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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/12/2025, n. 4807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4807 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 7470/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro
Tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. GERONIMO MICHELE;
Parte_1
e
con Controparte_1
l'assistenza e difesa dell'avv. TRAVI RAFFAELLA;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.07.2021 – dopo aver Parte_1 premesso di lavorare alle dipendenze dell
[...]
con profilo professionale Controparte_1 di infermiere e con inquadramento nella cat. D del CCNL del Comparto Sanità
Pubblica - ha lamentato di avere svolto la propria attività lavorativa, per il periodo da maggio 2010 ad agosto 2020, per sette giorni consecutivi ovvero con servizio di pronta disponibilità, sia notturna che festiva, di essere stato spesso richiamato in servizio dall'Azienda datrice di lavoro nella giornata di riposo domenicale e che, come risultava dai prospetti dei turni di lavoro, non gli è stato concesso il riposo compensativo previsto dal Contratto Collettivo succitato.
Tanto premesso la parte ricorrente ha chiesto la condanna della CP_1 convenuta al risarcimento del danno da usura psicofisica, nella misura di una giornata lavorativa festiva per ogni riposo compensativo non fruito, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite in distrazione.
Si è costituita in giudizio l Controparte_1
eccependo, in via preliminare, la nullità del ricorso
[...]
1 per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, l'intervenuta prescrizione dei crediti pretesi e, nel merito, chiedendone il rigetto.
----------
La domanda è, in parte, fondata e va accolta per quanto di ragione.
Sulla eccezione di nullità del ricorso.
Innanzitutto, è infondata l'eccezione di nullità del ricorso.
La semplice lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente agevolmente di comprendere come questo contenga una precisa indicazione dell'oggetto e delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda di condanna dell convenuta al risarcimento del danno da CP_1 usura psicofisica: risultano, infatti, chiaramente espressi sia il petitum, che i titoli delle singole pretese di accertamento sottostanti;
d'altronde, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, si è in presenza di un ricorso nullo per violazione dell'art. 414 c.p.c., solo qualora risulti impossibile l'individuazione, attraverso l'esame complessivo dell'atto, del petitum ovvero dei <<…fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni…>> (vd., ex multis, ordinanza della Cassazione n. 3143 dell'1.02.2019).
Del resto, risulta documentalmente che il ha allegato al proprio Parte_1 fascicolo telematico le “rilevazioni presenze” relative alle annualità oggetto della odierna domanda risarcitoria (cfr. doc. 10 del fascicolo di parte).
Peraltro, la parte resistente si è pienamente difesa nel merito, mostrando, così, di avere perfettamente compreso sia l'oggetto che le ragioni della pretesa.
-------------
Sulla prescrizione.
L'eccezione di prescrizione (decennale) è infondata.
Ed invero, il termine di prescrizione (decennale ex art. 2946 c.c., stante la dedotta domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale)
è stato utilmente interrotto dall'atto di diffida trasmesso a mezzo PEC, alla Amministrazione resistente, in data 20.12.2019 (cfr. doc. 12, allegato al fascicolo di parte ricorrente).
------------
Nel merito, la domanda è, in parte, fondata e va accolta per quanto di ragione.
---------
2 Ciò chiarito, a questo punto, occorre delineare la normativa di settore vigente in materia.
L'art. 9, d.lgs. n. 66 del 2003, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, dispone che “il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7”.
La disciplina trova riscontro anche a livello europeo, dove l'art. 5 della direttiva 2003/88/CE, in materia di riposo settimanale, prevede che “gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all'articolo 3. Se condizioni oggettive, tecniche o di organizzazione del lavoro lo giustificano, potrà essere fissato un periodo minimo di riposo di 24 ore”.
Con riferimento al servizio di pronta disponibilità, esso, ai sensi dell'art. 7, comma 1, C.C.N.L. integrativo 20.09.2001, “è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3”, con la previsione, secondo quanto disposto dal comma 6, di
“un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale” nel caso in cui il servizio stesso cada in giorno festivo.
La pronta disponibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi,
“ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di Lire 40.000 per ogni dodici ore”; inoltre, in caso di chiamata, ex comma 9 dell'art. 7,
C.C.N.L. 20.09.2001, “l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40 che, a sua volta, disciplina la “banca delle ore” e prevede la possibilità per il lavoratore di convertire le ore di straordinario in permessi compensativi.
Le parti collettive, ricalcando la disciplina già dettata dall'art. 18,
D.P.R. n. 270 del 1987, hanno disciplinato diverse fattispecie di pronta disponibilità, giacché quest'ultima, a seconda del caso in cui si verifichi o meno l'effettiva chiamata, può dare luogo all'attività lavorativa
(reperibilità attiva) o consistere nel mero rispetto dell'obbligo di attesa senza che segua la prestazione di servizio(reperibilità passiva).
La Cassazione, sul punto, ha più volte chiarito che la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece,
3 in un'obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche. Proprio detta ontologica diversità fra prestazione lavorativa e obbligo di reperibilità giustifica la previsione di un riposo compensativo “senza riduzione del debito orario settimanale”, ossia di una giornata di riposo la cui fruizione lascia globalmente immutata l'ordinaria prestazione oraria settimanale e, quindi, impone una variazione in aumento della durata dell'attività lavorativa da prestare negli altri giorni della settimana.
In altri termini, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, poiché il riposo compensativo non esonera dal rispetto dell'orario complessivo settimanale (non può essere attribuito alcun altro significato all'espressione “senza riduzione del debito orario”), il suo godimento comporta necessariamente l'obbligo del lavoratore di recuperare le ore non lavorate nel giorno di riposo,
“spalmandole” sugli altri giorni lavorativi, nei quali, di conseguenza, la prestazione diviene maggiormente gravosa (cfr. Cass. n. 14770/2017; n.
6491/2016; n. 5465/2016; n. 9316/2014; n. 11730/2013; n. 4688/2011).
Ne discende che, nel silenzio della disposizione contrattuale sulle modalità di fruizione del riposo compensativo, la clausola deve essere interpretata tenendo presente le conseguenze che dal godimento del riposo derivano e, quindi, poiché quest'ultimo da un lato non è diretto a consentire il recupero delle energie psicofisiche e dall'altro impone un sacrificio al lavoratore, si deve ribadire l'esegesi, consolidatasi anche nella giurisprudenza amministrativa (fra le tante, C.d.S. 09.09.2009, n.
5343), secondo la quale l'obbligo del datore di lavoro di concedere la giornata di riposo, rimodulando conseguentemente l'orario settimanale, sorge solo qualora il dipendente ne faccia espressa richiesta.
Il comma 9 dell'art. 7 C.C.N.L. integrativo 20.09.2001, applicabile a tutte le ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata effettiva, disciplina il trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate e prevede il diritto del lavoratore a percepire, oltre all'indennità stabilita dal comma 6, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, a sua scelta, l'imputazione delle ore alla banca disciplinata dall' art. 40, con conseguente possibilità per il dipendente di optare successivamente per il permesso compensativo.
4 La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo settimanale, che restano disciplinati delle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo (art. 26, C.C.N.L. 07.04.1999 e art. 20, C.C.N.L. 01.09.1995).
Pertanto, ove il dipendente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, l'azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 9 (o in alternativa, su richiesta del dipendente, il permesso compensativo di cui all'art. 40 C.C.N.L.), dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla
Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE (cfr. tra le altre, Cass. civ. n. 6491/2016).
Infatti, un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide neppure indirettamente sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda,
a prescindere da una richiesta, trattandosi, come specificato, di diritto indisponibile.
---------
Ciò posto, la parte ricorrente ha lamentato di avere svolto la propria prestazione lavorativa in regime di disponibilità c.d. attiva, ovvero di aver lavorato per sette giorni consecutivi, senza fruire del relativo riposo compensativo, per il periodo da maggio 2010 ad agosto 2020.
E' evidente, quindi, che la pretesa attorea è una richiesta di risarcimento del danno relativo al mancato godimento del riposo settimanale che giustifica, pertanto, la domanda di risarcimento.
Invero, la Cassazione ha ribadito che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché “l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno...”
5 (cfr. Cass. ord. n. 18390/2024, Cass. n. 28177/2021, Cass. n. 24212/20;
Cass. n. 25135/2019, Cass. S.U.n.142/2013).
----------
Nella specie, dunque, facendo applicazione dei su esposti principi, consegue il diritto del al risarcimento del danno per il mancato Parte_1 godimento del riposo compensativo, nelle seguenti settimane: nel 2010, nelle settimane del 3-9 maggio, 12-18 luglio, 9-15 agosto ed, infine, del
20-26 settembre;
nel 2011, nelle settimane del 31 gennaio – 6 febbraio,
14-20 febbraio, 21-27 febbraio, 28 febbraio – 6 marzo, 25-31 luglio, 1-7 agosto, 8-14 agosto, 15-21 agosto ed, infine, 3-9 ottobre;
nel 2012, nelle settimane;
nel 2012, nelle settimane del 30 aprile – 6 maggio, 23-29 luglio, 2-9 settembre, 17-23 settembre, 12-18 novembre ed, infine, del 26 novembre – 2 dicembre;
nel 2013, nelle settimane dell'11-17 marzo, 10-16 giugno, 15-21 luglio, 26 agosto – 1 settembre, 2-8 settembre, 9-15 settembre, 7-13 ottobre ed, infine, del 18-24 novembre;
nel 2014, nelle settimane del 27 gennaio – 2 febbraio, 10-16 febbraio, 24 febbraio – 2 marzo, 17-23 marzo, 14-20 aprile, 30 giugno – 6 luglio, 7-13 luglio, 5-12 ottobre, 24-30 novembre ed, infine, dell'1-7 dicembre;
nel 2015, nelle settimane del 12-18 gennaio, 26 gennaio – 1 febbraio, 2-8 febbraio , 23 febbraio – 1 marzo, 2-8 marzo, 9-15 marzo, 30 marzo – 5 aprile, 13-19 aprile, 20-26 aprile, 11-17 maggio, 20-26 luglio, 17-23 agosto, 24-30 agosto, 14-20 settembre, 16-22 novembre ed, infine, del 7-13 dicembre;
nel
2016, nelle settimane del 18-24 gennaio, 15-21 febbraio, 29 febbraio – 6 marzo, 4-10 aprile ed, infine, dell'11-17 luglio;
nel 2017, nelle settimane del 2-8 gennaio, 9-15 gennaio, 8-14 maggio, 29 maggio – 4 giugno, 4-10 settembre ed, infine, 27 novembre – 3 dicembre;
nel 2018, nelle settimane del 2-8 luglio, 9-15 luglio, 27 agosto – 2 settembre, 26 novembre – 2 dicembre, 3-9 dicembre ed, infine, del 10-16 dicembre;
nel 2019, nelle settimane del 27 maggio – 2 giugno, 3-9 giugno, 1-7 luglio, 30 settembre
– 6 ottobre, 7-13 ottobre ed, infine, nell'anno 2020, nelle settimane del
20-26 luglio e del 24-30 agosto (cfr. doc. n. 10, “rilevazione presenze”, allegato al fascicolo di parte ricorrente).
Diversamente, non sussiste il diritto del al risarcimento, in Parte_1 quanto il ricorrente o ha goduto del riposo compensativo ovvero non ha totalizzato le sette giornate di lavoro consecutive, nelle seguenti settimane: nel 2014, nella settimana del 19-25 maggio;
nel 2016, nelle settimane del 23-29 maggio, 29 agosto – 4 settembre e del 26 settembre –
2 ottobre;
nel 2017, nella settimana del 16-22 gennaio ed, infine, nel
6 2018, nelle settimane dell'1-7 gennaio e del 6-12 agosto (cfr. documento cit.).
---------
In merito, poi, al criterio per determinare l'entità del danno deve ritenersi di utilizzare quale parametro quello della retribuzione giornaliera.
Ed, infatti, come anche riconosciuto dalla Corte di Appello di Bari nella sentenza n. 1589 del 2021, il ricorrente ha lavorato in giornate feriali che, invece, dovevano essere dedicate al riposo compensativo.
Ne deriva, quindi, che al ricorrente spetta il risarcimento del danno da quantificarsi in una giornata lavorativa per ogni riposo settimanale non goduto, con decorrenza dalla maturazione di ogni riposo perduto, per il periodo da maggio 2010 ad agosto 2020, nei limiti su precisati.
--------------
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del valore della prestazione effettivamente riconosciuta.
P.T.M. definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da Parte_1
nei confronti dell
[...] Controparte_1
, con ricorso depositato l'1/07/2021, così provvede:
[...]
- accoglie, in parte, la domanda e, per l'effetto, condanna l CP_1 resistente al risarcimento del danno da usura psicofisica, nella misura di una giornata lavorativa per ogni riposo compensativo perduto, relativamente ai periodi come elencati nella parte motiva e con le limitazioni ivi precisate, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna l Controparte_1
al pagamento, in distrazione, delle spese processuali che liquida in
[...] euro 1.030,00, oltre accessori come per legge.
Bari, il 15/12/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Luigia Lambriola
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro
Tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. GERONIMO MICHELE;
Parte_1
e
con Controparte_1
l'assistenza e difesa dell'avv. TRAVI RAFFAELLA;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.07.2021 – dopo aver Parte_1 premesso di lavorare alle dipendenze dell
[...]
con profilo professionale Controparte_1 di infermiere e con inquadramento nella cat. D del CCNL del Comparto Sanità
Pubblica - ha lamentato di avere svolto la propria attività lavorativa, per il periodo da maggio 2010 ad agosto 2020, per sette giorni consecutivi ovvero con servizio di pronta disponibilità, sia notturna che festiva, di essere stato spesso richiamato in servizio dall'Azienda datrice di lavoro nella giornata di riposo domenicale e che, come risultava dai prospetti dei turni di lavoro, non gli è stato concesso il riposo compensativo previsto dal Contratto Collettivo succitato.
Tanto premesso la parte ricorrente ha chiesto la condanna della CP_1 convenuta al risarcimento del danno da usura psicofisica, nella misura di una giornata lavorativa festiva per ogni riposo compensativo non fruito, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite in distrazione.
Si è costituita in giudizio l Controparte_1
eccependo, in via preliminare, la nullità del ricorso
[...]
1 per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, l'intervenuta prescrizione dei crediti pretesi e, nel merito, chiedendone il rigetto.
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La domanda è, in parte, fondata e va accolta per quanto di ragione.
Sulla eccezione di nullità del ricorso.
Innanzitutto, è infondata l'eccezione di nullità del ricorso.
La semplice lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente agevolmente di comprendere come questo contenga una precisa indicazione dell'oggetto e delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda di condanna dell convenuta al risarcimento del danno da CP_1 usura psicofisica: risultano, infatti, chiaramente espressi sia il petitum, che i titoli delle singole pretese di accertamento sottostanti;
d'altronde, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, si è in presenza di un ricorso nullo per violazione dell'art. 414 c.p.c., solo qualora risulti impossibile l'individuazione, attraverso l'esame complessivo dell'atto, del petitum ovvero dei <<…fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni…>> (vd., ex multis, ordinanza della Cassazione n. 3143 dell'1.02.2019).
Del resto, risulta documentalmente che il ha allegato al proprio Parte_1 fascicolo telematico le “rilevazioni presenze” relative alle annualità oggetto della odierna domanda risarcitoria (cfr. doc. 10 del fascicolo di parte).
Peraltro, la parte resistente si è pienamente difesa nel merito, mostrando, così, di avere perfettamente compreso sia l'oggetto che le ragioni della pretesa.
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Sulla prescrizione.
L'eccezione di prescrizione (decennale) è infondata.
Ed invero, il termine di prescrizione (decennale ex art. 2946 c.c., stante la dedotta domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale)
è stato utilmente interrotto dall'atto di diffida trasmesso a mezzo PEC, alla Amministrazione resistente, in data 20.12.2019 (cfr. doc. 12, allegato al fascicolo di parte ricorrente).
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Nel merito, la domanda è, in parte, fondata e va accolta per quanto di ragione.
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2 Ciò chiarito, a questo punto, occorre delineare la normativa di settore vigente in materia.
L'art. 9, d.lgs. n. 66 del 2003, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, dispone che “il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7”.
La disciplina trova riscontro anche a livello europeo, dove l'art. 5 della direttiva 2003/88/CE, in materia di riposo settimanale, prevede che “gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all'articolo 3. Se condizioni oggettive, tecniche o di organizzazione del lavoro lo giustificano, potrà essere fissato un periodo minimo di riposo di 24 ore”.
Con riferimento al servizio di pronta disponibilità, esso, ai sensi dell'art. 7, comma 1, C.C.N.L. integrativo 20.09.2001, “è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3”, con la previsione, secondo quanto disposto dal comma 6, di
“un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale” nel caso in cui il servizio stesso cada in giorno festivo.
La pronta disponibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi,
“ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di Lire 40.000 per ogni dodici ore”; inoltre, in caso di chiamata, ex comma 9 dell'art. 7,
C.C.N.L. 20.09.2001, “l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40 che, a sua volta, disciplina la “banca delle ore” e prevede la possibilità per il lavoratore di convertire le ore di straordinario in permessi compensativi.
Le parti collettive, ricalcando la disciplina già dettata dall'art. 18,
D.P.R. n. 270 del 1987, hanno disciplinato diverse fattispecie di pronta disponibilità, giacché quest'ultima, a seconda del caso in cui si verifichi o meno l'effettiva chiamata, può dare luogo all'attività lavorativa
(reperibilità attiva) o consistere nel mero rispetto dell'obbligo di attesa senza che segua la prestazione di servizio(reperibilità passiva).
La Cassazione, sul punto, ha più volte chiarito che la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece,
3 in un'obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche. Proprio detta ontologica diversità fra prestazione lavorativa e obbligo di reperibilità giustifica la previsione di un riposo compensativo “senza riduzione del debito orario settimanale”, ossia di una giornata di riposo la cui fruizione lascia globalmente immutata l'ordinaria prestazione oraria settimanale e, quindi, impone una variazione in aumento della durata dell'attività lavorativa da prestare negli altri giorni della settimana.
In altri termini, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, poiché il riposo compensativo non esonera dal rispetto dell'orario complessivo settimanale (non può essere attribuito alcun altro significato all'espressione “senza riduzione del debito orario”), il suo godimento comporta necessariamente l'obbligo del lavoratore di recuperare le ore non lavorate nel giorno di riposo,
“spalmandole” sugli altri giorni lavorativi, nei quali, di conseguenza, la prestazione diviene maggiormente gravosa (cfr. Cass. n. 14770/2017; n.
6491/2016; n. 5465/2016; n. 9316/2014; n. 11730/2013; n. 4688/2011).
Ne discende che, nel silenzio della disposizione contrattuale sulle modalità di fruizione del riposo compensativo, la clausola deve essere interpretata tenendo presente le conseguenze che dal godimento del riposo derivano e, quindi, poiché quest'ultimo da un lato non è diretto a consentire il recupero delle energie psicofisiche e dall'altro impone un sacrificio al lavoratore, si deve ribadire l'esegesi, consolidatasi anche nella giurisprudenza amministrativa (fra le tante, C.d.S. 09.09.2009, n.
5343), secondo la quale l'obbligo del datore di lavoro di concedere la giornata di riposo, rimodulando conseguentemente l'orario settimanale, sorge solo qualora il dipendente ne faccia espressa richiesta.
Il comma 9 dell'art. 7 C.C.N.L. integrativo 20.09.2001, applicabile a tutte le ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata effettiva, disciplina il trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate e prevede il diritto del lavoratore a percepire, oltre all'indennità stabilita dal comma 6, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, a sua scelta, l'imputazione delle ore alla banca disciplinata dall' art. 40, con conseguente possibilità per il dipendente di optare successivamente per il permesso compensativo.
4 La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo settimanale, che restano disciplinati delle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo (art. 26, C.C.N.L. 07.04.1999 e art. 20, C.C.N.L. 01.09.1995).
Pertanto, ove il dipendente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, l'azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 9 (o in alternativa, su richiesta del dipendente, il permesso compensativo di cui all'art. 40 C.C.N.L.), dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla
Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE (cfr. tra le altre, Cass. civ. n. 6491/2016).
Infatti, un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide neppure indirettamente sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda,
a prescindere da una richiesta, trattandosi, come specificato, di diritto indisponibile.
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Ciò posto, la parte ricorrente ha lamentato di avere svolto la propria prestazione lavorativa in regime di disponibilità c.d. attiva, ovvero di aver lavorato per sette giorni consecutivi, senza fruire del relativo riposo compensativo, per il periodo da maggio 2010 ad agosto 2020.
E' evidente, quindi, che la pretesa attorea è una richiesta di risarcimento del danno relativo al mancato godimento del riposo settimanale che giustifica, pertanto, la domanda di risarcimento.
Invero, la Cassazione ha ribadito che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché “l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno...”
5 (cfr. Cass. ord. n. 18390/2024, Cass. n. 28177/2021, Cass. n. 24212/20;
Cass. n. 25135/2019, Cass. S.U.n.142/2013).
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Nella specie, dunque, facendo applicazione dei su esposti principi, consegue il diritto del al risarcimento del danno per il mancato Parte_1 godimento del riposo compensativo, nelle seguenti settimane: nel 2010, nelle settimane del 3-9 maggio, 12-18 luglio, 9-15 agosto ed, infine, del
20-26 settembre;
nel 2011, nelle settimane del 31 gennaio – 6 febbraio,
14-20 febbraio, 21-27 febbraio, 28 febbraio – 6 marzo, 25-31 luglio, 1-7 agosto, 8-14 agosto, 15-21 agosto ed, infine, 3-9 ottobre;
nel 2012, nelle settimane;
nel 2012, nelle settimane del 30 aprile – 6 maggio, 23-29 luglio, 2-9 settembre, 17-23 settembre, 12-18 novembre ed, infine, del 26 novembre – 2 dicembre;
nel 2013, nelle settimane dell'11-17 marzo, 10-16 giugno, 15-21 luglio, 26 agosto – 1 settembre, 2-8 settembre, 9-15 settembre, 7-13 ottobre ed, infine, del 18-24 novembre;
nel 2014, nelle settimane del 27 gennaio – 2 febbraio, 10-16 febbraio, 24 febbraio – 2 marzo, 17-23 marzo, 14-20 aprile, 30 giugno – 6 luglio, 7-13 luglio, 5-12 ottobre, 24-30 novembre ed, infine, dell'1-7 dicembre;
nel 2015, nelle settimane del 12-18 gennaio, 26 gennaio – 1 febbraio, 2-8 febbraio , 23 febbraio – 1 marzo, 2-8 marzo, 9-15 marzo, 30 marzo – 5 aprile, 13-19 aprile, 20-26 aprile, 11-17 maggio, 20-26 luglio, 17-23 agosto, 24-30 agosto, 14-20 settembre, 16-22 novembre ed, infine, del 7-13 dicembre;
nel
2016, nelle settimane del 18-24 gennaio, 15-21 febbraio, 29 febbraio – 6 marzo, 4-10 aprile ed, infine, dell'11-17 luglio;
nel 2017, nelle settimane del 2-8 gennaio, 9-15 gennaio, 8-14 maggio, 29 maggio – 4 giugno, 4-10 settembre ed, infine, 27 novembre – 3 dicembre;
nel 2018, nelle settimane del 2-8 luglio, 9-15 luglio, 27 agosto – 2 settembre, 26 novembre – 2 dicembre, 3-9 dicembre ed, infine, del 10-16 dicembre;
nel 2019, nelle settimane del 27 maggio – 2 giugno, 3-9 giugno, 1-7 luglio, 30 settembre
– 6 ottobre, 7-13 ottobre ed, infine, nell'anno 2020, nelle settimane del
20-26 luglio e del 24-30 agosto (cfr. doc. n. 10, “rilevazione presenze”, allegato al fascicolo di parte ricorrente).
Diversamente, non sussiste il diritto del al risarcimento, in Parte_1 quanto il ricorrente o ha goduto del riposo compensativo ovvero non ha totalizzato le sette giornate di lavoro consecutive, nelle seguenti settimane: nel 2014, nella settimana del 19-25 maggio;
nel 2016, nelle settimane del 23-29 maggio, 29 agosto – 4 settembre e del 26 settembre –
2 ottobre;
nel 2017, nella settimana del 16-22 gennaio ed, infine, nel
6 2018, nelle settimane dell'1-7 gennaio e del 6-12 agosto (cfr. documento cit.).
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In merito, poi, al criterio per determinare l'entità del danno deve ritenersi di utilizzare quale parametro quello della retribuzione giornaliera.
Ed, infatti, come anche riconosciuto dalla Corte di Appello di Bari nella sentenza n. 1589 del 2021, il ricorrente ha lavorato in giornate feriali che, invece, dovevano essere dedicate al riposo compensativo.
Ne deriva, quindi, che al ricorrente spetta il risarcimento del danno da quantificarsi in una giornata lavorativa per ogni riposo settimanale non goduto, con decorrenza dalla maturazione di ogni riposo perduto, per il periodo da maggio 2010 ad agosto 2020, nei limiti su precisati.
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Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del valore della prestazione effettivamente riconosciuta.
P.T.M. definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da Parte_1
nei confronti dell
[...] Controparte_1
, con ricorso depositato l'1/07/2021, così provvede:
[...]
- accoglie, in parte, la domanda e, per l'effetto, condanna l CP_1 resistente al risarcimento del danno da usura psicofisica, nella misura di una giornata lavorativa per ogni riposo compensativo perduto, relativamente ai periodi come elencati nella parte motiva e con le limitazioni ivi precisate, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna l Controparte_1
al pagamento, in distrazione, delle spese processuali che liquida in
[...] euro 1.030,00, oltre accessori come per legge.
Bari, il 15/12/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Luigia Lambriola
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