TRIB
Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/09/2024, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Maria Cristina Rizzi Giudice
Michela Palladino Giudice
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 560/2024 R.V.G. avente ad oggetto:
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
su domanda congiunta di
Parte_1
- - C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CORDARO ANGELA - -, C.F._2
CONIUGE CO-RICORRENTE
E
CP_1
- -, C.F._3
rappresentata e difesa dall'Avv. MUTO ANTONIO - -, C.F._4
CONIUGE CO-RICORRENTE con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con il ricorso i coniugi hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del loro matrimonio.
Hanno dedotto:
- che si sono sposati, con rito concordatario, in Ercolano il 2 12 1989;
- che il relativo atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale comune e tale anno al n. 257, P. II S. A;
- che hanno due figlie, nata l'[...] e Maria, nata il [...], Per_1
economicamente autosufficienti;
- che si sono separati consensualmente giusta decreto del 25 10 2022 con il quale il
Tribunale di Avellino ha omologato la loro separazione e recepito le condizioni da loro concordate;
- che da allora hanno vissuto separatamene;
- che non vi è stata riconciliazione;
- che non è possibile la ricostituzione della precedente unione spirituale e materiale.
Ribadita la volontà di non volersi riconciliare, hanno chiesto che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta di cui all'art. 473 bis. 51, comma 2°,
c.p.c.
Con le note di udienza hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
La domanda congiunta è da accogliere.
La fattispecie legale, complessa e progressiva, invocata è quella contemplata dagli artt.
2 e 3, lettera b) del comma 2°, della legge sul divorzio per come nel tempo modificata.
I presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso ivi previsti ricorrono tutti.
La separazione personale dei coniugi è intervenuta con il decreto di omologa innanzi indicato.
È pacifico che la separazione si è protratta ininterrottamente fino ad oggi.
Il termine minimo di sei mesi stabilito dalla legge è ampiamente decorso.
La comunione spirituale e materiale tra i coniugi è da ritenere non possa più essere ricostituita. Lo comprova il permanere dell'avversa volontà dei coniugi e dello stato di separazione personale, in uno alla oramai significativa protrazione della stessa. Le condizioni convenute dai coniugi, indicate nell'accordo di divorzio depositato in data 10 5 2024 e più specificamente nell'allegato semplice denominato «ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio », non sono contrarie alla legge e Parte_2
non evidenziano vizi che ne comportino la nullità.
Si pone in evidenza in particolare che i coniugi hanno concordato allo scopo di una composizione bonaria della crisi familiare e delle sue conseguenze anche patrimoniali l'obbligo del di trasferire gratuitamente alla moglie entro 90 giorni dalla presente Pt_1
decisione la quota di proprietà dei beni indicati nell'accordo di cui innanzi.
Va quindi pronunciato il divorzio congiuntamente richiesto.
Trattandosi di domanda congiunta e di condizioni concordate, la soccombenza non viene in rilievo, per cui le spese di lite restano a carico delle parti e non sono in questa sede da regolamentare.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
- nato a [...] il [...] - e - nato a
[...] CP_1
ERCOLANO (NA) il 05/10/1970 -, alle condizioni indicate nell'accordo depositato il 10 5
2024;
2) nulla per le spese;
3) manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 12/09/2024.
Il Presidente estensore
Raffaele Califano
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Maria Cristina Rizzi Giudice
Michela Palladino Giudice
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 560/2024 R.V.G. avente ad oggetto:
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
su domanda congiunta di
Parte_1
- - C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CORDARO ANGELA - -, C.F._2
CONIUGE CO-RICORRENTE
E
CP_1
- -, C.F._3
rappresentata e difesa dall'Avv. MUTO ANTONIO - -, C.F._4
CONIUGE CO-RICORRENTE con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con il ricorso i coniugi hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del loro matrimonio.
Hanno dedotto:
- che si sono sposati, con rito concordatario, in Ercolano il 2 12 1989;
- che il relativo atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale comune e tale anno al n. 257, P. II S. A;
- che hanno due figlie, nata l'[...] e Maria, nata il [...], Per_1
economicamente autosufficienti;
- che si sono separati consensualmente giusta decreto del 25 10 2022 con il quale il
Tribunale di Avellino ha omologato la loro separazione e recepito le condizioni da loro concordate;
- che da allora hanno vissuto separatamene;
- che non vi è stata riconciliazione;
- che non è possibile la ricostituzione della precedente unione spirituale e materiale.
Ribadita la volontà di non volersi riconciliare, hanno chiesto che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta di cui all'art. 473 bis. 51, comma 2°,
c.p.c.
Con le note di udienza hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
La domanda congiunta è da accogliere.
La fattispecie legale, complessa e progressiva, invocata è quella contemplata dagli artt.
2 e 3, lettera b) del comma 2°, della legge sul divorzio per come nel tempo modificata.
I presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso ivi previsti ricorrono tutti.
La separazione personale dei coniugi è intervenuta con il decreto di omologa innanzi indicato.
È pacifico che la separazione si è protratta ininterrottamente fino ad oggi.
Il termine minimo di sei mesi stabilito dalla legge è ampiamente decorso.
La comunione spirituale e materiale tra i coniugi è da ritenere non possa più essere ricostituita. Lo comprova il permanere dell'avversa volontà dei coniugi e dello stato di separazione personale, in uno alla oramai significativa protrazione della stessa. Le condizioni convenute dai coniugi, indicate nell'accordo di divorzio depositato in data 10 5 2024 e più specificamente nell'allegato semplice denominato «ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio », non sono contrarie alla legge e Parte_2
non evidenziano vizi che ne comportino la nullità.
Si pone in evidenza in particolare che i coniugi hanno concordato allo scopo di una composizione bonaria della crisi familiare e delle sue conseguenze anche patrimoniali l'obbligo del di trasferire gratuitamente alla moglie entro 90 giorni dalla presente Pt_1
decisione la quota di proprietà dei beni indicati nell'accordo di cui innanzi.
Va quindi pronunciato il divorzio congiuntamente richiesto.
Trattandosi di domanda congiunta e di condizioni concordate, la soccombenza non viene in rilievo, per cui le spese di lite restano a carico delle parti e non sono in questa sede da regolamentare.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
- nato a [...] il [...] - e - nato a
[...] CP_1
ERCOLANO (NA) il 05/10/1970 -, alle condizioni indicate nell'accordo depositato il 10 5
2024;
2) nulla per le spese;
3) manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 12/09/2024.
Il Presidente estensore
Raffaele Califano