Ordinanza cautelare 22 novembre 2013
Dispositivo di sentenza 24 gennaio 2014
Sentenza 26 febbraio 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, ordinanza cautelare 22/11/2013, n. 4525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4525 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2013 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04525/2013 REG.PROV.CAU.
N. 08167/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8167 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Schiaffini Travel s.p.a., in persona del suo rappresentante legale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Malena e Bruno Bitetti, con domicilio eletto presso Massimo Malena in Roma, via dei Gracchi, 81;
contro
Comune di Monte Porzio Catone, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Antonio Caputo, con domicilio eletto presso Francesco A. Caputo in Roma, via Ugo Ojetti, 114;
nei confronti di
Calabresi s.r.l. in persona del suo rappresentante legale, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Romana Tomaselli, con domicilio eletto presso Francesca Romana Tomaselli in Roma, via Paolo Orlando, 76; Soc Autolinee Onorati Srl;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della Determinazione del Comune di Monte Porzio Catone n. 370 del 12.07.2013;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monte Porzio Catone e di Calabresi s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che sussistono adeguati elementi di fumus boni iuris che consentono di accogliere la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della fase cautelare del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) accoglie la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 23 gennaio 2014.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Eduardo Pugliese, Presidente
Antonio Vinciguerra, Consigliere, Estensore
Solveig Cogliani, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/11/2013
IL SEGRETARIO