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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 14943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14943 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZ. XIII CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice monocratico, dr.ssa Lucia Bruni, ha pronunciato ex art. 281-sexies, comma 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 39486/2020, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Melinda Calandra Checco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Capizzi (ME), via Sacra, 38
ATTRICE
contro
(C.F. - P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'avv. Serena Cianciullo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma,
via Caccini, 1
CONVENUTA
OGGETTO: mandato - responsabilità contrattuale
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione dell'udienza del 14.10.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate dalle parti in data 24.09.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio il Parte_1
per sentirlo condannare al risarcimento del Controparte_1
danno patito in ragione dell'inadempimento del mandato conferito nell'anno 2017 ai fini della presentazione della domanda unica per l'ottenimento dei sostegni alla produzione agricola previsti dalla normativa eurounitaria, per un importo complessivo di € 28.083,57
(€ 17.710,28 per l'anno 2017 ed € 10.373,29 per il 2018).
In particolare, l'odierna attrice deduceva che il C.A.A. convenuto avesse errato nell'interpretazione dei requisiti posseduti dalla ai fini dell'ottenimento del Parte_1
sostegno de quo, presentando per suo nome e conto domanda di accesso al contributo per l'anno 2017 riservato alla categoria “A - Giovani Agricoltori” (domanda n. 70265689524, di modifica della precedente domanda n. 70265475064 ed abbinata alla scheda di validazione n. 70388489307), errore replicato in relazione alla domanda presentata per l'anno 2018 (n.
80260935277).
A tale categoria di contributi la non avrebbe in realtà avuto diritto di accedere, Parte_1
non possedendone i requisiti. Nello specifico, pur avendo età inferiore ai 40 anni, la stessa aveva già avviato attività d'impresa in campo agricolo sin dal 2007, con correlativa apertura di partita IVA.
Il dato in questione, desumibile da parte del C.A.A. tramite la consultazione dell'anagrafe tributaria collega al sistema IA (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), si poneva in insanabile contrasto con il dettato della circolare dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) prot. ACIU.2015.142 del 20/03/2015, il cui par. 12 considera giovane agricoltore il soggetto che si sia insediato per la prima volta (o comunque non più di cinque anni prima) a capo di un'azienda agricola e che non abbia più di 40 anni nell'anno della presentazione della domanda unica, precisando che la verifica della data di insediamento viene effettuata per le ditte individuali (quale quella della , per Parte_1
l'appunto) sulla base della data di apertura della partita IVA o, nel caso di partita IVA già
presente ma attiva in un ambito diverso da quello agricolo, della data di estensione dell'attività al regime agricolo.
2 Mancando di verificare tale dato, pertanto, secondo la ricostruzione attorea, il C.A.A.
convenuto avrebbe presentato per l'annualità 2017 una domanda non confacente alla condizione della che, infatti, era poi stata dichiarata inammissibile da AGEA. Parte_1
Per converso, non sarebbe stata presentata la domanda di contribuzione corretta in ragione dei requisiti posseduti dall'attrice, ossia quella relativa alla categoria “C -
Abbandono di terre”, per la quale la deduceva di essere in possesso di tutti i Parte_1
requisiti.
2. Costituendosi in occasione della scadenza del secondo termine di cui all'art. 183, comma
6 c.p.c., il previa digressione sull'istituzione e la funzione Parte_2
dei CC.A.A., contestava ogni addebito, deducendo che il personale addetto si sarebbe limitato ad inserire la domanda di contribuzione in nome e per conto della Parte_1
sulla base di quanto dalla stessa dichiarato, anche mediante la presentazione al Centro di documentazione da cui si evinceva una data di inizio attività risalente al 14/03/2017,
nonché rilevando che la scheda contenente i relativi dati sarebbe stata comunque sottoposta all'attrice e da quest'ultima sottoscritta prima dell'invio.
Inoltre, il C.A.A. contestava recisamente che il mandato conferitogli dalla Parte_1
investisse anche aspetti consulenziali, essendo lo stesso limitato alla mera presentazione della domanda, del cui contenuto, peraltro, la mandante sarebbe stata unica ed esclusiva responsabile.
3. La causa veniva istruita mediante assunzione delle prove testimoniali richieste dalle parti, nei termini di cui ai provvedimenti ammissivi del 09/06/2021 e 14/04/2025. Dopo
alcuni rinvii e mutato il Giudice assegnatario, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e discutere la causa all'udienza del 14/10/2025, ai sensi dell'art. 281-sexies,
comma terzo, c.p.c., fissata in modalità cartolare stante il consenso delle parti e previa assegnazione di termine per il deposito di memorie finali.
4. Questi i fatti di causa, la domanda di parte attrice non può essere accolta.
5. Preliminarmente, devesi revocare la dichiarazione di contumacia di parte convenuta, di cui al verbale d'udienza del 02/03/2021, ritenuta la sua costituzione avvenuta in data
3 03/05/2021.
6. Nel merito, premessa l'incontestata natura contrattuale dei rapporti tra le parti, legate dal contratto di mandato in atti, occorre innanzitutto rilevare quanto segue.
Come noto, l'art. 3-bis, comma 1 d.lgs. n. 165/1999, ratione temporis vigente ed oggi sostituito con contenuto analogo dall'art. 6 d.lgs. n. 74/2018, nell'istituire i centri autorizzati di assistenza agricola (c.d. CAA), disponeva che “gli organismi pagatori, ai sensi e
nel rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, fatte salve le specifiche
competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, possono, con
apposita convenzione, incaricare Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui al comma 2,
ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti
attività: a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
b) assisterli nella elaborazione
delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici
comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni
immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del IA;
c)
interrogare le banche dati del ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai
propri associati”.
Il comma 3 della medesima disposizione, poi, specificava che “Per le attività di cui al comma
1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e
dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del
rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95,
nonché la facoltà di accedere alle banche dati del IA, esclusivamente per il tramite di procedure
di interscambio dati”.
Il dato normativo in questione, pertanto, è chiaro nel demandare ai centri di assistenza compiti che travalicano la mera ricezione passiva dei dati da parte dell'utenza, imponendo loro non solo di identificare i produttori e di accertare i titoli di conduzione delle aziende,
ma anche di vigilare sulla corretta immissione dei dati e sulla loro corrispondenza ai contenuti delle banche dati che comunicano con il IA (Sistema Informativo Agricolo
Nazionale).
4 Ciò implica che, pur esulando da funzioni prettamente consulenziali, l'attività dei C.A.A.
implica l'espletamento di un controllo puntuale – mediante gli strumenti riconosciuti dalla normativa vigente, primo fra tutti l'accesso alle banche dati – sul contenuto delle dichiarazioni e delle eventuali documentazioni prodotte dall'utente e ciò anche a beneficio della collettività, attesa la rilevanza di interesse pubblico e generale dei compiti demandati dal Legislatore a tali enti.
A riprova di quanto detto si pone lo stesso contratto di mandato intercorso tra le odierne parti in causa (doc. n. 10 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice), nell'ambito del quale, all'art. 2 dedicato all'oggetto, si legge testualmente che “Con
la sottoscrizione della presente scrittura privata il MANDANTE conferisce mandato al
[...]
di costituire, aggiornare e custodire, per suo conto e in suo nome è […], unitamente al Parte_3
fascicolo aziendale cartaceo, il fascicolo aziendale elettronico relativo all'impresa agricola condotta
da esso MANDANDE, allo scopo di tenere costantemente aggiornata l'anagrafe delle aziende
agricole istituita con DPR 503/99”. Trattasi, per tutta evidenza, di attività che implica necessariamente un controllo alla fonte dei dati da immettere nel sistema, tale da assicurarne la coerenza con quanto risultante dalle banche dati pubbliche poste in interscambio con l'anagrafe, alla cui consultazione pure il C.A.A. convenuto era stato espressamente autorizzato dalla mediante previsione contrattuale (vedi punto Parte_1
b) delle premesse del mandato).
7. Ciò posto, il compendio probatorio assunto nel corso del giudizio ha consentito di accertare che, all'atto dell'immissione del dato relativo all'avvio dell'attività da parte della
, gli addetti del centro di assistenza avrebbero dovuto avvedersi della Parte_1
discordanza tra questo e le risultanze delle banche dati alle cui informazioni il IA
attinge e, in particolare, dell'anagrafe tributaria, nella quale l'attrice era censita con partita
IVA di settore sin dal 2007.
In tal senso depongono tanto le dichiarazioni del teste – di cui all'udienza Testimone_1
del 14/05/2025 – tanto quelle del teste , escusso dal Tribunale di Enna Testimone_2
in sede di prova delegata in data 11/03/2022, il quale espressamente ha riferito: “Si è vero, io
5 come CAA mi avvalgo del certificato di inizio attività che ho;
se ci sono delle incongruenze siccome
noi inseriamo il codice fiscale facciamo l'aggiornamento tramite il link dell'anagrafe tributaria e
così si aggiorna tutta la posizione”.
Il riferimento alla verifica di eventuali incongruenze mediante l'inserimento del codice fiscale e alla facoltà – rectius, l'onere – di aggiornare la posizione dell'utente mediante collegamento fornito direttamente dall'anagrafe tributaria, conforta quanto più
didascalicamente esposto dal teste il quale, nel riconfermare le risultanze della Tes_1
propria relazione tecnica svolta su incarico della (allegata alla seconda Parte_1
memoria istruttoria di parte attrice), ha descritto il funzionamento del IA, precisando appunto l'automatismo del controllo della congruenza tra il dato inserito dall'operatore e le risultanze delle banche dati pubbliche.
8. In tal senso, la circostanza secondo cui la trasmise al C.A.A. una Parte_1
dichiarazione relativa all'apertura della partita IVA da cui si evinceva una data di inizio attività risalente al 14/03/2017 – pur provata dal doc. n. 13 allegato alla memoria ex art. 183,
comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice, nel quale si riscontra un primo invio di tale documentazione datato effettivamente 01/08/2017, poi nuovamente inoltrata il successivo
04/06/2019 – avrebbe costituito al più indice di una condotta concausale del danneggiato,
ponderabile ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Nessun affidamento, per converso, poteva maturare l'ente convenuto rispetto a tale documentazione, proprio in virtù degli obblighi che gli impone la normativa dapprima richiamata. Né il dovere di leale collaborazione dell'utente e la sua responsabilità in ordine alla veridicità dei dati dichiarati al centro di assistenza si estendono al punto di eliderne il vincolo di diligenza, sullo stesso gravante in quanto soggetto professionalmente deputato alla gestione di simili pratiche (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 34987/2023).
In effetti, con il contratto di mandato, il C.A.A. si obbliga a rendere all'assistito una prestazione professionale retta da criteri di diligenza e perizia, che trova giustificazione nella sua esperienza e nell'adeguata formazione e conoscenza approfondita della disciplina di settore (Cass. Civ., SS.UU., n. 1911/1973). Ne consegue che tali enti assumono,
6 nei confronti dei propri assistiti, una responsabilità contrattuale: il mandato conferito dagli assistiti
abilita i suddetti Istituti a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni
(cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 18057/2018; Cass. Civ., Sez. III, n. 34475/2023).
9. Sussiste, pertanto, la condotta negligente ed imperita del C.A.A. convenuto, per aver mancato di verificare l'attualità e veridicità del dato relativo alla data di avvio dell'attività
d'impresa della , per come da quest'ultima comunicatogli all'atto del Parte_1
conferimento dell'incarico.
10. Tuttavia, in ambito contrattuale, il creditore che assuma di essere stato danneggiato dall'inadempimento della propria controparte ha l'onere di provare non solo il titolo per cui agisce – onere assolto da parte attrice nel caso di specie mediante la produzione in giudizio del contratto di mandato di cui sopra – ma pure il danno effettivamente patito,
potendosi limitare ad allegare solo l'altrui inadempimento e demandando al debitore l'onere di provare il corretto adempimento o il fatto estintivo/modificativo della propria obbligazione (Cass. Civ., SS.UU., n. 13553/2001).
Ebbene, nel caso de quo, pur a fronte dell'accertata condotta inadempiente del C.A.A.
convenuto, parte attrice ha mancato di assolvere all'onere probatorio di che trattasi.
Anzi, è provato documentalmente che, anche qualora l'ente assistenziale avesse correttamente gestito l'inserimento dei dati anagrafici dell'impresa della e Parte_1
avesse indirizzato quest'ultima verso la presentazione di domanda di contribuzione per la categoria “C - Abbandono terre”, piuttosto che per la categoria “A - Giovani Agricoltori”,
in relazione alla quale la stessa non possedeva i requisiti di legge, tale contributo non sarebbe stato in ogni caso erogato.
Ciò in quanto, secondo il contenuto della circolare dell'AGEA del 05/06/2018 (prot. n.
480869, dedicata a “RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE - CALCOLO
TITOLI CAMPAGNA 2017 E GREENING 2017” e prodotta da parte convenuta al doc. n.
10 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, il fondo dedicato alla corresponsione dei titoli di aiuto per l'anno 2017 risultava incapiente rispetto alle categorie di contributo
“C - Abbandono di terre” e “D - Compensazione di svantaggi specifici”.
7 Si legge, infatti, a pag. 4 di tale documento: “Infine, si comunica che essendo state interamente
utilizzate le risorse disponibili nella riserva nazionale per l'attribuzione dei titoli per le fattispecie
prioritarie di giovane e nuovo agricoltore, non vi sono ulteriori risorse disponibili per l'attribuzione
dei titoli per le fattispecie C (abbandono di terre) e D (compensazione di svantaggi specifici) di cui
alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.275 del 3 giugno 2015”.
La medesima produzione documentale risulta allegata all'atto di citazione (doc. n. 8) e, ciò
nonostante, parte attrice ha intesto contestarla riferendone i contenuti all'annualità di contribuzione 2018, deduzione palesemente smentita dall'incipit della circolare stessa, ove si legge: “Con la presente si comunica che sono terminate le operazioni di ricalcolo titoli, a livello
nazionale, per la campagna 2017”.
All'impossibilità assoluta di ottenimento dell'erogazione del contributo quesito per l'anno
2017, per insufficienza di fondi, consegue la radicale insussistenza di qualsivoglia posta di danno concretizzatasi nella sfera della ed apprezzabile nella presente sede. Parte_1
11. Parimenti, si evidenzia l'insufficienza di materiale probatorio utile a vagliare l'esistenza di un danno patito dall'attrice in relazione all'annualità di contribuzione 2018.
Infatti, se per un verso è provato che anche per tale periodo la domanda di attribuzione del sussidio fu presentata dal C.A.A. convenuto in nome e per conto della , in Parte_1
base al doc. n. 7 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di quest'ultima, per altro verso il medesimo documento riporta l'indicazione della presentazione di domanda tanto per la categoria “A - Giovani Agricoltori”, quanto per la categoria “C2 - Abbandono
di terre”, in relazione a superfici situate in zone classificate montane, secondo quanto oggi preteso dalla stessa . Parte_1
Peraltro, dal doc. n. 9 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice si evince che alla stessa fu effettivamente riconosciuto un contributo in relazione all'annualità 2018 (per € 1.412,49), mentre non è possibile verificare il rispetto delle ulteriori condizionalità riconnesse alla categoria “C - Abbandono di terre” per l'anno di contribuzione in esame, dal momento che il registro dei pascoli – di cui all'allegato 3 alla terza memoria istruttoria della difesa attorea – riporta date di ingresso e uscita dal pascolo
8 inconsistenti con i requisiti di legge (art. 2, comma 3, D.M. del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015).
12. Infine, non è accoglibile la domanda svolta dalla difesa di parte attrice relativa al risarcimento dell'ulteriore danno corrispondente al valore nominale del portafoglio titoli,
quale bene mobiliare aziendale autonomo, posto che l'attribuzione dei contributi sin qui esaminati non comporta l'acquisizione di un cespite patrimonialmente rilevante all'interno del compendio aziendale, bensì esclusivamente il maturare di una posizione creditoria destinata ad esaurirsi con il pagamento del contributo stesso.
Inoltre, il petitum della domanda de qua deve essere considerato il frutto di una sostanziale ed inammissibile duplicazione del risultato perseguito da parte attrice con la formulazione delle domande risarcitorie esaminate nei paragrafi che precedono, tant'è che il valore del supposto del portafoglio titoli, quale bene aziendale autonomo, viene dalla stessa quantificato pedissequamente nel valore del contributo quesito per l'annualità 2017.
13. Le domande attoree, in definitiva, devono essere integralmente rigettate.
14. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite tra attrice e convenuto, la circostanza relativa all'oggettivo compimento da parte di parte convenuta della condotta negligente,
consistita nel non avere verificato l'attualità e veridicità del dato relativo alla data di avvio dell'attività d'impresa della , per come da quest'ultima comunicatogli all'atto Parte_1
del conferimento dell'incarico, unitamente a ragioni di equità, giustifica la compensazione per intero delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice monocratico, dr.ssa Lucia Bruni,
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta integralmente le domande di parte attrice;
- compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma, 28.10.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Lucia Bruni
9 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dr. Gabriele Gatto, Magistrato
Ordinario in Tirocinio nominato con D.M. del 22.10.2024
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZ. XIII CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice monocratico, dr.ssa Lucia Bruni, ha pronunciato ex art. 281-sexies, comma 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 39486/2020, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Melinda Calandra Checco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Capizzi (ME), via Sacra, 38
ATTRICE
contro
(C.F. - P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'avv. Serena Cianciullo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma,
via Caccini, 1
CONVENUTA
OGGETTO: mandato - responsabilità contrattuale
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione dell'udienza del 14.10.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate dalle parti in data 24.09.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio il Parte_1
per sentirlo condannare al risarcimento del Controparte_1
danno patito in ragione dell'inadempimento del mandato conferito nell'anno 2017 ai fini della presentazione della domanda unica per l'ottenimento dei sostegni alla produzione agricola previsti dalla normativa eurounitaria, per un importo complessivo di € 28.083,57
(€ 17.710,28 per l'anno 2017 ed € 10.373,29 per il 2018).
In particolare, l'odierna attrice deduceva che il C.A.A. convenuto avesse errato nell'interpretazione dei requisiti posseduti dalla ai fini dell'ottenimento del Parte_1
sostegno de quo, presentando per suo nome e conto domanda di accesso al contributo per l'anno 2017 riservato alla categoria “A - Giovani Agricoltori” (domanda n. 70265689524, di modifica della precedente domanda n. 70265475064 ed abbinata alla scheda di validazione n. 70388489307), errore replicato in relazione alla domanda presentata per l'anno 2018 (n.
80260935277).
A tale categoria di contributi la non avrebbe in realtà avuto diritto di accedere, Parte_1
non possedendone i requisiti. Nello specifico, pur avendo età inferiore ai 40 anni, la stessa aveva già avviato attività d'impresa in campo agricolo sin dal 2007, con correlativa apertura di partita IVA.
Il dato in questione, desumibile da parte del C.A.A. tramite la consultazione dell'anagrafe tributaria collega al sistema IA (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), si poneva in insanabile contrasto con il dettato della circolare dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) prot. ACIU.2015.142 del 20/03/2015, il cui par. 12 considera giovane agricoltore il soggetto che si sia insediato per la prima volta (o comunque non più di cinque anni prima) a capo di un'azienda agricola e che non abbia più di 40 anni nell'anno della presentazione della domanda unica, precisando che la verifica della data di insediamento viene effettuata per le ditte individuali (quale quella della , per Parte_1
l'appunto) sulla base della data di apertura della partita IVA o, nel caso di partita IVA già
presente ma attiva in un ambito diverso da quello agricolo, della data di estensione dell'attività al regime agricolo.
2 Mancando di verificare tale dato, pertanto, secondo la ricostruzione attorea, il C.A.A.
convenuto avrebbe presentato per l'annualità 2017 una domanda non confacente alla condizione della che, infatti, era poi stata dichiarata inammissibile da AGEA. Parte_1
Per converso, non sarebbe stata presentata la domanda di contribuzione corretta in ragione dei requisiti posseduti dall'attrice, ossia quella relativa alla categoria “C -
Abbandono di terre”, per la quale la deduceva di essere in possesso di tutti i Parte_1
requisiti.
2. Costituendosi in occasione della scadenza del secondo termine di cui all'art. 183, comma
6 c.p.c., il previa digressione sull'istituzione e la funzione Parte_2
dei CC.A.A., contestava ogni addebito, deducendo che il personale addetto si sarebbe limitato ad inserire la domanda di contribuzione in nome e per conto della Parte_1
sulla base di quanto dalla stessa dichiarato, anche mediante la presentazione al Centro di documentazione da cui si evinceva una data di inizio attività risalente al 14/03/2017,
nonché rilevando che la scheda contenente i relativi dati sarebbe stata comunque sottoposta all'attrice e da quest'ultima sottoscritta prima dell'invio.
Inoltre, il C.A.A. contestava recisamente che il mandato conferitogli dalla Parte_1
investisse anche aspetti consulenziali, essendo lo stesso limitato alla mera presentazione della domanda, del cui contenuto, peraltro, la mandante sarebbe stata unica ed esclusiva responsabile.
3. La causa veniva istruita mediante assunzione delle prove testimoniali richieste dalle parti, nei termini di cui ai provvedimenti ammissivi del 09/06/2021 e 14/04/2025. Dopo
alcuni rinvii e mutato il Giudice assegnatario, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e discutere la causa all'udienza del 14/10/2025, ai sensi dell'art. 281-sexies,
comma terzo, c.p.c., fissata in modalità cartolare stante il consenso delle parti e previa assegnazione di termine per il deposito di memorie finali.
4. Questi i fatti di causa, la domanda di parte attrice non può essere accolta.
5. Preliminarmente, devesi revocare la dichiarazione di contumacia di parte convenuta, di cui al verbale d'udienza del 02/03/2021, ritenuta la sua costituzione avvenuta in data
3 03/05/2021.
6. Nel merito, premessa l'incontestata natura contrattuale dei rapporti tra le parti, legate dal contratto di mandato in atti, occorre innanzitutto rilevare quanto segue.
Come noto, l'art. 3-bis, comma 1 d.lgs. n. 165/1999, ratione temporis vigente ed oggi sostituito con contenuto analogo dall'art. 6 d.lgs. n. 74/2018, nell'istituire i centri autorizzati di assistenza agricola (c.d. CAA), disponeva che “gli organismi pagatori, ai sensi e
nel rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, fatte salve le specifiche
competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, possono, con
apposita convenzione, incaricare Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui al comma 2,
ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti
attività: a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
b) assisterli nella elaborazione
delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici
comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni
immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del IA;
c)
interrogare le banche dati del ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai
propri associati”.
Il comma 3 della medesima disposizione, poi, specificava che “Per le attività di cui al comma
1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e
dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del
rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95,
nonché la facoltà di accedere alle banche dati del IA, esclusivamente per il tramite di procedure
di interscambio dati”.
Il dato normativo in questione, pertanto, è chiaro nel demandare ai centri di assistenza compiti che travalicano la mera ricezione passiva dei dati da parte dell'utenza, imponendo loro non solo di identificare i produttori e di accertare i titoli di conduzione delle aziende,
ma anche di vigilare sulla corretta immissione dei dati e sulla loro corrispondenza ai contenuti delle banche dati che comunicano con il IA (Sistema Informativo Agricolo
Nazionale).
4 Ciò implica che, pur esulando da funzioni prettamente consulenziali, l'attività dei C.A.A.
implica l'espletamento di un controllo puntuale – mediante gli strumenti riconosciuti dalla normativa vigente, primo fra tutti l'accesso alle banche dati – sul contenuto delle dichiarazioni e delle eventuali documentazioni prodotte dall'utente e ciò anche a beneficio della collettività, attesa la rilevanza di interesse pubblico e generale dei compiti demandati dal Legislatore a tali enti.
A riprova di quanto detto si pone lo stesso contratto di mandato intercorso tra le odierne parti in causa (doc. n. 10 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice), nell'ambito del quale, all'art. 2 dedicato all'oggetto, si legge testualmente che “Con
la sottoscrizione della presente scrittura privata il MANDANTE conferisce mandato al
[...]
di costituire, aggiornare e custodire, per suo conto e in suo nome è […], unitamente al Parte_3
fascicolo aziendale cartaceo, il fascicolo aziendale elettronico relativo all'impresa agricola condotta
da esso MANDANDE, allo scopo di tenere costantemente aggiornata l'anagrafe delle aziende
agricole istituita con DPR 503/99”. Trattasi, per tutta evidenza, di attività che implica necessariamente un controllo alla fonte dei dati da immettere nel sistema, tale da assicurarne la coerenza con quanto risultante dalle banche dati pubbliche poste in interscambio con l'anagrafe, alla cui consultazione pure il C.A.A. convenuto era stato espressamente autorizzato dalla mediante previsione contrattuale (vedi punto Parte_1
b) delle premesse del mandato).
7. Ciò posto, il compendio probatorio assunto nel corso del giudizio ha consentito di accertare che, all'atto dell'immissione del dato relativo all'avvio dell'attività da parte della
, gli addetti del centro di assistenza avrebbero dovuto avvedersi della Parte_1
discordanza tra questo e le risultanze delle banche dati alle cui informazioni il IA
attinge e, in particolare, dell'anagrafe tributaria, nella quale l'attrice era censita con partita
IVA di settore sin dal 2007.
In tal senso depongono tanto le dichiarazioni del teste – di cui all'udienza Testimone_1
del 14/05/2025 – tanto quelle del teste , escusso dal Tribunale di Enna Testimone_2
in sede di prova delegata in data 11/03/2022, il quale espressamente ha riferito: “Si è vero, io
5 come CAA mi avvalgo del certificato di inizio attività che ho;
se ci sono delle incongruenze siccome
noi inseriamo il codice fiscale facciamo l'aggiornamento tramite il link dell'anagrafe tributaria e
così si aggiorna tutta la posizione”.
Il riferimento alla verifica di eventuali incongruenze mediante l'inserimento del codice fiscale e alla facoltà – rectius, l'onere – di aggiornare la posizione dell'utente mediante collegamento fornito direttamente dall'anagrafe tributaria, conforta quanto più
didascalicamente esposto dal teste il quale, nel riconfermare le risultanze della Tes_1
propria relazione tecnica svolta su incarico della (allegata alla seconda Parte_1
memoria istruttoria di parte attrice), ha descritto il funzionamento del IA, precisando appunto l'automatismo del controllo della congruenza tra il dato inserito dall'operatore e le risultanze delle banche dati pubbliche.
8. In tal senso, la circostanza secondo cui la trasmise al C.A.A. una Parte_1
dichiarazione relativa all'apertura della partita IVA da cui si evinceva una data di inizio attività risalente al 14/03/2017 – pur provata dal doc. n. 13 allegato alla memoria ex art. 183,
comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice, nel quale si riscontra un primo invio di tale documentazione datato effettivamente 01/08/2017, poi nuovamente inoltrata il successivo
04/06/2019 – avrebbe costituito al più indice di una condotta concausale del danneggiato,
ponderabile ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Nessun affidamento, per converso, poteva maturare l'ente convenuto rispetto a tale documentazione, proprio in virtù degli obblighi che gli impone la normativa dapprima richiamata. Né il dovere di leale collaborazione dell'utente e la sua responsabilità in ordine alla veridicità dei dati dichiarati al centro di assistenza si estendono al punto di eliderne il vincolo di diligenza, sullo stesso gravante in quanto soggetto professionalmente deputato alla gestione di simili pratiche (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 34987/2023).
In effetti, con il contratto di mandato, il C.A.A. si obbliga a rendere all'assistito una prestazione professionale retta da criteri di diligenza e perizia, che trova giustificazione nella sua esperienza e nell'adeguata formazione e conoscenza approfondita della disciplina di settore (Cass. Civ., SS.UU., n. 1911/1973). Ne consegue che tali enti assumono,
6 nei confronti dei propri assistiti, una responsabilità contrattuale: il mandato conferito dagli assistiti
abilita i suddetti Istituti a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni
(cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 18057/2018; Cass. Civ., Sez. III, n. 34475/2023).
9. Sussiste, pertanto, la condotta negligente ed imperita del C.A.A. convenuto, per aver mancato di verificare l'attualità e veridicità del dato relativo alla data di avvio dell'attività
d'impresa della , per come da quest'ultima comunicatogli all'atto del Parte_1
conferimento dell'incarico.
10. Tuttavia, in ambito contrattuale, il creditore che assuma di essere stato danneggiato dall'inadempimento della propria controparte ha l'onere di provare non solo il titolo per cui agisce – onere assolto da parte attrice nel caso di specie mediante la produzione in giudizio del contratto di mandato di cui sopra – ma pure il danno effettivamente patito,
potendosi limitare ad allegare solo l'altrui inadempimento e demandando al debitore l'onere di provare il corretto adempimento o il fatto estintivo/modificativo della propria obbligazione (Cass. Civ., SS.UU., n. 13553/2001).
Ebbene, nel caso de quo, pur a fronte dell'accertata condotta inadempiente del C.A.A.
convenuto, parte attrice ha mancato di assolvere all'onere probatorio di che trattasi.
Anzi, è provato documentalmente che, anche qualora l'ente assistenziale avesse correttamente gestito l'inserimento dei dati anagrafici dell'impresa della e Parte_1
avesse indirizzato quest'ultima verso la presentazione di domanda di contribuzione per la categoria “C - Abbandono terre”, piuttosto che per la categoria “A - Giovani Agricoltori”,
in relazione alla quale la stessa non possedeva i requisiti di legge, tale contributo non sarebbe stato in ogni caso erogato.
Ciò in quanto, secondo il contenuto della circolare dell'AGEA del 05/06/2018 (prot. n.
480869, dedicata a “RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE - CALCOLO
TITOLI CAMPAGNA 2017 E GREENING 2017” e prodotta da parte convenuta al doc. n.
10 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, il fondo dedicato alla corresponsione dei titoli di aiuto per l'anno 2017 risultava incapiente rispetto alle categorie di contributo
“C - Abbandono di terre” e “D - Compensazione di svantaggi specifici”.
7 Si legge, infatti, a pag. 4 di tale documento: “Infine, si comunica che essendo state interamente
utilizzate le risorse disponibili nella riserva nazionale per l'attribuzione dei titoli per le fattispecie
prioritarie di giovane e nuovo agricoltore, non vi sono ulteriori risorse disponibili per l'attribuzione
dei titoli per le fattispecie C (abbandono di terre) e D (compensazione di svantaggi specifici) di cui
alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.275 del 3 giugno 2015”.
La medesima produzione documentale risulta allegata all'atto di citazione (doc. n. 8) e, ciò
nonostante, parte attrice ha intesto contestarla riferendone i contenuti all'annualità di contribuzione 2018, deduzione palesemente smentita dall'incipit della circolare stessa, ove si legge: “Con la presente si comunica che sono terminate le operazioni di ricalcolo titoli, a livello
nazionale, per la campagna 2017”.
All'impossibilità assoluta di ottenimento dell'erogazione del contributo quesito per l'anno
2017, per insufficienza di fondi, consegue la radicale insussistenza di qualsivoglia posta di danno concretizzatasi nella sfera della ed apprezzabile nella presente sede. Parte_1
11. Parimenti, si evidenzia l'insufficienza di materiale probatorio utile a vagliare l'esistenza di un danno patito dall'attrice in relazione all'annualità di contribuzione 2018.
Infatti, se per un verso è provato che anche per tale periodo la domanda di attribuzione del sussidio fu presentata dal C.A.A. convenuto in nome e per conto della , in Parte_1
base al doc. n. 7 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di quest'ultima, per altro verso il medesimo documento riporta l'indicazione della presentazione di domanda tanto per la categoria “A - Giovani Agricoltori”, quanto per la categoria “C2 - Abbandono
di terre”, in relazione a superfici situate in zone classificate montane, secondo quanto oggi preteso dalla stessa . Parte_1
Peraltro, dal doc. n. 9 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice si evince che alla stessa fu effettivamente riconosciuto un contributo in relazione all'annualità 2018 (per € 1.412,49), mentre non è possibile verificare il rispetto delle ulteriori condizionalità riconnesse alla categoria “C - Abbandono di terre” per l'anno di contribuzione in esame, dal momento che il registro dei pascoli – di cui all'allegato 3 alla terza memoria istruttoria della difesa attorea – riporta date di ingresso e uscita dal pascolo
8 inconsistenti con i requisiti di legge (art. 2, comma 3, D.M. del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015).
12. Infine, non è accoglibile la domanda svolta dalla difesa di parte attrice relativa al risarcimento dell'ulteriore danno corrispondente al valore nominale del portafoglio titoli,
quale bene mobiliare aziendale autonomo, posto che l'attribuzione dei contributi sin qui esaminati non comporta l'acquisizione di un cespite patrimonialmente rilevante all'interno del compendio aziendale, bensì esclusivamente il maturare di una posizione creditoria destinata ad esaurirsi con il pagamento del contributo stesso.
Inoltre, il petitum della domanda de qua deve essere considerato il frutto di una sostanziale ed inammissibile duplicazione del risultato perseguito da parte attrice con la formulazione delle domande risarcitorie esaminate nei paragrafi che precedono, tant'è che il valore del supposto del portafoglio titoli, quale bene aziendale autonomo, viene dalla stessa quantificato pedissequamente nel valore del contributo quesito per l'annualità 2017.
13. Le domande attoree, in definitiva, devono essere integralmente rigettate.
14. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite tra attrice e convenuto, la circostanza relativa all'oggettivo compimento da parte di parte convenuta della condotta negligente,
consistita nel non avere verificato l'attualità e veridicità del dato relativo alla data di avvio dell'attività d'impresa della , per come da quest'ultima comunicatogli all'atto Parte_1
del conferimento dell'incarico, unitamente a ragioni di equità, giustifica la compensazione per intero delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice monocratico, dr.ssa Lucia Bruni,
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta integralmente le domande di parte attrice;
- compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma, 28.10.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Lucia Bruni
9 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dr. Gabriele Gatto, Magistrato
Ordinario in Tirocinio nominato con D.M. del 22.10.2024
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