici condominiali” (con la quale l'amministratore aveva “certificato” sulla base del riparto dei consumi generali del complessivo periodo dal
31/12/2004 al 12/04/2017 l'esistenza di una morosità in capo all'odierna opponente pari a euro
5.256,28). ha, inoltre, allegato che a seguito di tale attestazione gli altri condomini avevano ottenuto CP_1
l'attivazione dell'utenza singola (oltre che la cessazione dell'utenza generale, avvenuta in data
10/8/2017 con una morosità residua, in ragione dei pagamenti effettuati, di euro 5.256,28).
Il Gestore aveva quindi proceduto al relativo storno, mediante emissione di nota di credito di pari importo nei confronti del Condominio e contestualmente aveva emesso nei confronti di parte opponente la fattura n. 25112 del 4/8/2017 di euro 5.256,28 (oggetto dell'odierna ingiunzione).
Con ordinanza del 27/09/2023 il giudice ha rinviato all'udienza del 12/11/2024 per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
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La causa è stata istruita esclusivamente mediante produzioni documentali.
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L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le motivazioni appresso esposte.
Preliminarmente, occorre soffermarsi sull'eccezione inerente alla nullità e/o inesistenza della notificazione dell'ingiunzione impugnata. Al riguardo si osserva che l'inesistenza o la nullità della notifica dell'ingiunzione fiscale non incide sulla validità e sulla efficacia dell'ingiunzione stessa, quale atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una determinata somma di denaro e quindi
5 sulla legittimità e fondatezza della pretesa fatta valere da né incide sull'interesse CP_1 dell'opponente a coltivare la domanda giudiziale di accertamento negativo del credito vantato da ma sulla procedibilità dell'azione esecutiva che l'art. 479 c.p.c. subordina alla CP_1 notifica del titolo esecutivo e del precetto, rispetto alla quale la notificazione dell'ingiunzione assolve una funzione sostitutiva, nonché sulla decorrenza del termine per proporre opposizione, subordinata alla notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto n. 639 del 1910
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19166 del 28.09.2015; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20360 del 20.09.2006;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3880 del 24.04.1996; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2279 del 24.02.1993).
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Quanto all'ulteriore eccezione concernente la non sussistenza dei presupposti per l'emanazione dell'ingiunzione di pagamento (certezza, liquidità ed esigibilità del credito) si osserva quanto segue.
L'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 14/04/1910 può essere utilizzata per la riscossione di crediti (tanto quelli di diritto pubblico, quanto di diritto privato erariali) purché certi, liquidi ed esigibili. Tuttavia, e in ogni caso, la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito non comporta sic et simpliciter una carenza della pretesa creditoria.
Infatti, la carenza dei presupposti per l'adozione del procedimento di ingiunzione fiscale, al pari della carenza dei presupposti per l'adozione del decreto ingiuntivo, non preclude l'esame della pretesa creditoria nel giudizio di merito volto all'accertamento negativo del credito, instaurandosi a seguito dell'opposizione un ordinario giudizio di cognizione.
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Sempre in via preliminare, risulta infondata l'eccezione di nullità dell'ingiunzione di pagamento, in quanto utilizzabile soltanto dagli enti pubblici e non anche da un soggetto di diritto privato quale
CP_1
Si osserva, infatti, che ai sensi dell'art. 17, commi 3-bis e 3-ter D. Lgs. 46/1999 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo), in quanto società per azioni a CP_1
partecipazione pubblica, è legittimata ad emettere ingiunzioni di pagamento (ex art. 2 R.D.
639/1910) e a procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato, avendo ottenuto la prevista autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (tale autorizzazione è contenuta nel Decreto MEF del 30.12.2015, in G.U.
13.01.2016);
In particolare può ricorrere alla procedura di cui all'art. 2 R.D. 639 del 1910 per il CP_1
recupero dei propri crediti anche derivanti da entrate di diritto privato (cfr. tra le altre Cass. civ. Sez.
I, 11-04-2016, n. 7076; Cass. civ. Sez. Unite, 25-05-2009, n. 11992; Cass. civ. Sez. I, 25-08-2004, n.
16855).
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Passando al merito dell'opposizione, risulta pacifico in causa che la fattura n. 25112 del 4/8/2017 oggetto dell'ingiunzione di pagamento opposta sia riferita a una quota delle precedenti morosità
6 imputabili al Condominio Via Nazionale n. 129 in Decimomannu di cui fa parte anche l'immobile di proprietà della Pt_1
Il Condominio, infatti, fino al 10/8/2017 era intestatario di un'utenza generale per la fornitura idrica
(cod. cliente n. 36319186), cessata, a seguito di apposita richiesta dell'amministratore del medesimo
Condominio presentata in data 14/6/2017 al fine di ottenere il frazionamento in utenze singole intestate a ciascun condomino (doc. 3 di parte opposta).
Deduce, tuttavia, l'opponente che il credito di cui alla fattura ingiunta non risulterebbe provato atteso che, da un lato, essa non avrebbe mai ricevuto da parte dell'amministratore il rendiconto consuntivo né il relativo piano di riparto e, dall'altro, che la stessa fattura non consentirebbe di risalire all'esatto periodo dei consumi.
A fronte di tale deduzione, ha prodotto in giudizio il verbale dell'assemblea del CP_1
Condominio Via Nazionale n. 129 (Decimomannu) del 9/2/2017 dal quale si evincerebbe l'approvazione del bilancio consuntivo nonché l'approvazione della ripartizione per i consumi idrici
(doc. 8). L'opposta ha prodotto, inoltre, un documento denominato “liberatoria pagamenti consumi idrici condominiali” (doc. 9) con cui l'amministratore del Condominio avrebbe “certificato” il riparto dei consumi generali del complessivo periodo dal 31/12/2004 al 12/04/2017 da cui risultava, appunto, un debito della pari a euro 5.256,28. Pt_1
Si premette che nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale, in maniera analoga a quanto avviene nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente assume la veste di attore in senso formale e di convenuto in senso sostanziale.
Ne deriva che tutti gli elementi costitutivi del proprio credito vanno allegati e provati dalla Ente o dalla società (Gestore del S.I.), restando l'opponente soggetto all'onere dell'allegazione e della dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione stessa. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che “il giudizio di opposizione alla ingiunzione del citato R.D. n. 639, ex art. 3, integra una domanda diretta all'accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, per cui in esso l'opponente assume la veste di attore solo in senso formale, ma non in senso sostanziale: in quanto tutti gli elementi dell'obbligazione tributaria, compresa la riferibilità della medesima al contribuente, vanno allegati e provati dall'amministrazione finanziaria, restando l'opponente soggetto all'onere di allegazione e della dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione stessa” (cfr.
Cass., n. 9989/2016).
Il meccanismo è quello ordinario, di cui all'art. 2697 c.c., secondo il quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Ora, nel caso di specie, non si può ritenere che abbia adempiuto all'onere probatorio sulla CP_1 stessa gravante, in quanto non risulta provato né nell'an, né soprattutto nel quantum il debito nei confronti dell'odierna opponente.
In particolare, il credito nei suoi confronti non può dirsi provato alla luce della stessa fattura n.
7 25112 del 2017 oggetto di ingiunzione, nella quale non risulta nemmeno indicato il periodo di consumo cui si riferisce l'importo fatturato.
In merito alla valenza probatoria delle fatture, occorre infatti ricordare che, se le fatture costituiscono prova idonea e sufficiente ai fini dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento ovvero del decreto ingiuntivo, nondimeno le stesse costituiscono documento di formazione unilaterale che, se contestato dal destinatario, non può assurgere a prova del credito (ex multis, Cass. 14399/2024): di tal che, sarà onere di colui che agisce in giudizio fornire prova del fondamento della pretesa, mentre, invece, sarà onere del debitore dare prova dei fatti estintivi del diritto altrui (cfr. Cass., Sez.
Un., n. 18046/2010).
La prova del credito nei confronti della non può dirsi provato nemmeno alla luce della Pt_1
delibera assembleare (doc. 8 opposta), dato che dalla stessa è dato desumere soltanto che era stata approvata “l'eventuale ripartizione per i consumi idrici della gestione in oggetto” (p. 2), ma non risulta alcuna prova né in ordine al periodo di consumo né in ordine al quantum oggetto della ripartizione.
Inoltre, non può fornire adeguata prova del quantum la tabella predisposta dall'amministratore (doc.
9 opposta denominato “Liberatoria pagamenti consumi idrici condominiali”) da cui risulta l'importo di euro 5.256,28 quale somma non pagata dalla posto che si tratta di documento Pt_1
predisposto da un terzo, comunque privo di idonea valenza probatoria nei rapporti tra la e Pt_1 in ordine alla determinazione del periodo di consumo, nonché all'assunzione, da parte CP_1 della stessa, dell'eventuale debito del Condominio nella misura oggetto di ingiunzione di pagamento.
Pertanto, alla luce dell'indeterminatezza circa l'an e il quantum dovuto, e considerato che né la fattura né la tabella predisposta dall'amministratore del Condominio possono costituire idonea prova del credito oggetto di ingiunzione, si deve ritenere che non abbia adempiuto CP_1 all'onere di provare l'esistenza del credito nei confronti dell'opponente.
In ogni caso, si osserva ulteriormente che dalla predetta fattura non emerge a quale periodo si riferiscono i consumi, profilo che non è stato chiarito dall'opposta in corso di causa.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione deve essere accolta e l'ingiunzione di pagamento opposta revocata.
Rimangono, dunque, assorbite le ulteriori questioni concernenti la dedotta anomalia dei consumi,
l'omessa segnalazione da parte del Gestore di tale anomalia nonché il ritardo nella fatturazione, così come l'eccezione di prescrizione ex art. 2984 n. 4 c.c.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014, in ragione del fatto che il valore della causa risulta di poco superiore rispetto al valore minimo dello scaglione di riferimento (da euro 5.201 a euro
26.000).
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Revoca l'ingiunzione fiscale n. 52040/315/2019 emessa nei confronti della Pt_1
2) Accerta che nulla è dovuto da in relazione alla fattura n. 25112 del Parte_1
04/08/2017 emessa da CP_1
3) Condanna alla rifusione in favore di delle spese del CP_1 Parte_1
presente giudizio liquidate in euro 2.540,00 oltre spese generali e accessori come per legge, oltre alle spese per il contributo unificato, l'iscrizione della causa a ruolo e le spese di notifica.
Così deciso in Cagliari, in data 28.01.2025.
Il giudice
(Valentina Frongia)
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