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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 200/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente
ZULLI GIUSEPPINA, Relatore
COZZOLINO GI CO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5830/2023 depositato il 20/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003087151000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003087151000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003087151000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003087151000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160023347641000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160023347641000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180014016568000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180014016568000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 034 2023 90030871 51 000 notificata dall'Ader in data 31.05.2023, limitatamente a due cartelle:
n. 034 2016 00233476 41 000, con la quale si richiede il pagamento dell'importo complessivo di € 1.443,84
a titolo di tassa automobilistica in relazione agli anni 2011-2012;
n. 034 2018 00140165 68 000, con la quale si richiede il pagamento dell'importo complessivo di € 1.459,73,
a titolo di tassa automobilistica in relazione agli anni 2013-2014.
Il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito portato dall'intimazione di pagamento impugnata.
Ha concluso con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione, con vittoria delle spese di lite.
AdER si è costituita in giudizio contestando il ricorso proposto, ha precisato che, come risulta dalle relate prodotte in atti, le cartelle di pagamento sono state validamente notificate al contribuente. Successivamente sono stati notificati:
▪ Avviso di intimazione n. 03420189011231115000, notificato il 10.12.2018;
▪ Avviso di intimazione n. 03420199005614302000, notificato il 16.04.2019;
▪ Preavviso di fermo n. 03480201900012736000, notificato il 10.07.2019.
Da tale data è ripartito il termine triennale di prescrizione del bollo auto, considerando che i termini di prescrizione risultano SOSPESI per il periodo di emergenza sanitaria alla luce dell'art. 12 del D. Lgs
159.2015. Pertanto, AdER ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di lite.
La Regione Calabria si è costituita in giudizio, precisando di aver notificato gli avvisi di accertamento;
ha quindi chiesto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 21-11-2025, la Corte esaminati gli atti di causa rigetta il ricorso.
Trattandosi di un'imposta di bollo, l'azione dell'Amministrazione Finanziaria per il recupero dell'imposta dovuta si prescrive a decorrere dal terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento. Ciò è stabilito dall'art. 5 del D.L. 953/82, come modificato dall'art. 3 del D.L. 2/86, convertito nella Legge 60/86.
ADER ha provato la rituale notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato, nonchè delle intimazioni di pagamento e del preavviso di fermo amministrativo, che, per mancata opposizione, hanno reso definitiva la pretesa tributaria. Secondo la giurisprudenza ormai consolidata, nel caso in cui l'atto prodromico posto a fondamento della pretesa tributaria sia stato regolarmente notificato, la mancata impugnazione dello stesso nei termini di legge preclude ogni possibilità di contestazione del debito fiscale, determinandone la definitività
(cfr. Cass. nn. 20735/19 e 29978/18).
La notifica degli atti antecedenti a quello oggetto dell'impugnazione non opposti nei termini di legge, impediscono la proposizione di eccezioni che avrebbero dovuto essere sollevate in sede di opposizione avverso gli atti precedentemente notificati. L'atto impugnato può essere contestato solo per vizi propri e non per censure riguardanti gli atti impositivi presupposti.
Ai fini del computo dei termini di prescrizione, occorre considerare che tra la data di notifica dell'ultimo atto interruttivo — ossia il preavviso di fermo amministrativo, notificato il 10/07/2019 — e l'intimazione impugnata non è maturato alcun termine di prescrizione, in ragione della proroga dei termini prevista dalla normativa emergenziale Covid-19 (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis, del D.L. n. 18/2020, e art. 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159
Per quanto sopra, si rigetta il ricorso. Restano assorbiti e superati gli ulteriori motivi.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. V, rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato.
Condanna il ricorrente alle spese del giudizio in favore delle parti resistenti, che liquida in complessivi
€ 463,00, oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione se richiesta.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente
ZULLI GIUSEPPINA, Relatore
COZZOLINO GI CO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5830/2023 depositato il 20/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003087151000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003087151000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003087151000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003087151000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160023347641000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160023347641000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180014016568000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180014016568000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 034 2023 90030871 51 000 notificata dall'Ader in data 31.05.2023, limitatamente a due cartelle:
n. 034 2016 00233476 41 000, con la quale si richiede il pagamento dell'importo complessivo di € 1.443,84
a titolo di tassa automobilistica in relazione agli anni 2011-2012;
n. 034 2018 00140165 68 000, con la quale si richiede il pagamento dell'importo complessivo di € 1.459,73,
a titolo di tassa automobilistica in relazione agli anni 2013-2014.
Il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito portato dall'intimazione di pagamento impugnata.
Ha concluso con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione, con vittoria delle spese di lite.
AdER si è costituita in giudizio contestando il ricorso proposto, ha precisato che, come risulta dalle relate prodotte in atti, le cartelle di pagamento sono state validamente notificate al contribuente. Successivamente sono stati notificati:
▪ Avviso di intimazione n. 03420189011231115000, notificato il 10.12.2018;
▪ Avviso di intimazione n. 03420199005614302000, notificato il 16.04.2019;
▪ Preavviso di fermo n. 03480201900012736000, notificato il 10.07.2019.
Da tale data è ripartito il termine triennale di prescrizione del bollo auto, considerando che i termini di prescrizione risultano SOSPESI per il periodo di emergenza sanitaria alla luce dell'art. 12 del D. Lgs
159.2015. Pertanto, AdER ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di lite.
La Regione Calabria si è costituita in giudizio, precisando di aver notificato gli avvisi di accertamento;
ha quindi chiesto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 21-11-2025, la Corte esaminati gli atti di causa rigetta il ricorso.
Trattandosi di un'imposta di bollo, l'azione dell'Amministrazione Finanziaria per il recupero dell'imposta dovuta si prescrive a decorrere dal terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento. Ciò è stabilito dall'art. 5 del D.L. 953/82, come modificato dall'art. 3 del D.L. 2/86, convertito nella Legge 60/86.
ADER ha provato la rituale notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato, nonchè delle intimazioni di pagamento e del preavviso di fermo amministrativo, che, per mancata opposizione, hanno reso definitiva la pretesa tributaria. Secondo la giurisprudenza ormai consolidata, nel caso in cui l'atto prodromico posto a fondamento della pretesa tributaria sia stato regolarmente notificato, la mancata impugnazione dello stesso nei termini di legge preclude ogni possibilità di contestazione del debito fiscale, determinandone la definitività
(cfr. Cass. nn. 20735/19 e 29978/18).
La notifica degli atti antecedenti a quello oggetto dell'impugnazione non opposti nei termini di legge, impediscono la proposizione di eccezioni che avrebbero dovuto essere sollevate in sede di opposizione avverso gli atti precedentemente notificati. L'atto impugnato può essere contestato solo per vizi propri e non per censure riguardanti gli atti impositivi presupposti.
Ai fini del computo dei termini di prescrizione, occorre considerare che tra la data di notifica dell'ultimo atto interruttivo — ossia il preavviso di fermo amministrativo, notificato il 10/07/2019 — e l'intimazione impugnata non è maturato alcun termine di prescrizione, in ragione della proroga dei termini prevista dalla normativa emergenziale Covid-19 (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis, del D.L. n. 18/2020, e art. 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159
Per quanto sopra, si rigetta il ricorso. Restano assorbiti e superati gli ulteriori motivi.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. V, rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato.
Condanna il ricorrente alle spese del giudizio in favore delle parti resistenti, che liquida in complessivi
€ 463,00, oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione se richiesta.