Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 3604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3604 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta: dott. Giuseppe Staglianò Presidente rel. dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 2243 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 5-6-2025, vertente tra
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Roma, Via Fucino n. 6, presso lo C.F._2
studio degli Avv.ti Franca Montiroli e Luigi Marchiori, che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
- Appellanti -
e
, quale titolare dell'omonima ditta individuale (P. IVA: Controparte_1
; P.IVA_1
, in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale (P. Controparte_2
IVA: ); P.IVA_2
in persona del legale Controparte_3
rappresentante “pro tempore” (P. IVA: ); P.IVA_3
-Appellati non costituiti -
Oggetto: Appalto.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, i sigg. e Parte_1 Parte_2
già committenti di alcuni lavori appaltati, rispettivamente, alla ditta
[...] individuale (interventi in muratura) ed alla ditta individuale Controparte_1
(opere di falegnameria), da eseguirsi presso il loro immobile, sito in Controparte_2
Gavignano di Forano, Via Selci n. 22, proponevano appello avverso la sentenza del
Tribunale di Rieti n. 78/20, con la quale detto Tribunale:
in parziale accoglimento della domanda proposta dai sigg. aveva Parte_3 condannato a corrispondere loro, a titolo di risarcimento del danno Controparte_1 patrimoniale da inesatto adempimento contrattuale, la somma di Euro 4.855,82, oltre interessi legali dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo, nonché a rilasciare ai medesimi le dichiarazioni di conformità dell'impianto elettrico e del gas;
3
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da CP_1
nei confronti degli attori, condannato i sigg. in solido tra
[...] Parte_3 loro, a corrispondere a la somma di Euro 9.100,00 per i lavori da lui Controparte_1 eseguiti all'interno del loro immobile, con gli interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
accertato e dichiarato che i sigg. nulla più dovevano al sig. Parte_3 CP_2
, quale titolare dell'omonima impresa individuale, a titolo di corrispettivo per i
[...] lavori di falegnameria da costui eseguiti all'interno della suddetta abitazione;
rigettato le domande risarcitorie proposte dai sigg. nei confronti del Parte_3 sig. e della Controparte_2 Controparte_3
rigettato le domande riconvenzionali proposte dal sig. per ottenere la Controparte_2 condanna degli attori al pagamento dell'IVA sul corrispettivo pattuito, al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale ed al risarcimento ex art. 96 c.p.c.;
compensato integralmente le spese processuali tra gli attori e;
Controparte_1
condannato alla rifusione delle spese processuali in favore degli attori;
Controparte_2
condannato gli attori alla rifusione delle spese processuali in favore della
[...]
Controparte_3
il tutto ponendo le spese di C.T.U., in parti uguali, a carico degli attori, di CP_1 [...]
e di . CP_1 Controparte_2
Gli appellanti, dopo aver riepilogato i fatti di causa, con un primo motivo di doglianza si dolevano della statuizione con cui il Tribunale aveva disposto l'integrale compensazione delle spese processuali tra essi e la ditta . Controparte_1
Inoltre, con un secondo motivo di appello, i sigg. si dolevano del Parte_4 fatto che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto la Controparte_3 estranea alla vicenda, in quanto, a loro dire, l'unica fattura presentata
[...] dalla ditta individuale di non poteva escludere “l'originaria posizione” Controparte_2 della società e la sua responsabilità in solido con quest'ultima; a ciò, poi, andava aggiunto che il giudicante di prime cure, nonostante le risultanze delle indagini peritali 4
espletate, aveva omesso di condannare le suddette imprese, in solido tra loro, al pagamento della somma di Euro 1.366,49 + IVA, stante la mancata esecuzione a regola d'arte di alcuni lavori.
Infine, con un ultimo motivo di doglianza, gli appellanti si dolevano della ripartizione delle spese di C.T.U. operata dal Tribunale, che aveva omesso di condannare anche la a versarne una quota. Controparte_3
Pertanto gli appellanti concludevano chiedendo l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, la parziale riforma dell'impugnata sentenza per quanto di ragione, con vittoria delle spese di lite.
Nonostante la notifica dell'appello, gli appellati non si costituivano in giudizio, preferendo rimanere contumaci.
Nel corso del giudizio, all'udienza del 29/5/2025 nessuno compariva;
quindi, con ordinanza ex art. 309 c.p.c., la Corte disponeva il rinvio all'udienza del 5/6/2025, mandando alla Cancelleria di avvisare le parti.
Nonostante la regolarità delle comunicazioni effettuate dalla Cancelleria, anche all'udienza del 5/6/2025 nessuno è comparso.
Ciò premesso, trattandosi di giudizio introdotto in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 D.L. n. 112/08, ai sensi degli artt. 307, comma 4 e 309
c.p.c. va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
nei confronti di , quale titolare dell'omonima Parte_2 Controparte_1 ditta individuale, della e di Controparte_3 CP_2
, in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale, avverso la
[...] 5
sentenza del Tribunale di Rieti n. 70/20, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, lì 5/6/2025.
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Staglianò