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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/10/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1779/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Successivamente oggi, 22 ottobre 2025, avanti il Giudice designato, dott.ssa E. Antenore, sono comparsi, per la parte ricorrente con l'Avv. Consonni Federica e per la parte resistente l'Avv. Caruso Egidio.
I procuratori delle parti discutono la causa. L'avv. Consonni si riporta al ricorso e osserva che l'illeicità degli appalti risulta dal costante ricorso a questa figura da parte del committente per far fronte a una carenza cronica di manodopera e dal fatto che titte le cooperatve applatarici hanno utilizzato gli stessi lavoratori. La testimonianza di prova che il ricorrente chiedeva le ferie e indicave le ore lavorate al sig. Tes_1
I testi e hanno rifetrito che le attrezzature di lavoro venivano CP_1 Tes_2 Tes_1 consegnate da Contesta il doc. 3 relativo alla vendita delle attrezzature CP_1 perché incomplete e lacunoso e contenente, inoltre, la riserva di riacquisto da parte di dei beni. Contesta anche il doc. 6 (lettera licenziamnto) in quanto contiene CP_1 dichiarazioni non utilizzabili. In punto al quatum precisa che nella somma di euro 290.124,61 indicata a pagina 7 del ricorso è compreso l'importo del TFR e che a quella somma occorre aggiungere l'importo di euro 10.661,21 chiesto per straordinari e poi detranedo la somma percepita di euro 156.268,73 si ottiene il dovuto pari a euro 144.517,09. Chiede l'accoglimento delle domande.
L'avv. Caruso si riporta alla memoria. Insiste nella eccezione di nullità del ricorso, confermata dalla precisazione fatta a verbale dalla difesa avversaria e dal fatto che solo oggi il ricorrente chiede la reintegrazione. Deduce che gli attrezzi da lavoro si sono usurati nel tempo. 1 L'avfv. Consonni replica facendo notare che nel ricorso ha già chiesto la riammissione del lavoratore qaule conseguenza del liceniziamento inesistente.
Il Giudice
visto l'art. 429 c.p.c., pronuncia l'allegato dispositivo di sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa E. Antenore
2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
La dott.ssa E. Antenore, in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA nella causa iscritta al N. 1779/2022 R.G. promossa da:
(C.F./P.I. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CONSONNI FEDERICA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(C.F./P.I. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CARUSO EGIDIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RESISTENTE
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna alla refusione in favore di Parte_2 delle spese di lite che liquida in € 2.700,00 per Controparte_1 compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 22/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Successivamente oggi, 22 ottobre 2025, avanti il Giudice designato, dott.ssa E. Antenore, sono comparsi, per la parte ricorrente con l'Avv. Consonni Federica e per la parte resistente l'Avv. Caruso Egidio.
I procuratori delle parti discutono la causa. L'avv. Consonni si riporta al ricorso e osserva che l'illeicità degli appalti risulta dal costante ricorso a questa figura da parte del committente per far fronte a una carenza cronica di manodopera e dal fatto che titte le cooperatve applatarici hanno utilizzato gli stessi lavoratori. La testimonianza di prova che il ricorrente chiedeva le ferie e indicave le ore lavorate al sig. Tes_1
I testi e hanno rifetrito che le attrezzature di lavoro venivano CP_1 Tes_2 Tes_1 consegnate da Contesta il doc. 3 relativo alla vendita delle attrezzature CP_1 perché incomplete e lacunoso e contenente, inoltre, la riserva di riacquisto da parte di dei beni. Contesta anche il doc. 6 (lettera licenziamnto) in quanto contiene CP_1 dichiarazioni non utilizzabili. In punto al quatum precisa che nella somma di euro 290.124,61 indicata a pagina 7 del ricorso è compreso l'importo del TFR e che a quella somma occorre aggiungere l'importo di euro 10.661,21 chiesto per straordinari e poi detranedo la somma percepita di euro 156.268,73 si ottiene il dovuto pari a euro 144.517,09. Chiede l'accoglimento delle domande.
L'avv. Caruso si riporta alla memoria. Insiste nella eccezione di nullità del ricorso, confermata dalla precisazione fatta a verbale dalla difesa avversaria e dal fatto che solo oggi il ricorrente chiede la reintegrazione. Deduce che gli attrezzi da lavoro si sono usurati nel tempo. 1 L'avfv. Consonni replica facendo notare che nel ricorso ha già chiesto la riammissione del lavoratore qaule conseguenza del liceniziamento inesistente.
Il Giudice
visto l'art. 429 c.p.c., pronuncia l'allegato dispositivo di sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa E. Antenore
2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
La dott.ssa E. Antenore, in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA nella causa iscritta al N. 1779/2022 R.G. promossa da:
(C.F./P.I. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CONSONNI FEDERICA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(C.F./P.I. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CARUSO EGIDIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RESISTENTE
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna alla refusione in favore di Parte_2 delle spese di lite che liquida in € 2.700,00 per Controparte_1 compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 22/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore 3