Articolo 3 della Legge 31 gennaio 1960, n. 34
Articolo 2
Versione
8 marzo 1960
Art. 3.
All'onere di lire tre miliardi relativo all'esercizio 1959-60 sara' fatto fronte a carico del fondo speciale della categoria "movimento di capitali" inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 8 marzo 1960