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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/10/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 3381/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da: elettivamente domiciliata in Parte_1
Orvieto, Via Cesare Nebbia, n. 1/C, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Leonasi, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione OPPONENTE contro elettivamente domiciliata in Tivoli, Via Consolini, n. 16, presso lo studio CP_1 dell'Avv. Febia Bartoli, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta OPPOSTA CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 14.10.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto Parte_1 opposizione al decreto al Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Tivoli, n. 784 del 04.05.2017, emesso per l'importo di Euro 6.073,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per fornitura di materiale lapideo. In particolare, l'opponente ha proposto eccezione di inadempimento, in considerazione dei plurimi vizi del prodotto fornito, tali da impedire l'impiego dello stesso e imporre il ricorso urgente ad altro fornitore. Conseguentemente, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda di pagamento spiegata. 2
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio che ha CP_1 contestato l'assenza di tempestiva denuncia dei vizi al venditore, in considerazione della mancata ricezione dei messaggi di posta elettronica che l'opponente ha dedotto di aver inviato. Conseguentemente, l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione spiegata, ovvero la condanna dell'opponente al pagamento del credito dedotto in via monitoria.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione depositata dalle parti ed espletamento della prova orale.
All'udienza del 14.10.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con rinuncia di entrambe le parti ai termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
Va premesso che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore opposto ad avere veste sostanziale di attore e a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre il debitore opponente riverse la posizione sostanziale di convenuto e ad esso compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito azionato. In particolare, in tema di prova dell'adempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la specifica deduzione e la prova del fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. n. 826 del 20.01.2015, Cass. n. 15659 del 15.07.2011, Cass. n. 6205 del 15.03.2010, Cass. Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001). Nel caso di specie, costituiscono circostanze incontestate tra le parti la sussistenza del contratto per la fornitura dall'opposta all'opponente di materiale lapideo, costituito da lastre di travertino, acquistate per essere lavorate e rivendute a clienti terzi, con quantificazione del corrispettivo richiesto secondo gli accordi intercorsi.
Fermo quanto precede, l'opponente ha dedotto che il materiale fornito dall'opposta presentava plurimi e gravi difetti, costituiti da diversi fori irregolari sulle lastre di travertino, di larghezza e profondità fino a cinque centimetri, nonché macchie di colore scuro sull'intera superficie delle lastre, così proponendo eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c. Va premesso che “l'eccezione di inadempimento funziona quale fatto impeditivo della altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore. 3
La parte evocata in giudizio per il pagamento di una prestazione rientrante in un contratto sinallagmatico può, pertanto, non solo formulare le domande ad essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolare negozio stipulato, ma anche limitarsi ad eccepire - nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 c.c., espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto - l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali. Il compratore può, del resto, sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del venditore derivi una inidoneità della cosa venduta all'uso cui è destinata, purché il rifiuto di pagamento del prezzo risulti giustificato dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardato con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede” (Cass. 28.05.2021, n. 14986, conf. Cass. 22.11.2016, n. 23759, Cass. 04.11.2009, n. 23345). Sulla ripartizione dell'onere della prova tra le parti in ipotesi di eccezione di inadempimento, va ritenuto che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. 11.02.2021, n. 3587, conf. Cass. 12.02.2010, n. 3373). Nel caso di specie, occorre dunque analizzare se, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente, tramite specifica e puntuale indicazione dei 4
vizi dei beni forniti, l'opposta abbia dato prova dell'esattezza dell'adempimento delle obbligazioni sulla stessa gravanti. Sul punto, ve evidenziato che l'opposta nulla ha provato quanto alla fornitura di lastre di travertino corrispondenti agli accordi intercorsi tra le parti e idonee all'utilizzo alle quali dovevano essere destinate da parte del committente. Diversamente, dalla prova orale espletata è emerso che i beni oggetto di fornitura presentavano i difetti dedotti dall'opponente, tali da impedire l'impiego degli stessi per le necessarie lavorazioni e imporre il ricorso urgente ad altro fornitore. In particolare, la teste sulla cui attendibilità non sono emersi elementi Testimone_1 critici, ha evidenziato, in relazione alla qualità del materiale fornito, che “venne anche il cliente che aveva commissionato il materiale. Anche lui rifiutò la fornitura perché aveva difetti, fori e macchie”. Ugualmente, il teste committente cui era destinato il materiale lapideo, Testimone_2 sulla cui attendibilità non sono stati riscontrati elementi critici, in relazione alle caratteristiche dei beni forniti, ha rilevato che “il cliente non le avrebbe accettate e io l'ho detto subito, non potevo prendere quel tipo di materiale […]. Si trattava di fori ed erano troppo scure […]. Per me il materiale non poteva essere utilizzato”. Inoltre, lo stesso teste ha confermato, in relazione alle strette tempistiche dei lavori allo stesso commissionati, di aver dovuto richiedere alla società opponente di predisporre un nuovo ordine per materiale dotato delle qualità richieste. Alla luce di quanto indicato, emerge che non solo l'opposta non ha fornito la prova, sulla stessa gravante, in ordine all'esatto adempimento del contratto di fornitura, ma l'inadempimento dedotto dall'opponente, costituito dalla fornitura di beni affetti da plurimi vizi, ha trovato integrale conferma in sede di prova orale. Ulteriormente, in considerazione della totale inidoneità della merce all'uso cui era destinata, stante il rifiuto della stessa da parte del terzo committente e la necessità per l'opponente di predisporre un integrale nuovo ordine presso diverso fornitore, deve ritenersi che il rifiuto di pagamento del prezzo non abbia alterato l'equilibrio delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura e non sia risultato contrario a buona fede.
Anche l'eccezione articolata dall'opposta in relazione alla decadenza dell'acquirente dalla garanzia per vizi della cosa venduta risulta infondata. In particolare, a fronte della consegna della merce avvenuta in data 13.07.2012, come risultante dalla documentazione allegata dall'opposta, l'opponente ha depositato messaggio di posta elettronica indirizzato all'opposta nella stessa data, recante la specifica denuncia dei vizi riscontrati in relazione al materiale lapideo fornito (cfr. doc. 4, allegato alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opposta e doc. 1, allegato alla citazione). In relazione al valore probatorio del messaggio di posta elettronica, deve ritenersi che
“ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 1, comma 1, lett. p), (Codice dell'amministrazione digitale), la e-mail costituisce un documento informatico, ovvero 5
un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. L'e-mail, pertanto, seppur priva di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche, ovvero fra le rappresentazioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall'art. 2712 c.c. e dunque forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime” (Cass. 14.05.2018, n. 11606, conf. Cass. 24.11.2005, n. 24814). Inoltre, con riguardo alle caratteristiche che deve assumere il disconoscimento, va condiviso il principio per cui “in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass. 29.01.2024, n. 2607, conf. Cass. 17.07.2019, n. 19155). Nel caso di specie, il disconoscimento operato dall'opposta non può ritenersi chiaro, circostanziato ed esplicito, essendosi limitata la parte a dedurre di non aver ricevuto il messaggio di posta elettronica allegato, senza fornire alcuna specificazione in ordine a possibili differenze di indirizzo di posta elettronica di destinazione, ovvero a puntuali difformità rispetto ad eventuali diversi messaggi ricevuti. Inoltre, la prova orale espletata ha confermato la circostanza relativa alla puntuale denuncia dei vizi della merce fornita alla società opposta, effettuata sia attraverso l'indicato messaggio di posta elettronica, sia per via telefonica. A tal riguardo, la teste in relazione alla denuncia dei vizi del materiale Testimone_1 per cui è causa, ha evidenziato che “chiamò il titolare in mia presenza, Controparte_2 eravamo in ufficio […]. Non mi è arrivato nessun messaggio di rifiuto del sistema, la mail l'ho inviata io su richiesta del titolare”.
Dunque, alla luce di quanto indicato, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, con rigetto della domanda di pagamento avanzata dall'opposta.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte opposta e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda di pagamento avanzata da parte opposta;
6
- Condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 18.10.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli
N. R.G. 3381/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da: elettivamente domiciliata in Parte_1
Orvieto, Via Cesare Nebbia, n. 1/C, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Leonasi, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione OPPONENTE contro elettivamente domiciliata in Tivoli, Via Consolini, n. 16, presso lo studio CP_1 dell'Avv. Febia Bartoli, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta OPPOSTA CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 14.10.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto Parte_1 opposizione al decreto al Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Tivoli, n. 784 del 04.05.2017, emesso per l'importo di Euro 6.073,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per fornitura di materiale lapideo. In particolare, l'opponente ha proposto eccezione di inadempimento, in considerazione dei plurimi vizi del prodotto fornito, tali da impedire l'impiego dello stesso e imporre il ricorso urgente ad altro fornitore. Conseguentemente, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda di pagamento spiegata. 2
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio che ha CP_1 contestato l'assenza di tempestiva denuncia dei vizi al venditore, in considerazione della mancata ricezione dei messaggi di posta elettronica che l'opponente ha dedotto di aver inviato. Conseguentemente, l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione spiegata, ovvero la condanna dell'opponente al pagamento del credito dedotto in via monitoria.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione depositata dalle parti ed espletamento della prova orale.
All'udienza del 14.10.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con rinuncia di entrambe le parti ai termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
Va premesso che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore opposto ad avere veste sostanziale di attore e a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre il debitore opponente riverse la posizione sostanziale di convenuto e ad esso compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito azionato. In particolare, in tema di prova dell'adempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la specifica deduzione e la prova del fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. n. 826 del 20.01.2015, Cass. n. 15659 del 15.07.2011, Cass. n. 6205 del 15.03.2010, Cass. Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001). Nel caso di specie, costituiscono circostanze incontestate tra le parti la sussistenza del contratto per la fornitura dall'opposta all'opponente di materiale lapideo, costituito da lastre di travertino, acquistate per essere lavorate e rivendute a clienti terzi, con quantificazione del corrispettivo richiesto secondo gli accordi intercorsi.
Fermo quanto precede, l'opponente ha dedotto che il materiale fornito dall'opposta presentava plurimi e gravi difetti, costituiti da diversi fori irregolari sulle lastre di travertino, di larghezza e profondità fino a cinque centimetri, nonché macchie di colore scuro sull'intera superficie delle lastre, così proponendo eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c. Va premesso che “l'eccezione di inadempimento funziona quale fatto impeditivo della altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore. 3
La parte evocata in giudizio per il pagamento di una prestazione rientrante in un contratto sinallagmatico può, pertanto, non solo formulare le domande ad essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolare negozio stipulato, ma anche limitarsi ad eccepire - nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 c.c., espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto - l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali. Il compratore può, del resto, sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del venditore derivi una inidoneità della cosa venduta all'uso cui è destinata, purché il rifiuto di pagamento del prezzo risulti giustificato dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardato con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede” (Cass. 28.05.2021, n. 14986, conf. Cass. 22.11.2016, n. 23759, Cass. 04.11.2009, n. 23345). Sulla ripartizione dell'onere della prova tra le parti in ipotesi di eccezione di inadempimento, va ritenuto che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. 11.02.2021, n. 3587, conf. Cass. 12.02.2010, n. 3373). Nel caso di specie, occorre dunque analizzare se, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente, tramite specifica e puntuale indicazione dei 4
vizi dei beni forniti, l'opposta abbia dato prova dell'esattezza dell'adempimento delle obbligazioni sulla stessa gravanti. Sul punto, ve evidenziato che l'opposta nulla ha provato quanto alla fornitura di lastre di travertino corrispondenti agli accordi intercorsi tra le parti e idonee all'utilizzo alle quali dovevano essere destinate da parte del committente. Diversamente, dalla prova orale espletata è emerso che i beni oggetto di fornitura presentavano i difetti dedotti dall'opponente, tali da impedire l'impiego degli stessi per le necessarie lavorazioni e imporre il ricorso urgente ad altro fornitore. In particolare, la teste sulla cui attendibilità non sono emersi elementi Testimone_1 critici, ha evidenziato, in relazione alla qualità del materiale fornito, che “venne anche il cliente che aveva commissionato il materiale. Anche lui rifiutò la fornitura perché aveva difetti, fori e macchie”. Ugualmente, il teste committente cui era destinato il materiale lapideo, Testimone_2 sulla cui attendibilità non sono stati riscontrati elementi critici, in relazione alle caratteristiche dei beni forniti, ha rilevato che “il cliente non le avrebbe accettate e io l'ho detto subito, non potevo prendere quel tipo di materiale […]. Si trattava di fori ed erano troppo scure […]. Per me il materiale non poteva essere utilizzato”. Inoltre, lo stesso teste ha confermato, in relazione alle strette tempistiche dei lavori allo stesso commissionati, di aver dovuto richiedere alla società opponente di predisporre un nuovo ordine per materiale dotato delle qualità richieste. Alla luce di quanto indicato, emerge che non solo l'opposta non ha fornito la prova, sulla stessa gravante, in ordine all'esatto adempimento del contratto di fornitura, ma l'inadempimento dedotto dall'opponente, costituito dalla fornitura di beni affetti da plurimi vizi, ha trovato integrale conferma in sede di prova orale. Ulteriormente, in considerazione della totale inidoneità della merce all'uso cui era destinata, stante il rifiuto della stessa da parte del terzo committente e la necessità per l'opponente di predisporre un integrale nuovo ordine presso diverso fornitore, deve ritenersi che il rifiuto di pagamento del prezzo non abbia alterato l'equilibrio delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura e non sia risultato contrario a buona fede.
Anche l'eccezione articolata dall'opposta in relazione alla decadenza dell'acquirente dalla garanzia per vizi della cosa venduta risulta infondata. In particolare, a fronte della consegna della merce avvenuta in data 13.07.2012, come risultante dalla documentazione allegata dall'opposta, l'opponente ha depositato messaggio di posta elettronica indirizzato all'opposta nella stessa data, recante la specifica denuncia dei vizi riscontrati in relazione al materiale lapideo fornito (cfr. doc. 4, allegato alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opposta e doc. 1, allegato alla citazione). In relazione al valore probatorio del messaggio di posta elettronica, deve ritenersi che
“ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 1, comma 1, lett. p), (Codice dell'amministrazione digitale), la e-mail costituisce un documento informatico, ovvero 5
un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. L'e-mail, pertanto, seppur priva di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche, ovvero fra le rappresentazioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall'art. 2712 c.c. e dunque forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime” (Cass. 14.05.2018, n. 11606, conf. Cass. 24.11.2005, n. 24814). Inoltre, con riguardo alle caratteristiche che deve assumere il disconoscimento, va condiviso il principio per cui “in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass. 29.01.2024, n. 2607, conf. Cass. 17.07.2019, n. 19155). Nel caso di specie, il disconoscimento operato dall'opposta non può ritenersi chiaro, circostanziato ed esplicito, essendosi limitata la parte a dedurre di non aver ricevuto il messaggio di posta elettronica allegato, senza fornire alcuna specificazione in ordine a possibili differenze di indirizzo di posta elettronica di destinazione, ovvero a puntuali difformità rispetto ad eventuali diversi messaggi ricevuti. Inoltre, la prova orale espletata ha confermato la circostanza relativa alla puntuale denuncia dei vizi della merce fornita alla società opposta, effettuata sia attraverso l'indicato messaggio di posta elettronica, sia per via telefonica. A tal riguardo, la teste in relazione alla denuncia dei vizi del materiale Testimone_1 per cui è causa, ha evidenziato che “chiamò il titolare in mia presenza, Controparte_2 eravamo in ufficio […]. Non mi è arrivato nessun messaggio di rifiuto del sistema, la mail l'ho inviata io su richiesta del titolare”.
Dunque, alla luce di quanto indicato, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, con rigetto della domanda di pagamento avanzata dall'opposta.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte opposta e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda di pagamento avanzata da parte opposta;
6
- Condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 18.10.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli