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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/09/2025, n. 8660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8660 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 4 settembre 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 3990 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.to e difeso dagli Avv. Controparte_1
Tatiana Biagioni e Anna Danesi – ricorrente E rappr.ta e difesa dall'Avv. Controparte_2
Giovanni Cinque – convenuta
Oggetto: retribuzioni
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 49,373,41, oltre alla rivalutazione istat ed agli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
b) condanna la società convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €. 390,00 per spese e €. 6.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso pervenuto il 4/2/2025 Controparte_1 conveniva qui in giudizio la Controparte_3
(in sintesi): di aver lavorato alle dipendenze di questa dal 22/11/2022 al
[...]
3/1/2025, come quadro secondo il CCNL Terziario, a tempo pieno;
data in cui il rapporto era cessato per dimissioni rassegnate per giusta causa, stante il fatto che dal giugno 2024 non era stato retribuito, e da settembre 2024 nemmeno la società gli aveva consegnato i prospetti-paga; che cessato il rapporto, non aveva ricevuto le relative competenze;
dedotto di esser rimasto in credito delle seguenti somme (lorde):
- €. 3.857,15 per retribuzione di giugno 2024, come da relativo cedolino;
- €. 3.714,29 per retribuzione di 14^ 2024, come da relativo cedolino;
- €. 3.714,22 per retribuzione di luglio 2024, come da relativo cedolino;
- €. 3.714,29 per retribuzione di agosto 2024, come da relativo cedolino;
- €. 3.714,29 per retribuzione di settembre 2024, come da predetta retribuzione di fatto;
~ 2 ~
- €. 3.714,29 per retribuzione di ottobre 2024, come da predetta retribuzione di fatto;
- €. 3.857,15 per retribuzione di novembre 2024, come da predetta retribuzione di fatto;
alla quale andava aggiunta la festività nazionale caduta nel mese;
- €. 3.857,15 per retribuzione di dicembre 2024, come da predetta retribuzione di fatto;
alla quale andava aggiunta la festività nazionale caduta nel mese;
- €. 3.714,29 per 13^ 2024, come da predetta retribuzione di fatto;
- €. 1.857,15 per 14^ finale, come da predetta retribuzione di fatto;
- €. 1.221,45 per indennità sostitutiva delle ferie non godute, determinabili in gg. 8,55 secondo il seguente criterio: gg. 7,89 residue all'agosto 2024 come da ultimo cedolino consegnato + gg. 8,6 maturati fino alla cessazione del rapporto
– 8 giorni fruiti tra il dicembre 2024 ed il gennaio 2025;
- €. 1.428,76 per indennità sostitutiva delle festività soppresse, determinabile in ore 64,65 secondo il seguente criterio: ore 53,99 residue all'agosto 2024 come da ultimo cedolino consegnato + 10,06 ore maturate successivamente fino al termine del rapporto;
- €. 7.645,29 per TFR, come da conteggio;
- €. 6.499,99 per indennità sostitutiva del preavviso;
chiedeva (in sintesi): 1) condannarsi la convenuta al pagamento in suo favore della somma di €. 52.652,69, oltre accessori e spese.
La ritualmente citata, non si Controparte_2 costituiva per la prima udienza (19/5/2025), nella quale era dichiarata contumace. La difesa attorea chiedeva ed otteneva però rinvio per trattative. La convenuta si costituiva tardivamente in giudizio per detta udienza chiedendo respingersi le avverse domande perché (in sintesi): la società, di proprietà di omonima spagnola, forte di un ingente piano di investimenti sul suolo italiano, aveva fortemente rafforzato il proprio organico, per poi entrare in crisi di liquidità da crisi aziendale conclamata;
“non si contesta il mancato pagamento di differenze stipendiali, anche di fine rapporto, come rivendicate dal Sig. (pag. 4 CP_1 della memoria, in fondo); che tuttavia l'attore non aveva provato di aver continuato a lavorare con regolarità, visto che nel periodo (in particolare dal maggio al luglio 2024) essa era sostanzialmente e completamente paralizzata;
gli oneri previdenziali ed assistenziali erano stati “coperti”; le dimissioni non erano assistite da giusta causa, posto che già in mesi precedenti l'attore era stato retribuito con forte ritardo. All'udienza del 19/6/2025 la difesa attorea deduceva di aver nelle more ricevuto i cedolini paga mancanti;
e ne chiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla produzione. La causa, istruita per documenti, è stata decisa come dispositivo.
&&&&&&&&&&&&
1. La domanda attorea appare buona parte fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
2. E' documentato da contratto di assunzione, prospetti paga, CUD e modulo di dimissioni ed incontestato che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro ~ 3 ~
subordinato a tempo indeterminato e pieno dal 22/11/2022 al 3/1/2025, con attribuzione al ricorrente della qualifica di quadro del Terziario, e di RAL di €. 52.000,00.
3. Tanto ad avviso del giudicante basta per fondare il diritto del ricorrente elle retribuzioni reclamate, senza necessità che egli provasse pure di aver effettivamente lavorato;
tanto più che la convenuta non sostiene apertamente che ciò non sia avvenuto, e tantomeno per fatto proprio del lavoratore, limitandosi ad addurre che egli dovrebbe provare di aver lavorato, e con regolarità, come ipotizza possa non essere avvenuto per fatto della società medesima, in ragione dell'asserito stato di crisi e paralisi operativa nel quale questa sarebbe versata specie tra il maggio ed il luglio 2024.
4. Il giudicante non può invero aderire al corrente ed ormai inveterato insegnamento di legittimità secondo il quale nel lavoro subordinato il prestatore ha in via generale diritto alla retribuzione solo se ed in quanto effettivamente lavori, salvi i casi previsti dalla legge;
avendo altrimenti solo diritto al risarcimento del danno e solo dalla messa in mora.
5. Dall'art.2094 c.c. emerge ad avviso del giudicante chiaramente che il rapporto di lavoro subordinato è un rapporto contrattuale ad effetti obbligatori, nel quale fatto costitutivo del diritto alla retribuzione è il patto retributivo (il contratto) e non l'esecuzione materiale della prestazione, che costituisce, piuttosto, atto di adempimento di una delle due obbligazioni in sinallagma. Il lavoratore può dunque perdere il diritto alla retribuzione periodica se non lavora ingiustificatamente per fatto proprio (art. 1460 cc.), e non se non lavora o lavora di meno per fatto datoriale.
6. La perdita di contatto con tale semplice ed evidente principio civilistico, generatasi nella giurisprudenza di legittimità a partire da necessità equitative altrimenti ovviabili inerenti alle sorti del rapporto a termine con clausola nulla (Cass SU n.14381/2002); e la conseguente affermazione che si pretende fondare sui principi civilistici generali, e che invece con questi confligge, ha già generato soluzioni giuridiche confliggenti con princìpi civilistici fondamentali (quale quella secondo la quale il lavoratore che non lavora per fatto datoriale non avrebbe l'azione di adempimento contrattuale pure prevista espressamente dall'art. 1453 c.c., ma solo il diritto al risarcimento del danno da “ ex art. 1207 c.c., che è invece, evidentemente, un danno Parte_1 eventuale aggiuntivo all'azione di adempimento, con questa compatibile secondo lo stesso art. 1453 c.c.), risultate poi fatalmente, nel tempo, produttive di aporie logiche per superare le quali si usano ormai le acrobazie più varie.
7. Si pensi al caso del lavoratore a termine con clausola nulla, che secondo l'art.32 della legge n. 183/2010 ha ormai diritto ad una indennità penale di tipo risarcitorio forfettaria fino alla sentenza che accerta la nullità, ma prima aveva diritto in detto periodo, secondo il diritto vivente, e solo dalla messa in mora, solo al risarcimento del danno;
ma dopo la sentenza, secondo Cort. Cost. 303/2011, ha invece diritto alla retribuzione anche se il datore non lo reintegra (e non è dato comprendere cosa possa cambiare nel rapporto sostanziale se, ~ 4 ~
come pare evidente, la sentenza è di mero accertamento); ovvero al caso del lavoratore ”finto ceduto” ex art. 2112 c.c. per il quale, non subendo egli danno economico per definizione finchè il finto cessionario se lo tiene e lo retribuisce, si è dovuto alfine ammettere che almeno da quando il lavoratore mette in mora il cedente questo lo deve retribuire senza sconti a prescindere dal fatto di non impiegarlo, o che il “finto cessionario” lo paghi – Cort. Cost. 29/2019; Cass. 17784/2019 – sebbene mediante una equiparazione giuridica tra rifiuto di ricevere la prestazione e prestazione eseguita;
e ciò se non altro (e l'altro c'era e c'è: il diritto alla prestazione può essere pregiudicato solo dalla mancata ingiustificata esecuzione della prestazione da parte del lavoratore ex art. 1460 c.c. e non certo dal rifiuto datoriale di riceverla, o dall'omissione datoriale nel riceverla) perché ragionando altrimenti il “finto cedente” dovrebbe ritenersi abilitato, finchè dura il rapporto fittizio col “finto cessionario” a pari condizioni, a evitare gli obblighi retributivi discendenti dal rapporto di lavoro con lui giuridicamente in essere ed ogni conseguenza economica per il mero fatto di rifiutarsi o di con consentire per fatto proprio di dare ad esso esecuzione.
8. In realtà, come si ritiene qualunque civilista riconoscerebbe pacificamente, in nessun contratto sinallagmatico ad effetti obbligatori nessuna parte può esonerarsi dalle obbligazioni assunte nel contratto astenendosi dall'utilizzare o sottoutilizzando la controprestazione, per il semplice motivo che ammettere ciò equivarebbe a consentire alla parte di sottrarsi unilateralmente agli obblighi assunti (art. 1372 c.c.) senza recedere (art. 1373 c.c.). A nessuno sembra mai venuto in mente che il locatario possa sottrarsi al pagamento del canone perchè non utilizza la cosa locata, e che se lo fa il locatore ha diritto al pagamento del canone solo a titolo risarcitorio e solo da quando lo mette in mora.
9. La S.C., quando non sviata da assurdità solo apparenti (nel caso della clausola del termine bastava ammettere che il lavoratore ex art. 1460 c.c. non ha diritto ad essere retribuito finchè non offre la prestazione che doveva pur continuare a rendere se la clausola del termine era nulla, il che è un effetto negoziale di protezione e non un illecito di controparte;
nel caso della cessione si dovrebbe ammettere che il vero datore deve retribuire a prescindere dal fatto che lo faccia indebitamente uno che vero datore non è, e che utilizza il lavoratore in sua vece a causa sua) ha sempre condivisibilmente insegnato che il datore che sospende unilateralmente il rapporto non può per questo sospendere la retribuzione (si pensi ai casi, rimasti pacifici, della sospensione cautelare non seguita da legittimo provvedimento espulsivo: Cass.15070/2008, 89/2003; o della sospensione per CIGS poi non concessa: Cass. 26587/2011; o della sospensione per errore sulla consistenza del rapporto (Cass. 5711/2012). Ragionare altrimenti sarebbe come dire che un lavoratore assunto a tempo pieno, e che come tale si priva di altre possibili occasioni di lavoro (arg. ex Cort. Cost. n.210/92) ha poi diritto ad essere retribuito solo se ed in quanto al datore gli va di farlo lavorare, o è in condizione o comunque intende ricevere la prestazione. ~ 5 ~
10. La questione risulta peraltro superata a seguito della produzione e dell'acquisizione delle buste paga relative alle mensilità oggetto di causa, incontestatamente consegnate all'attore in corso di causa, facenti prova contro la società datrice, nelle quali risultano riconosciute all'attore, anche dal settembre 2024 a fine rapporto, le ordinarie retribuzioni da lavoro prestato. Non di meno, nessuna prova di pagamento è offerta.
11. La busta paga del mese di giugno 2024, già prodotta col ricorso, già riconosceva all'attore la reclamata somma lorda di €. 3.857,15, di cui €. 3.714,19 per lavoro ordinario, prestato per 20 giorni in smart working e per 6 giorni in presenza, e €. 142,86 per festività non goduta;
e quindi già smentiva l'assunto per cui l'attore, in particolare da maggio a luglio, non avrebbe lavorato con regolarità per “paralisi aziendale” (peraltro indimostrata). 12. Privo di merito, qui ed altrove, appare l'assunto secondo il quale la rivendicazione al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e carico del lavoratore non sarebbe corretta, anche perché tali oneri sarebbero stati
“coperti” (ossia, pare intendersi, onorati). 13. Nel costante insegnamento di legittimità, dei crediti di lavoro si giudica e condanna sempre al lordo e non al netto delle ritenute previdenziali e fiscali a carico del lavoratore, posto che il credito del lavoratore è pari al lordo, malgrado il datore di regola si liberi pagando al lavoratore il netto e versando le ritenute agli enti competenti quale sostituto di contribuzione ed imposta;
e posto, quanto alle ritenute previdenziali, che il potere di ritenuta compete al datore solo se paga alla scadenza ex art. 23 legge n.218/52, dopo di che si estingue;
e, quanto alle ritenute fiscali, da un lato, perché il giudice del lavoro non avrebbe il potere di interferire sul rapporto fiscale (ex pluris, Cass.9198/2000, 18584/2008, 3375/2011, 21010/2013, 18044/2015, 23426/2016, 18897/2019); dall'altro perché finchè il lavoratore non abbia percepito direttamente il netto, il datore non può affatto applicare una ritenuta fiscale su un reddito non erogato (Cass. 18044/2015). 14. Per gli stessi motivi, anche gli accessori si calcolano sul lordo (Cass. 4534/96, 10942/2000, 5663/2001, 11121/2002). 15. Il giudicante ritiene che il motivo fondamentale per il quale le condanne vanno pronunciate sempre e comunque al lordo, risiede, oltre che nel primo presupposto, solo in tale secondo motivo, che è comune alle ritenute fiscali e previdenziali. Entrambe queste, infatti, che rispondono sostanzialmente a debiti del lavoratore nei confronti del Fisco e dell'Ente di previdenza, ancorchè il datore ne risponda in proprio, traggono titolo giuridico dalla riscossione del credito, sicchè il versamento delle ritenute dà luogo ad un indebito fino a quando il netto non viene pagato al lavoratore. Il rilievo secondo il quale il giudice non potrebbe interferire sul rapporto fiscale appare invece non appropriato, perché data la premessa che il credito del lavoratore corrisponde al lordo;
premessa che legittima il lavoratore, finchè il netto non gli sia pagato, ad esigere la differenza col lordo (per poi assolvere lui ai proprio debiti fiscali ed eventualmente previdenziali); la porzione di credito del lavoratore rispetto ~ 6 ~
alla quale il datore di lavoro deve di regola adempiere versando la ritenuta al fisco è parte del credito retributivo del lavoratore nei confronti del datore, della cui debenza e del pagamento della quale il giudice del lavoro deve pertanto conoscere, ove ne sorga questione, senza che si pongano problemi di giurisdizione, tanto più che non solo non vi è controversia sulla debenza del tributo, ma non v'è pretesa tributaria da parte del Fisco. 16. Ed infatti la stessa S.C. ha per altri versi, ad avviso del giudicante più correttamente, affermato, che nel caso il lavoratore contesti l'esatto adempimento di una conciliazione sotto il profilo dell'esperimento da parte del datore di una ritenuta che si pretenda non dovuta la giurisdizione è del giudice ordinario. ben potendo tale questione, in assenza di rivendicazione da parte del Fisco, essere decisa tra datore e lavoratore (Cass. SU n. 365/99, 90/2000, 7889/2003, 5187/2004).
17. In ogni caso, il fatto che nelle buste paga compaiano le ritenute, non dimostra che esse siano state effettivamente versate agli enti competenti;
nè la convenuta offre tale prova “aliunde”.
18. Uguali considerazioni valgono per la 14^ 2024, e le mensilità di luglio ed agosto 2024, chieste nella misura riconosciuta dalla convenuta nei corrispondenti prospetti paga (il mensile ordinario da contratto, pari a €. 3.714,29), dai quali risulta la normale resa della prestazione secondo contratto, distintamente in presenza o in “smart working”, o la mancata prestazione per ferie godute, comunque danti diritto a retribuzione. Ed ancora, a seguito della consegna al lavoratore e la conseguente acquisizione in giudizio della uguale retribuzione di settembre, ed ottobre 2024 (ciascuna quantificata in prospetto, per diversa metodica di arrotamento, all'anche superiore somma di €. 3.714,30, che il giudice ritiene di dover recepire, posto che nelle conclusioni le quantificazioni sono accompagnate da riserva di riconoscimento della eventuale maggior somma risultante dovuta). 19. Per il mese di novembre 2024 il prospetto paga prodotto riconosce all'attore solo l'ordinaria retribuzione di €. 3.714,30, e non pure l'ulteriore somma che l'attore reclama sull'assunto che in detto mese cade una festività nazionale (il 1° novembre). La pretesa aggiuntiva appare priva di fondamento, perché nel CCNL applicato (Terziario Confcommercio) la retribuzione si calcola su base mensile, sicchè la mera cadenza in un mese di una festività, se questa non è lavorata (cosa non allegata ed indimostrata), non dà diritto a quota retributiva ulteriore rispetto all'ordinaria retribuzione mensile (v, anche art. 154 CCNL che vieta la riduzione del trattamento di fatto in ragione della cadenza in un mese di una festività infrasettimanale); ed all'opposto, solo per i lavoratori retribuiti a giornata o ad ore, per i quali la mancata prestazione nella festività determinerebbe altrimenti una riduzione della retribuzione, prevede in senso diverso l'art.5 della legge n.260/49). Spetta, rispetto al domandato, la minor somma di €. 3.714,30. 20. Per il mese di dicembre 2024, per il quale l'attore aveva avanzato uguale rivendicazione per €. 3.857,15, il dovuto riconosciuto dal relativo prospetto ~ 7 ~
paga riconosce comunque €. 3.857,12, sebbene per il diverso motivo che riconosce la prestazione di lavoro nella festività. Il giudicante ritiene di trascurare la differenza di 3 centesimi, sia perché il prospetto, a differenza del conteggio attoreo, offre evidenza specifica del metodo di calcolo, sia perché la difesa attorea, nelle note presentate il 31/7/25, a seguito della significazione giudiziale che per questioni passibili di essere valutate come minute il processo avrebbe potuto richiedere dilazioni per istruzione, ha limitato la pretesa agli importi riconosciuti nei cedolini.
21. La 13^ 2024 è riconosciuta nel prospetto paga in misura anche superiore a quanto chiesto per il titolo (€. 3.714,30 invece di €. 3.714,29); somma che va pertanto riconosciuta.
22. La 14^ 2024/25, chiesta per €. 1.857,15, è riconosciuta nel prospetto paga di fine rapporto per €. 1.547,63, importo accettato dalla difesa attorea.
23. L'indennità sostitutiva delle ferie non godute, chiesta per €. 1.221,45, è riconosciuta nel prospetto paga di fine rapporto per €. 224,29, importo accettato dalla difesa attorea. Merita osservare che questo giudice non ritiene di poter eccedere il “petitum” per voce, e quindi poter prendere in considerazione voci non rivendicate nel ricorso e comprese nel prospetto paga di fine rapporto, quali le ferie godute, che restano pertanto impregiudicate.
24. L'indennità sostitutiva dei permessi sostitutivi delle festività soppresse, chiesta per €. 1.428,76, riconosciuta nel prospetto paga di fine rapporto per €. 1.076,04, importo accettato dalla difesa attorea. Valgono uguali considerazioni riguardo alla non considerabilità ad altre voci quali festività ed ex festività godute comparenti nel prospetto paga di fine rapporto.
25. L'indennità sostitutiva del preavviso, chiesta per €. 6.499,99, è riconosciuta nel prospetto paga di fine rapporto per somma (€. 8.933,00) anche superiore, che il giudice ritiene di dover riconoscere, posto che nelle conclusioni le quantificazioni sono accompagnate da riserva di riconoscimento di eventuale maggior somma rivelatasi dovuta. Il riconoscimento in busta neutralizza l'obiezione di assenza di giusta causa, ammettendone l'esistenza; obiezione comunque infondata, apparendo francamente innegabile che il totale inadempimento all'obbligazione periodica principale retributiva, protrattosi per sei mesi (e non per il molto più breve tempo che veniva in considerazione nel precedente di legittimità citato dalla convenuta), è di tale gravità da non consentire la prosecuzione del rapporto nemmeno per il periodo di preavviso secondo l'art. 2119 c.c.; né può applicarsi in tali casi il canone dell'immediatezza della reazione, perchè è proprio il protrarsi del ritardo nell'inadempimento, e la sistematica reiterazione dello stesso, a connotarne ed accrescerne progressivamente la gravità, almeno finchè esso persista (ed esso persisteva ancora al'epoca delle dimissioni, e persiste tuttora); né il fatto, peraltro indimostrato, che l'attore avrebbe tollerato in precedenza peraltro ben più modesti ritardi nel pagamento delle retribuzioni consentirebbe di giudicare altrimenti, posto che il potere di recedere per giusta causa va valutato in rapporto all'inadempimento addotto a giustificazione dello stesso, senza che ~ 8 ~
possa assumere rilevanza il diverso contegno tenuto dal recedente in rapporto ad eventi analoghi precedenti poi sanati, che può assumere rilevanza solo in rapporto al giudizio sull'attitudine esonerativa dell'obbligo del preavviso riguardo agli stessi.
26. Il TFR, chiesto per €. 7.645,28, è riconosciuta nel prospetto paga di fine rapporto per €. 7.592,38, importo accettato dalla difesa attorea.
27. Da quanto premesso segue che la convenuta va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 49.373,41, oltre agli accessori di cui agli artt. 429 c.p.c. e 150 d..a.c.p.c.
28. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., seguono la soccombenza, e sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art 93 c.p.c.. Tali i motivi della decisione in epigrafe. Così deciso in Roma il 4 settembre 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 4 settembre 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 3990 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.to e difeso dagli Avv. Controparte_1
Tatiana Biagioni e Anna Danesi – ricorrente E rappr.ta e difesa dall'Avv. Controparte_2
Giovanni Cinque – convenuta
Oggetto: retribuzioni
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 49,373,41, oltre alla rivalutazione istat ed agli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
b) condanna la società convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €. 390,00 per spese e €. 6.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso pervenuto il 4/2/2025 Controparte_1 conveniva qui in giudizio la Controparte_3
(in sintesi): di aver lavorato alle dipendenze di questa dal 22/11/2022 al
[...]
3/1/2025, come quadro secondo il CCNL Terziario, a tempo pieno;
data in cui il rapporto era cessato per dimissioni rassegnate per giusta causa, stante il fatto che dal giugno 2024 non era stato retribuito, e da settembre 2024 nemmeno la società gli aveva consegnato i prospetti-paga; che cessato il rapporto, non aveva ricevuto le relative competenze;
dedotto di esser rimasto in credito delle seguenti somme (lorde):
- €. 3.857,15 per retribuzione di giugno 2024, come da relativo cedolino;
- €. 3.714,29 per retribuzione di 14^ 2024, come da relativo cedolino;
- €. 3.714,22 per retribuzione di luglio 2024, come da relativo cedolino;
- €. 3.714,29 per retribuzione di agosto 2024, come da relativo cedolino;
- €. 3.714,29 per retribuzione di settembre 2024, come da predetta retribuzione di fatto;
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- €. 3.714,29 per retribuzione di ottobre 2024, come da predetta retribuzione di fatto;
- €. 3.857,15 per retribuzione di novembre 2024, come da predetta retribuzione di fatto;
alla quale andava aggiunta la festività nazionale caduta nel mese;
- €. 3.857,15 per retribuzione di dicembre 2024, come da predetta retribuzione di fatto;
alla quale andava aggiunta la festività nazionale caduta nel mese;
- €. 3.714,29 per 13^ 2024, come da predetta retribuzione di fatto;
- €. 1.857,15 per 14^ finale, come da predetta retribuzione di fatto;
- €. 1.221,45 per indennità sostitutiva delle ferie non godute, determinabili in gg. 8,55 secondo il seguente criterio: gg. 7,89 residue all'agosto 2024 come da ultimo cedolino consegnato + gg. 8,6 maturati fino alla cessazione del rapporto
– 8 giorni fruiti tra il dicembre 2024 ed il gennaio 2025;
- €. 1.428,76 per indennità sostitutiva delle festività soppresse, determinabile in ore 64,65 secondo il seguente criterio: ore 53,99 residue all'agosto 2024 come da ultimo cedolino consegnato + 10,06 ore maturate successivamente fino al termine del rapporto;
- €. 7.645,29 per TFR, come da conteggio;
- €. 6.499,99 per indennità sostitutiva del preavviso;
chiedeva (in sintesi): 1) condannarsi la convenuta al pagamento in suo favore della somma di €. 52.652,69, oltre accessori e spese.
La ritualmente citata, non si Controparte_2 costituiva per la prima udienza (19/5/2025), nella quale era dichiarata contumace. La difesa attorea chiedeva ed otteneva però rinvio per trattative. La convenuta si costituiva tardivamente in giudizio per detta udienza chiedendo respingersi le avverse domande perché (in sintesi): la società, di proprietà di omonima spagnola, forte di un ingente piano di investimenti sul suolo italiano, aveva fortemente rafforzato il proprio organico, per poi entrare in crisi di liquidità da crisi aziendale conclamata;
“non si contesta il mancato pagamento di differenze stipendiali, anche di fine rapporto, come rivendicate dal Sig. (pag. 4 CP_1 della memoria, in fondo); che tuttavia l'attore non aveva provato di aver continuato a lavorare con regolarità, visto che nel periodo (in particolare dal maggio al luglio 2024) essa era sostanzialmente e completamente paralizzata;
gli oneri previdenziali ed assistenziali erano stati “coperti”; le dimissioni non erano assistite da giusta causa, posto che già in mesi precedenti l'attore era stato retribuito con forte ritardo. All'udienza del 19/6/2025 la difesa attorea deduceva di aver nelle more ricevuto i cedolini paga mancanti;
e ne chiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla produzione. La causa, istruita per documenti, è stata decisa come dispositivo.
&&&&&&&&&&&&
1. La domanda attorea appare buona parte fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
2. E' documentato da contratto di assunzione, prospetti paga, CUD e modulo di dimissioni ed incontestato che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro ~ 3 ~
subordinato a tempo indeterminato e pieno dal 22/11/2022 al 3/1/2025, con attribuzione al ricorrente della qualifica di quadro del Terziario, e di RAL di €. 52.000,00.
3. Tanto ad avviso del giudicante basta per fondare il diritto del ricorrente elle retribuzioni reclamate, senza necessità che egli provasse pure di aver effettivamente lavorato;
tanto più che la convenuta non sostiene apertamente che ciò non sia avvenuto, e tantomeno per fatto proprio del lavoratore, limitandosi ad addurre che egli dovrebbe provare di aver lavorato, e con regolarità, come ipotizza possa non essere avvenuto per fatto della società medesima, in ragione dell'asserito stato di crisi e paralisi operativa nel quale questa sarebbe versata specie tra il maggio ed il luglio 2024.
4. Il giudicante non può invero aderire al corrente ed ormai inveterato insegnamento di legittimità secondo il quale nel lavoro subordinato il prestatore ha in via generale diritto alla retribuzione solo se ed in quanto effettivamente lavori, salvi i casi previsti dalla legge;
avendo altrimenti solo diritto al risarcimento del danno e solo dalla messa in mora.
5. Dall'art.2094 c.c. emerge ad avviso del giudicante chiaramente che il rapporto di lavoro subordinato è un rapporto contrattuale ad effetti obbligatori, nel quale fatto costitutivo del diritto alla retribuzione è il patto retributivo (il contratto) e non l'esecuzione materiale della prestazione, che costituisce, piuttosto, atto di adempimento di una delle due obbligazioni in sinallagma. Il lavoratore può dunque perdere il diritto alla retribuzione periodica se non lavora ingiustificatamente per fatto proprio (art. 1460 cc.), e non se non lavora o lavora di meno per fatto datoriale.
6. La perdita di contatto con tale semplice ed evidente principio civilistico, generatasi nella giurisprudenza di legittimità a partire da necessità equitative altrimenti ovviabili inerenti alle sorti del rapporto a termine con clausola nulla (Cass SU n.14381/2002); e la conseguente affermazione che si pretende fondare sui principi civilistici generali, e che invece con questi confligge, ha già generato soluzioni giuridiche confliggenti con princìpi civilistici fondamentali (quale quella secondo la quale il lavoratore che non lavora per fatto datoriale non avrebbe l'azione di adempimento contrattuale pure prevista espressamente dall'art. 1453 c.c., ma solo il diritto al risarcimento del danno da “ ex art. 1207 c.c., che è invece, evidentemente, un danno Parte_1 eventuale aggiuntivo all'azione di adempimento, con questa compatibile secondo lo stesso art. 1453 c.c.), risultate poi fatalmente, nel tempo, produttive di aporie logiche per superare le quali si usano ormai le acrobazie più varie.
7. Si pensi al caso del lavoratore a termine con clausola nulla, che secondo l'art.32 della legge n. 183/2010 ha ormai diritto ad una indennità penale di tipo risarcitorio forfettaria fino alla sentenza che accerta la nullità, ma prima aveva diritto in detto periodo, secondo il diritto vivente, e solo dalla messa in mora, solo al risarcimento del danno;
ma dopo la sentenza, secondo Cort. Cost. 303/2011, ha invece diritto alla retribuzione anche se il datore non lo reintegra (e non è dato comprendere cosa possa cambiare nel rapporto sostanziale se, ~ 4 ~
come pare evidente, la sentenza è di mero accertamento); ovvero al caso del lavoratore ”finto ceduto” ex art. 2112 c.c. per il quale, non subendo egli danno economico per definizione finchè il finto cessionario se lo tiene e lo retribuisce, si è dovuto alfine ammettere che almeno da quando il lavoratore mette in mora il cedente questo lo deve retribuire senza sconti a prescindere dal fatto di non impiegarlo, o che il “finto cessionario” lo paghi – Cort. Cost. 29/2019; Cass. 17784/2019 – sebbene mediante una equiparazione giuridica tra rifiuto di ricevere la prestazione e prestazione eseguita;
e ciò se non altro (e l'altro c'era e c'è: il diritto alla prestazione può essere pregiudicato solo dalla mancata ingiustificata esecuzione della prestazione da parte del lavoratore ex art. 1460 c.c. e non certo dal rifiuto datoriale di riceverla, o dall'omissione datoriale nel riceverla) perché ragionando altrimenti il “finto cedente” dovrebbe ritenersi abilitato, finchè dura il rapporto fittizio col “finto cessionario” a pari condizioni, a evitare gli obblighi retributivi discendenti dal rapporto di lavoro con lui giuridicamente in essere ed ogni conseguenza economica per il mero fatto di rifiutarsi o di con consentire per fatto proprio di dare ad esso esecuzione.
8. In realtà, come si ritiene qualunque civilista riconoscerebbe pacificamente, in nessun contratto sinallagmatico ad effetti obbligatori nessuna parte può esonerarsi dalle obbligazioni assunte nel contratto astenendosi dall'utilizzare o sottoutilizzando la controprestazione, per il semplice motivo che ammettere ciò equivarebbe a consentire alla parte di sottrarsi unilateralmente agli obblighi assunti (art. 1372 c.c.) senza recedere (art. 1373 c.c.). A nessuno sembra mai venuto in mente che il locatario possa sottrarsi al pagamento del canone perchè non utilizza la cosa locata, e che se lo fa il locatore ha diritto al pagamento del canone solo a titolo risarcitorio e solo da quando lo mette in mora.
9. La S.C., quando non sviata da assurdità solo apparenti (nel caso della clausola del termine bastava ammettere che il lavoratore ex art. 1460 c.c. non ha diritto ad essere retribuito finchè non offre la prestazione che doveva pur continuare a rendere se la clausola del termine era nulla, il che è un effetto negoziale di protezione e non un illecito di controparte;
nel caso della cessione si dovrebbe ammettere che il vero datore deve retribuire a prescindere dal fatto che lo faccia indebitamente uno che vero datore non è, e che utilizza il lavoratore in sua vece a causa sua) ha sempre condivisibilmente insegnato che il datore che sospende unilateralmente il rapporto non può per questo sospendere la retribuzione (si pensi ai casi, rimasti pacifici, della sospensione cautelare non seguita da legittimo provvedimento espulsivo: Cass.15070/2008, 89/2003; o della sospensione per CIGS poi non concessa: Cass. 26587/2011; o della sospensione per errore sulla consistenza del rapporto (Cass. 5711/2012). Ragionare altrimenti sarebbe come dire che un lavoratore assunto a tempo pieno, e che come tale si priva di altre possibili occasioni di lavoro (arg. ex Cort. Cost. n.210/92) ha poi diritto ad essere retribuito solo se ed in quanto al datore gli va di farlo lavorare, o è in condizione o comunque intende ricevere la prestazione. ~ 5 ~
10. La questione risulta peraltro superata a seguito della produzione e dell'acquisizione delle buste paga relative alle mensilità oggetto di causa, incontestatamente consegnate all'attore in corso di causa, facenti prova contro la società datrice, nelle quali risultano riconosciute all'attore, anche dal settembre 2024 a fine rapporto, le ordinarie retribuzioni da lavoro prestato. Non di meno, nessuna prova di pagamento è offerta.
11. La busta paga del mese di giugno 2024, già prodotta col ricorso, già riconosceva all'attore la reclamata somma lorda di €. 3.857,15, di cui €. 3.714,19 per lavoro ordinario, prestato per 20 giorni in smart working e per 6 giorni in presenza, e €. 142,86 per festività non goduta;
e quindi già smentiva l'assunto per cui l'attore, in particolare da maggio a luglio, non avrebbe lavorato con regolarità per “paralisi aziendale” (peraltro indimostrata). 12. Privo di merito, qui ed altrove, appare l'assunto secondo il quale la rivendicazione al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e carico del lavoratore non sarebbe corretta, anche perché tali oneri sarebbero stati
“coperti” (ossia, pare intendersi, onorati). 13. Nel costante insegnamento di legittimità, dei crediti di lavoro si giudica e condanna sempre al lordo e non al netto delle ritenute previdenziali e fiscali a carico del lavoratore, posto che il credito del lavoratore è pari al lordo, malgrado il datore di regola si liberi pagando al lavoratore il netto e versando le ritenute agli enti competenti quale sostituto di contribuzione ed imposta;
e posto, quanto alle ritenute previdenziali, che il potere di ritenuta compete al datore solo se paga alla scadenza ex art. 23 legge n.218/52, dopo di che si estingue;
e, quanto alle ritenute fiscali, da un lato, perché il giudice del lavoro non avrebbe il potere di interferire sul rapporto fiscale (ex pluris, Cass.9198/2000, 18584/2008, 3375/2011, 21010/2013, 18044/2015, 23426/2016, 18897/2019); dall'altro perché finchè il lavoratore non abbia percepito direttamente il netto, il datore non può affatto applicare una ritenuta fiscale su un reddito non erogato (Cass. 18044/2015). 14. Per gli stessi motivi, anche gli accessori si calcolano sul lordo (Cass. 4534/96, 10942/2000, 5663/2001, 11121/2002). 15. Il giudicante ritiene che il motivo fondamentale per il quale le condanne vanno pronunciate sempre e comunque al lordo, risiede, oltre che nel primo presupposto, solo in tale secondo motivo, che è comune alle ritenute fiscali e previdenziali. Entrambe queste, infatti, che rispondono sostanzialmente a debiti del lavoratore nei confronti del Fisco e dell'Ente di previdenza, ancorchè il datore ne risponda in proprio, traggono titolo giuridico dalla riscossione del credito, sicchè il versamento delle ritenute dà luogo ad un indebito fino a quando il netto non viene pagato al lavoratore. Il rilievo secondo il quale il giudice non potrebbe interferire sul rapporto fiscale appare invece non appropriato, perché data la premessa che il credito del lavoratore corrisponde al lordo;
premessa che legittima il lavoratore, finchè il netto non gli sia pagato, ad esigere la differenza col lordo (per poi assolvere lui ai proprio debiti fiscali ed eventualmente previdenziali); la porzione di credito del lavoratore rispetto ~ 6 ~
alla quale il datore di lavoro deve di regola adempiere versando la ritenuta al fisco è parte del credito retributivo del lavoratore nei confronti del datore, della cui debenza e del pagamento della quale il giudice del lavoro deve pertanto conoscere, ove ne sorga questione, senza che si pongano problemi di giurisdizione, tanto più che non solo non vi è controversia sulla debenza del tributo, ma non v'è pretesa tributaria da parte del Fisco. 16. Ed infatti la stessa S.C. ha per altri versi, ad avviso del giudicante più correttamente, affermato, che nel caso il lavoratore contesti l'esatto adempimento di una conciliazione sotto il profilo dell'esperimento da parte del datore di una ritenuta che si pretenda non dovuta la giurisdizione è del giudice ordinario. ben potendo tale questione, in assenza di rivendicazione da parte del Fisco, essere decisa tra datore e lavoratore (Cass. SU n. 365/99, 90/2000, 7889/2003, 5187/2004).
17. In ogni caso, il fatto che nelle buste paga compaiano le ritenute, non dimostra che esse siano state effettivamente versate agli enti competenti;
nè la convenuta offre tale prova “aliunde”.
18. Uguali considerazioni valgono per la 14^ 2024, e le mensilità di luglio ed agosto 2024, chieste nella misura riconosciuta dalla convenuta nei corrispondenti prospetti paga (il mensile ordinario da contratto, pari a €. 3.714,29), dai quali risulta la normale resa della prestazione secondo contratto, distintamente in presenza o in “smart working”, o la mancata prestazione per ferie godute, comunque danti diritto a retribuzione. Ed ancora, a seguito della consegna al lavoratore e la conseguente acquisizione in giudizio della uguale retribuzione di settembre, ed ottobre 2024 (ciascuna quantificata in prospetto, per diversa metodica di arrotamento, all'anche superiore somma di €. 3.714,30, che il giudice ritiene di dover recepire, posto che nelle conclusioni le quantificazioni sono accompagnate da riserva di riconoscimento della eventuale maggior somma risultante dovuta). 19. Per il mese di novembre 2024 il prospetto paga prodotto riconosce all'attore solo l'ordinaria retribuzione di €. 3.714,30, e non pure l'ulteriore somma che l'attore reclama sull'assunto che in detto mese cade una festività nazionale (il 1° novembre). La pretesa aggiuntiva appare priva di fondamento, perché nel CCNL applicato (Terziario Confcommercio) la retribuzione si calcola su base mensile, sicchè la mera cadenza in un mese di una festività, se questa non è lavorata (cosa non allegata ed indimostrata), non dà diritto a quota retributiva ulteriore rispetto all'ordinaria retribuzione mensile (v, anche art. 154 CCNL che vieta la riduzione del trattamento di fatto in ragione della cadenza in un mese di una festività infrasettimanale); ed all'opposto, solo per i lavoratori retribuiti a giornata o ad ore, per i quali la mancata prestazione nella festività determinerebbe altrimenti una riduzione della retribuzione, prevede in senso diverso l'art.5 della legge n.260/49). Spetta, rispetto al domandato, la minor somma di €. 3.714,30. 20. Per il mese di dicembre 2024, per il quale l'attore aveva avanzato uguale rivendicazione per €. 3.857,15, il dovuto riconosciuto dal relativo prospetto ~ 7 ~
paga riconosce comunque €. 3.857,12, sebbene per il diverso motivo che riconosce la prestazione di lavoro nella festività. Il giudicante ritiene di trascurare la differenza di 3 centesimi, sia perché il prospetto, a differenza del conteggio attoreo, offre evidenza specifica del metodo di calcolo, sia perché la difesa attorea, nelle note presentate il 31/7/25, a seguito della significazione giudiziale che per questioni passibili di essere valutate come minute il processo avrebbe potuto richiedere dilazioni per istruzione, ha limitato la pretesa agli importi riconosciuti nei cedolini.
21. La 13^ 2024 è riconosciuta nel prospetto paga in misura anche superiore a quanto chiesto per il titolo (€. 3.714,30 invece di €. 3.714,29); somma che va pertanto riconosciuta.
22. La 14^ 2024/25, chiesta per €. 1.857,15, è riconosciuta nel prospetto paga di fine rapporto per €. 1.547,63, importo accettato dalla difesa attorea.
23. L'indennità sostitutiva delle ferie non godute, chiesta per €. 1.221,45, è riconosciuta nel prospetto paga di fine rapporto per €. 224,29, importo accettato dalla difesa attorea. Merita osservare che questo giudice non ritiene di poter eccedere il “petitum” per voce, e quindi poter prendere in considerazione voci non rivendicate nel ricorso e comprese nel prospetto paga di fine rapporto, quali le ferie godute, che restano pertanto impregiudicate.
24. L'indennità sostitutiva dei permessi sostitutivi delle festività soppresse, chiesta per €. 1.428,76, riconosciuta nel prospetto paga di fine rapporto per €. 1.076,04, importo accettato dalla difesa attorea. Valgono uguali considerazioni riguardo alla non considerabilità ad altre voci quali festività ed ex festività godute comparenti nel prospetto paga di fine rapporto.
25. L'indennità sostitutiva del preavviso, chiesta per €. 6.499,99, è riconosciuta nel prospetto paga di fine rapporto per somma (€. 8.933,00) anche superiore, che il giudice ritiene di dover riconoscere, posto che nelle conclusioni le quantificazioni sono accompagnate da riserva di riconoscimento di eventuale maggior somma rivelatasi dovuta. Il riconoscimento in busta neutralizza l'obiezione di assenza di giusta causa, ammettendone l'esistenza; obiezione comunque infondata, apparendo francamente innegabile che il totale inadempimento all'obbligazione periodica principale retributiva, protrattosi per sei mesi (e non per il molto più breve tempo che veniva in considerazione nel precedente di legittimità citato dalla convenuta), è di tale gravità da non consentire la prosecuzione del rapporto nemmeno per il periodo di preavviso secondo l'art. 2119 c.c.; né può applicarsi in tali casi il canone dell'immediatezza della reazione, perchè è proprio il protrarsi del ritardo nell'inadempimento, e la sistematica reiterazione dello stesso, a connotarne ed accrescerne progressivamente la gravità, almeno finchè esso persista (ed esso persisteva ancora al'epoca delle dimissioni, e persiste tuttora); né il fatto, peraltro indimostrato, che l'attore avrebbe tollerato in precedenza peraltro ben più modesti ritardi nel pagamento delle retribuzioni consentirebbe di giudicare altrimenti, posto che il potere di recedere per giusta causa va valutato in rapporto all'inadempimento addotto a giustificazione dello stesso, senza che ~ 8 ~
possa assumere rilevanza il diverso contegno tenuto dal recedente in rapporto ad eventi analoghi precedenti poi sanati, che può assumere rilevanza solo in rapporto al giudizio sull'attitudine esonerativa dell'obbligo del preavviso riguardo agli stessi.
26. Il TFR, chiesto per €. 7.645,28, è riconosciuta nel prospetto paga di fine rapporto per €. 7.592,38, importo accettato dalla difesa attorea.
27. Da quanto premesso segue che la convenuta va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 49.373,41, oltre agli accessori di cui agli artt. 429 c.p.c. e 150 d..a.c.p.c.
28. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., seguono la soccombenza, e sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art 93 c.p.c.. Tali i motivi della decisione in epigrafe. Così deciso in Roma il 4 settembre 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)