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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/05/2025, n. 3739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3739 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G.18331/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.18331/2022 promossa da
P. I.V.A. ), in persona dl legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
in carica, dott. , elettivamente domiciliato in Milano, via M. A. Brigadino 3, presso lo Parte_2 studio dell'avv. MATTEO IOPPOLO, rappresentato e difeso per procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. MELFI VITO ( ) VIA ROMA 200, C.F._1
RAGUSA
ATTORE OPPONENTE contro
P. I.V.A. ), in persona del legale rappresentante in carica dott. CP_1 P.IVA_2 [...]
, elettivamente domiciliato in VIA FONTANA 5, MILANO presso lo studio dell'avv. CP_2
CARREA FRANCESCO ( ), che lo rappresenta e difende come da delega in atti, C.F._2
unitamente all'avv. ANDREA ROMANO ( C.F._3
CONVENUTO OPPOSTO
e
(C.F. ), in persona del procuratore avv. Carla Funes, rappresentata Controparte_3 P.IVA_3
e difesa dagli avvocati LUCIBELLO LUDOVICO ( e LUCIBELLO C.F._4
GIUSEPPE ( ), elettivamente domiciliata in VIA SAN BARNABA 39, C.F._5
MILANO, presso lo studio dell'avv. LUCIBELLO LUDOVICO
TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
-accertare e dichiarare che l'importo di €11.310,14, portata dalla fattura di pagamento n.210005325 del
19.07.2021 non è dovuto dalla in favore della e ciò Parte_1 CP_4
per i motivi indicati in narrativa;
-conseguentemente, in accoglimento della spiegata opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto con ogni statuizione ritenuta necessaria.
Per parte opposta:
-in via principale: rigettare l'opposizione in quanto priva di fondamento sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, condannare la Parte_1
al pagamento in favore della della somma di €11.310,14, oltre interessi ex D. Lgs.
[...] CP_4
n.231/2002 dalla scadenza al saldo e spese di lite liquidate nel decreto ingiuntivo opposto;
-in via subordinata: nell'ipotesi di accoglimento delle domande formulate dall'opponente
[...]
dichiarare il terzo tenuto a manlevare anche in Parte_1 Controparte_3 CP_4
relazione alla condanna alle spese di lite ex art.91 c.p.c.
Per parte terza chiamata:
-rigettare tutte le domande formulate dalle parti di questo giudizio nei confronti di Controparte_3
per le ragioni meglio esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta ritualmente
[...]
depositata, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 06.05.2022 la ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.5628/22 (R.G. n.4361/22), pubblicato il 31.03.2022 e notificato in data 01.04.2022, per il pagamento di €11.310,44 in favore della ricorrente CP_4
oltre spese di procedura, emesso su fattura, insoluta, n.210005325 del 19.07.2021, per fornitura di energia elettrica nel periodo 1/6/2021–30/6/2021, effettuata in favore del Controparte_5
sita in Ragusa via Cav. Distefano n.15, gestito dalla stessa opponente.
[...]
, sul rilievo per cui, ai sensi degli artt.115 cpc e 2697 cc ricade sul debitore della Parte_1
prestazione cui inerisce il pagamento azionato l'onere di provare la pretesa creditoria azionata, ha contestato detta fattura eccependone l'erroneità dell'importo, ritenuto esorbitante nel suo ammontare e non corrispondente alle forniture realmente eseguite nei suoi confronti da parte opposta.
L'opponente, nello specifico, ha sottolineato la mancanza di idonea giustificazione della voce
“ricalcoli” (per un valore di €7.447,91) presente nella fattura posta a fondamento dell'opposto decreto ingiuntivo, relativa ai consumi asseritamente registrati nel periodo tra luglio 2020 e maggio 2021, pagina 2 di 5 osservando come, in seguito alla sostituzione del contatore avutasi in data 03.9.2020 ad opera del distributore territorialmente competente abbia documentato, mediante Controparte_3
registrazione video, i consumi di energia elettrica riportati dal dispositivo in questo modo installato, ed abbia accertato una discrepanza fra tale dato e quello dei consumi riportati nella pagina personale della stessa riportata sul sito del detto distributore. Il dato nel portale telematico, Parte_1
in particolare, risulta essere significativamente superiore a quanto ricavato dal contatore così installato,
e proprio tali dati telematici di valore maggiore, contestati dall'opponente, sono stati utilizzati da per l'emissione della fattura n.210005325 in questione, riportante, oltre all'ordinario consumo CP_4
della mensilità antecedente la sua emissione (giugno 2021), anche il ricalcolo dei consumi relativi al periodo da luglio 2020 a maggio 2021.
Con comparsa depositata in data 10.10.2022 si è costituita che, preliminarmente, ha CP_4
affermato la fondatezza della propria pretesa creditoria, in virtù della produzione documentale operata già in fase monitoria (contratto che regola le condizioni applicate al rapporto, fattura insoluta, estratto registro IVA vendite della società autenticato da notaio) ed ha, osservato, altresì, che sono CP_4
pacifiche, poiché non conteste dall'opponente, sia l'effettiva erogazione delle forniture di energia elettrica, sia la correttezza delle condizioni economiche applicate a tali operazioni.
Parte opposta ha indicato, quindi, come oggetto di doglianza del presente giudizio, il solo ammontare della fattura n.210005325 posta a fondamento della propria pretesa creditoria azionata in monitorio, in ragione della descritta discrepanza fra quanto riportato dal contatore riferito alla Parte_1
ed i consumi registrati nella area personale della stessa sul sito della .
[...] Pt_1 Controparte_3
Al riguardo ha osservato come non sussista alcuna sostanziale differenza fra le suddette fonti CP_4
prese in considerazione, in quanto il dato ricavato dal display del contatore relativo all'immobile di controparte, per la tipologia di apparecchio installato, non riporta il consumo effettivo mensile di energia elettrica, dovendo esso essere moltiplicato per un coefficiente definito “K 25”.
Inoltre, l'opposta ha precisato che la voce “ricalcolo” presente nella contestata fattura n.210005325 del
19/07/2021 si giustifica in ragione della erronea mancata applicazione del suddetto fattore K 25 nell'ambito del conteggio dei consumi per il periodo dal luglio 2020 al maggio 2021, che ha reso necessario quindi attuare un conguaglio, oltre alle ordinarie operazioni di calcolo degli effettivi consumi mensili per il periodo di riferimento della fattura in questione.
Perciò, ha concluso affermando di aver adempiuto diligentemente a tutte le operazioni di CP_4
propria spettanza, e che eventuali errori di rilevazione o comunicazione dei dati degli effettivi consumi di energia elettrica sostenuti da sono, semmai, da imputarsi alla Parte_1 Controparte_3
pagina 3 di 5 di cui si ha chiesto autorizzazione alla chiamata in causa ex art.106 c.p.c., quale soggetto CP_3
competente in via esclusiva alle operazioni di installazione, manutenzione e monitoraggio dei contatori.
Respinta all'udienza 03.11.22 l'istanza ex art.648 cpc, ed autorizzata la chiamata del terzo, costituitosi con comparsa del 22.02.2023, il distributore ha affermato la propria estraneità ai fatti di causa, negando, altresì, la sussistenza di alcun rapporto negoziale con parte opposta, avendo operato CP_4
come reseller, acquistando energia elettrica e gas non direttamente dal distributore territorialmente competente ma tramite un grossista (cioè il Gruppo società gas Rimini S.p.a.), sicché nessuna attività di fatturazione e trasmissione di dati di misura è stata effettuata a carico di parte opposta, avendo essa avuto rapporti esclusivamente con il suddetto grossista, senza trascurare che non risulta in atti alcuna prova di difetto di funzionamento del contatore installato in data 03.09.2020 presso l'immobile relativo alla Parte_1
Espletata CTU -relazione depositata in data 26.06.2024 -la causa è passata in decisione.
Risulta dalla detta relazione che ha assunto il ruolo di mero reseller di energia elettrica CP_1 avendo acquistato l'energia dalla società Gruppo Società Gas Rimini S.p.A. per poi rivenderla all'odierna attrice-opponente” (ivi, pag.10); che “il vecchio contatore teleletto codice matricola n.05E7M579100024178 (contatore 1G di 1° generazione) è stato sostituito il 03.09.2020 per obsolescenza tecnologica”, “con contatore, sempre teleletto, di nuova generazione (contatore 2G di 2° generazione) codice e matricola n. 19E9S5NA100059513” (ivi, pag.12); che “i contatori sottesi al POD controverso, non hanno mai subito alcun guasto” e che, nel caso concreto, “a partire dalla competenza di settembre 2020 (con l'impiego del nuovo contatore 2G), nella fatturazione di prima emissione, la convenuta opposta, erroneamente, non ha applicato la costante di fatturazione K=25 ai dati di consumo pubblicati su SII (in pratica è come se sia stata applicata un costante K=1) con la conseguenza che i consumi fatturati all'opponente sono risultati più bassi di 25 volte” (ivi, pag.13). In conclusione, il
CTU ha, perciò, confermato “la correttezza dei consumi fatturati dall'opposta all'opponente nella predetta fattura ingiunta” (ivi, pag.22).
Ciò posto, reputa questo giudice di poter pienamente recepire le conclusioni cui è pervenuto il CTU, sorrette da riscontri fattuali che le parti non hanno efficacemente contrastato (Cass.n.1815/'15).
Al rigetto dell'opposizione segue la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo vigente tabella forense, in relazione al valore della controversia.
Quanto al rapporto processuale tra opposto e terzo chiamato, le spese di quest'ultimo debbono essere poste a carico di E'green, cui è riferibile l'errore per la non applicazione della costante di fatturazione
K=25, rilevato dal CTU (relazione, pag.13 citata), e, altresì, per non avere il terzo chiamato fatturato alcunché a E'green, non sussistendo tra le medesime alcun contratto di trasporto, sicché non può dirsi pagina 4 di 5 che l'esigenza della chiamata di terzo sia sorta in capo all'opposto a seguito delle difese dell'opponente ed appare, piuttosto, come manifestamente infondata.
Il compenso liquidato al CTU col decreto del 27.06.2024 -euro 1.782,95 oltre accessori di legge -resta in via definitiva a carico del solo opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n.5628/2022 (R.G. n. 4361/22), emesso in favore del ricorrente qui opposto CP_1
pubblicato in data 31.03.2023, e che, perciò, conferma;
2) condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, liquidate in €4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna l'opposto alla rifusione delle spese di lite in favore del terzo chiamato Controparte_3
liquidate in €4.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come
[...]
per legge;
4) pone in via definitiva a carico del solo opponente il compenso liquidato al CTU.
Milano, 08 maggio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.18331/2022 promossa da
P. I.V.A. ), in persona dl legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
in carica, dott. , elettivamente domiciliato in Milano, via M. A. Brigadino 3, presso lo Parte_2 studio dell'avv. MATTEO IOPPOLO, rappresentato e difeso per procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. MELFI VITO ( ) VIA ROMA 200, C.F._1
RAGUSA
ATTORE OPPONENTE contro
P. I.V.A. ), in persona del legale rappresentante in carica dott. CP_1 P.IVA_2 [...]
, elettivamente domiciliato in VIA FONTANA 5, MILANO presso lo studio dell'avv. CP_2
CARREA FRANCESCO ( ), che lo rappresenta e difende come da delega in atti, C.F._2
unitamente all'avv. ANDREA ROMANO ( C.F._3
CONVENUTO OPPOSTO
e
(C.F. ), in persona del procuratore avv. Carla Funes, rappresentata Controparte_3 P.IVA_3
e difesa dagli avvocati LUCIBELLO LUDOVICO ( e LUCIBELLO C.F._4
GIUSEPPE ( ), elettivamente domiciliata in VIA SAN BARNABA 39, C.F._5
MILANO, presso lo studio dell'avv. LUCIBELLO LUDOVICO
TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
-accertare e dichiarare che l'importo di €11.310,14, portata dalla fattura di pagamento n.210005325 del
19.07.2021 non è dovuto dalla in favore della e ciò Parte_1 CP_4
per i motivi indicati in narrativa;
-conseguentemente, in accoglimento della spiegata opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto con ogni statuizione ritenuta necessaria.
Per parte opposta:
-in via principale: rigettare l'opposizione in quanto priva di fondamento sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, condannare la Parte_1
al pagamento in favore della della somma di €11.310,14, oltre interessi ex D. Lgs.
[...] CP_4
n.231/2002 dalla scadenza al saldo e spese di lite liquidate nel decreto ingiuntivo opposto;
-in via subordinata: nell'ipotesi di accoglimento delle domande formulate dall'opponente
[...]
dichiarare il terzo tenuto a manlevare anche in Parte_1 Controparte_3 CP_4
relazione alla condanna alle spese di lite ex art.91 c.p.c.
Per parte terza chiamata:
-rigettare tutte le domande formulate dalle parti di questo giudizio nei confronti di Controparte_3
per le ragioni meglio esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta ritualmente
[...]
depositata, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 06.05.2022 la ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.5628/22 (R.G. n.4361/22), pubblicato il 31.03.2022 e notificato in data 01.04.2022, per il pagamento di €11.310,44 in favore della ricorrente CP_4
oltre spese di procedura, emesso su fattura, insoluta, n.210005325 del 19.07.2021, per fornitura di energia elettrica nel periodo 1/6/2021–30/6/2021, effettuata in favore del Controparte_5
sita in Ragusa via Cav. Distefano n.15, gestito dalla stessa opponente.
[...]
, sul rilievo per cui, ai sensi degli artt.115 cpc e 2697 cc ricade sul debitore della Parte_1
prestazione cui inerisce il pagamento azionato l'onere di provare la pretesa creditoria azionata, ha contestato detta fattura eccependone l'erroneità dell'importo, ritenuto esorbitante nel suo ammontare e non corrispondente alle forniture realmente eseguite nei suoi confronti da parte opposta.
L'opponente, nello specifico, ha sottolineato la mancanza di idonea giustificazione della voce
“ricalcoli” (per un valore di €7.447,91) presente nella fattura posta a fondamento dell'opposto decreto ingiuntivo, relativa ai consumi asseritamente registrati nel periodo tra luglio 2020 e maggio 2021, pagina 2 di 5 osservando come, in seguito alla sostituzione del contatore avutasi in data 03.9.2020 ad opera del distributore territorialmente competente abbia documentato, mediante Controparte_3
registrazione video, i consumi di energia elettrica riportati dal dispositivo in questo modo installato, ed abbia accertato una discrepanza fra tale dato e quello dei consumi riportati nella pagina personale della stessa riportata sul sito del detto distributore. Il dato nel portale telematico, Parte_1
in particolare, risulta essere significativamente superiore a quanto ricavato dal contatore così installato,
e proprio tali dati telematici di valore maggiore, contestati dall'opponente, sono stati utilizzati da per l'emissione della fattura n.210005325 in questione, riportante, oltre all'ordinario consumo CP_4
della mensilità antecedente la sua emissione (giugno 2021), anche il ricalcolo dei consumi relativi al periodo da luglio 2020 a maggio 2021.
Con comparsa depositata in data 10.10.2022 si è costituita che, preliminarmente, ha CP_4
affermato la fondatezza della propria pretesa creditoria, in virtù della produzione documentale operata già in fase monitoria (contratto che regola le condizioni applicate al rapporto, fattura insoluta, estratto registro IVA vendite della società autenticato da notaio) ed ha, osservato, altresì, che sono CP_4
pacifiche, poiché non conteste dall'opponente, sia l'effettiva erogazione delle forniture di energia elettrica, sia la correttezza delle condizioni economiche applicate a tali operazioni.
Parte opposta ha indicato, quindi, come oggetto di doglianza del presente giudizio, il solo ammontare della fattura n.210005325 posta a fondamento della propria pretesa creditoria azionata in monitorio, in ragione della descritta discrepanza fra quanto riportato dal contatore riferito alla Parte_1
ed i consumi registrati nella area personale della stessa sul sito della .
[...] Pt_1 Controparte_3
Al riguardo ha osservato come non sussista alcuna sostanziale differenza fra le suddette fonti CP_4
prese in considerazione, in quanto il dato ricavato dal display del contatore relativo all'immobile di controparte, per la tipologia di apparecchio installato, non riporta il consumo effettivo mensile di energia elettrica, dovendo esso essere moltiplicato per un coefficiente definito “K 25”.
Inoltre, l'opposta ha precisato che la voce “ricalcolo” presente nella contestata fattura n.210005325 del
19/07/2021 si giustifica in ragione della erronea mancata applicazione del suddetto fattore K 25 nell'ambito del conteggio dei consumi per il periodo dal luglio 2020 al maggio 2021, che ha reso necessario quindi attuare un conguaglio, oltre alle ordinarie operazioni di calcolo degli effettivi consumi mensili per il periodo di riferimento della fattura in questione.
Perciò, ha concluso affermando di aver adempiuto diligentemente a tutte le operazioni di CP_4
propria spettanza, e che eventuali errori di rilevazione o comunicazione dei dati degli effettivi consumi di energia elettrica sostenuti da sono, semmai, da imputarsi alla Parte_1 Controparte_3
pagina 3 di 5 di cui si ha chiesto autorizzazione alla chiamata in causa ex art.106 c.p.c., quale soggetto CP_3
competente in via esclusiva alle operazioni di installazione, manutenzione e monitoraggio dei contatori.
Respinta all'udienza 03.11.22 l'istanza ex art.648 cpc, ed autorizzata la chiamata del terzo, costituitosi con comparsa del 22.02.2023, il distributore ha affermato la propria estraneità ai fatti di causa, negando, altresì, la sussistenza di alcun rapporto negoziale con parte opposta, avendo operato CP_4
come reseller, acquistando energia elettrica e gas non direttamente dal distributore territorialmente competente ma tramite un grossista (cioè il Gruppo società gas Rimini S.p.a.), sicché nessuna attività di fatturazione e trasmissione di dati di misura è stata effettuata a carico di parte opposta, avendo essa avuto rapporti esclusivamente con il suddetto grossista, senza trascurare che non risulta in atti alcuna prova di difetto di funzionamento del contatore installato in data 03.09.2020 presso l'immobile relativo alla Parte_1
Espletata CTU -relazione depositata in data 26.06.2024 -la causa è passata in decisione.
Risulta dalla detta relazione che ha assunto il ruolo di mero reseller di energia elettrica CP_1 avendo acquistato l'energia dalla società Gruppo Società Gas Rimini S.p.A. per poi rivenderla all'odierna attrice-opponente” (ivi, pag.10); che “il vecchio contatore teleletto codice matricola n.05E7M579100024178 (contatore 1G di 1° generazione) è stato sostituito il 03.09.2020 per obsolescenza tecnologica”, “con contatore, sempre teleletto, di nuova generazione (contatore 2G di 2° generazione) codice e matricola n. 19E9S5NA100059513” (ivi, pag.12); che “i contatori sottesi al POD controverso, non hanno mai subito alcun guasto” e che, nel caso concreto, “a partire dalla competenza di settembre 2020 (con l'impiego del nuovo contatore 2G), nella fatturazione di prima emissione, la convenuta opposta, erroneamente, non ha applicato la costante di fatturazione K=25 ai dati di consumo pubblicati su SII (in pratica è come se sia stata applicata un costante K=1) con la conseguenza che i consumi fatturati all'opponente sono risultati più bassi di 25 volte” (ivi, pag.13). In conclusione, il
CTU ha, perciò, confermato “la correttezza dei consumi fatturati dall'opposta all'opponente nella predetta fattura ingiunta” (ivi, pag.22).
Ciò posto, reputa questo giudice di poter pienamente recepire le conclusioni cui è pervenuto il CTU, sorrette da riscontri fattuali che le parti non hanno efficacemente contrastato (Cass.n.1815/'15).
Al rigetto dell'opposizione segue la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo vigente tabella forense, in relazione al valore della controversia.
Quanto al rapporto processuale tra opposto e terzo chiamato, le spese di quest'ultimo debbono essere poste a carico di E'green, cui è riferibile l'errore per la non applicazione della costante di fatturazione
K=25, rilevato dal CTU (relazione, pag.13 citata), e, altresì, per non avere il terzo chiamato fatturato alcunché a E'green, non sussistendo tra le medesime alcun contratto di trasporto, sicché non può dirsi pagina 4 di 5 che l'esigenza della chiamata di terzo sia sorta in capo all'opposto a seguito delle difese dell'opponente ed appare, piuttosto, come manifestamente infondata.
Il compenso liquidato al CTU col decreto del 27.06.2024 -euro 1.782,95 oltre accessori di legge -resta in via definitiva a carico del solo opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n.5628/2022 (R.G. n. 4361/22), emesso in favore del ricorrente qui opposto CP_1
pubblicato in data 31.03.2023, e che, perciò, conferma;
2) condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, liquidate in €4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna l'opposto alla rifusione delle spese di lite in favore del terzo chiamato Controparte_3
liquidate in €4.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come
[...]
per legge;
4) pone in via definitiva a carico del solo opponente il compenso liquidato al CTU.
Milano, 08 maggio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
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