Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 16/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza n.5 anno 2025
Oggetto:
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
appello avverso la sentenza In nome del popolo italiano n.107/2024 del L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A Tribunale di
- S E Z I O N E L A V O R O - Spoleto -giudice del lavoro- personale docente composta dai magistrati: scuola-
graduatorie Dr. Vincenzo Pio Baldi Presidente provinciali per le supplenze biennio Dr.ssa Simonetta Liscio Consigliera est. 2022/2024 - Dr. Sa Francesca Altrui Consigliera criterio di inserimento
Scaduto in data 15 gennaio 2025 il termine di deposito delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter C.p.C., pubblicando il dispositivo in data 16 gennaio 2025 all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.110 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass. (cui è riunita la causa n. 111/2024) p r o m o s s a d a (CF ) Controparte_1 P.IVA_1 [...] in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, organicamente patrocinati dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Perugia (CF ), presso la cui sede sono ex lege domiciliati in Perugia P.IVA_2 via degli Offici n. 12 (PEC: – FAX 075/5736656) Email_1
- appellanti principali- appellati c o n t r o
c.f. , nato Ad Assisi il 17 agosto 1981 CP_3 C.F._1
e residente in [...], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Roberto Micanti del Foro di Spoleto, (c.f. ) e dall'Avv. Filippo Tosti del Foro di Spoleto ( c.f. C.F._2
), i quali dichiarano di voler ricevere comunicazioni e C.F._3 notificazioni agli indirizzi pec e Email_2 ed al numero di fax 0743 675065, ed elettivamente Email_3 domiciliato presso il loro studio in Foligno, piazza Santa Angela n.3, giusta procura rilasciata su foglio separato, inserito nella busta telematica contenente il ricorso in appello, ai sensi dell'art. 83 C.p.C. appellato -appellante incidentale- e nei confronti di
1
- Appellati non costituiti-
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.107/2024 del Tribunale di Spoleto -giudice del lavoro pubblicata il 23 maggio 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
già inserito nella seconda fascia della GPS per la provincia di Controparte_3
Perugia per il biennio 2022/2024, dopo avere conseguito il titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno entro il 30 giugno 2023 fu inserito a domanda nell'elenco aggiuntivo, previsto con Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, compreso nella medesima graduatoria provinciale per l'insegnamento per il biennio 2022/2024, nella classe di concorso ADSS ( sostegno nella scuola secondaria di secondo grado) con il punteggio di 77 punti e venne assunto per l'anno scolastico 2023/2024 con incarico di supplenza sino al termine delle attività didattiche. Il lavoratore ricorse al giudice del lavoro competente per territorio denunciando come ben 47 colleghi con punteggio inferiore al suo avessero ricevuto la nomina con contratti di assunzione, sempre a tempo determinato, ma con gli effetti previsti dall'art. 5, commi 6-11 del D.L. n. 44/2023 ( convertito in L. n.74/2023), cioè ammessi al percorso annuale di prova al cui esito positivo era prevista la conferma in ruolo a tempo indeterminato. Tanto era potuto avvenire in conseguenza del fatto che il Controparte_1
, tramite l' , nel dare esecuzione a quanto
[...] Controparte_2 previsto nell'ordinanza n. 112/2022 e nel successivo decreto 17 marzo 2023 n. 51 - che avevano istituito e regolato l'apposito elenco aggiuntivo in cui avrebbero dovuto essere inseriti i docenti che avessero conseguito il titolo abilitante l'insegnamento entro il 30 giugno 2023- nel predisporre l'aggiornamento delle graduatorie per la provincia di Perugia aveva creato invece una “ sottofascia”, posta cioè in coda alla prima fascia ( denominata 1A) in cui erano collocati gli aspiranti in possesso del titolo specialistico sin da epoca precedente il 30 giungo 2023, e nella sottofascia ( denominata 1B) aveva inserito tutti gli aspiranti che avevano conseguito il titolo solo nel corso di validità della GPS, comunque entro il 30 giugno 2023. Sostenne il lavoratore che l'inserimento dei docenti che avevano conseguito il titolo entro il 30 giugno 2023 nella graduatoria per le supplenze avrebbe dovuto essere effettuato “ a pettine” nella prima fascia e non invece “ in coda”, in tal senso invocando lo stesso principio che la Corte Costituzionale aveva espresso nella sentenza n. 41/2011 con riguardo alla analoga fattispecie dell'inserimento del personale docente in graduatorie di province diverse da quella di originario
2 inserimento, evidenziando la “ ratio” del sistema, volto a valorizzare il possesso dei titoli specialistici e non invece la maggiore anzianità di iscrizione nella graduatoria. Chiese allora il ricorrente che fosse dichiarata l'illegittimità della condotta datoriale e che, come conseguenza, fosse dichiarata tenuta l'Amministrazione convenuta a rettificare la prima fascia delle GPS, inserendovi “ a pettine” il ricorrente con il punteggio di 77 punti e che per ulteriore conseguenza gli fosse riconosciuto il diritto ad ottenere la nomina ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del D.L. n. 44/2023 con, o comunque in funzione di, conferma in ruolo ed assunzione a tempo indeterminato, con riserva di agire per il risarcimento del danno subito. Il convenuto , così come la sua articolazione territoriale costituita CP_1 dall' rimasero contumaci. Controparte_2
Il contraddittorio fu esteso, con notifica eseguita ai sensi dell'art. 151 C.p.C., ai docenti inseriti nella prima fascia della GPS con punteggio uguale o inferiore a 77 punti, senza che nessuno di costoro si costituisse. Il Tribunale definì il giudizio sostanzialmente accogliendo la tesi prospettata dal ricorrente e richiamando il tenore delle argomentazioni spese dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 41/2011, circoscrivendo però la decisione nei seguenti termini dispositivi:
“1) Accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad essere inserito nella prima fascia delle GPS di appartenenza “a pettine”, con il punteggio di 77 punti conseguito per i titoli e servizi;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.” . Contro la sentenza, con ricorso depositato telematicamente il 25 giugno 2024 ha proposto appello il con l' CP_1 Controparte_2 chiedendone l'integrale riforma con il rigetto delle domande accolte dal Tribunale. Ricostruito il quadro normativo gli appellanti affermano erronea la tesi accolta dal Tribunale. La previsione dell'elenco aggiuntivo in cui inserire gli aspiranti che avessero conseguito il titolo all'insegnamento specialistico entro il 30 giugno 2023, cioè nel corso della vigenza delle graduatoria per le supplenze valevole per il biennio 2022/2024, secondo gli appellanti non aveva determinato una riapertura dei termini della procedura concorsuale. La priorità doveva allora riconoscersi agli iscritti in prima fascia perché in possesso del titolo già al momento della scadenza originaria della domanda di inserimento, ciò che conferiva loro un diritto quesito a non essere sopravanzati da quanti non si potevano ritenere essere nelle stesse condizioni all'epoca della scadenza della domanda. Ragionando diversamente, come invece aveva ritenuto il Tribunale, si sarebbe ed anzi si era consentita una “ discriminazione alla rovescia”, riconoscendosi un trattamento identico a quello di lavoratori in condizioni diverse.
3 Il principio enunciato dalla Corte Costituzionale nella sentenza richiamata dal Tribunale non era mutuabile al caso in questione proprio per la considerazione che nella fattispecie trattata dal giudice delle leggi il confronto doveva essere fatto tra docenti già in possesso dei medesimi titoli. Del resto la stessa lettera della legge giustificava una diversificazione tra la prima fascia e i previsti elenchi aggiuntivi così che il primo giudice avrebbe semmai dovuto sottoporre la norma- in specie l'art. 5, comma 5 del D.L. n. 44/23, al vaglio di costituzionalità. La sentenza del Tribunale sarebbe poi errata per avere omesso di rilevare il difetto di interesse ad agire del lavoratore che aveva conseguito, per l'anno scolastico 2023/2024, un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche che mai avrebbe potuto essere riqualificato, durante il suo corso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 e, cioè finalizzato all'immissione in ruolo, in mancanza del prescritto percorso di formazione e prova. Con separato ricorso depositato il 26 giugno 2024 avverso la medesima sentenza ha proposto appello impugnandola laddove era stata omessa la CP_3 pronuncia sulle ulteriori domande formulate dal ricorrente al Tribunale e, specificamente, sull'accertamento del diritto del ricorrente ad essere assunto ex art. 5, comma 5 e seguenti del D.L.n. 44/23, previa rettifica della GPS. Ha inoltre chiesto la riforma della pronuncia in punto di regolazione delle spese processuali, assumendo insussistenti le condizioni per la compensazione delle stesse, tanto meno integrale, divisata invece dal Tribunale sulla base della controvertibilità della questione trattata e della sua complessità. Su richiesta dell'appellante il contraddittorio è stato esteso, tramite notifica ex art. 151 C.p.C., ai docenti inseriti nella prima fascia della GPS con punteggio uguale o inferiore a 77 punti, nessuno dei quali risulta essersi costituito nel grado. Tanto quanto il con l'ufficio scolastico regionale si sono CP_3 CP_1 costituiti come appellati, ciascuno nell'ambito dell'impugnazione ex adverso proposta chiedendo il rigetto della stessa. Chiamati alla medesima udienza, questa Corte ha riunito i giudizi di impugnazione avverso la medesima sentenza. All'esito della discussione orale della causa questa Corte, ritenuto necessario un approfondimento delle questioni trattate dalle parti, ha differito la discussione ad altra data e ritenendo sussistenti le condizioni di cui all'art. 127 ter C.p.C. ha sostituito la discussione orale con il deposito di note scritte cui ha autorizzato le parti nel termine assegnato sino al 15 gennaio 2025. Le parti costituite hanno assolto il relativo onere con il deposito di brevi note riproducenti le conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti di appello e di costituzione. Questa Corte ha definito il grado di giudizio pubblicando in PCT in data 16 gennaio 2025 il dispositivo che ora si riproduce in calce.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il quadro normativo:
-Con l'art. 1 della L. n. 124/1999 venne sostituito l'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado ( D. Lvo n. 297/1994) sull'accesso ai ruoli: "
1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.”
-A sua volta con il comma 6 del medesimo articolo 1 della L. n. 124/1999 venne sostituito il detto articolo 401:
“1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1.
2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.
3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo modalità da definire con regolamento da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione.”
-L'articolo 4 della legge n. 124/1999 regolò poi il conferimento delle supplenze. In particolare, secondo quanto previsto dal comma 6 bis ( introdotto con il D.L. n.126/2019, convertito in L. n. 159/2019) ”Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 21, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.”.
-Con riguardo al periodo di tempo che interessa l'odierno contendere, con Ordinanza n. 112 del 26 maggio 2022 ( analogamente a quanto disposto per il 1 N.d.r.: Si tratta, rispettivamente, delle supplenze per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, e delle supplenze per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico per le quali ultime si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. 5 precedente biennio con l'Ordinanza n. 20/2020) il ha Controparte_1 disciplinato, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024,
“l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124.”. All'articolo 3, in particolare, l'ordinanza delinea l'organizzazione delle GPS” distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11”. Per il settore del “sostegno” il comma 10 specifica che la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;
la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2021/2022 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado. All'articolo 10 l'ordinanza ministeriale consente che:
“Nelle more della ricostituzione delle GPS, gli aspiranti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per l'anno scolastico 2023/2024, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia. “ La norma poi demanda ad apposito decreto del Ministero la costituzione degli elenchi aggiuntivi e la definizione della relativa tempistica.
- Con il decreto n. 51 del 17 marzo 2023 il ha dato esecuzione CP_1 all'Ordinanza disponendo (art.1) che “nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 30 giugno 2023”.
-Infine con l'art. 5, comma 5 del D.L. 44/2023, conv. In L. n. 74/2023, si è stabilito che “ In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'art. 39 della L. n. 449/'97, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all' art. 4, comma 6 bis della L. n. 124/1999, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023.”.
6 - Con decreto ministeriale n. 119/2023, in particolare, si è disposto, all'articolo 2 che “ In applicazione dell'articolo 5, commi da 5 a 17 del decreto legge, in via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o negli elenchi aggiuntivi”, secondo le modalità stabilite nel successivo articolo 3; al quarto comma, in particolare, prevede che “il conferimento dell'incarico a tempo determinato disposto ai sensi della presente procedura è finalizzato – previo superamento del percorso annuale di prova in servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e positiva valutazione della lezione simulata di cui all'articolo 8 del presente decreto – all'immissione in ruolo con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato.”. 2 la posizione del docente CP_3
Nella graduatoria 2022/2024 per la provincia di Perugia Morici venne inizialmente inserito in seconda fascia con il punteggio di 77 punti, non avendo egli ancora conseguito alla data di scadenza della domanda lo specifico titolo di specializzazione per il sostegno. Conseguito ( pacificamente) il titolo entro il 30 giugno 2023 presentò in CP_3 via telematica domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi. Venne in conseguenza di ciò inserito, con il suo punteggio di merito di 77 punti, nella sottofascia 1B, posta in coda alla (sotto)fascia 1°, essa riservata a coloro che già al momento della originaria domanda erano in possesso della specializzazione per il sostegno. In particolare risulta collocato alla posizione 419. CP_3
Nella sottofascia 1A i docenti collocati dalla posizione 154 alla posizione 364 ( l'ultima posizione della fascia 1A) risultano avere punteggi inferiori a 77. Non è contestato che l' abbia conferito ( doc. nn. 13 Controparte_2
e 14 per l'anno scolastico 2023/2024 n. 48 incarichi di docenza nella CP_3 classe ADSS ai sensi del citato articolo 5, individuando come destinatari altrettanti docenti inseriti esclusivamente nella sottofascia 1A a partire dal docente inserito alla posizione n. 116 ( con punteggio 92), cui hanno fatto seguito i docenti collocati in posizioni tutte successive alla 154 ( sino all'ultima posizione n. 364), con punteggi tutti inferiori ai 77 posseduti da CP_3
Di seguito l' ( doc. nn. 16 e 17 conferì per il Controparte_2 CP_3 medesimo anno scolastico gli incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche secondo l'ordine della medesima GPS, sempre assegnando priorità ai docenti inseriti nella sottofascia 1A, per poi proseguire con i docenti inseriti nella sottofascia 1B, compreso e con i docenti inseriti nella seconda fascia CP_3
7 nei limiti della disponibilità dei posti non vacanti ma disponibili.
3 le ragioni dell'appello principale. L'Amministrazione appellante assume che l'elenco aggiuntivo previsto dall'Ordinanza Ministeriale e dal successivo decreto ministeriale, cui lo stesso articolo 5 deL D.L. n. 44/2023 fa riferimento, sia legittimamente posto in coda alla prima fascia in ragione della priorità nell'acquisizione del titolo di specializzazione da parte degli aspiranti inseriti nella prima fascia, conseguito già al momento della domanda di inserimento nella graduatoria biennale. Il Tribunale, nel definire diversamente la domanda del docente, come sopra ricordato ha richiamato il principio individuato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 41/2011. L'appellante afferma trattarsi di principio non mutuabile alla fattispecie in esame. Dinanzi alla Corte Costituzionale si era trattato dell'inserimento a domanda del docente, già inserito nella graduatoria di una provincia, nella graduatoria di altra provincia, fattispecie per la quale la disciplina legislativa ( art. 1, comma 4 ter del D.L. n. 134/2009, conv. in L. n. 167/2009) aveva previsto l'inserimento “ in coda” dopo l'ultima posizione della terza fascia: la fattispecie dunque riguardava personale che si trovava, tutto, già in possesso dei titoli per l'inserimento nelle singole, diverse, fasce della graduatoria sin dal momento della domanda. Tale non avrebbe potuto ritenersi la situazione prospettata dal ricorrente CP_3 che pacificamente aveva acquisito il titolo di specializzazione in un momento successivo alla scadenza del termine per presentare domanda di inserimento nella GPS. Ne conseguirebbe, secondo l'appellante, che nessuna discriminazione sarebbe ipotizzabile se non proprio ( alla rovescia) in danno degli aspiranti già inseriti ab origine nella prima fascia perché già in possesso del titolo di specializzazione alla data della domanda di inserimento nella graduatoria.
4 Individuazione del criterio di inserimento nella graduatoria Questa Corte non ritiene condivisibili le censure ed i dubbi che prospetta l'appellante Amministrazione. L'Ordinanza ministeriale, cui il legislatore del 1999 ha demandato la regolamentazione delle graduatorie da utilizzare tanto per l'inserimento in ruolo ( per la percentuale non riservata ai periodici concorsi per titoli ed esami), quanto per il conferimento delle supplenze, ha previsto due fasce, collocate in sequenza e rispettivamente corrispondenti agli aspiranti già in possesso del titolo di specializzazione e a quelli che ancora tale titolo non abbiano conseguito. La medesima fonte normativa secondaria ha riconosciuto espressamente, nell'ambito di vigenza temporale della graduatoria, valore all'acquisizione del titolo entro la data del 30 giugno 2023, individuando ad hoc un elenco aggiuntivo alla prima fascia in cui collocare tali aspiranti. Osserva allora questo collegio che con riferimento al secondo anno di vigenza della graduatoria ( anno scolastico 1.9.2023-31.8.2024) tali aspiranti vengono
8 a trovarsi certamente in situazione del tutto identica a quella degli aspiranti già collocati in prima fascia. Irragionevole, di conseguenza, pare l'inserimento dell'elenco aggiuntivo ( che di per sé, letteralmente, non significa necessariamente subordinato, come pare confermare l'uso della disgiuntiva “o” che usa l'articolo 5, comma 5 del citato D.L. n. 44/2023 ) in coda alla prima fascia: tanto certamente svilisce, nel conferimento degli incarichi di docenza, il criterio del merito che già la Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 41/2011 ha individuato come principio ispiratore del legislatore con la legge n. 124 del 1999. Anche nel caso di specie può infatti rilevarsi ( parafrasando la citata sentenza) che, limitatamente agli incarichi da conferirsi per l'anno scolastico 2023/2024, il mero dato formale della maggiore anzianità nel conseguimento del titolo di specializzazione per l'inserimento nella prima fascia introduce una disciplina irragionevole che comporta, a parità di titolo abilitante, l'ingiustificato sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica. Del resto, si osserva ancora, se fosse “ intangibile”, come pretende l'appellante Amministrazione, la situazione in essere al momento della originaria domanda di inserimento nella GPS biennale, risulterebbe per contro ingiustificato il riconosciuto sopravanzamento ( con qualunque punteggio) degli aspiranti “ spostati” durante la vigenza della graduatoria nell'elenco aggiuntivo rispetto ai docenti rimasti nella subordinata seconda fascia e già in essa ab origine collocati perché non in possesso del titolo di specializzazione. 5 Il diritto dell' aspirante CP_3
Deve di conseguenza confermarsi il diritto già riconosciuto dal Tribunale in favore di ad essere inserito “ a pettine”, secondo il punteggio già maturato CP_3 di 77 punti, e non in coda rispetto ai docenti inseriti nella prima fascia, con la precisazione che tale inserimento vale, a parziale modifica della graduatoria elaborata per il biennio 2022/2024, esclusivamente per l'anno 2023/2024 ai fini del conferimento degli incarichi di docenza temporanei. 6 Conseguenze Non risulta contestato che laddove ciò fosse stato riconosciuto dall'Amministrazione avrebbe potuto essere destinatario, ai sensi dell'art. CP_3
2, comma 1 del Decreto ministeriale n. 119/2023, di uno degli incarichi previsti dall'art. 5, comma 5 e seguenti del D.L. n. 44/2023 perché in tali termini vennero assunti i docenti inseriti in prima fascia anche con punteggio inferiore al suo, mentre a fu assegnato un8 diverso) incarico di supplenza fino al termine CP_3 delle attività didattiche. 7 L'appello incidentale di CP_3 ha proposto a sua volta appello, come nello storico di lite già ricordato,
[...] per ottenere, in assenza di pronuncia da parte del Tribunale sulla sua domanda,
9 il riconoscimento del diritto ad essere destinatario di una nomina ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del D.L. n. 44/2023 con - o comunque in funzione di- conferma in ruolo ed assunzione a tempo indeterminato, con riserva di agire per il risarcimento del danno subito. 8 Il diritto riconoscibile a CP_3
Per quanto argomentato ai punti che precedono va dichiarato il diritto di CP_3
ad essere assunto per l'anno scolastico 2023/2024 con contratto a
[...] tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 5 seguenti del D.L. n. 44/2023 (conv. in L. n. 74/2023) e dell'art. 3, comma 4 del D.M. n. 119/2023, secondo il quale “ il conferimento dell'incarico a tempo determinato disposto ai sensi della presente procedura è finalizzato – previo superamento del percorso annuale di prova in servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e positiva valutazione della lezione simulata di cui all'articolo 8 del presente decreto – all'immissione in ruolo con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato”. Va escluso invece il riconoscimento del diritto all'assunzione in ruolo, quale ulteriore conseguenza dell'assunzione ai termini dell'art. 5 citato, per essere tale effetto del tutto subordinato all'esperimento del periodo di prova, cui certamente non è stato soggetto per essere egli, piuttosto, in quell'anno CP_3 scolastico stato destinatario di un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche. Resta però certo il suo ( pur contestato dalla controparte) interesse ad una pronuncia dichiarativa del suo diritto, conseguendone l'obbligo da parte dell'Amministrazione di sottoporre, ora, per allora, al previsto periodo di CP_3 prova, necessariamente accessivo ad un nuovo contratto di assunzione questa volta nei modi e termini di cui all'art. 5, commi 5 e seguenti del D.L. n. 44/2023 citato. 9 La regolazione delle spese processuali Merita parziale accoglimento anche l'ulteriore motivo di doglianza mosso da avverso il punto della sentenza del Tribunale relativo alla regolazione CP_3 delle spese processuali. E' di una certa evidenza, infatti, che la complessità o la controvertibilità delle questioni trattate non possa costituire di per sé ragione, ai sensi dell'art. 92 C.p.C. per una compensazione integrale delle spese processuali, soprattutto laddove la motivazione di accoglimento del ricorso del lavoratore sia stata dichiaratamente imperniata sull'applicazione di un principio affermato anni addietro dalla Corte Costituzionale. Piuttosto, dovendosi in questa sede comunque valutare l'esito complessivo del giudizio, ritiene questo collegio che l'assenza di pronunciamenti del giudice di legittimità sulla specifica fattispecie consenta, insieme all'inaccoglibilità della pretesa di assunzione in ruolo, di compensare tra le parti per un terzo le spese del doppio grado di giudizio, la residua parte, liquidata per ciascun grado come
10 in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 147/2022 e nel rispetto dei valori minimi ivi indicati, restando a carico degli appellanti principali che ne rifonderanno l'importo all'appellato con distrazione in favore dei suoi CP_3 difensori, Avv. Roberto Micanti e Filippo Tosti, che se ne sono dichiarati antistatari. 10 Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. n. 1778 del 2016).
P.Q.M.
Pronunciando nel contraddittorio cartolare tra le parti, respinge l'appello principale proposto dal ed Controparte_1 [...]
avverso la sentenza n. 107/2024 del giudice del lavoro Controparte_2 di Spoleto. In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da CP_3 avverso la medesima sentenza ed in riforma della stessa così provvede:
- 1) Accerta e dichiara il diritto di , inserito nell'elenco CP_3 aggiuntivo alla GPS per il biennio 2022-2024 nella classe di concorso ADSS con il punteggio di 77 punti, ad essere inserito per l'anno scolastico 2023-2024 con tale punteggio “ a pettine” rispetto agli iscritti nella prima fascia ai fini delle assegnazioni a tempo determinato;
- 2) Accerta e dichiara il diritto di ad essere assunto per l'anno CP_3 scolastico 2023/2024 con contratto a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 5 seguenti del D.L. n. 44/2023 (conv. in L. n. 74/2023) e condanna gli appellanti, ora per allora, ad assumere CP_3 con contratto a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 5 seguenti del D.L. n. 44/2023.
- 3) Respinge ogni ulteriore pretesa dell'appellante incidentale CP_3
- 4) Liquida le spese processuali del doppio grado di giudizio in €. 4.500,00 per il primo grado ed €. 4.200,00 per il presente grado per compenso professionale, cui aggiungere rimborso spese generali in misura del 15%, CPA d IVA come per legge. Dichiara compensate tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio, così come appena liquidate, nella misura di un terzo e condanna le amministrazioni appellanti principali a rifonderne la residua parte all'appellato con distrazione in favore dei suoi difensori, Avv. CP_3
11 Roberto Micanti e Filippo Tosti, che se ne sono dichiarati antistatari. Così deciso il 16 gennaio 2025 Il Presidente
Dr. Vincenzo Pio Baldi
La consigliera est.
Dr.ssa Simonetta Liscio
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