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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 21/05/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. RG. 2404/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2404/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio TE C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Erica LVAppi e con domicilio eletto presso lo studio in Ravenna, via Giuseppe Pasolini n. 4
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SESTA CP P.IVA_1
MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA ALDO BOZZI 87 48124 RAVENNA presso il difensore avv. SESTA MICHELE;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
FRIGI VERONICA, elettivamente domiciliato in VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE 2 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. FRIGI VERONICA;
(C.F. ) - CONTUMACE – NTroparte_2
CONVENUTI con la chiamata in causa di
(CF) rappresentato e NTroparte_3 difeso dall'Avv. BOZZOLA GIAMPIETRO CORSO EUROPA 5 20122 MILANO TERZO CHIAMATA CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da note in sostituzione del 11.12.2024 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c..
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusto il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. , con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha convenuto TE in giudizio E al fine di NTroparte_2 Parte_2 CP sentire accolte le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale di Ravenna, ogni contraria istanza respinta:
- accertare il diritto del ricorrente a conseguire la restituzione da parte dei convenuti, ovvero ed CP Parte_2 CP
, in solido tra loro, della somma di € 25.000,00 di cui in
[...] narrativa, oltre ad interessi ex art. 1284 comma 3° cc dalla data dell'indebito all'effettivo soddisfo;
- condannare, conseguentemente, gli odierni convenuti, ovvero
, ed , in solido tra loro, al CP Parte_2 NTroparte_2 pagamento della somma di € 25.000,00, oltre ad interessi ex art.
1284 comma 3° cc dalla data dell'indebito all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
1.1 A sostegno della propria domanda ha esposto:
- di aver stipulato, nel dicembre 2001, una polizza vita ed una
NT polizza infortuni con la Compagnia di Assicurazioni poi divenuta
; CP
- di aver sottoscritto le predette polizze per il tramite dell'agenzia di;
Parte_2
- che a partire dall'anno 2005, nella gestione delle polizze sopra richiamate subentrava il signor quale incaricato NTroparte_2 dell'agenzia di;
Parte_2
- di avere stipulato, per il tramite di , nel dicembre del CP
2005, una polizza vita “Sogni” con la Compagnia di Assicurazioni NT
, n. 12918876, con scadenza dicembre 2014, nonché una polizza infortuni, n. 058479676;
- che all'approssimarsi della scadenza della polizza, gli CP suggeriva di riscattare la suddetta polizza vita e di investirne il ricavato in un nuovo prodotto assicurativo più conveniente;
- di avere sottoscritto in data 29.01.2015, un “modulo raccolta dati senza valore contrattuale”, su proposta di che lo aveva CP rappresentato quale proposta di acquisto di una polizza “orizzonti vita riv” di;
CP
- di avere consegnato ad al momento della sottoscrizione del CP modulo di cui sopra n. 2 assegni bancari – in bianco - dell'importo di € 17.000,00 e di € 8.000,00, per complessivi € 25.000,00, quale premio unico versato in relazione a detta polizza;
- di non avere successivamente ricevuto alcun riscontro ufficiale dall' circa la polizza vita sottoscritta, e dopo aver più CP volte chiesto spiegazioni, di aver ricevuto da quest'ultimo, in data
08.10.2015, una mail con in allegato un documento che, a detta dell' , avrebbe dovuto costituire il contratto di CP assicurazione sottoscritto con CP
- di avere riscontrato delle anomalie nel documento – in particolare vi erano discordanze nell'indicazione del numero della polizza – e quindi di aver fatto accesso al sito avvendosi che, a CP differenza delle altre già registrate, la polizza non risultava registrata;
- di avere chiesto spiegazioni all' che gli rispondeva che CP la mancata registrazione della polizza era dovuta ad operazioni di
“passaggio di piattaforme informatiche” nel sito di CP
- che le spiegazioni ricevute lo lasciavano insoddisfatto e di aver chiesto quindi, agli inizi del 2017, il riscatto della polizza nonostante l' provasse a convincerlo a posticipare CP
l'operazione di svincolo;
- di avere sottoscritto nel giugno del 2017, su indicazione di
, un modulo di richiesta del rientro del capitale, senza che CP gli venisse consegnata una copia;
- dopo avere atteso invano il riscatto della polizza, di avere chiesto ad nel dicembre 2017, un riscontro ufficiale circa CP
l'esistenza della polizza, salvo poi informalmente apprendere della sua inesistenza nel corso di un incontro avvenuto presso la propria abitazione, nel febbraio 2018, con i signori e Parte_2 CP_5
, della società Assimilia srl, società che, nel corso del 2017,
[...] era “subentrata” all'impresa individuale di nella Parte_2 gestione dell'agenzia di di Reggio Emilia;
CP
- di essere stato sentito a sommarie informazioni dinanzi ai CC di
Ravenna nell'ambito delle indagini preliminari condotte nel procedimento penale n. 2606/2018 rgnr già avviato nei confronti dell' dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per CP tutta una serie di analoghe condotte poste in essere ai danni di numerosi altri assicurati, e di aver a sua volta sporto denuncia- querela nei confronti dell' ; CP
- che in definitiva, dall'esame degli atti della indagine penale è emerso che nella sua veste di incaricato NTroparte_2 dell'agenzia di ha incassato in proprio gli assegni Parte_2 consegnati a titolo di premio anziché riversarli alla Compagnia
e che la polizza che ha inviato a riprova della CP esistenza del contratto era in realtà contraffatta;
- di avere infine chiesto stragiudizialmente la restituzione della somma agli odierni convenuti senza esito.
2. Si è ritualmente costituita prendendo posizione CP puntualmente su tutte le eccezioni e contestazioni avversarie, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
In particolare ha eccepito: i) il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla domanda di restituzione spiegata dal ricorrente in quanto non ha mai ricevuto le somme oggetto della domanda di restituzione;
ii) l' inapplicabilità dell'art. 118 del
Codice della Assicurazioni private, o comunque l'assenza di un obbligo restitutorio in forza di exceptio dolis generalis, in quanto il pagamento effettuato dal ricorrente all' in ragione delle CP circostanze – consegna di assegno in bianco, negoziazione presso la propria abitazione, modulistica non contrattuale, modalità di negoziazione e pagamento non conformi a quanto previsto nella documentazione, assenza di quietanza – non permettono di considerare i pagamenti effettuati in buona fede, come richiesto dalla norma invocata;
iii) non configurabilità nei suoi confronti di una responsabilità ex art. 2049 c.c. in difetto di un rapporto di preposizione tra sub agente ed impresa assicurativa.
Ha chiesto infine, in subordine di accertare e dichiarare tenuto l'Agente , anche nella qualità di titolare della omonima Parte_2 impresa individuale oggi cessata, e il sub agente Sig. CP
a manlevare, tenerla indenne, risarcirla e rimborsarla
[...] integralmente dell'intera somma eventualmente dovuta in favore del ricorrente a qualsivoglia altro titolo, con ogni conseguente statuizione di condanna a carico dei medesimi soggetti.
3. Si è ritualmente costituito prendendo posizione Parte_2 puntualmente su tutte le eccezioni e contestazioni avversarie, chiedendo il rigetto della domanda attorea. In particolare ha eccepito: i) il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla domanda di restituzione in quanto non ha mai ricevuto la somma oggetto della domanda di restituzione;
ii) la non configurabilità di una sua responsabilità ex art. 2049 c.c. stante il suo corretto operato in termini di vigilanza e controllo ed in considerazione dell'assenza di buona fede in capo al ricorrente date le circostanze nelle quali si sono svolti i fatti. Ancora ha eccepito un concorso di colpa esclusivo o concorrente ex art. 1227 c.c. del ricorrente.
Con riferimento alla domanda spiegata nei suoi confronti da CP ne ha chiesto il rigetto in quanto infondata. Ha poi chiamato in causa la Compagnia di assicurazioni quale NTroparte_3 assicuratore della responsabilità professionale, per essere tenuto indenne in caso di condanna.
4. Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita NTroparte_6
(già – NTroparte_7 NTroparte_8 NT (d'ora in avanti anche solo “ ”) formulando le seguenti conclusioni: “NEL MERITO In via principale 1. accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'infondatezza di ogni e
NT tutte le domande svolte dal Sig. verso e quindi respingere Pt_2 ogni e tutte le domande pretese ed azioni dallo stesso svolte verso
NT
, per assoluta mancanza di copertura assicurativa in relazione alla Polizza AIG n. IFL0009033 e/o alla Polizza AIG. n. IFL0004829
NT (e/o a qualsivoglia altra polizza che verrà eventualmente menzionata dal Sig. ), in merito ai fatti per cui è causa, per Pt_2
i motivi e le esclusioni indicati nelle Polizze, come menzionati nella narrativa del presente atto, e quelli che saranno esposti nelle successive difese;
In via subordinata 2. nella denegata ipotesi in
NT cui si ritenga sussistere la copertura assicurativa in forza della Polizza AIG n. IFL0009033 e/o della Polizza AIG n. IFL0004829
NT (e/o di qualsivoglia altra Polizza che verrà eventualmente menzionata dal Sig. ) ridurre il quantum delle domande del Pt_2 ricorrente e comunque detrarre, dall'importo che verrà eventualmente
NT posto a carico di la franchigia indicata nella Polizza AIG n.
IFL0009033 e/o nella Polizza AIG n. IFL0004829, pari ad Euro 250,00
e, in ogni caso, con l'esclusione, dall'importo che verrà
NT eventualmente posto a carico di , degli interessi di mora;
IN
OGNI CASO con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge”.
5. ritualmente citato non si è costituto ed è stato NTroparte_2 dichiarato contumace all'udienza del 18.1.2023.
6. In data 21.9.2022 si è tenuta la prima udienza all'esito della quale è stato disposto il mutamento del rito.
All'udienza ex art. 183 c.p.c. tenutasi il 18.1.2023, alle parti sono stati concessi i termini di cui all'art. 183.6 c.p.c..
La causa è stata istruita per via documentale e mediante l'interrogatorio formale dell'attore e del convenuto . CP
All'udienza del 11.12.2024 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le loro le conclusioni e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
7. Sulla responsabilità di NTroparte_2
Va accolta la domanda di restituzione formulata da parte attrice nei confronti di . NTroparte_2
nel proprio atto introduttivo, sostiene di avere TE sottoscritto, in data 29.1.2015, su indicazione dell' un CP
“modulo di raccolta dati senza valore contrattuale” che, secondo quanto gli veniva riferito da quest'ultimo, avrebbe dovuto valere quale proposta di acquisto di una polizza “orizzonti vita riv” di
Al momento della sottoscrizione del modulo, ha CP consegnato all' due assegni bancari dell'importo di euro CP
17.000 e di euro 8.000, quale premio unico versato in relazione a detta polizza. Successivamente, non avendo ricevuto alcun riscontro circa la polizza vita sottoscritta, l'attore ha chiesto più volte spiegazioni all' , il quale in data 8.10.215, gli ha inviato CP via mail un documento che, a detta dall' avrebbe dovuto CP costituire il contratto di assicurazione sottoscritto con CP
Infine, deduce l'attore che la polizza non è mai stata attivata e che gli assegni sono stati intascati personalmente dall' CP
Il racconto dell'attore trova puntuale ed esatto riscontro nella documentazione depositata dallo stesso: al doc. all. 7 l'attore ha prodotto il documento denominato modulo raccolta dati recante il logo di;
ai doc. 10, 11,12 sono stati prodotti gli assegni, CP effettivamente incassati ove compare quale beneficiario finale l' . Ancora, al doc. all. 13, l'attore ha prodotto quello che CP nella prospettazione dell' avrebbe dovuto essere il contratto CP sottoscritto con che l' gli ha inviato per CP CP rassicurarlo sulla avvenuta effettiva conclusione del contratto.
Ancora, le circostanze relative alla predisposizione di falsa modulistica da parte dell' e l'incasso da parte di CP quest'ultimo degli assegni che l'attore gli aveva consegnato, trovano conferma nell'interrogatorio formale - richiesto sulle circostanze menzionate da cfr memoria n. 2) ex art. 183.6 CP
c.p.c. - al quale l' contumace ritualmente citato CP all'udienza del 20.9.2023 per l'incombente istruttorio non si è presentato senza addurre alcun giustificato motivo. L'art. 232
c.p.c. allora consente di "ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio" qualora "la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo".
Infine, ad ulteriore riprova della sussistenza dei fatti, depongono gli atti della indagine penale condotta dalla Procura presso il
Tribunale di Reggio Emilia – all. doc. n.18 – dalla quale si evince che l' , con modus operandi sostanzialmente analogo in danno CP di diverse vittime, ha incassato premi assicurativi in relazione alla prospettazione di falsi contratti assicurativi, con condotta astrattamente sussumibile nella ipotesi di reato di truffa ed appropriazione indebita.
Ciò posto, l'attore formula nei confronti dell' “domanda di CP restituzione” della somma consegnata all' . La domanda deve CP essere intesa come domanda di condanna al risarcimento del danno patito in conseguenza della condotta illecita perpetrata in suo danno dall' . CP
Dal tenore dell'atto, ove si insiste sulla illiceità della condotta posta in essere dall' e si chiede di rientrare nella CP disponibilità della somma di cui l' si è indebitamente CP appropriato si comprende che l'attore pone a fondamento della domanda di restituzione le condotte illecite commesse dall' e che la CP restituzione dell'importo della somma consegnata coincida, in sostanza, con il risarcimento del danno patito. Sicché ben può il giudice procedere alla riqualificazione della domanda. (Cassazione civile sez. III, 21/05/2019, n.13602 “Il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione”).
Ora, è stata raggiunta la prova che l' si è appropriato CP indebitamente e con dolo, anche grazie la predisposizione di falsa modulistica degli assegni che gli erano stati consegnati CP dall'attore allo scopo di accendere una polizza: l'appropriazione delle somme ricevute a titolo di premio da destinare alla compagnia assicurativa può essere astrattamente sussumibile nel delitto di cui all'art. 646 c.p.c. e dunque costituisce un fatto illecito ex art. 2043 c.c. di cui deve essere chiamato a rispondere.
8. Sulla domanda dell'attore nei confronti di Parte_2
La domanda dell'attore nei confronti di è fondata e va Parte_2 accolta.
La domanda dell'attore di restituzione può essere qualificata come domanda di condanna al risarcimento del danno per responsabilità ex art. 2049 c.c..
L'attore nelle conclusioni infatti ha chiesto l'accertamento del diritto alla restituzione di quanto corrisposto e la condanna di unitamente agli altri convenuti, alla restituzione. Nella Pt_2 parte in fatto ha esposto il collegamento fattuale tra la condotta dell' e la responsabilità , individuato nel fatto che CP Pt_2 il primo fosse un subagente incaricato dal secondo. Nella parte in diritto ha profusamente argomentato, con tanto di richiami giurisprudenziali, circa la responsabilità del ex art. 2049 Pt_2
c.c. per fatti commessi dal preposto È evidente allora che CP
l'attore intenda recuperare la somma che ha corrisposto all' CP anche dall'agente, ponendo a fondamento della propria domanda la responsabilità di quest'ultimo ex art. 2049 c.c.. È quindi possibile qualificare la domanda di condanna alla restituzione quale domanda di risarcimento del danno. A riprova di ciò, milita il fatto che lo stesso convenuto ha svolto le proprie difese anche con riferimento all'insussistenza della propria responsabilità ex art. 2049 c.c. sicché da questo punto di vista non vi è stata alcuna lesione del diritto alla difesa.
Ciò premesso, e correttamente inquadrata la domanda dell'attore, si osserva quanto segue.
È pacifico e non constato che fosse un sub-agente NTroparte_2 incaricato dall'agente Viene dunque in rilievo la Parte_2 responsabilità del ex art. 2049 c.c.. Pt_2
Tale disposizione contempla un'ipotesi di responsabilità oggettiva in forza della quale il preponente risponde dell'illecito commesso dal preposto semplicemente sulla base di quello che la giurisprudenza definisce nesso di occasionalità necessaria ovverosia il collegamento causale tra le mansioni assegnate al preposto e l'illecito dallo stesso commesso. Per la sussistenza del nesso di occasionalità necessario risulta sufficiente che le mansioni affidate abbiano reso possibile o agevolato la commissione dell'illecito (cfr. Cassazione civile Sez. III Sent., 11/02/2010, n.
3095), non occorrendo la prova dell'elemento soggettivo in capo al preponente in termini di culpa in eligendo o culpa in vigilando.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, inoltre, la norma non ammette alcuna prova contraria che non sia l'assoluta anomalia della condotta del preposto che, in quanto del tutto eccentrica e imprevedibile, è tale da recidere il nesso di causalità tra le mansioni svolte e l'illecito commesso.
La ratio dell'art. 2049 c.c. è sintetizzabile nel noto brocardo latino "cuius commoda eius et incommoda", in forza del quale chi si avvale e avvantaggia dell'opera di altri è tenuto anche a rispondere per gli illeciti da questi commessi nell'esercizio delle incombenze loro affidate.
Ciò premesso, ai fini del sintetico inquadramento teorico della vicenda, vale osservare che nel caso in esame, risultano provati gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2049 c.c. ovverosia il rapporto di preposizione, il fatto illecito e il rapporto di occasionalità necessaria.
Si è già detto che il fatto che l fosse un collaboratore del CP
è circostanza pacifica. Pt_2
Ora per costante giurisprudenza, il rapporto di preposizione rilevante ai sensi dell'art. 2049 c.c. è rinvenibile anche nel rapporto di agenzia (cfr. Cassazione civile sez. III - 26/09/2019,
n. 23973 ). È dunque provato il rapporto di preposizione.
Con riferimento alla prova dell'esistenza del fatto illecito commesso dall' si è già detto diffusamente sopra al punto che CP precede.
Infine, con riguardo alla prova del nesso di occasionalità necessario, risulta evidente che proprio la funzione di sub-agente abbia consentito all' il compimento dell'illecito nelle forme CP
e con le modalità di cui si è già detto. Il fatto illecito commesso dall' si colloca esattamente nel perimetro delle attribuzioni CP dell' quale sub-agente, caratterizzate dalla vendita e CP sottoscrizione di prodotti assicurativi.
Né può valere ad escludere la responsabilità del il fatto che Pt_2 egli non abbia tenuto alcun condotta caratterizzata di colpa: come si è visto, la responsabilità delineata dall'art. 2049 c.c. prescinde dall'accertamento di dolo e colpa in capo al soggetto chiamato a rispondere ex art. 2049 c.c..
8.1 Quanto alla sussistenza di un concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, c.c., variamente articolato dalla difesa di parte convenuta, ed in particolare affermato in ragione della consegna da parte dell'attore di due assegni in bianco all' si osserva CP quanto segue.
Ora, se pure possa apparire imprudente, o persino censurabile, la consegna di assegni privi del destinatario si ritiene che, con riferimento al caso concreto, ciò non rilevi ex art. 1227 c.c..:
l'attore ha consegnato gli assegni al convenuto nell'ambito di un rapporto di fiducia pressoché decennale e senza che vi fosse mai stata alcuna ragione di sospetto. Né può dirsi che l'attore abbia posto in essere un comportamento agevolatore del fatto illecito commesso dall' posto che il fatto materiale commesso da CP quest'ultimo si è composto di una pluralità di condotte, - rassicurazioni, predisposizione di modulistica falsa, false rappresentazioni – che degradano la consegna dell'assegno a mero antecedente logico privo di una reale efficacia agevolatrice del fatto illecito complessivamente inteso. Da ultimo, va escluso un intento collusivo dell'attore con le finalità illecite perseguite dall' non essendo emerso alcun elemento in tal senso. CP
9. Sulla domanda dell'attore nei confronti di CP
La domanda dell'attore è fondata e va accolta.
sostiene il proprio difetto di legittimazione passiva CP rispetto alla domanda di restituzione in quanto non ha mai ricevuto la somma consegnata dall'attore all' Nega inoltre i CP presupposti per essere chiamata a rispondere ex art. 2049 c.c. non essendovi alcun rapporto di preposizione con l' CP
L'art. 118 del Codice delle Assicurazioni private prevede che: “Il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione.”
È provato come si è visto sopra, né per vero lo ha contestato, CP che l' fosse un collaboratore dell'agente CP Parte_2
L'attore ha pagato il premio - sull'irrilevanza del fatto che il
“pagamento” sia avvenuto mediante la consegna di due assegni in bianco si dirà infra – nelle mani dell' con la conseguenza CP che detto pagamento si reputa ope legis pagato all'assicuratore.
La Compagnia è considerata dalla legge diretta destinataria del pagamento del pagamento del premio sicché essa va considerata tenuta alla restituzione dello stesso.
Il pagamento è stato effettuato in assenza di causa – la polizza infatti non è mai esistita – e dunque si versa in ipotesi di indebito oggettivo che dà luogo all'obbligo di restituzione. Quanto sinora detto, consente dunque di ritenere assorbita la questione circa la configurabilità di una responsabilità ex art. 2049 c.c. in capo alla impresa assicuratrice per fatto del subagente.
La medesima impostazione è stata adottata dalla Corte di Cassazione la quale in caso analogo - premio incassato dall'agente mai versato all'impresa assicuratrice di cui il cliente chiede la restituzione
– ha affermato che: “E poichè non v'è dubbio che il subagente rientri tra i collaboratori dell'agente (art. 109, comma 2, lett. (e), cod. ass.), il pagamento a questi effettuato si presume juris et de jure compiuto nelle mani dell'assicuratore. La decisione del Tribunale fu dunque, su questo punto, conforme a diritto, sebbene debba esserne corretta la motivazione: nel caso di specie infatti era superfluo il richiamo all'art. 2049 c.c., e superfluo l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, giacché non si poneva un problema di responsabilità (dell'assicuratore per il fatto altrui), ma un problema di imputabilità del pagamento: problema, come s'è detto, direttamente risolto dalla legge con la previsione di cui all'art. 118 cod. ass.. Il che rende, altresì, non pertinenti rispetto al caso di specie le ulteriori deduzioni svolte dalla società ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., circa l'autonomia del rapporto di subagenzia rispetto al rapporto di intermediazione assicurativa.” (Cassazione civile sez. VI - 23/05/2018, n. 12662).
sostiene l'inapplicabilità dell'art. 118 Cod. Ass. per CP assenza del requisito della “buona fede” in capo al Pt_1
L'eccezione non pare condivisibile. A tal proposito, è invero sufficiente richiamare quanto osservato sopra esaminando l'eccezione ex art. 1227 c.c. giacché si reputa che i due accertamenti, quello relativo alla sussistenza di un fatto colposo del creditore e quello relativo alla sussistenza del requisito della buona fede, possano essere in sostanza sovrapponibili. In entrambi i casi si tratta di comprendere se il comportamento tenuto dal cliente/ danneggiato possa avere una qualche rilevanza: nel caso del 1227 c.c. per escludere o ridurre il risarcimento;
nel caso dell'art. 118 cod. ass. per paralizzare la presunzione ope legis di imputazione del pagamento.
Richiamato quanto già dedotto sopra con riferimento all'esame della eccezione ex art. 1227 c.c., può comunque osservarsi, ad ogni buon conto, che il comportamento del – che per le ragioni già Pt_1 esposte non può essere qualificato come colposo – non può neppure dirsi posto in essere in violazione o assenza del requisito della
“buona fede”, tanto che si intenda detto requisito in senso soggettivo - quale stato psicologico di ignoranza di ledere l'altrui diritto – quanto in senso oggettivo - quale norma oggettiva di condotta.
Sotto un profilo soggettivo, l'attore si è fidato di un soggetto con il quale aveva già avuti rapporti di durata almeno decennali che non avevano mai destato alcun sospetto e che si erano svolti in modo assolutamente regolare. Inoltre, non sono emersi elementi dai quali poter desumere che il comportamento tenuto in concreto dell'attore trovi ragione non già nella fiducia riposta nell' , anche CP indotta o carpita da quest'ultimo con condotte penalmente rilevanti, ma nel perseguimento di un intento in qualche modo opaco, o peggio, collusivo con l'operato del convenuto CP
Sotto il profilo oggettivo, anche a voler ammettere che la “buona fede” richiamata dalla norma rilevi su di un piano oggettivo, quale dovere di comportamento, il pagamento del premio effettuato mediante la corresponsione di un assegno in bianco, per quanto indubbiamente costituisca una modalità censurabile, non pare, nel caso di specie, potersi qualificare come un comportamento in violazione del dovere di comportarsi in buona fede addebitabile all'attore: si può infatti affermare, in assenza di elementi che depongono in senso contrario, che la modalità di pagamento anomala prescelta sia stato il frutto dell'operato esclusivo dell' dato che per il la CP Pt_1 modalità di pagamento sarebbe stata del tutto indifferente.
10. Sulla domanda di nei confronti di E CP Parte_2 CP
.
[...] Per quanto detto sinora i convenuti sono tenuti in solido tra loro, sia pure in forza di titoli diversi, a corrispondere all'attore la somma di euro 25.000.
ha chiesto di essere tenuta indenne da di quanto CP Pt_2 eventualmente sarà tenuta a pagare all'attore. La domanda è fondata e va accolta.
L'art 7 del contratto di agenzia stipulato tra e CP Pt_2 prevede che:”la Società non assume alcun rapporto, impegno od onere, nei confronti dei subagenti, produttori, collaboratori, incaricati, impiegati o di qualunque altro soggetto che l'Agente abbia nominato,
o assunto alle proprie dipendenze, per l'adempimento dell'incarico.
Conseguentemente, i rapporti con tutte tali persone intercorreranno esclusivamente con l'Agente, assumendosi questi ogni relativo rischio, spesa e responsabilità; così come l'Agente medesimo si assume piena ed esclusiva responsabilità per l'operato di qualsiasi persona, alla cui collaborazione comunque si affidi per
l'adempimento dell'incarico”.
Sulla scorta della richiamata disposizione contrattuale, intervenuta tra i convenuti in parola, il si è assunto l'integrale Pt_2 responsabilità dell'operato dei collaboratori che avrebbe scelto e di cui si sarebbe avvalso. Ne discende, che nei rapporti interni tra e , quest'ultimo va condannato a tenere indenne CP Pt_2 CP di quanto è chiamata a corrispondere all'attore in ragione delle condotte poste in essere dal sub-agente Artioli. Anche la domanda nei confronti di va accolta: nei rapporti interni, è evidente CP che la responsabilità per i fatti per cui è causa debba essere integralmente attribuita alla condotta dell' che commesso CP fatti astrattamente rilevanti penalmente.
11. Sulla domanda di nei confronti di . Parte_2 P_ ha chiamato in causa quale propria Parte_2 P_ assicurazione professionale.
nega l'operatività della polizza invocata dal P_ Pt_2
La domanda è infondata. Il contratto assicurativo cui occorre fare riferimento è il contratto
IFL n. 0090033. Detto contratto ha sostituito il precedente contratto
IFL n. 0004829 stipulato dal per il tramite della associazione Pt_2 di categoria di riferimento. Si legge infatti nel frontespizio della polizza n. 0090033 la “presente polizza opera in sostituzione delle polizze n. 507104, IFL0002704, IFL0004829 e IFL0008266 senza soluzione di continuità”
L'art.
2.7 del contratto in esame prevede in termini di garanzia postuma che “nel caso in cui la presente polizza risultasse cessata
o cancellata, l'Assicurato avrà diritto di usufruire della Garanzia
Postuma della durata di 10 anni immediatamente successivi alla data di cancellazione o mancato rinnovo, previo pagamento di un importo pari al 125% del premio riferito all'annualità in corso ed alle seguenti condizioni: 1) Nel caso in cui l'Assicurato abbia cessato la propria attività professionale, avrà diritto di usufruire della
Garanzia Postuma della durata di 10 anni immediatamente successivi alla data di cessazione dell'attività”.
È pacifico e non contestato che ha cessato di essere agente Pt_2
dal 9 maggio 2016 ed è altrettanto pacifico che la richiesta CP risarcitoria rivolta nei confronti del è avvenuta nell'anno Pt_2
2019.
Orbene, per ritenere la polizza assicurativa invocata operante,
avrebbe dovuto dimostrare di avere pagato il premio relativo Pt_2 alla garanzia postuma. Il pagamento del premio non è stato dimostrato.
Né invero le eccezioni mosse dal sembrano assumere carattere Pt_2 dirimente.
In primo luogo, va respinta l'eccezione di mancata conoscenza del contenuto contrattuale della nuova polizza. in sostanza Pt_2 lamenta un comportamento non conforme alle regole di settore tenuto dalla assicurazione nella contrattazione della nuova polizza con il broker assicurativo che darebbe luogo ad invalidità del contratto.
Tuttavia, in assenza di specifiche norme volte a comminare specifiche forme di invalidità, si potrà al più discorrere di una responsabilità precontrattuale dei contraenti, non oggetto del presente giudizio. Parimenti, va rigettata l'eccezione secondo cui, dato che le norme di settore prevedono la obbligatorietà della garanzia postuma triennale, la garanzia decennale prevista del contratto deve essere intesa operante per il periodo successivo ai tre anni obbligatoriamente previsti. L'interpretazione non persuade giacché si pone in aperto contrasto con il dato letterale della clausola che espressamente stabilisce la garanzia decennale. L'interpretazione offerta dal convenuto presuppone una sorta di Pt_2 eterointegrazione del contratto assicurativo ex art. 1339 c.p.c. in forza della normativa di settore che tuttavia non può ritenersi operante in assenza di espressa previsione legislativa o di espressa previsione della stessa normativa secondaria.
Ancora, va rigettata l'eccezione secondo cui la locuzione “senza soluzione di continuità” debba essere intesa come senza interruzione della continuità (temporale, spaziale, ecc) e cioè continuativamente. La tesi non persuade in quanto il testo contrattuale afferma esplicitamente che la polizza sostituisce le polizze precedenti sicché vi è integrale sostituzione del contenuto contrattuale, e la disciplina della garanzia postuma va rivenuta nel nuovo testo contrattuale e non invece in quello precedente che è stato integralmente sostituito.
12. In conclusione: tutti i convenuti sono tenuti a corrispondere all'attore la somma di euro 25.000. Trattandosi per e CP Pt_2 di debito di valuta, vanno riconosciuti rivalutazione ed interessi dal 12.2.2015 data dell'ultimo incasso dell'assegno.
Mentre per , in assenza della prova della malafede, gli CP interessi legali ex art. 1284 co. 4 dalla data della domanda sino all'effettivo saldo.
e vanno altresì condannati a tenere indenne CP Pt_2 CP di quanto condannata a corrispondere al danneggiato in ragione della presente sentenza.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e vanno dunque regolate come segue. Le spese di lite sostenute da vanno poste a carico TE di , e in solido tra loro. CP Parte_2 NTroparte_2
Le spese di lite sostenute da vanno poste a carico di CP [...]
in solido tra loro. Parte_3
Le spese di lite sostenute da vanno poste a carico di P_
. Parte_2
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 2.600, oltre accessori di legge e costi vivi di causa se documentati, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 5.2001 ed euro 26.000 ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori prossimi ai minimi tariffari, attesa la semplicità della questione trattata.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta come in motivazione:
- ACCOGLIE, per i motivi di cui in motivazione, la domanda formulata dall'attore e per l'effetto NN CP NTroparte_2
, in solido tra loro, a corrispondere a Parte_2 TE la somma di euro 25.000 oltre interessi come in parte motiva;
- NN ed a tenere indenne Parte_2 NTroparte_2 CP
di quanto corrisposto al danneggiato in ragione della presente
[...] sentenza;
- NN , , , in solido tra CP Parte_2 NTroparte_2 loro, a rifondere le spese di lite a che si TE liquidano in euro 2.600, oltre al 15% per spese generali ed IVA e
CPA se dovute per legge, e spese vive se documentate;
- NN e a rifondere le spese legali Parte_2 NTroparte_2 ad che si liquidano in euro 2.600, oltre al 15% per spese CP generali ed IVA e CPA se dovute per legge, e spese vive se documentate;
- NN a rifondere le spese legali a Parte_2 P_ che si liquidano in euro 2.600, oltre al 15% per spese generali ed
IVA e CPA se dovute per legge, oltre spese vive se documentate. - RIGETTA nel resto.
Ravenna, 21/05/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2404/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio TE C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Erica LVAppi e con domicilio eletto presso lo studio in Ravenna, via Giuseppe Pasolini n. 4
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SESTA CP P.IVA_1
MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA ALDO BOZZI 87 48124 RAVENNA presso il difensore avv. SESTA MICHELE;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
FRIGI VERONICA, elettivamente domiciliato in VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE 2 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. FRIGI VERONICA;
(C.F. ) - CONTUMACE – NTroparte_2
CONVENUTI con la chiamata in causa di
(CF) rappresentato e NTroparte_3 difeso dall'Avv. BOZZOLA GIAMPIETRO CORSO EUROPA 5 20122 MILANO TERZO CHIAMATA CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da note in sostituzione del 11.12.2024 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c..
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusto il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. , con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha convenuto TE in giudizio E al fine di NTroparte_2 Parte_2 CP sentire accolte le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale di Ravenna, ogni contraria istanza respinta:
- accertare il diritto del ricorrente a conseguire la restituzione da parte dei convenuti, ovvero ed CP Parte_2 CP
, in solido tra loro, della somma di € 25.000,00 di cui in
[...] narrativa, oltre ad interessi ex art. 1284 comma 3° cc dalla data dell'indebito all'effettivo soddisfo;
- condannare, conseguentemente, gli odierni convenuti, ovvero
, ed , in solido tra loro, al CP Parte_2 NTroparte_2 pagamento della somma di € 25.000,00, oltre ad interessi ex art.
1284 comma 3° cc dalla data dell'indebito all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
1.1 A sostegno della propria domanda ha esposto:
- di aver stipulato, nel dicembre 2001, una polizza vita ed una
NT polizza infortuni con la Compagnia di Assicurazioni poi divenuta
; CP
- di aver sottoscritto le predette polizze per il tramite dell'agenzia di;
Parte_2
- che a partire dall'anno 2005, nella gestione delle polizze sopra richiamate subentrava il signor quale incaricato NTroparte_2 dell'agenzia di;
Parte_2
- di avere stipulato, per il tramite di , nel dicembre del CP
2005, una polizza vita “Sogni” con la Compagnia di Assicurazioni NT
, n. 12918876, con scadenza dicembre 2014, nonché una polizza infortuni, n. 058479676;
- che all'approssimarsi della scadenza della polizza, gli CP suggeriva di riscattare la suddetta polizza vita e di investirne il ricavato in un nuovo prodotto assicurativo più conveniente;
- di avere sottoscritto in data 29.01.2015, un “modulo raccolta dati senza valore contrattuale”, su proposta di che lo aveva CP rappresentato quale proposta di acquisto di una polizza “orizzonti vita riv” di;
CP
- di avere consegnato ad al momento della sottoscrizione del CP modulo di cui sopra n. 2 assegni bancari – in bianco - dell'importo di € 17.000,00 e di € 8.000,00, per complessivi € 25.000,00, quale premio unico versato in relazione a detta polizza;
- di non avere successivamente ricevuto alcun riscontro ufficiale dall' circa la polizza vita sottoscritta, e dopo aver più CP volte chiesto spiegazioni, di aver ricevuto da quest'ultimo, in data
08.10.2015, una mail con in allegato un documento che, a detta dell' , avrebbe dovuto costituire il contratto di CP assicurazione sottoscritto con CP
- di avere riscontrato delle anomalie nel documento – in particolare vi erano discordanze nell'indicazione del numero della polizza – e quindi di aver fatto accesso al sito avvendosi che, a CP differenza delle altre già registrate, la polizza non risultava registrata;
- di avere chiesto spiegazioni all' che gli rispondeva che CP la mancata registrazione della polizza era dovuta ad operazioni di
“passaggio di piattaforme informatiche” nel sito di CP
- che le spiegazioni ricevute lo lasciavano insoddisfatto e di aver chiesto quindi, agli inizi del 2017, il riscatto della polizza nonostante l' provasse a convincerlo a posticipare CP
l'operazione di svincolo;
- di avere sottoscritto nel giugno del 2017, su indicazione di
, un modulo di richiesta del rientro del capitale, senza che CP gli venisse consegnata una copia;
- dopo avere atteso invano il riscatto della polizza, di avere chiesto ad nel dicembre 2017, un riscontro ufficiale circa CP
l'esistenza della polizza, salvo poi informalmente apprendere della sua inesistenza nel corso di un incontro avvenuto presso la propria abitazione, nel febbraio 2018, con i signori e Parte_2 CP_5
, della società Assimilia srl, società che, nel corso del 2017,
[...] era “subentrata” all'impresa individuale di nella Parte_2 gestione dell'agenzia di di Reggio Emilia;
CP
- di essere stato sentito a sommarie informazioni dinanzi ai CC di
Ravenna nell'ambito delle indagini preliminari condotte nel procedimento penale n. 2606/2018 rgnr già avviato nei confronti dell' dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per CP tutta una serie di analoghe condotte poste in essere ai danni di numerosi altri assicurati, e di aver a sua volta sporto denuncia- querela nei confronti dell' ; CP
- che in definitiva, dall'esame degli atti della indagine penale è emerso che nella sua veste di incaricato NTroparte_2 dell'agenzia di ha incassato in proprio gli assegni Parte_2 consegnati a titolo di premio anziché riversarli alla Compagnia
e che la polizza che ha inviato a riprova della CP esistenza del contratto era in realtà contraffatta;
- di avere infine chiesto stragiudizialmente la restituzione della somma agli odierni convenuti senza esito.
2. Si è ritualmente costituita prendendo posizione CP puntualmente su tutte le eccezioni e contestazioni avversarie, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
In particolare ha eccepito: i) il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla domanda di restituzione spiegata dal ricorrente in quanto non ha mai ricevuto le somme oggetto della domanda di restituzione;
ii) l' inapplicabilità dell'art. 118 del
Codice della Assicurazioni private, o comunque l'assenza di un obbligo restitutorio in forza di exceptio dolis generalis, in quanto il pagamento effettuato dal ricorrente all' in ragione delle CP circostanze – consegna di assegno in bianco, negoziazione presso la propria abitazione, modulistica non contrattuale, modalità di negoziazione e pagamento non conformi a quanto previsto nella documentazione, assenza di quietanza – non permettono di considerare i pagamenti effettuati in buona fede, come richiesto dalla norma invocata;
iii) non configurabilità nei suoi confronti di una responsabilità ex art. 2049 c.c. in difetto di un rapporto di preposizione tra sub agente ed impresa assicurativa.
Ha chiesto infine, in subordine di accertare e dichiarare tenuto l'Agente , anche nella qualità di titolare della omonima Parte_2 impresa individuale oggi cessata, e il sub agente Sig. CP
a manlevare, tenerla indenne, risarcirla e rimborsarla
[...] integralmente dell'intera somma eventualmente dovuta in favore del ricorrente a qualsivoglia altro titolo, con ogni conseguente statuizione di condanna a carico dei medesimi soggetti.
3. Si è ritualmente costituito prendendo posizione Parte_2 puntualmente su tutte le eccezioni e contestazioni avversarie, chiedendo il rigetto della domanda attorea. In particolare ha eccepito: i) il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla domanda di restituzione in quanto non ha mai ricevuto la somma oggetto della domanda di restituzione;
ii) la non configurabilità di una sua responsabilità ex art. 2049 c.c. stante il suo corretto operato in termini di vigilanza e controllo ed in considerazione dell'assenza di buona fede in capo al ricorrente date le circostanze nelle quali si sono svolti i fatti. Ancora ha eccepito un concorso di colpa esclusivo o concorrente ex art. 1227 c.c. del ricorrente.
Con riferimento alla domanda spiegata nei suoi confronti da CP ne ha chiesto il rigetto in quanto infondata. Ha poi chiamato in causa la Compagnia di assicurazioni quale NTroparte_3 assicuratore della responsabilità professionale, per essere tenuto indenne in caso di condanna.
4. Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita NTroparte_6
(già – NTroparte_7 NTroparte_8 NT (d'ora in avanti anche solo “ ”) formulando le seguenti conclusioni: “NEL MERITO In via principale 1. accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'infondatezza di ogni e
NT tutte le domande svolte dal Sig. verso e quindi respingere Pt_2 ogni e tutte le domande pretese ed azioni dallo stesso svolte verso
NT
, per assoluta mancanza di copertura assicurativa in relazione alla Polizza AIG n. IFL0009033 e/o alla Polizza AIG. n. IFL0004829
NT (e/o a qualsivoglia altra polizza che verrà eventualmente menzionata dal Sig. ), in merito ai fatti per cui è causa, per Pt_2
i motivi e le esclusioni indicati nelle Polizze, come menzionati nella narrativa del presente atto, e quelli che saranno esposti nelle successive difese;
In via subordinata 2. nella denegata ipotesi in
NT cui si ritenga sussistere la copertura assicurativa in forza della Polizza AIG n. IFL0009033 e/o della Polizza AIG n. IFL0004829
NT (e/o di qualsivoglia altra Polizza che verrà eventualmente menzionata dal Sig. ) ridurre il quantum delle domande del Pt_2 ricorrente e comunque detrarre, dall'importo che verrà eventualmente
NT posto a carico di la franchigia indicata nella Polizza AIG n.
IFL0009033 e/o nella Polizza AIG n. IFL0004829, pari ad Euro 250,00
e, in ogni caso, con l'esclusione, dall'importo che verrà
NT eventualmente posto a carico di , degli interessi di mora;
IN
OGNI CASO con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge”.
5. ritualmente citato non si è costituto ed è stato NTroparte_2 dichiarato contumace all'udienza del 18.1.2023.
6. In data 21.9.2022 si è tenuta la prima udienza all'esito della quale è stato disposto il mutamento del rito.
All'udienza ex art. 183 c.p.c. tenutasi il 18.1.2023, alle parti sono stati concessi i termini di cui all'art. 183.6 c.p.c..
La causa è stata istruita per via documentale e mediante l'interrogatorio formale dell'attore e del convenuto . CP
All'udienza del 11.12.2024 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le loro le conclusioni e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
7. Sulla responsabilità di NTroparte_2
Va accolta la domanda di restituzione formulata da parte attrice nei confronti di . NTroparte_2
nel proprio atto introduttivo, sostiene di avere TE sottoscritto, in data 29.1.2015, su indicazione dell' un CP
“modulo di raccolta dati senza valore contrattuale” che, secondo quanto gli veniva riferito da quest'ultimo, avrebbe dovuto valere quale proposta di acquisto di una polizza “orizzonti vita riv” di
Al momento della sottoscrizione del modulo, ha CP consegnato all' due assegni bancari dell'importo di euro CP
17.000 e di euro 8.000, quale premio unico versato in relazione a detta polizza. Successivamente, non avendo ricevuto alcun riscontro circa la polizza vita sottoscritta, l'attore ha chiesto più volte spiegazioni all' , il quale in data 8.10.215, gli ha inviato CP via mail un documento che, a detta dall' avrebbe dovuto CP costituire il contratto di assicurazione sottoscritto con CP
Infine, deduce l'attore che la polizza non è mai stata attivata e che gli assegni sono stati intascati personalmente dall' CP
Il racconto dell'attore trova puntuale ed esatto riscontro nella documentazione depositata dallo stesso: al doc. all. 7 l'attore ha prodotto il documento denominato modulo raccolta dati recante il logo di;
ai doc. 10, 11,12 sono stati prodotti gli assegni, CP effettivamente incassati ove compare quale beneficiario finale l' . Ancora, al doc. all. 13, l'attore ha prodotto quello che CP nella prospettazione dell' avrebbe dovuto essere il contratto CP sottoscritto con che l' gli ha inviato per CP CP rassicurarlo sulla avvenuta effettiva conclusione del contratto.
Ancora, le circostanze relative alla predisposizione di falsa modulistica da parte dell' e l'incasso da parte di CP quest'ultimo degli assegni che l'attore gli aveva consegnato, trovano conferma nell'interrogatorio formale - richiesto sulle circostanze menzionate da cfr memoria n. 2) ex art. 183.6 CP
c.p.c. - al quale l' contumace ritualmente citato CP all'udienza del 20.9.2023 per l'incombente istruttorio non si è presentato senza addurre alcun giustificato motivo. L'art. 232
c.p.c. allora consente di "ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio" qualora "la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo".
Infine, ad ulteriore riprova della sussistenza dei fatti, depongono gli atti della indagine penale condotta dalla Procura presso il
Tribunale di Reggio Emilia – all. doc. n.18 – dalla quale si evince che l' , con modus operandi sostanzialmente analogo in danno CP di diverse vittime, ha incassato premi assicurativi in relazione alla prospettazione di falsi contratti assicurativi, con condotta astrattamente sussumibile nella ipotesi di reato di truffa ed appropriazione indebita.
Ciò posto, l'attore formula nei confronti dell' “domanda di CP restituzione” della somma consegnata all' . La domanda deve CP essere intesa come domanda di condanna al risarcimento del danno patito in conseguenza della condotta illecita perpetrata in suo danno dall' . CP
Dal tenore dell'atto, ove si insiste sulla illiceità della condotta posta in essere dall' e si chiede di rientrare nella CP disponibilità della somma di cui l' si è indebitamente CP appropriato si comprende che l'attore pone a fondamento della domanda di restituzione le condotte illecite commesse dall' e che la CP restituzione dell'importo della somma consegnata coincida, in sostanza, con il risarcimento del danno patito. Sicché ben può il giudice procedere alla riqualificazione della domanda. (Cassazione civile sez. III, 21/05/2019, n.13602 “Il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione”).
Ora, è stata raggiunta la prova che l' si è appropriato CP indebitamente e con dolo, anche grazie la predisposizione di falsa modulistica degli assegni che gli erano stati consegnati CP dall'attore allo scopo di accendere una polizza: l'appropriazione delle somme ricevute a titolo di premio da destinare alla compagnia assicurativa può essere astrattamente sussumibile nel delitto di cui all'art. 646 c.p.c. e dunque costituisce un fatto illecito ex art. 2043 c.c. di cui deve essere chiamato a rispondere.
8. Sulla domanda dell'attore nei confronti di Parte_2
La domanda dell'attore nei confronti di è fondata e va Parte_2 accolta.
La domanda dell'attore di restituzione può essere qualificata come domanda di condanna al risarcimento del danno per responsabilità ex art. 2049 c.c..
L'attore nelle conclusioni infatti ha chiesto l'accertamento del diritto alla restituzione di quanto corrisposto e la condanna di unitamente agli altri convenuti, alla restituzione. Nella Pt_2 parte in fatto ha esposto il collegamento fattuale tra la condotta dell' e la responsabilità , individuato nel fatto che CP Pt_2 il primo fosse un subagente incaricato dal secondo. Nella parte in diritto ha profusamente argomentato, con tanto di richiami giurisprudenziali, circa la responsabilità del ex art. 2049 Pt_2
c.c. per fatti commessi dal preposto È evidente allora che CP
l'attore intenda recuperare la somma che ha corrisposto all' CP anche dall'agente, ponendo a fondamento della propria domanda la responsabilità di quest'ultimo ex art. 2049 c.c.. È quindi possibile qualificare la domanda di condanna alla restituzione quale domanda di risarcimento del danno. A riprova di ciò, milita il fatto che lo stesso convenuto ha svolto le proprie difese anche con riferimento all'insussistenza della propria responsabilità ex art. 2049 c.c. sicché da questo punto di vista non vi è stata alcuna lesione del diritto alla difesa.
Ciò premesso, e correttamente inquadrata la domanda dell'attore, si osserva quanto segue.
È pacifico e non constato che fosse un sub-agente NTroparte_2 incaricato dall'agente Viene dunque in rilievo la Parte_2 responsabilità del ex art. 2049 c.c.. Pt_2
Tale disposizione contempla un'ipotesi di responsabilità oggettiva in forza della quale il preponente risponde dell'illecito commesso dal preposto semplicemente sulla base di quello che la giurisprudenza definisce nesso di occasionalità necessaria ovverosia il collegamento causale tra le mansioni assegnate al preposto e l'illecito dallo stesso commesso. Per la sussistenza del nesso di occasionalità necessario risulta sufficiente che le mansioni affidate abbiano reso possibile o agevolato la commissione dell'illecito (cfr. Cassazione civile Sez. III Sent., 11/02/2010, n.
3095), non occorrendo la prova dell'elemento soggettivo in capo al preponente in termini di culpa in eligendo o culpa in vigilando.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, inoltre, la norma non ammette alcuna prova contraria che non sia l'assoluta anomalia della condotta del preposto che, in quanto del tutto eccentrica e imprevedibile, è tale da recidere il nesso di causalità tra le mansioni svolte e l'illecito commesso.
La ratio dell'art. 2049 c.c. è sintetizzabile nel noto brocardo latino "cuius commoda eius et incommoda", in forza del quale chi si avvale e avvantaggia dell'opera di altri è tenuto anche a rispondere per gli illeciti da questi commessi nell'esercizio delle incombenze loro affidate.
Ciò premesso, ai fini del sintetico inquadramento teorico della vicenda, vale osservare che nel caso in esame, risultano provati gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2049 c.c. ovverosia il rapporto di preposizione, il fatto illecito e il rapporto di occasionalità necessaria.
Si è già detto che il fatto che l fosse un collaboratore del CP
è circostanza pacifica. Pt_2
Ora per costante giurisprudenza, il rapporto di preposizione rilevante ai sensi dell'art. 2049 c.c. è rinvenibile anche nel rapporto di agenzia (cfr. Cassazione civile sez. III - 26/09/2019,
n. 23973 ). È dunque provato il rapporto di preposizione.
Con riferimento alla prova dell'esistenza del fatto illecito commesso dall' si è già detto diffusamente sopra al punto che CP precede.
Infine, con riguardo alla prova del nesso di occasionalità necessario, risulta evidente che proprio la funzione di sub-agente abbia consentito all' il compimento dell'illecito nelle forme CP
e con le modalità di cui si è già detto. Il fatto illecito commesso dall' si colloca esattamente nel perimetro delle attribuzioni CP dell' quale sub-agente, caratterizzate dalla vendita e CP sottoscrizione di prodotti assicurativi.
Né può valere ad escludere la responsabilità del il fatto che Pt_2 egli non abbia tenuto alcun condotta caratterizzata di colpa: come si è visto, la responsabilità delineata dall'art. 2049 c.c. prescinde dall'accertamento di dolo e colpa in capo al soggetto chiamato a rispondere ex art. 2049 c.c..
8.1 Quanto alla sussistenza di un concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, c.c., variamente articolato dalla difesa di parte convenuta, ed in particolare affermato in ragione della consegna da parte dell'attore di due assegni in bianco all' si osserva CP quanto segue.
Ora, se pure possa apparire imprudente, o persino censurabile, la consegna di assegni privi del destinatario si ritiene che, con riferimento al caso concreto, ciò non rilevi ex art. 1227 c.c..:
l'attore ha consegnato gli assegni al convenuto nell'ambito di un rapporto di fiducia pressoché decennale e senza che vi fosse mai stata alcuna ragione di sospetto. Né può dirsi che l'attore abbia posto in essere un comportamento agevolatore del fatto illecito commesso dall' posto che il fatto materiale commesso da CP quest'ultimo si è composto di una pluralità di condotte, - rassicurazioni, predisposizione di modulistica falsa, false rappresentazioni – che degradano la consegna dell'assegno a mero antecedente logico privo di una reale efficacia agevolatrice del fatto illecito complessivamente inteso. Da ultimo, va escluso un intento collusivo dell'attore con le finalità illecite perseguite dall' non essendo emerso alcun elemento in tal senso. CP
9. Sulla domanda dell'attore nei confronti di CP
La domanda dell'attore è fondata e va accolta.
sostiene il proprio difetto di legittimazione passiva CP rispetto alla domanda di restituzione in quanto non ha mai ricevuto la somma consegnata dall'attore all' Nega inoltre i CP presupposti per essere chiamata a rispondere ex art. 2049 c.c. non essendovi alcun rapporto di preposizione con l' CP
L'art. 118 del Codice delle Assicurazioni private prevede che: “Il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione.”
È provato come si è visto sopra, né per vero lo ha contestato, CP che l' fosse un collaboratore dell'agente CP Parte_2
L'attore ha pagato il premio - sull'irrilevanza del fatto che il
“pagamento” sia avvenuto mediante la consegna di due assegni in bianco si dirà infra – nelle mani dell' con la conseguenza CP che detto pagamento si reputa ope legis pagato all'assicuratore.
La Compagnia è considerata dalla legge diretta destinataria del pagamento del pagamento del premio sicché essa va considerata tenuta alla restituzione dello stesso.
Il pagamento è stato effettuato in assenza di causa – la polizza infatti non è mai esistita – e dunque si versa in ipotesi di indebito oggettivo che dà luogo all'obbligo di restituzione. Quanto sinora detto, consente dunque di ritenere assorbita la questione circa la configurabilità di una responsabilità ex art. 2049 c.c. in capo alla impresa assicuratrice per fatto del subagente.
La medesima impostazione è stata adottata dalla Corte di Cassazione la quale in caso analogo - premio incassato dall'agente mai versato all'impresa assicuratrice di cui il cliente chiede la restituzione
– ha affermato che: “E poichè non v'è dubbio che il subagente rientri tra i collaboratori dell'agente (art. 109, comma 2, lett. (e), cod. ass.), il pagamento a questi effettuato si presume juris et de jure compiuto nelle mani dell'assicuratore. La decisione del Tribunale fu dunque, su questo punto, conforme a diritto, sebbene debba esserne corretta la motivazione: nel caso di specie infatti era superfluo il richiamo all'art. 2049 c.c., e superfluo l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, giacché non si poneva un problema di responsabilità (dell'assicuratore per il fatto altrui), ma un problema di imputabilità del pagamento: problema, come s'è detto, direttamente risolto dalla legge con la previsione di cui all'art. 118 cod. ass.. Il che rende, altresì, non pertinenti rispetto al caso di specie le ulteriori deduzioni svolte dalla società ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., circa l'autonomia del rapporto di subagenzia rispetto al rapporto di intermediazione assicurativa.” (Cassazione civile sez. VI - 23/05/2018, n. 12662).
sostiene l'inapplicabilità dell'art. 118 Cod. Ass. per CP assenza del requisito della “buona fede” in capo al Pt_1
L'eccezione non pare condivisibile. A tal proposito, è invero sufficiente richiamare quanto osservato sopra esaminando l'eccezione ex art. 1227 c.c. giacché si reputa che i due accertamenti, quello relativo alla sussistenza di un fatto colposo del creditore e quello relativo alla sussistenza del requisito della buona fede, possano essere in sostanza sovrapponibili. In entrambi i casi si tratta di comprendere se il comportamento tenuto dal cliente/ danneggiato possa avere una qualche rilevanza: nel caso del 1227 c.c. per escludere o ridurre il risarcimento;
nel caso dell'art. 118 cod. ass. per paralizzare la presunzione ope legis di imputazione del pagamento.
Richiamato quanto già dedotto sopra con riferimento all'esame della eccezione ex art. 1227 c.c., può comunque osservarsi, ad ogni buon conto, che il comportamento del – che per le ragioni già Pt_1 esposte non può essere qualificato come colposo – non può neppure dirsi posto in essere in violazione o assenza del requisito della
“buona fede”, tanto che si intenda detto requisito in senso soggettivo - quale stato psicologico di ignoranza di ledere l'altrui diritto – quanto in senso oggettivo - quale norma oggettiva di condotta.
Sotto un profilo soggettivo, l'attore si è fidato di un soggetto con il quale aveva già avuti rapporti di durata almeno decennali che non avevano mai destato alcun sospetto e che si erano svolti in modo assolutamente regolare. Inoltre, non sono emersi elementi dai quali poter desumere che il comportamento tenuto in concreto dell'attore trovi ragione non già nella fiducia riposta nell' , anche CP indotta o carpita da quest'ultimo con condotte penalmente rilevanti, ma nel perseguimento di un intento in qualche modo opaco, o peggio, collusivo con l'operato del convenuto CP
Sotto il profilo oggettivo, anche a voler ammettere che la “buona fede” richiamata dalla norma rilevi su di un piano oggettivo, quale dovere di comportamento, il pagamento del premio effettuato mediante la corresponsione di un assegno in bianco, per quanto indubbiamente costituisca una modalità censurabile, non pare, nel caso di specie, potersi qualificare come un comportamento in violazione del dovere di comportarsi in buona fede addebitabile all'attore: si può infatti affermare, in assenza di elementi che depongono in senso contrario, che la modalità di pagamento anomala prescelta sia stato il frutto dell'operato esclusivo dell' dato che per il la CP Pt_1 modalità di pagamento sarebbe stata del tutto indifferente.
10. Sulla domanda di nei confronti di E CP Parte_2 CP
.
[...] Per quanto detto sinora i convenuti sono tenuti in solido tra loro, sia pure in forza di titoli diversi, a corrispondere all'attore la somma di euro 25.000.
ha chiesto di essere tenuta indenne da di quanto CP Pt_2 eventualmente sarà tenuta a pagare all'attore. La domanda è fondata e va accolta.
L'art 7 del contratto di agenzia stipulato tra e CP Pt_2 prevede che:”la Società non assume alcun rapporto, impegno od onere, nei confronti dei subagenti, produttori, collaboratori, incaricati, impiegati o di qualunque altro soggetto che l'Agente abbia nominato,
o assunto alle proprie dipendenze, per l'adempimento dell'incarico.
Conseguentemente, i rapporti con tutte tali persone intercorreranno esclusivamente con l'Agente, assumendosi questi ogni relativo rischio, spesa e responsabilità; così come l'Agente medesimo si assume piena ed esclusiva responsabilità per l'operato di qualsiasi persona, alla cui collaborazione comunque si affidi per
l'adempimento dell'incarico”.
Sulla scorta della richiamata disposizione contrattuale, intervenuta tra i convenuti in parola, il si è assunto l'integrale Pt_2 responsabilità dell'operato dei collaboratori che avrebbe scelto e di cui si sarebbe avvalso. Ne discende, che nei rapporti interni tra e , quest'ultimo va condannato a tenere indenne CP Pt_2 CP di quanto è chiamata a corrispondere all'attore in ragione delle condotte poste in essere dal sub-agente Artioli. Anche la domanda nei confronti di va accolta: nei rapporti interni, è evidente CP che la responsabilità per i fatti per cui è causa debba essere integralmente attribuita alla condotta dell' che commesso CP fatti astrattamente rilevanti penalmente.
11. Sulla domanda di nei confronti di . Parte_2 P_ ha chiamato in causa quale propria Parte_2 P_ assicurazione professionale.
nega l'operatività della polizza invocata dal P_ Pt_2
La domanda è infondata. Il contratto assicurativo cui occorre fare riferimento è il contratto
IFL n. 0090033. Detto contratto ha sostituito il precedente contratto
IFL n. 0004829 stipulato dal per il tramite della associazione Pt_2 di categoria di riferimento. Si legge infatti nel frontespizio della polizza n. 0090033 la “presente polizza opera in sostituzione delle polizze n. 507104, IFL0002704, IFL0004829 e IFL0008266 senza soluzione di continuità”
L'art.
2.7 del contratto in esame prevede in termini di garanzia postuma che “nel caso in cui la presente polizza risultasse cessata
o cancellata, l'Assicurato avrà diritto di usufruire della Garanzia
Postuma della durata di 10 anni immediatamente successivi alla data di cancellazione o mancato rinnovo, previo pagamento di un importo pari al 125% del premio riferito all'annualità in corso ed alle seguenti condizioni: 1) Nel caso in cui l'Assicurato abbia cessato la propria attività professionale, avrà diritto di usufruire della
Garanzia Postuma della durata di 10 anni immediatamente successivi alla data di cessazione dell'attività”.
È pacifico e non contestato che ha cessato di essere agente Pt_2
dal 9 maggio 2016 ed è altrettanto pacifico che la richiesta CP risarcitoria rivolta nei confronti del è avvenuta nell'anno Pt_2
2019.
Orbene, per ritenere la polizza assicurativa invocata operante,
avrebbe dovuto dimostrare di avere pagato il premio relativo Pt_2 alla garanzia postuma. Il pagamento del premio non è stato dimostrato.
Né invero le eccezioni mosse dal sembrano assumere carattere Pt_2 dirimente.
In primo luogo, va respinta l'eccezione di mancata conoscenza del contenuto contrattuale della nuova polizza. in sostanza Pt_2 lamenta un comportamento non conforme alle regole di settore tenuto dalla assicurazione nella contrattazione della nuova polizza con il broker assicurativo che darebbe luogo ad invalidità del contratto.
Tuttavia, in assenza di specifiche norme volte a comminare specifiche forme di invalidità, si potrà al più discorrere di una responsabilità precontrattuale dei contraenti, non oggetto del presente giudizio. Parimenti, va rigettata l'eccezione secondo cui, dato che le norme di settore prevedono la obbligatorietà della garanzia postuma triennale, la garanzia decennale prevista del contratto deve essere intesa operante per il periodo successivo ai tre anni obbligatoriamente previsti. L'interpretazione non persuade giacché si pone in aperto contrasto con il dato letterale della clausola che espressamente stabilisce la garanzia decennale. L'interpretazione offerta dal convenuto presuppone una sorta di Pt_2 eterointegrazione del contratto assicurativo ex art. 1339 c.p.c. in forza della normativa di settore che tuttavia non può ritenersi operante in assenza di espressa previsione legislativa o di espressa previsione della stessa normativa secondaria.
Ancora, va rigettata l'eccezione secondo cui la locuzione “senza soluzione di continuità” debba essere intesa come senza interruzione della continuità (temporale, spaziale, ecc) e cioè continuativamente. La tesi non persuade in quanto il testo contrattuale afferma esplicitamente che la polizza sostituisce le polizze precedenti sicché vi è integrale sostituzione del contenuto contrattuale, e la disciplina della garanzia postuma va rivenuta nel nuovo testo contrattuale e non invece in quello precedente che è stato integralmente sostituito.
12. In conclusione: tutti i convenuti sono tenuti a corrispondere all'attore la somma di euro 25.000. Trattandosi per e CP Pt_2 di debito di valuta, vanno riconosciuti rivalutazione ed interessi dal 12.2.2015 data dell'ultimo incasso dell'assegno.
Mentre per , in assenza della prova della malafede, gli CP interessi legali ex art. 1284 co. 4 dalla data della domanda sino all'effettivo saldo.
e vanno altresì condannati a tenere indenne CP Pt_2 CP di quanto condannata a corrispondere al danneggiato in ragione della presente sentenza.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e vanno dunque regolate come segue. Le spese di lite sostenute da vanno poste a carico TE di , e in solido tra loro. CP Parte_2 NTroparte_2
Le spese di lite sostenute da vanno poste a carico di CP [...]
in solido tra loro. Parte_3
Le spese di lite sostenute da vanno poste a carico di P_
. Parte_2
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 2.600, oltre accessori di legge e costi vivi di causa se documentati, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 5.2001 ed euro 26.000 ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori prossimi ai minimi tariffari, attesa la semplicità della questione trattata.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta come in motivazione:
- ACCOGLIE, per i motivi di cui in motivazione, la domanda formulata dall'attore e per l'effetto NN CP NTroparte_2
, in solido tra loro, a corrispondere a Parte_2 TE la somma di euro 25.000 oltre interessi come in parte motiva;
- NN ed a tenere indenne Parte_2 NTroparte_2 CP
di quanto corrisposto al danneggiato in ragione della presente
[...] sentenza;
- NN , , , in solido tra CP Parte_2 NTroparte_2 loro, a rifondere le spese di lite a che si TE liquidano in euro 2.600, oltre al 15% per spese generali ed IVA e
CPA se dovute per legge, e spese vive se documentate;
- NN e a rifondere le spese legali Parte_2 NTroparte_2 ad che si liquidano in euro 2.600, oltre al 15% per spese CP generali ed IVA e CPA se dovute per legge, e spese vive se documentate;
- NN a rifondere le spese legali a Parte_2 P_ che si liquidano in euro 2.600, oltre al 15% per spese generali ed
IVA e CPA se dovute per legge, oltre spese vive se documentate. - RIGETTA nel resto.
Ravenna, 21/05/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni