Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 200
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Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha rigettato il ricorso poiché l'azione dell'Amministrazione Finanziaria per il recupero dell'imposta di bollo si prescrive nel termine di tre anni dal versamento dovuto. L'Agente della Riscossione ha provato la notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato, nonché delle intimazioni di pagamento e del preavviso di fermo amministrativo, che hanno reso definitiva la pretesa tributaria. La notifica degli atti antecedenti non opposti nei termini di legge impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero dovuto essere sollevate in sede di opposizione avverso gli atti precedentemente notificati. Non è maturato alcun termine di prescrizione tra la notifica dell'ultimo atto interruttivo (preavviso di fermo amministrativo del 10/07/2019) e l'intimazione impugnata, in ragione della proroga dei termini prevista dalla normativa emergenziale Covid-19.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 200
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 200
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo