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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/10/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1122/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1122/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Acronzio Fabrizio, Parte_1 P.IVA_1
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
CO EN, CO OR, SS SI appellata
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 19.09.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
18.09.2025)
OGGETTO: polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“in via principale: accertare e dichiarare che ha pagato alla Controparte_1
OV di Teramo la somma di € 422.100,00 in esecuzione della polizza fideiussoria pagina 1 di 13 n. 2009/50/2088906 in male fede o con colpa grave, con conseguente inesistenza di un diritto di surroga e di regresso di e, comunque, inammissibilità di tale surroga e Controparte_1 regresso;
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata: accertare e dichiarare che il credito vantato da Controparte_1 nei confronti di di € 422.100,00 ha rango di credito chirografario da Parte_1 corrispondere nella percentuale dell'11% e, per l'effetto, condannare in Parte_1
concordato preventivo al pagamento in favore della società della somma pari all'11% CP_2
del predetto credito e, quindi, della somma di € 46.431,00, da corrispondersi in sede di liquidazione nei tempi e con le modalità di cui al piano concordatario, con esclusione degli interessi commerciali e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso: accertare e dichiarare che il credito vantato da nei Controparte_1 confronti di di € 422.100,00 ha rango di credito chirografario. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata Controparte_1
“Si chiede che la Corte di Appello Ecc.ma,
- respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
- previi gli opportuni accertamenti;
- emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
per i motivi tutti in atti, respinga l'avversario atto di appello in quanto inammissibile, irrituale e comunque infondato confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Torino
n. 3323/2024 ed in ogni caso, in accoglimento delle deduzioni, allegazioni, produzioni e conclusioni di in primo grado di giudizio confermi Parte_2
integralmente il decreto ingiuntivo opposto in primo grado ed in ogni caso, per i titoli e motivi tutti in atti, dichiari tenuta e condanni (C.F.: , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, a pagare alla la somma Parte_2 capitale di € 422.100,00, oltre agli interessi come previsti dal D.lgs. 231/2002 a far data dall'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo opposto e sino al soddisfo, ed oltre alle spese effettivamente sostenute ed ai compensi dei due gradi di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso ex D.M. n. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
pagina 2 di 13 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio. proponeva opposizione avverso il decreto n. 2921/2022 (n. 6871/2022 r.g.) con Parte_1
cui il Tribunale di Torino le aveva ingiunto di pagare in favore di Controparte_1 la somma di € 422.100,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
[...]
Di seguito, in sintesi, i fatti di causa.
La (di seguito: aveva emesso in data Parte_2 CP_1
02/11/2009, nell'interesse di la polizza fideiussoria n. 2009/50/2088906 a favore Parte_3 della sino alla concorrenza del massimale per € 71.820,00. Parte_4
La polizza era stata stipulata a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi e degli oneri incombenti su relativamente Parte_3
all'attività di recupero di rifiuti non pericolosi presso l'impianto sito nella zona industriale del
Comune di Controguerra (TE), operazioni cui la debitrice era autorizzata in forza del provvedimento dirigenziale n. 157 del 28/11/2008 con cui la OV di Teramo l'aveva iscritta al n. 226/TE del R.I.P.
La durata della garanzia era stata convenuta per un periodo “pari al residuo della durata dell'iscrizione, con scadenza il 15.02.2012”, maggiorata di “due anni (15.02.2014), nel corso dei quali l'Ente garantito può continuare ad avvalersi della garanzia stessa, con riferimento alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di durata della medesima per tutte le fattispecie previste”.
Con successiva appendice del 09.02.2012, a seguito del rinnovo dell'iscrizione al R.I.P. della il massimale della garanzia era stato elevato ad € 422.100,00 e la durata era stata Parte_3
estesa - di nuovo - per un periodo pari al residuo della durata dell'iscrizione (dunque, a seguito del predetto rinnovo, sino al 15.02.2017), maggiorato di due anni (ovvero sino al 15.02.2019).
Con decreto 15.5.2014 del Tribunale di Teramo, la società era stata ammessa alla Parte_3
procedura di concordato preventivo. La proposta concordataria prevedeva, tra le altre cose: (1) il pagamento integrale di spese prededucibili, creditori privilegiati e ipotecari, nei limiti della capienza dei beni;
(2) il pagamento a percentuale (11%) dei creditori chirografari mediante n. 6 rate di eguale importo;
(3) l'assunzione del debito da parte di una società di nuova costituzione pagina 3 di 13 ( mediante fusione di e di due altre società in bonis Parte_1 Parte_3
integralmente partecipate da (4) la continuazione dell'attività aziendale da parte Parte_3
di limitatamente ai rami di azienda in grado di produrre utile. Parte_1 aveva quindi chiesto ed ottenuto la volturazione a suo nome dell'iscrizione al Parte_1
n. 226/TE del R.I.P. (poi scaduta in data 15.02.2017).
Con appendice di voltura del 11.01.2017 la garanzia fideiussoria era stata intestata alla newco che aveva quindi assunto gli obblighi e gli oneri derivanti dalla polizza (oltre Parte_1 ad avere richiesto ed ottenuto la volturazione a suo nome dell'iscrizione al n. 226/TE del R.I.P.)
A seguito di sopralluogo effettuato in data 26.06.2018 (durante il quale era stato riscontrato che nell'impianto erano ancora stoccati rifiuti di cui all'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ex iscrizione RIP 226/TE a suo tempo rilasciata alla , con Parte_3 determina dirigenziale del 7.01.2019, rilevato l'inadempimento di all'obbligo di Parte_1
far pervenire un programma di gestione dei rifiuti presenti, la OV di Teramo escuteva la polizza fideiussoria per l'importo di € 422.100,00.
Si instaurava una fase interlocutoria in cui prima provvedeva alla rimozione di Parte_1
parte dei rifiuti, poi chiedeva ed otteneva dalla OV di Teramo una proroga di 120 giorni in considerazione delle pendenti trattative con la società Adriatica Bitumi S.p.a. per la cessione del ramo d'azienda relativo alla gestione rifiuti di cui all'iscrizione R.I.P. n. 226/TE.
Considerata l'assenza di successive comunicazioni da parte di rilevato lo stato Parte_1 di perdurante inadempimento della medesima rispetto all'obbligo di rimozione dei rifiuti, la procedeva ad escutere la polizza presso la fideiubente Parte_4 CP_1 quest'ultima provvedeva al pagamento in data 27.9.2021 di € 422.100,00 e parallelamente depositava successivo ricorso in via monitoria per il recupero di tale somma.
Il ricorso trovava accoglimento e il Tribunale di Torino emetteva il decreto ingiuntivo n.
2921/2022 NRG 6871/2022 in favore di CP_1
proponeva opposizione avverso tale decreto. Parte_1
A sostegno dell'opposizione, deduceva: la mala fede o la colpa grave di che aveva CP_1
pagato il creditore garantito nonostante l'illegittimità dell'escussione della polizza da parte della
; la natura chirografaria del credito della (e quindi di Parte_4 Parte_4 CP_1
pagina 4 di 13 , con conseguente limitazione dell'obbligo di pagamento alla percentuale concordataria CP_1 dell'11%.
chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo e deduceva che: l'obbligazione di CP_1 garanzia aveva natura autonoma;
il garante non era tenuto a sollevare l'exceptio doli avverso la richiesta di pagamento della OV , non essendovi comunque prova liquida Parte_4 dell'abusività dell'escussione; l'escussione della garanzia era legittimamente avvenuta entro il termine di validità della polizza (15.2.2019), periodo durante il quale era Parte_1
incorsa in plurime inadempienze;
il credito azionato in via monitoria non era soggetto alla falcidia concordataria.
II) Sulla sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 3323/2024, pubblicata il 7.6.2024, il Tribunale di Torino rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2921/2022 e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
(1) Il Tribunale rilevava, stante il tenore dell'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, che la polizza fideiussoria rilasciata da nell'interesse di era CP_1 Parte_3 autonoma e non accessoria all'obbligazione principale assunta dalla debitrice nei confronti della
, ragione per la quale era tenuta a pagare quanto richiesto dalla Parte_4 CP_1
senza poter opporre eccezione alcuna, con rinuncia al beneficio della preventiva Parte_4
escussione ex art. 1944 c.c. e rinuncia ad eccepire la decadenza ex art. 1957 c.c..
Parallelamente, con l'art. 7 delle CgA anche il contraente si era obbligato “a rimborsare alla società, a semplice richiesta, le somme da essa pagate […] in dipendenza della presente polizza e riconosce espressamente che nessuna eccezione può essere da lui sollevata contro la società, anche ai termini di quanto disposto dall'art. 1952 c.c.”
Esisteva quindi piena corrispondenza tra astrattezza dell'obbligazione assunta dal fideiussore nei confronti della ed astrattezza del regresso cui era tenuta la contraente. Parte_4
(2) Riteneva priva di pregio l'allegazione dell'opponente per la quale dovesse CP_1 opporre l'exceptio doli a fronte dell'illegittima escussione della polizza fideiussoria. In senso contrario il Tribunale riteneva che la controversia tra e l'ente pubblico in merito Parte_1
alla qualificazione dei rifiuti non rimossi (se rifiuti non pericolosi o materiali utilizzabili nel ciclo pagina 5 di 13 produttivo) fosse seria e dunque di per sé inidonea a connotare come abusiva l'escussione della garanzia: la proposizione dell'exceptio doli postulava che il garante avesse avuto a sue mani, al tempo dell'escussione, una “prova liquida” dell'abuso, che in specie non aveva. CP_1
(3) Era infondata la tesi dell'opponente secondo la quale, venendo in rilievo materiali che risalivano alla campagna di macinazione dei rifiuti inerti del dicembre 2011, la aveva Parte_4
escusso la polizza fideiussoria quando la stessa era oramai scaduta (avendo termine di durata al
15.02.2012 e validità al 15.02.2014).
Nel caso di specie l'inadempimento rilevante non afferiva alla produzione dei rifiuti non pericolosi (in conseguenza della macinazione degli inerti a fine 2011 e della produzione nel corso della medesima campagna di altri materiali) ma nel non avere provveduto al loro smaltimento dopo la scadenza dell'iscrizione R.I.P. relativa al sito industriale in questione, così da rendere necessario -solo in quel momento- l'intervento sostitutivo della . Parte_4
Poteva essere vero che l'inadempimento fosse iniziato nel 2011, ma lo stesso era proseguito nel tempo fino alla scadenza dell'iscrizione in data 15.02.2017.
Oggetto della garanzia erano “obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale” e, pertanto, i danni richiesti dalla per Parte_4
l'intervento di smaltimento rifiuti erano ricompresi nell'oggetto della polizza.
La durata della polizza era stata validamente prorogata fino al 15.2.2017, la richiesta di pagamento era avvenuta nei due anni successivi alla scadenza dell'iscrizione e la situazione di fatto che aveva reso necessario l'intervento della si riferiva al periodo di Parte_4 possesso dell'iscrizione n. 226/TE da parte di Parte_1
Ne conseguiva la legittimità dell'escussione della garanzia da parte dell'ente locale.
(4) Il Tribunale disattendeva infine la tesi dell'opponente secondo cui, essendo Parte_3
stata ammessa a concordato preventivo, il debito verso la avrebbe dovuto essere CP_1
assoggettato a falcidia concordataria e dunque adempiuto secondo la percentuale, prevista nel piano per i creditori al chirografo, dell'11%.
Il Tribunale riteneva che l'obbligatorietà del concordato preventivo per tutti i creditori (art. 184
l.f.) non fosse rilevante nel caso di specie, atteso che, da un lato, la newco era Parte_1
pagina 6 di 13 tenuta a provvedere allo smaltimento dei rifiuti non tanto per aver assunto i debiti della ma Pt_3 in qualità di possessore attuale del sito, e dunque per fatto proprio successivo all'omologazione del concordato.
Ad ogni modo, mutuando le conclusioni della recente giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato
Ad. Plenaria 26.1.2021 n. 3), riteneva che le spese di smaltimento dei rifiuti, in base al noto principio “chi inquina paga”, fossero da considerarsi “debiti della massa”, come tali da adempiersi per l'intero ammontare senza falcidia concordataria.
III) Motivi di appello proposti da Parte_1
Con primo motivo, censura la decisione nella parte in cui il Tribunale ha Parte_1
escluso l'estinzione della garanzia per scadenza del termine di efficacia e, conseguentemente, ha ritenuto legittimo il pagamento effettuato da alla OV di Teramo nella CP_1
consapevolezza di tale avvenuta estinzione.
Sostiene che la polizza 2009/50/2088906 (che copriva le obbligazioni assunte da Parte_3 in base all'iscrizione R.I.P. n. 226/TE con validità sino al 15.02.2012) aveva efficacia pari alla durata dell'iscrizione (oltre ventiquattro mesi).
Rileva che lo stesso Tribunale ha riconosciuto che venivano in rilievo materiali-rifiuti prodotti tra dicembre 2011 e gennaio 2012.
Sostiene che l'appendice n. 2 della polizza fideiussoria (che ha fissato nuovo termine di durata della garanzia al 15.02.2017) si riferisce solamente a quanto occorso durante il periodo di
“rinnovazione” dell'iscrizione ed agli inadempimenti posti in essere durante tale “secondo” periodo, non invece agli inadempimenti pregressi (che troverebbero copertura solo nella “prima” polizza scaduta il 15.02.2014).
Rileva che, inizialmente, era stata la stessa a comunicare all'Ente garantito che gli CP_1
inadempimenti contestati ricadevano sotto la copertura della prima polizza scaduta il 15.02.2014.
Ritiene che l'errore commesso dal Tribunale sia stato quello di individuare la polizza sulla base della data dell'intervento sostitutivo della anziché sulla base della data di produzione Parte_4
dei rifiuti.
Aggiunge che, venendo in rilievo rifiuti pacificamente non pericolosi, gli stessi avrebbero dovuto essere smaltiti entro 90 giorni dalla loro produzione.
pagina 7 di 13 Con secondo motivo, censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso la natura chirografaria del debito nei confronti della e quindi di avendolo ritenuto Parte_4 CP_1
un debito di massa sottratto alla falcidia concordataria.
Risalendo l'inadempimento alla data di produzione dei rifiuti (2011-2012), dovendo i rifiuti non pericolosi essere smaltiti entro gg 90 dalla loro produzione ed essendo l'omologazione del concordato preventivo successiva (26.01.2015), ritiene che il debito per lo smaltimento dei rifiuti sia un debito concorsuale che dovrebbe essere adempiuto (in quanto debito chirografario) nella percentuale dell'11% dell'intero (quindi € 46.431 invece che € 422.100,00).
Ritiene in definitiva che, in applicazione dell'art. 184 l.f. così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, il fideiussore debba subire la falcidia del proprio credito nei confronti del debitore garantito ammesso al concordato omologato, ancorché il fideiussore stesso sia tenuto a pagare l'intero a favore del creditore garantito.
Rileva infine che, venendo in rilievo un contratto autonomo di garanzia, non vi è alcuna relazione di accessorietà tra l'obbligazione principale (verso la OV) e l'obbligazione di regresso
(verso . CP_1
Ritiene che l'obbligazione di regresso abbia natura concorsuale anche perché il momento genetico cui fare riferimento sarebbe rappresentato dalla data della stipulazione della polizza fideiussoria (2009), certamente antecedente all'omologazione del concordato preventivo.
Ha infine riproposto ex art. 346 c.p.c. le eccezioni che ritiene assorbite dall'effetto della pronuncia di primo grado con particolare riferimento alla non debenza degli interessi commerciali dalla data della notificazione del decreto ingiuntivo, trattandosi di credito concordatario non prededucibile.
IV) Difese di CP_1
sostiene che il primo motivo (afferente alla intervenuta scadenza della “prima
[...] polizza”) sia smentito in via documentale.
Deduce che il testo della polizza e la successiva appendice siano inequivoci tanto nel ricollegare la durata dalla garanzia al periodo di durata dell'iscrizione al R.I.P. della SO.CA.BI., quanto nel prevedere come oggetto della copertura le attività di smaltimento in costanza dell'iscrizione.
pagina 8 di 13 Ritiene irritualmente dedotta solo in sede d'appello e quindi inammissibile l'allegazione secondo la quale, per individuare il momento dell'inadempimento, debba aversi riferimento alla data di produzione dei rifiuti.
Reputa la censura in ogni caso infondata nel merito, atteso che la situazione di fatto che a suo tempo aveva reso necessario l'intervento della pacificamente si riferiva al Parte_4 periodo di possesso dell'iscrizione n. 226/TE da parte di (poi divenuta s.p.a.). Parte_3
Quanto al secondo motivo ritiene che sia l'avvenuto pagamento del garante a configurare il fatto costitutivo del diritto di rivalsa verso il debitore originario.
Di conseguenza, essendo il debito della nei confronti di Parte_1 Controparte_1
successivo al concordato preventivo, bene avrebbe fatto il Tribunale a ritenerlo
[...]
sottratto alla falcidia concordataria, non avendo esso natura concorsuale.
Aderisce alla sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha accertato che la newco sia tenuta a provvedere allo smaltimento dei rifiuti in proprio, ovverosia non Parte_1
tanto per aver assunto i debiti della S.r.l. proponente il concordato, ma in qualità di proprietaria e possessore del sito industriale sul quale i rifiuti insistevano.
V) Decisione della Corte.
1) E' bene ricordare che è nata da fusione (in data 12.10.2015) di tre società, tra Parte_1
cui in concordato preventivo. Parte_3
Per effetto della fusione ha assunto (art. 2 atto fusione, doc. 7 attrice) “ipso iure Parte_1
i diritti e gli obblighi delle società fuse, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione ai sensi dell'art. 2054 bis c.c.”.
2) Ciò premesso, il primo ed il secondo motivo di gravame vertono soprattutto sulla ricostruzione delle obbligazioni relative allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi come disciplinate dal D.lvo n. 152/2006 e sulle conseguenti ricadute sul piano concorsuale (con particolare riferimento al concordato preventivo). Le argomentazioni sviluppate, peraltro, non si concretizzano in censure aventi carattere di specificità rispetto al percorso motivazionale illustrato dal Tribunale, ragione per la quale tali motivi devono stimarsi inammissibili ex art. 342 c.p.c..
pagina 9 di 13 2.1) Limitando l'esame a quanto rileva ai fini del primo motivo di gravame (afferente all'efficacia temporale della fideiussione prestata da il Tribunale ha rigettato CP_1
l'opposizione sulla base delle diverse ragioni.
Il Tribunale ha in particolare ritenuto che:
- l'inadempimento rilevante non consiste nel solo omesso smaltimento di rifiuti nel corso della
“campagna” in cui gli stessi sono stati prodotti (2011-2012) ma anche nell'omesso smaltimento dopo la scadenza dell'Iscrizione al R.I.P. (15.02.2017);
- l'inadempimento (omesso smaltimento), sebbene iniziato nel 2011-2012, è quindi proseguito nel tempo sino alla scadenza dell'iscrizione R.I.P;
- è stato lo scadere dell'iscrizione e la persistente omissione che ha reso necessario l'intervento sostitutivo della OV e l'assunzione del relativo onere economico;
- oggetto della garanzia prestata da sono i danni conseguenti all'inadempimento CP_1 delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, essendo ricompreso in tale inadempimento (quindi nella garanzia prestata da anche “la bonifica ed il ripristino CP_1 ambientale”;
- quest'ultimo inadempimento (omesso smaltimento inteso come ripristino ambientale) è ascrivibile a non solo perché subentrata nell'iscrizione al R.I.P. 226/TE ma Parte_1
anche quale proprietaria e/o titolare di diritti di reali o personali di godimento (in quanto tale obbligata a non lasciare abbandonati rifiuti al suolo);
- tale specifico inadempimento è quindi ascrivibile a e si è verificato nel periodo Parte_1
di efficacia della polizza volturata alla stessa Parte_1
Preme rilevare che il Tribunale ha quanto meno implicitamente ritenuto che la fideiussione (come d'altro canto risulta dal tenore letterale della stessa) “copre” il danno subito dalla per Parte_4 effetto dell'inadempimento delle obbligazioni derivanti dall'iscrizione al R.I.P. ed il danno nel caso di specie si è verificato solamente quando, decorso il termine assegnato a Parte_1
per predisporre un programma di gestione e di smaltimento dei rifiuti, è divenuto necessario per la provvedere a proprie spese in sostituzione del soggetto obbligato. Parte_4
pagina 10 di 13 2.2) Con il primo motivo di gravame si sofferma sulla responsabilità del Parte_1 soggetto che ha prodotto i rifiuti non pericolosi e sul termine (di cui all'art. 215 D.lvo n. 152/2006) dello smaltimento da parte di chi tali rifiuti ha prodotto.
Peraltro, l'appellante non censura la parte della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto che le obbligazioni che conseguono al “primo” inadempimento permangono per tutto il periodo di efficacia dell'iscrizione al R.I.P. e non spiega perché una simile valutazione sia errata.
O meglio, l'appellante non spiega la ragione per la quale l'omissione degli adempimenti anche amministrativi di cui all'art. 215 D.lvo n. 152/2006 (in tema di “autosmaltimento” dei rifiuti) faccia successivamente venir meno obbligazione di smaltimento dei medesimi rifiuti da parte dell'impresa che gestisce l'attività e quindi l'obbligazione di di provvedere in Parte_1
proprio (in quanto succeduta nei rapporti giuridici pendenti) alla rimozione dei rifiuti ancora presenti alla data della cessazione dell'iscrizione.
Parimenti (questione che rileva sia in relazione al primo che al secondo motivo) non è stata censurata la parte della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto che risponde in Parte_1 proprio anche in quanto proprietaria e/o titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area.
Sul punto il Tribunale ha implicitamente richiamato il disposto dell'art. 192 D.lvo n. 152/2006 a mente del quale sono gravati dall'obbligo di provvedere alla rimozione ed all'avvio allo smaltimento dei rifiuti non solo coloro che sono responsabili dell'abbandono e/o del deposito incontrollato dei rifiuti, ma anche dei proprietari e/o titolari di altro diritto reale o personale di godimento sull'area.
Anche in questo caso non ha contestato di non essere titolare di un diritto reale Parte_1
o personale di godimento, né ha dedotto che la titolarità di un simile diritto non comporti alcun obbligo a fronte della presenza di rifiuti non pericolosi sul terreno.
Parimenti l'appellante non ha dedotto che a fronte di tale diverso titolo (diritto di godimento anziché iscrizione al R.I.P.) la polizza fideiussoria avrebbe dovuto in ipotesi ritenersi inoperativa.
Si rileva poi che il Tribunale, avendo concluso nel senso che è responsabile per Parte_1 fatto proprio, non ha ritenuto che venga in rilievo un “fatto-inadempimento” verificatosi soltanto nel periodo iniziale di vigenza della polizza (sino al 15.02.2012), bensì nello specifico periodo di vigenza della polizza volturata a (sino al 15.02.2017 + 2 anni). Parte_1
pagina 11 di 13 In quest'ottica era senz'altro tenuta a corrispondere quanto richiesto dalla CP_1 Parte_4 atteso che con la polizza fideiussoria “rinnovata” sino al 15.02.2017 (+ 2 anni) è stato previsto all'art. 2 (delimitazione della garanzia) che “La Società […] si costituisce fideiussore del
Contraente per le somme che questi, in conseguenza delle sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente garantito per lo smaltimento dei rifiuti, il ripristino ambientale e
l'eventuale sistemazione finale dell'area…”.
Ne consegue che non avrebbe potuto opporre l'exceptio doli come sostenuto da CP_1
parte appellante.
3) E' conseguentemente inammissibile anche il secondo motivo atteso che l'obbligazione di provvedere alla rimozione dei rifiuti prodotti fa capo a in proprio, sia quale Parte_1 soggetto subentrato nell'iscrizione al R.P.I. (tenuto, alla scadenza dell'iscrizione, a provvedere alla sistemazione finale dell'area ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti), sia in quanto titolare di diritti personali o reali di godimento.
Viene quindi in rilievo non un credito facente capo alla estinta s.r.l. ed oggetto di falcidia concordataria ma un debito proprio di del tutto avulso dalla procedura Parte_1
concorsuale.
Sono infine assorbite le ulteriori argomentazioni sviluppate in relazione:
- alle conseguenze, sul piano concorsuale, del pagamento operato dal fideiussore in favore del creditore garantito;
- alla configurabilità di un debito a carico della massa;
- alla non debenza degli interessi commerciali in caso di credito soggetto alla falcidia concordataria.
4) Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in Parte_1
favore di Controparte_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (compreso tra € 260.000,00 ed € 520.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
pagina 12 di 13 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 è Parte_1
tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Torino n. 3323/2024 pubblicata il 07.06.2024 che per l'effetto conferma;
2) Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in € 14.239,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 24/09/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1122/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Acronzio Fabrizio, Parte_1 P.IVA_1
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
CO EN, CO OR, SS SI appellata
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 19.09.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
18.09.2025)
OGGETTO: polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“in via principale: accertare e dichiarare che ha pagato alla Controparte_1
OV di Teramo la somma di € 422.100,00 in esecuzione della polizza fideiussoria pagina 1 di 13 n. 2009/50/2088906 in male fede o con colpa grave, con conseguente inesistenza di un diritto di surroga e di regresso di e, comunque, inammissibilità di tale surroga e Controparte_1 regresso;
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata: accertare e dichiarare che il credito vantato da Controparte_1 nei confronti di di € 422.100,00 ha rango di credito chirografario da Parte_1 corrispondere nella percentuale dell'11% e, per l'effetto, condannare in Parte_1
concordato preventivo al pagamento in favore della società della somma pari all'11% CP_2
del predetto credito e, quindi, della somma di € 46.431,00, da corrispondersi in sede di liquidazione nei tempi e con le modalità di cui al piano concordatario, con esclusione degli interessi commerciali e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso: accertare e dichiarare che il credito vantato da nei Controparte_1 confronti di di € 422.100,00 ha rango di credito chirografario. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata Controparte_1
“Si chiede che la Corte di Appello Ecc.ma,
- respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
- previi gli opportuni accertamenti;
- emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
per i motivi tutti in atti, respinga l'avversario atto di appello in quanto inammissibile, irrituale e comunque infondato confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Torino
n. 3323/2024 ed in ogni caso, in accoglimento delle deduzioni, allegazioni, produzioni e conclusioni di in primo grado di giudizio confermi Parte_2
integralmente il decreto ingiuntivo opposto in primo grado ed in ogni caso, per i titoli e motivi tutti in atti, dichiari tenuta e condanni (C.F.: , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, a pagare alla la somma Parte_2 capitale di € 422.100,00, oltre agli interessi come previsti dal D.lgs. 231/2002 a far data dall'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo opposto e sino al soddisfo, ed oltre alle spese effettivamente sostenute ed ai compensi dei due gradi di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso ex D.M. n. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
pagina 2 di 13 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio. proponeva opposizione avverso il decreto n. 2921/2022 (n. 6871/2022 r.g.) con Parte_1
cui il Tribunale di Torino le aveva ingiunto di pagare in favore di Controparte_1 la somma di € 422.100,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
[...]
Di seguito, in sintesi, i fatti di causa.
La (di seguito: aveva emesso in data Parte_2 CP_1
02/11/2009, nell'interesse di la polizza fideiussoria n. 2009/50/2088906 a favore Parte_3 della sino alla concorrenza del massimale per € 71.820,00. Parte_4
La polizza era stata stipulata a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi e degli oneri incombenti su relativamente Parte_3
all'attività di recupero di rifiuti non pericolosi presso l'impianto sito nella zona industriale del
Comune di Controguerra (TE), operazioni cui la debitrice era autorizzata in forza del provvedimento dirigenziale n. 157 del 28/11/2008 con cui la OV di Teramo l'aveva iscritta al n. 226/TE del R.I.P.
La durata della garanzia era stata convenuta per un periodo “pari al residuo della durata dell'iscrizione, con scadenza il 15.02.2012”, maggiorata di “due anni (15.02.2014), nel corso dei quali l'Ente garantito può continuare ad avvalersi della garanzia stessa, con riferimento alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di durata della medesima per tutte le fattispecie previste”.
Con successiva appendice del 09.02.2012, a seguito del rinnovo dell'iscrizione al R.I.P. della il massimale della garanzia era stato elevato ad € 422.100,00 e la durata era stata Parte_3
estesa - di nuovo - per un periodo pari al residuo della durata dell'iscrizione (dunque, a seguito del predetto rinnovo, sino al 15.02.2017), maggiorato di due anni (ovvero sino al 15.02.2019).
Con decreto 15.5.2014 del Tribunale di Teramo, la società era stata ammessa alla Parte_3
procedura di concordato preventivo. La proposta concordataria prevedeva, tra le altre cose: (1) il pagamento integrale di spese prededucibili, creditori privilegiati e ipotecari, nei limiti della capienza dei beni;
(2) il pagamento a percentuale (11%) dei creditori chirografari mediante n. 6 rate di eguale importo;
(3) l'assunzione del debito da parte di una società di nuova costituzione pagina 3 di 13 ( mediante fusione di e di due altre società in bonis Parte_1 Parte_3
integralmente partecipate da (4) la continuazione dell'attività aziendale da parte Parte_3
di limitatamente ai rami di azienda in grado di produrre utile. Parte_1 aveva quindi chiesto ed ottenuto la volturazione a suo nome dell'iscrizione al Parte_1
n. 226/TE del R.I.P. (poi scaduta in data 15.02.2017).
Con appendice di voltura del 11.01.2017 la garanzia fideiussoria era stata intestata alla newco che aveva quindi assunto gli obblighi e gli oneri derivanti dalla polizza (oltre Parte_1 ad avere richiesto ed ottenuto la volturazione a suo nome dell'iscrizione al n. 226/TE del R.I.P.)
A seguito di sopralluogo effettuato in data 26.06.2018 (durante il quale era stato riscontrato che nell'impianto erano ancora stoccati rifiuti di cui all'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ex iscrizione RIP 226/TE a suo tempo rilasciata alla , con Parte_3 determina dirigenziale del 7.01.2019, rilevato l'inadempimento di all'obbligo di Parte_1
far pervenire un programma di gestione dei rifiuti presenti, la OV di Teramo escuteva la polizza fideiussoria per l'importo di € 422.100,00.
Si instaurava una fase interlocutoria in cui prima provvedeva alla rimozione di Parte_1
parte dei rifiuti, poi chiedeva ed otteneva dalla OV di Teramo una proroga di 120 giorni in considerazione delle pendenti trattative con la società Adriatica Bitumi S.p.a. per la cessione del ramo d'azienda relativo alla gestione rifiuti di cui all'iscrizione R.I.P. n. 226/TE.
Considerata l'assenza di successive comunicazioni da parte di rilevato lo stato Parte_1 di perdurante inadempimento della medesima rispetto all'obbligo di rimozione dei rifiuti, la procedeva ad escutere la polizza presso la fideiubente Parte_4 CP_1 quest'ultima provvedeva al pagamento in data 27.9.2021 di € 422.100,00 e parallelamente depositava successivo ricorso in via monitoria per il recupero di tale somma.
Il ricorso trovava accoglimento e il Tribunale di Torino emetteva il decreto ingiuntivo n.
2921/2022 NRG 6871/2022 in favore di CP_1
proponeva opposizione avverso tale decreto. Parte_1
A sostegno dell'opposizione, deduceva: la mala fede o la colpa grave di che aveva CP_1
pagato il creditore garantito nonostante l'illegittimità dell'escussione della polizza da parte della
; la natura chirografaria del credito della (e quindi di Parte_4 Parte_4 CP_1
pagina 4 di 13 , con conseguente limitazione dell'obbligo di pagamento alla percentuale concordataria CP_1 dell'11%.
chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo e deduceva che: l'obbligazione di CP_1 garanzia aveva natura autonoma;
il garante non era tenuto a sollevare l'exceptio doli avverso la richiesta di pagamento della OV , non essendovi comunque prova liquida Parte_4 dell'abusività dell'escussione; l'escussione della garanzia era legittimamente avvenuta entro il termine di validità della polizza (15.2.2019), periodo durante il quale era Parte_1
incorsa in plurime inadempienze;
il credito azionato in via monitoria non era soggetto alla falcidia concordataria.
II) Sulla sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 3323/2024, pubblicata il 7.6.2024, il Tribunale di Torino rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2921/2022 e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
(1) Il Tribunale rilevava, stante il tenore dell'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, che la polizza fideiussoria rilasciata da nell'interesse di era CP_1 Parte_3 autonoma e non accessoria all'obbligazione principale assunta dalla debitrice nei confronti della
, ragione per la quale era tenuta a pagare quanto richiesto dalla Parte_4 CP_1
senza poter opporre eccezione alcuna, con rinuncia al beneficio della preventiva Parte_4
escussione ex art. 1944 c.c. e rinuncia ad eccepire la decadenza ex art. 1957 c.c..
Parallelamente, con l'art. 7 delle CgA anche il contraente si era obbligato “a rimborsare alla società, a semplice richiesta, le somme da essa pagate […] in dipendenza della presente polizza e riconosce espressamente che nessuna eccezione può essere da lui sollevata contro la società, anche ai termini di quanto disposto dall'art. 1952 c.c.”
Esisteva quindi piena corrispondenza tra astrattezza dell'obbligazione assunta dal fideiussore nei confronti della ed astrattezza del regresso cui era tenuta la contraente. Parte_4
(2) Riteneva priva di pregio l'allegazione dell'opponente per la quale dovesse CP_1 opporre l'exceptio doli a fronte dell'illegittima escussione della polizza fideiussoria. In senso contrario il Tribunale riteneva che la controversia tra e l'ente pubblico in merito Parte_1
alla qualificazione dei rifiuti non rimossi (se rifiuti non pericolosi o materiali utilizzabili nel ciclo pagina 5 di 13 produttivo) fosse seria e dunque di per sé inidonea a connotare come abusiva l'escussione della garanzia: la proposizione dell'exceptio doli postulava che il garante avesse avuto a sue mani, al tempo dell'escussione, una “prova liquida” dell'abuso, che in specie non aveva. CP_1
(3) Era infondata la tesi dell'opponente secondo la quale, venendo in rilievo materiali che risalivano alla campagna di macinazione dei rifiuti inerti del dicembre 2011, la aveva Parte_4
escusso la polizza fideiussoria quando la stessa era oramai scaduta (avendo termine di durata al
15.02.2012 e validità al 15.02.2014).
Nel caso di specie l'inadempimento rilevante non afferiva alla produzione dei rifiuti non pericolosi (in conseguenza della macinazione degli inerti a fine 2011 e della produzione nel corso della medesima campagna di altri materiali) ma nel non avere provveduto al loro smaltimento dopo la scadenza dell'iscrizione R.I.P. relativa al sito industriale in questione, così da rendere necessario -solo in quel momento- l'intervento sostitutivo della . Parte_4
Poteva essere vero che l'inadempimento fosse iniziato nel 2011, ma lo stesso era proseguito nel tempo fino alla scadenza dell'iscrizione in data 15.02.2017.
Oggetto della garanzia erano “obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale” e, pertanto, i danni richiesti dalla per Parte_4
l'intervento di smaltimento rifiuti erano ricompresi nell'oggetto della polizza.
La durata della polizza era stata validamente prorogata fino al 15.2.2017, la richiesta di pagamento era avvenuta nei due anni successivi alla scadenza dell'iscrizione e la situazione di fatto che aveva reso necessario l'intervento della si riferiva al periodo di Parte_4 possesso dell'iscrizione n. 226/TE da parte di Parte_1
Ne conseguiva la legittimità dell'escussione della garanzia da parte dell'ente locale.
(4) Il Tribunale disattendeva infine la tesi dell'opponente secondo cui, essendo Parte_3
stata ammessa a concordato preventivo, il debito verso la avrebbe dovuto essere CP_1
assoggettato a falcidia concordataria e dunque adempiuto secondo la percentuale, prevista nel piano per i creditori al chirografo, dell'11%.
Il Tribunale riteneva che l'obbligatorietà del concordato preventivo per tutti i creditori (art. 184
l.f.) non fosse rilevante nel caso di specie, atteso che, da un lato, la newco era Parte_1
pagina 6 di 13 tenuta a provvedere allo smaltimento dei rifiuti non tanto per aver assunto i debiti della ma Pt_3 in qualità di possessore attuale del sito, e dunque per fatto proprio successivo all'omologazione del concordato.
Ad ogni modo, mutuando le conclusioni della recente giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato
Ad. Plenaria 26.1.2021 n. 3), riteneva che le spese di smaltimento dei rifiuti, in base al noto principio “chi inquina paga”, fossero da considerarsi “debiti della massa”, come tali da adempiersi per l'intero ammontare senza falcidia concordataria.
III) Motivi di appello proposti da Parte_1
Con primo motivo, censura la decisione nella parte in cui il Tribunale ha Parte_1
escluso l'estinzione della garanzia per scadenza del termine di efficacia e, conseguentemente, ha ritenuto legittimo il pagamento effettuato da alla OV di Teramo nella CP_1
consapevolezza di tale avvenuta estinzione.
Sostiene che la polizza 2009/50/2088906 (che copriva le obbligazioni assunte da Parte_3 in base all'iscrizione R.I.P. n. 226/TE con validità sino al 15.02.2012) aveva efficacia pari alla durata dell'iscrizione (oltre ventiquattro mesi).
Rileva che lo stesso Tribunale ha riconosciuto che venivano in rilievo materiali-rifiuti prodotti tra dicembre 2011 e gennaio 2012.
Sostiene che l'appendice n. 2 della polizza fideiussoria (che ha fissato nuovo termine di durata della garanzia al 15.02.2017) si riferisce solamente a quanto occorso durante il periodo di
“rinnovazione” dell'iscrizione ed agli inadempimenti posti in essere durante tale “secondo” periodo, non invece agli inadempimenti pregressi (che troverebbero copertura solo nella “prima” polizza scaduta il 15.02.2014).
Rileva che, inizialmente, era stata la stessa a comunicare all'Ente garantito che gli CP_1
inadempimenti contestati ricadevano sotto la copertura della prima polizza scaduta il 15.02.2014.
Ritiene che l'errore commesso dal Tribunale sia stato quello di individuare la polizza sulla base della data dell'intervento sostitutivo della anziché sulla base della data di produzione Parte_4
dei rifiuti.
Aggiunge che, venendo in rilievo rifiuti pacificamente non pericolosi, gli stessi avrebbero dovuto essere smaltiti entro 90 giorni dalla loro produzione.
pagina 7 di 13 Con secondo motivo, censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso la natura chirografaria del debito nei confronti della e quindi di avendolo ritenuto Parte_4 CP_1
un debito di massa sottratto alla falcidia concordataria.
Risalendo l'inadempimento alla data di produzione dei rifiuti (2011-2012), dovendo i rifiuti non pericolosi essere smaltiti entro gg 90 dalla loro produzione ed essendo l'omologazione del concordato preventivo successiva (26.01.2015), ritiene che il debito per lo smaltimento dei rifiuti sia un debito concorsuale che dovrebbe essere adempiuto (in quanto debito chirografario) nella percentuale dell'11% dell'intero (quindi € 46.431 invece che € 422.100,00).
Ritiene in definitiva che, in applicazione dell'art. 184 l.f. così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, il fideiussore debba subire la falcidia del proprio credito nei confronti del debitore garantito ammesso al concordato omologato, ancorché il fideiussore stesso sia tenuto a pagare l'intero a favore del creditore garantito.
Rileva infine che, venendo in rilievo un contratto autonomo di garanzia, non vi è alcuna relazione di accessorietà tra l'obbligazione principale (verso la OV) e l'obbligazione di regresso
(verso . CP_1
Ritiene che l'obbligazione di regresso abbia natura concorsuale anche perché il momento genetico cui fare riferimento sarebbe rappresentato dalla data della stipulazione della polizza fideiussoria (2009), certamente antecedente all'omologazione del concordato preventivo.
Ha infine riproposto ex art. 346 c.p.c. le eccezioni che ritiene assorbite dall'effetto della pronuncia di primo grado con particolare riferimento alla non debenza degli interessi commerciali dalla data della notificazione del decreto ingiuntivo, trattandosi di credito concordatario non prededucibile.
IV) Difese di CP_1
sostiene che il primo motivo (afferente alla intervenuta scadenza della “prima
[...] polizza”) sia smentito in via documentale.
Deduce che il testo della polizza e la successiva appendice siano inequivoci tanto nel ricollegare la durata dalla garanzia al periodo di durata dell'iscrizione al R.I.P. della SO.CA.BI., quanto nel prevedere come oggetto della copertura le attività di smaltimento in costanza dell'iscrizione.
pagina 8 di 13 Ritiene irritualmente dedotta solo in sede d'appello e quindi inammissibile l'allegazione secondo la quale, per individuare il momento dell'inadempimento, debba aversi riferimento alla data di produzione dei rifiuti.
Reputa la censura in ogni caso infondata nel merito, atteso che la situazione di fatto che a suo tempo aveva reso necessario l'intervento della pacificamente si riferiva al Parte_4 periodo di possesso dell'iscrizione n. 226/TE da parte di (poi divenuta s.p.a.). Parte_3
Quanto al secondo motivo ritiene che sia l'avvenuto pagamento del garante a configurare il fatto costitutivo del diritto di rivalsa verso il debitore originario.
Di conseguenza, essendo il debito della nei confronti di Parte_1 Controparte_1
successivo al concordato preventivo, bene avrebbe fatto il Tribunale a ritenerlo
[...]
sottratto alla falcidia concordataria, non avendo esso natura concorsuale.
Aderisce alla sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha accertato che la newco sia tenuta a provvedere allo smaltimento dei rifiuti in proprio, ovverosia non Parte_1
tanto per aver assunto i debiti della S.r.l. proponente il concordato, ma in qualità di proprietaria e possessore del sito industriale sul quale i rifiuti insistevano.
V) Decisione della Corte.
1) E' bene ricordare che è nata da fusione (in data 12.10.2015) di tre società, tra Parte_1
cui in concordato preventivo. Parte_3
Per effetto della fusione ha assunto (art. 2 atto fusione, doc. 7 attrice) “ipso iure Parte_1
i diritti e gli obblighi delle società fuse, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione ai sensi dell'art. 2054 bis c.c.”.
2) Ciò premesso, il primo ed il secondo motivo di gravame vertono soprattutto sulla ricostruzione delle obbligazioni relative allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi come disciplinate dal D.lvo n. 152/2006 e sulle conseguenti ricadute sul piano concorsuale (con particolare riferimento al concordato preventivo). Le argomentazioni sviluppate, peraltro, non si concretizzano in censure aventi carattere di specificità rispetto al percorso motivazionale illustrato dal Tribunale, ragione per la quale tali motivi devono stimarsi inammissibili ex art. 342 c.p.c..
pagina 9 di 13 2.1) Limitando l'esame a quanto rileva ai fini del primo motivo di gravame (afferente all'efficacia temporale della fideiussione prestata da il Tribunale ha rigettato CP_1
l'opposizione sulla base delle diverse ragioni.
Il Tribunale ha in particolare ritenuto che:
- l'inadempimento rilevante non consiste nel solo omesso smaltimento di rifiuti nel corso della
“campagna” in cui gli stessi sono stati prodotti (2011-2012) ma anche nell'omesso smaltimento dopo la scadenza dell'Iscrizione al R.I.P. (15.02.2017);
- l'inadempimento (omesso smaltimento), sebbene iniziato nel 2011-2012, è quindi proseguito nel tempo sino alla scadenza dell'iscrizione R.I.P;
- è stato lo scadere dell'iscrizione e la persistente omissione che ha reso necessario l'intervento sostitutivo della OV e l'assunzione del relativo onere economico;
- oggetto della garanzia prestata da sono i danni conseguenti all'inadempimento CP_1 delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, essendo ricompreso in tale inadempimento (quindi nella garanzia prestata da anche “la bonifica ed il ripristino CP_1 ambientale”;
- quest'ultimo inadempimento (omesso smaltimento inteso come ripristino ambientale) è ascrivibile a non solo perché subentrata nell'iscrizione al R.I.P. 226/TE ma Parte_1
anche quale proprietaria e/o titolare di diritti di reali o personali di godimento (in quanto tale obbligata a non lasciare abbandonati rifiuti al suolo);
- tale specifico inadempimento è quindi ascrivibile a e si è verificato nel periodo Parte_1
di efficacia della polizza volturata alla stessa Parte_1
Preme rilevare che il Tribunale ha quanto meno implicitamente ritenuto che la fideiussione (come d'altro canto risulta dal tenore letterale della stessa) “copre” il danno subito dalla per Parte_4 effetto dell'inadempimento delle obbligazioni derivanti dall'iscrizione al R.I.P. ed il danno nel caso di specie si è verificato solamente quando, decorso il termine assegnato a Parte_1
per predisporre un programma di gestione e di smaltimento dei rifiuti, è divenuto necessario per la provvedere a proprie spese in sostituzione del soggetto obbligato. Parte_4
pagina 10 di 13 2.2) Con il primo motivo di gravame si sofferma sulla responsabilità del Parte_1 soggetto che ha prodotto i rifiuti non pericolosi e sul termine (di cui all'art. 215 D.lvo n. 152/2006) dello smaltimento da parte di chi tali rifiuti ha prodotto.
Peraltro, l'appellante non censura la parte della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto che le obbligazioni che conseguono al “primo” inadempimento permangono per tutto il periodo di efficacia dell'iscrizione al R.I.P. e non spiega perché una simile valutazione sia errata.
O meglio, l'appellante non spiega la ragione per la quale l'omissione degli adempimenti anche amministrativi di cui all'art. 215 D.lvo n. 152/2006 (in tema di “autosmaltimento” dei rifiuti) faccia successivamente venir meno obbligazione di smaltimento dei medesimi rifiuti da parte dell'impresa che gestisce l'attività e quindi l'obbligazione di di provvedere in Parte_1
proprio (in quanto succeduta nei rapporti giuridici pendenti) alla rimozione dei rifiuti ancora presenti alla data della cessazione dell'iscrizione.
Parimenti (questione che rileva sia in relazione al primo che al secondo motivo) non è stata censurata la parte della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto che risponde in Parte_1 proprio anche in quanto proprietaria e/o titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area.
Sul punto il Tribunale ha implicitamente richiamato il disposto dell'art. 192 D.lvo n. 152/2006 a mente del quale sono gravati dall'obbligo di provvedere alla rimozione ed all'avvio allo smaltimento dei rifiuti non solo coloro che sono responsabili dell'abbandono e/o del deposito incontrollato dei rifiuti, ma anche dei proprietari e/o titolari di altro diritto reale o personale di godimento sull'area.
Anche in questo caso non ha contestato di non essere titolare di un diritto reale Parte_1
o personale di godimento, né ha dedotto che la titolarità di un simile diritto non comporti alcun obbligo a fronte della presenza di rifiuti non pericolosi sul terreno.
Parimenti l'appellante non ha dedotto che a fronte di tale diverso titolo (diritto di godimento anziché iscrizione al R.I.P.) la polizza fideiussoria avrebbe dovuto in ipotesi ritenersi inoperativa.
Si rileva poi che il Tribunale, avendo concluso nel senso che è responsabile per Parte_1 fatto proprio, non ha ritenuto che venga in rilievo un “fatto-inadempimento” verificatosi soltanto nel periodo iniziale di vigenza della polizza (sino al 15.02.2012), bensì nello specifico periodo di vigenza della polizza volturata a (sino al 15.02.2017 + 2 anni). Parte_1
pagina 11 di 13 In quest'ottica era senz'altro tenuta a corrispondere quanto richiesto dalla CP_1 Parte_4 atteso che con la polizza fideiussoria “rinnovata” sino al 15.02.2017 (+ 2 anni) è stato previsto all'art. 2 (delimitazione della garanzia) che “La Società […] si costituisce fideiussore del
Contraente per le somme che questi, in conseguenza delle sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente garantito per lo smaltimento dei rifiuti, il ripristino ambientale e
l'eventuale sistemazione finale dell'area…”.
Ne consegue che non avrebbe potuto opporre l'exceptio doli come sostenuto da CP_1
parte appellante.
3) E' conseguentemente inammissibile anche il secondo motivo atteso che l'obbligazione di provvedere alla rimozione dei rifiuti prodotti fa capo a in proprio, sia quale Parte_1 soggetto subentrato nell'iscrizione al R.P.I. (tenuto, alla scadenza dell'iscrizione, a provvedere alla sistemazione finale dell'area ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti), sia in quanto titolare di diritti personali o reali di godimento.
Viene quindi in rilievo non un credito facente capo alla estinta s.r.l. ed oggetto di falcidia concordataria ma un debito proprio di del tutto avulso dalla procedura Parte_1
concorsuale.
Sono infine assorbite le ulteriori argomentazioni sviluppate in relazione:
- alle conseguenze, sul piano concorsuale, del pagamento operato dal fideiussore in favore del creditore garantito;
- alla configurabilità di un debito a carico della massa;
- alla non debenza degli interessi commerciali in caso di credito soggetto alla falcidia concordataria.
4) Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in Parte_1
favore di Controparte_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (compreso tra € 260.000,00 ed € 520.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
pagina 12 di 13 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 è Parte_1
tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Torino n. 3323/2024 pubblicata il 07.06.2024 che per l'effetto conferma;
2) Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in € 14.239,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 24/09/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
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