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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 08/04/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
n. 947/2024 R.G. A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
nella persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 947 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2024 e vertente TRA (C.F.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Marina il 25.2.1963, elettivamente domiciliato in Cirò Marina (c.a.p.
), alla via Roma, Trav. Sottopalazzo, n. 1, nello studio dell'Avv. P.IVA_1
Luigi Scaramuzzino (C.F.: - pec: C.F._2 it), che lo rappresenta e Ema_1 Email_2 Email_3 difende giusta procura in calce all'atto introduttivo
Opponente E (C.F./P.IVA: Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Montecorvino Rovella - SA (c.a.p. 84096), Piazza Pasquale Budetta, n. 57/A, presso lo studio dell'Avv. Paolo Bonito (C.F.: – pec: C.F._3
.salerno.it), che la rappresenta e Email_4 CP_2 difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Opposta NONCHE'
[...]
Controparte_3
(C.F.: ), in persona del , legale rappresentante p.t., P.IVA_3 CP_4 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (C.F.: – pec: C.F._4 vvocaturastato.it), e legalmente domiciliato presso i E_5 Email_6 suoi uffici, in Catanzaro, alla via Gioacchino Da Fiore, n. 34 Opposto
-Conclusioni: come da verbale di udienza del 16/01/2025. 1 -Oggetto: Opposizione a cartella di pagamento ex artt. 615 c.p.c.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent . 27.7.2016).
1. Con ricorso depositato il 3.7.2024, proponeva Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 13320240000910964/000 notificata da Controparte_1 [...] di in data 3.6.2024, dell'importo di € Controparte_5 CP_3
37.537,83, esponendo: che l'ordinanza ingiunzione n. 66/2021 del 3.6.2021 era stata emessa dal convenuto per il mancato CP_3 pagamento del verbale di accertamento e contestazione di infrazione n. 35/23/18 elevato in data 29.3.2018 a suo carico;
che egli, unitamente a
, obbligato in solido, aveva impugnato l'ordinanza Parte_2 ingiunzione dinanzi al Tribunale di Crotone, che aveva rigettato l'opposizione con sentenza n. 769/2022 del 12.10.2022; che la cartella di pagamento successivamente emessa da Controparte_1
costituiva una illegittima richiesta di una somma più
[...] onerosa rispetto a quanto pronunciato in sentenza (era infatti ivi menzionata la maggiorazione per ritardato pagamento di € 12.500,00); che l'ordinanza ingiunzione era nulla in quanto emessa oltre il termine stabilito dall'art. 2 della l. n. 241/1990; che la contestazione era illegittima in quanto il non era a conoscenza del fatto che il Parte_2
avesse utilizzato il veicolo di s ua proprietà per il trasporto Parte_1 di sardina. Chiedeva, pertanto, a questo Tribunale l'annullamento della cartella di pagamento opposta, previa sospensione;
in via subordinata,
l'applicazione della sanzione al minimo, con annullamento degli oneri di riscossione, degli interessi e degli importi connessi alla riscossione.
2. Si costituiva il Controparte_3
, con propria Controparte_3 Controparte_3 memoria, deducendo: che l'opposizione era inammissibile nella p arte relativa alle doglianze sull'ordinanza ingiunzione, coperte dal giudicato di cui alla sentenza n. 769/2022 del Tribunale di Crotone;
che
2 correttamente era stata emessa la cartella di pagamento fondata sull'ordinanza ingiunzione e non sulla sentenza, c he era stata meramente dichiarativa dell'infondatezza del ricorso in opposizione.
Chiedeva, pertanto, la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dell'opposizione, con condanna di parte opponente al pagamento di una somma ex art. 96 co. 3 e 4 c.p.c. pe r lite temeraria.
3. Si costituiva altresì con propria Controparte_1 memoria, deducendo: di non avere legittimazione passiva sulle doglianze relative all'ordinanza ingiunzione;
che per il resto l'opposizione era infondata, in quanto il titolo esecutivo posto alla base della cartella di pagamento era da considerarsi comunque l'ordinanza ingiunzione e non la sentenza di rigetto dell'opposizione alla stessa. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
4. Con ordinanza del 2.11.2024, l' istanza di sospensione formulata dall'attore in opposizione era rigettata.
5. In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 16.1.2025 i procuratori precisavano le conclusioni, e la causa era trattenuta in decisione.
6. L'opposizione è in parte infondata ed in parte inammissibile.
7. E' infondata nella parte in cui l'opponente eccepisce che la cartella di pagamento sarebbe stata erroneamente fondata sull'ordinanza ingiunzione n. 66/2021 del 3.6.2021, notificata il 7.6.2021 , poiché la stessa – a dire dell'opponente – sarebbe stata sostituita dalla sentenza n. 769/2022 del 12.10.2022 del Tribunale di Crotone di rigetto dell'opposizione. Il titolo esecutivo, infatti, costituito dall'ordinanza ingiunzione, non è stato “sostituito” dalla sentenza di rigetto emessa al termine del giudizio di opposizione, in quanto con la stessa il Tribunale di Crotone si è limitato a rigettare l'opposizione, tanto che l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione non è stata intaccata da tale pron uncia. L'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 18 della l. n. 689/1981 ha natura di titolo esecutivo (cfr. Cass., 16.11.2020, n. 25991, che stabilisce che
“l'ordinanza ingiunzione ex l. n. 689 del 1981 ha la funzione di consentire la riscossione coattiva del credito mediante la formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale”) e, nel caso di rigetto dell'opposizione interposta, l'ordinanza ingiunzione viene confermata, conservando la sua efficacia esecutiva.
8. L'opposizione è inoltre inammissibile nella p arte in cui contesta il merito dell'ordinanza ingiunzione, riproponendo motivi di opposizione
3 già vagliati e proposti nella sede propria dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione. L'opposizione in questa parte non ha ad oggetto la regolarità del titolo esecutivo o della cartella, ma si limita a riproporre censure avverso il merito dell'accertamento compiuto prima dell'irrogazione della sanzione amministrativa;
per tale motivo, l'opposizione si configura pertanto come inammissibile istanza di rivalutazione della decisione del giudice dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione . Il controllo del giudice dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. è limitato alla valutazione da compiersi in rapporto alla preannunziata azione esecutiva, senza estendersi alla fondatezza i ntrinseca del titolo stesso, riaprendo o ripetendo un rapporto di cognizione sul rapporto consacrato dal titolo (così Cass., 24.4.2008, n. 10676) . In sede esecutiva il giudice è tenuto a dare pedissequa attuazione al comando impartito dal giudice del merito senza poter tenere in alcun conto fatti e circostanze diversi da quelli estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligo sancito dal titolo esecutivo, ovviamente rilevanti nella sola misura in cui essi si collochino posteriormente alla pronuncia del tit olo stesso. Il principio in base al quale in sede di opposizione a cartella basata su titolo esecutivo non possono dedursi fatti modificativi o estintivi antecedenti la formazione del titolo presuppone che il fatto modificativo o estintivo inerisca al rapp orto sostanziale oggetto di accertamento da parte del titolo giudiziale e che rinviene il proprio titolo nella vicenda oggetto del medesimo accertamento;
il diritto fatto valere, rispetto al quale viene opposto il fatto modificativo o estintivo, trova titolo nel rapporto sostanziale oggetto del titolo giudiziale, sicché ogni fatto modificativo o estintivo ricade nel relativo accertamento, a meno che non si tratti di fatto modificativo o estintivo successivo alla formazione del titolo giudiziale, che è perta nto il solo fatto che può essere dedotto in sede di opposizione a precetto (Cass., 12.12.2017, n. 29786; Cass., 17.2.2011, n. 3850; Cass., 13.11.2009, n. 24027; Cass., 30.11.2005, n. 26089; Cass., 28.8.1999, n. 9061; Cass., 25.3.1999, n. 2822) .
9. In conclusione l'opposizione va dichiarata in parte inammissibile e in parte rigettata.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in conformità a quanto disposto dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie secondo il valore della controversia, ridotte del 50% in ragione della semplicità delle questioni giuridiche dedotte in causa ed
4 esclusa la fase istruttoria, non svolta. Non sussistono i presupposti per disporre la condanna ex art. 96 c.p.c. come richiesta dal convenuto in quanto non è stato CP_3 dimostrato che l'attore ha agito con dolo o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in persona del Giudice monocratico dott.
Emmanuele Agostini, definitivamen te pronunciando sulla causa n. 947/2024 R.G.A.C., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara inammissibile in parte ed in parte rigetta l'opposizione formulata ex art. 615 c.p.c.;
2) condanna al pagamento delle spese sostenute da Parte_1
e dal Controparte_1 Controparte_3
che liquida in € 4.521,00 per compensi professionali per
[...] ciascuna controparte, oltre oneri e accessori come per legge. Così deciso in Crotone, il 8 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
nella persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 947 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2024 e vertente TRA (C.F.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Marina il 25.2.1963, elettivamente domiciliato in Cirò Marina (c.a.p.
), alla via Roma, Trav. Sottopalazzo, n. 1, nello studio dell'Avv. P.IVA_1
Luigi Scaramuzzino (C.F.: - pec: C.F._2 it), che lo rappresenta e Ema_1 Email_2 Email_3 difende giusta procura in calce all'atto introduttivo
Opponente E (C.F./P.IVA: Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Montecorvino Rovella - SA (c.a.p. 84096), Piazza Pasquale Budetta, n. 57/A, presso lo studio dell'Avv. Paolo Bonito (C.F.: – pec: C.F._3
.salerno.it), che la rappresenta e Email_4 CP_2 difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Opposta NONCHE'
[...]
Controparte_3
(C.F.: ), in persona del , legale rappresentante p.t., P.IVA_3 CP_4 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (C.F.: – pec: C.F._4 vvocaturastato.it), e legalmente domiciliato presso i E_5 Email_6 suoi uffici, in Catanzaro, alla via Gioacchino Da Fiore, n. 34 Opposto
-Conclusioni: come da verbale di udienza del 16/01/2025. 1 -Oggetto: Opposizione a cartella di pagamento ex artt. 615 c.p.c.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent . 27.7.2016).
1. Con ricorso depositato il 3.7.2024, proponeva Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 13320240000910964/000 notificata da Controparte_1 [...] di in data 3.6.2024, dell'importo di € Controparte_5 CP_3
37.537,83, esponendo: che l'ordinanza ingiunzione n. 66/2021 del 3.6.2021 era stata emessa dal convenuto per il mancato CP_3 pagamento del verbale di accertamento e contestazione di infrazione n. 35/23/18 elevato in data 29.3.2018 a suo carico;
che egli, unitamente a
, obbligato in solido, aveva impugnato l'ordinanza Parte_2 ingiunzione dinanzi al Tribunale di Crotone, che aveva rigettato l'opposizione con sentenza n. 769/2022 del 12.10.2022; che la cartella di pagamento successivamente emessa da Controparte_1
costituiva una illegittima richiesta di una somma più
[...] onerosa rispetto a quanto pronunciato in sentenza (era infatti ivi menzionata la maggiorazione per ritardato pagamento di € 12.500,00); che l'ordinanza ingiunzione era nulla in quanto emessa oltre il termine stabilito dall'art. 2 della l. n. 241/1990; che la contestazione era illegittima in quanto il non era a conoscenza del fatto che il Parte_2
avesse utilizzato il veicolo di s ua proprietà per il trasporto Parte_1 di sardina. Chiedeva, pertanto, a questo Tribunale l'annullamento della cartella di pagamento opposta, previa sospensione;
in via subordinata,
l'applicazione della sanzione al minimo, con annullamento degli oneri di riscossione, degli interessi e degli importi connessi alla riscossione.
2. Si costituiva il Controparte_3
, con propria Controparte_3 Controparte_3 memoria, deducendo: che l'opposizione era inammissibile nella p arte relativa alle doglianze sull'ordinanza ingiunzione, coperte dal giudicato di cui alla sentenza n. 769/2022 del Tribunale di Crotone;
che
2 correttamente era stata emessa la cartella di pagamento fondata sull'ordinanza ingiunzione e non sulla sentenza, c he era stata meramente dichiarativa dell'infondatezza del ricorso in opposizione.
Chiedeva, pertanto, la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dell'opposizione, con condanna di parte opponente al pagamento di una somma ex art. 96 co. 3 e 4 c.p.c. pe r lite temeraria.
3. Si costituiva altresì con propria Controparte_1 memoria, deducendo: di non avere legittimazione passiva sulle doglianze relative all'ordinanza ingiunzione;
che per il resto l'opposizione era infondata, in quanto il titolo esecutivo posto alla base della cartella di pagamento era da considerarsi comunque l'ordinanza ingiunzione e non la sentenza di rigetto dell'opposizione alla stessa. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
4. Con ordinanza del 2.11.2024, l' istanza di sospensione formulata dall'attore in opposizione era rigettata.
5. In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 16.1.2025 i procuratori precisavano le conclusioni, e la causa era trattenuta in decisione.
6. L'opposizione è in parte infondata ed in parte inammissibile.
7. E' infondata nella parte in cui l'opponente eccepisce che la cartella di pagamento sarebbe stata erroneamente fondata sull'ordinanza ingiunzione n. 66/2021 del 3.6.2021, notificata il 7.6.2021 , poiché la stessa – a dire dell'opponente – sarebbe stata sostituita dalla sentenza n. 769/2022 del 12.10.2022 del Tribunale di Crotone di rigetto dell'opposizione. Il titolo esecutivo, infatti, costituito dall'ordinanza ingiunzione, non è stato “sostituito” dalla sentenza di rigetto emessa al termine del giudizio di opposizione, in quanto con la stessa il Tribunale di Crotone si è limitato a rigettare l'opposizione, tanto che l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione non è stata intaccata da tale pron uncia. L'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 18 della l. n. 689/1981 ha natura di titolo esecutivo (cfr. Cass., 16.11.2020, n. 25991, che stabilisce che
“l'ordinanza ingiunzione ex l. n. 689 del 1981 ha la funzione di consentire la riscossione coattiva del credito mediante la formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale”) e, nel caso di rigetto dell'opposizione interposta, l'ordinanza ingiunzione viene confermata, conservando la sua efficacia esecutiva.
8. L'opposizione è inoltre inammissibile nella p arte in cui contesta il merito dell'ordinanza ingiunzione, riproponendo motivi di opposizione
3 già vagliati e proposti nella sede propria dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione. L'opposizione in questa parte non ha ad oggetto la regolarità del titolo esecutivo o della cartella, ma si limita a riproporre censure avverso il merito dell'accertamento compiuto prima dell'irrogazione della sanzione amministrativa;
per tale motivo, l'opposizione si configura pertanto come inammissibile istanza di rivalutazione della decisione del giudice dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione . Il controllo del giudice dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. è limitato alla valutazione da compiersi in rapporto alla preannunziata azione esecutiva, senza estendersi alla fondatezza i ntrinseca del titolo stesso, riaprendo o ripetendo un rapporto di cognizione sul rapporto consacrato dal titolo (così Cass., 24.4.2008, n. 10676) . In sede esecutiva il giudice è tenuto a dare pedissequa attuazione al comando impartito dal giudice del merito senza poter tenere in alcun conto fatti e circostanze diversi da quelli estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligo sancito dal titolo esecutivo, ovviamente rilevanti nella sola misura in cui essi si collochino posteriormente alla pronuncia del tit olo stesso. Il principio in base al quale in sede di opposizione a cartella basata su titolo esecutivo non possono dedursi fatti modificativi o estintivi antecedenti la formazione del titolo presuppone che il fatto modificativo o estintivo inerisca al rapp orto sostanziale oggetto di accertamento da parte del titolo giudiziale e che rinviene il proprio titolo nella vicenda oggetto del medesimo accertamento;
il diritto fatto valere, rispetto al quale viene opposto il fatto modificativo o estintivo, trova titolo nel rapporto sostanziale oggetto del titolo giudiziale, sicché ogni fatto modificativo o estintivo ricade nel relativo accertamento, a meno che non si tratti di fatto modificativo o estintivo successivo alla formazione del titolo giudiziale, che è perta nto il solo fatto che può essere dedotto in sede di opposizione a precetto (Cass., 12.12.2017, n. 29786; Cass., 17.2.2011, n. 3850; Cass., 13.11.2009, n. 24027; Cass., 30.11.2005, n. 26089; Cass., 28.8.1999, n. 9061; Cass., 25.3.1999, n. 2822) .
9. In conclusione l'opposizione va dichiarata in parte inammissibile e in parte rigettata.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in conformità a quanto disposto dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie secondo il valore della controversia, ridotte del 50% in ragione della semplicità delle questioni giuridiche dedotte in causa ed
4 esclusa la fase istruttoria, non svolta. Non sussistono i presupposti per disporre la condanna ex art. 96 c.p.c. come richiesta dal convenuto in quanto non è stato CP_3 dimostrato che l'attore ha agito con dolo o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in persona del Giudice monocratico dott.
Emmanuele Agostini, definitivamen te pronunciando sulla causa n. 947/2024 R.G.A.C., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara inammissibile in parte ed in parte rigetta l'opposizione formulata ex art. 615 c.p.c.;
2) condanna al pagamento delle spese sostenute da Parte_1
e dal Controparte_1 Controparte_3
che liquida in € 4.521,00 per compensi professionali per
[...] ciascuna controparte, oltre oneri e accessori come per legge. Così deciso in Crotone, il 8 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini
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