Articolo 50 del Codice della proprietà industriale
Articolo 49Articolo 51
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15 maggio 2005
Art. 50. Liceita' 1. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione e' contraria all'ordine pubblico o al buon costume.
2. L'attuazione di un'invenzione non puo' essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.
Entrata in vigore il 15 maggio 2005
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