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Sentenza 22 maggio 2024
Sentenza 22 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/05/2024, n. 2950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2950 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 13915/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13915/2020
All'udienza del 22 maggio 2024, tenuta dal giudice onorario dott. Giuseppina Notonica;
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
viste le note scritte depositate dai procuratori delle parti che valgono come presenza in udienza
Il G.O.T.
All'esito, pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies cpc di cui ai fogli allegati, costituente parte integrante del presente verbale, provvedendo al deposito telematico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Giuseppina Notonica, in funzione di Giudice Monocratico, ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc , la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 13915/2020 R.G., promossa da nato a [...] il [...], CF. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Partinico Via Castiglia nr 65 presso lo studio dell'avv. Angelo Vitale dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione Attrice-
pagina 1 di 7 Contro
(nato a [...], il [...], C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 titolare dell'omonima ditta individuale (P.IVA ), con sede in Partinico, via P.IVA_1
Vittorio Emanuele Orlando n.45, elettivamente domiciliata in Palermo, via Generale Antonino Cantore n.5, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Di Liberto (codice fiscale C.F._3
; fax n.091.676.11.62 posta certificata presso cui si dichiara di voler
[...] Email_1 ricevere gli avvisi di cancelleria) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla presente
- Convenuta -
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando, così provvede :
- DA parte convenuta titolare dell'omonima ditta Controparte_1
individuale, al pagamento in favore dell'attore, della somma di 11869,00, oltre interessi compensativi come da parte motiva;
ed oltre interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
- DA parte convenuta alla refusione delle spese di lite che , sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. conveniva nel presente Parte_1 giudizio la società di , in persona del titolare e Controparte_2 Controparte_1
legale rappresentante, nei confronti del quale chiedeva , previa declaratoria di responsabilità, la condanna al risarcimento dei danni fisici subiti allorquando in data 17.06.2019, intorno alle ore 08:15 circa, dopo essere entrato all'interno dei locali commerciali di parte convenuta convenuta siti in Partinico, scivolava a terra a causa della presenza di olio sul pavimento e per pagina 2 di 7 questo riportava lesioni fisiche per le quali ricorreva alle cure dei sanitari del nosocomio di
Partinico
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva titolare Controparte_1 dell'omonima ditta individuale , il qaule in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, nel merito, non contestando l'accadimento del snisitro, assumeva che lo stesso si era verificato per fatto e colpa esclusiva dell'attore per non avere tenuto un comportamento prudente e diligente, in subordine invocava ex art. 1227 c.c. un concorso colposo.
Istruita la causa con acquisizione della documentazione prodotta dalle parti , espletamento di prova testimonaile e ctu medica , sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stata trattenuta in decisione.
Necessita in primo luogo disattendere l'eccezione di improcedibilità della domanda. sollevata dalla parte convenuta posto che il disposto di cui al art. 3, co. 1, D.L. n. 132 del 12 settembre 2014 (convertito con L. n. 162 del 10 novembre 2014), recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”, stabilisce l'obbligatorietà del preventivo esperimento del tentativo di negoziazione assistita per coloro che vogliano “… esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti …”, nonché per
“… chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro …”: il tratto dell'obbligatorietà, pertanto, emerge con chiarezza proprio per le materie ( tra le quali non vi è compresa quella per cui è giudizio) ivi indicate ed in quanto
“… l''esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ”.
Nel merito la domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta.
Giova premettere che la fattispecie dedotta in giudizio va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c..
In particolare, l'attore ha assunto di avere subito un danno da omessa manutenzione del bene, nella specie il pavimento dei locali commerciali di parte convenuta, ove è caduto.
Va, poi, osservato in diritto, come i profili della responsabilità per cose in custodia, sono stati delineati nella nota sentenza Cass. n. 15383/06, secondo la quale si tratta di responsabilità oggettiva che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che pagina 3 di 7 esercita l'effettivo potere su di essa: in altri termini, il fondamento della responsabilità è costituito da
La fattispecie in esame si inquadra nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c., atteso che parte attrice ha azionato una pretesa risarcitoria del pregiudizio subito per omessa o insufficiente manutenzione del tratto di strada su cui si è verificato il sinistro.
Come noto l'art. 2051 c.c., nel disciplinare la responsabilità da cose in custodia, agevola l'onere probatorio del danneggiato, il quale non deve provare tutti gli elementi costitutivi del danno extracontrattuale, bensì è onerato a dare la prova del danno e della sua riconducibilità causale alla cosa in custodia, “ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cassazione, Sez. 3, sent. nr. 15389/11).
Ed ancora “a norma dell'art. 2051 cod. civ., incombe sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la cosa e il danno subìto, dovendo costui dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cassazione, Sez. 3, sent. nr. 7125/13).
Spetta invece al custode, per liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico, fornire la prova liberatoria del fortuito dando cioè la dimostrazione – in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (i quali impongono di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto), nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova – che il danno si è verificato in modo non prevedibile, né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso.
La più recente elaborazione giurisprudenziale ha precisato che l'art. 2051 c.c. contempla un criterio di imputazione della responsabilità che, per quanto oggettivo in relazione all'irrilevanza del profilo attinente alla condotta del custode, è comunque volto a sollecitare chi ha il potere di intervenire sulla cosa all'adozione di precauzioni tali da evitare che siano arrecati danni a terzi.
A tanto fa pur sempre riscontro un dovere di cautela intestato in capo a chi entri in contatto con la cosa. Pertanto, quando il comportamento di tale secondo soggetto sia apprezzabile pagina 4 di 7 come incauto, “lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione squisitamente di merito, che va bensì compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela” (Cassazione,
Sez. VI, ord. nr. 2692/2014).
Quando l'esito di tale valutazione conduca nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito
(Cassazione, Sez. III, sent. nr. 23584/2013).
Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che nel corso del giudizio è emerso in sede dell'istruttoria espletata che effettivamente sul pavimento percorso dall'attore all'interno dei locali commerciali di parte convenuta era presente una chiazza “oleosa” che ha causato la sua caduta .
Tanto è merso dalle dichiarazioni rese dal teste escusso all'udienza del 01 Testimone_1 luglio 2022, il quale ha così dichiarato : ADR: ( Cap g) “Vero è che, in data 17/06/2019, alle ore 08:15 circa, il sig. dopo essere entrato nei locali della “ , scivolava Parte_1 Org_1 improvvisamente a terra per la presenza di liquido sul pavimento”) Confermo . Mi trovavo anche io all'interno del negozio e precisamente dietro il sig. . Ero entrato per comprare dell'olio per il Pt_1 mio motore ho visto che il sig. è scivolato per terra , ricordo che a terra dove è scivolato c'era Pt_1 del liquido, ma non so dire la tipologia della sostanza, sicuramente non era acqua. La chiazza era abbastanza estesa, ma non so dire le dimensioni. ADR : (CAP h) “Vero è che, la sostanza riversa sul pavimento non era segnalata in nessuna maniera a coloro che facevano ingresso nel negozio”) Confermo , non vi era alcun cartello. ADR: Dopo che l'attore è caduto il sig. si è avvicinato pe soccorrerlo Tes_2
ADR: ( Cap i) “Vero è che, il sig. , dopo avere prestato soccorso al sig. , riferiva che Controparte_1 Pt_1
l'olio a terra era probabilmente fuoriuscito dai motori che aveva sistemato qualche giorno addietro all'interno del locale”) Non mi ricordo .ADR : ( cap l) “Vero è che, al momento dell'accesso del sig. nel Pt_1 negozio,l'impianto di illuminazione interno era spento e la visibilità era piuttosto ridotta”) il fatto è successo di mattina , non vi era illuminazione artificiale e c'era la luce che entrava dall'esterno. ADR: La chiazza era posizionata vicino l'ingresso del negozio.ADR: Ricordo che il sig. dopo che è Pt_1 caduto accusava dolori alla gamba destra . Non so dire se è stata chiamata ambulanza, perché dopo pagina 5 di 7 sono andato via . Io conosco il sig. perché siamo dello stesso paese, ricordo che dopo il fatto Pt_1
l'ho incontrato e mi ha raccontato quello che è successo e mi ha chiesto se potevo fare da testimone perché io ero presente nel negozio al momento del fatto. ADR: Quel giorno poi non ho più comprato l'olio perché il Governale era occupato a dare soccorso al e quindi sono andato via.ADR: Non Pt_1 so dire se il è stato soccorso a mezzo autoambulanza . ADR: Al momento del sinistro all'interno Pt_1 del locale eravamo io, il ed il sig. , non vi erano altre persone perché il fatto è Pt_1 Tes_2 successo all'apertura del negozio. ADR: E' un negozio di rivendita di motori e prodotti per motori.
Non è un auto officina ma un negozio di rivendita di motori. ADR: all'epoca dei fatti come detto ero entrato per comprare dell' olio per il mio motore di cilindrata 125.
Acclarato , qaunto sopra, nel caso in esame, deve quindi ritenersi sussistente il rapporto di custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c. posto che parte convenuta titolare del potere di controllo ex art. 2051 c.c. sul bene oggetto del sinistro ha omesso di esercitare adeguato e continuo controllo del bene stesso.
Né diversamente , attese le circostanze con cui è avvenuta la caduta, può ascriversi all'attore un'esclusiva o concorrente responsabilità, posto che la sostanza come emerso dalla prova testimonaile era nata all'ingresso del negozio e, pertanto, il danneggiato non ha Tes_3 neppure avuto modo di verificare o notarne la presenza.
In ordine al quantum debeatur si osserva quanto segue.
Dalla documentazione medica agli atti risulta che all'attore a causa del sinistro subito ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro (cfr. i referti medici allegati alla produzione di parte attrice).
Ciò posto, il danno per le lesioni subite è stato determinato dal CTU in misura pari al 6% di danno biologico, oltre a gg. 10 al 75%, gg 10 al 50% e gg 10 al 25% di di I.T.P. , come accertato nella relazione peritale.
Per il ristoro di detti pregiudizi è opportuno attenersi all'insegnamento espresso da ultimo dalla Suprema Corte (S.U. n. 26972/08), che - nel rilevare l'esistenza di due sole categorie di danno (patrimoniale ex art. 2043 c.c. e non patrimoniale ex art. 2059 c.c.) - ha affermato come quest'ultimo vada ravvisato nella lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. Fra questi, dunque, la lesione del bene salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione occorre tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi pagina 6 di 7 identici. Così, il danno morale - inteso come le sofferenze che soggettivamente vengono sopportate dal danneggiato - può sussistere sia unitamente ad altri pregiudizi di natura non patrimoniale o essere da questi indipendente, e va risarcito in ogni ipotesi in cui l'illecito configuri altresì gli estremi di reato: ove ricorrano lesioni all'integrità psico - fisica, tale profilo di danno deve essere unitamente liquidato nell'ambito del danno non patrimoniale, tenendone in debito conto attraverso un'operazione di personalizzazione.
Sulla scorta di tali principi sono stati quindi individuati dall'Osservatorio della Giustizia
Civile del Tribunale di Milano i parametri cui attenersi nella liquidazione del danno non patrimoniale, e dunque le note "tabelle" espresse in moneta attuale : in particolare, atteso il tipo di cure richieste dalla convalescenza del , si ritiene adeguata la liquidazione di Pt_1
Euro 99,00 al di per ogni giorno di invalidità temporanea relativa, per complessivi Euro
1485,00 e quello di Euro 10384,00 a titolo di risarcimento del danno biologico di natura permanente ed in ragione del punti di percentuali attribuiti (6%) e dell'età del soggetto , anni
33 all'epoca del sinistro.
In ragione di quanto sopra acclarato , parte convenuta titolare Controparte_1
dell'omonima ditta individuale, sarà tenuto a pagare all'attore complessivamente la somma di euro 11.869, 00 liquidata all'attualità.
Detto importo, espresso in valore attuale, deve essere devalutato alla data del fatto e quindi maggiorato degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto alla sentenza: dalla data di questa decorrono poi gli interessi legali fino al saldo (Cass. n. 1712/95).
Le spese processuali del presente giudizio , seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo. Le spese di CTU medica vengono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
Così deciso all'udienza odierna del 22 maggio 2024.
IL G.O.T.
Dott.ssa Giuseppina Notonica
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13915/2020
All'udienza del 22 maggio 2024, tenuta dal giudice onorario dott. Giuseppina Notonica;
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
viste le note scritte depositate dai procuratori delle parti che valgono come presenza in udienza
Il G.O.T.
All'esito, pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies cpc di cui ai fogli allegati, costituente parte integrante del presente verbale, provvedendo al deposito telematico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Giuseppina Notonica, in funzione di Giudice Monocratico, ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc , la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 13915/2020 R.G., promossa da nato a [...] il [...], CF. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Partinico Via Castiglia nr 65 presso lo studio dell'avv. Angelo Vitale dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione Attrice-
pagina 1 di 7 Contro
(nato a [...], il [...], C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 titolare dell'omonima ditta individuale (P.IVA ), con sede in Partinico, via P.IVA_1
Vittorio Emanuele Orlando n.45, elettivamente domiciliata in Palermo, via Generale Antonino Cantore n.5, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Di Liberto (codice fiscale C.F._3
; fax n.091.676.11.62 posta certificata presso cui si dichiara di voler
[...] Email_1 ricevere gli avvisi di cancelleria) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla presente
- Convenuta -
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando, così provvede :
- DA parte convenuta titolare dell'omonima ditta Controparte_1
individuale, al pagamento in favore dell'attore, della somma di 11869,00, oltre interessi compensativi come da parte motiva;
ed oltre interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
- DA parte convenuta alla refusione delle spese di lite che , sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. conveniva nel presente Parte_1 giudizio la società di , in persona del titolare e Controparte_2 Controparte_1
legale rappresentante, nei confronti del quale chiedeva , previa declaratoria di responsabilità, la condanna al risarcimento dei danni fisici subiti allorquando in data 17.06.2019, intorno alle ore 08:15 circa, dopo essere entrato all'interno dei locali commerciali di parte convenuta convenuta siti in Partinico, scivolava a terra a causa della presenza di olio sul pavimento e per pagina 2 di 7 questo riportava lesioni fisiche per le quali ricorreva alle cure dei sanitari del nosocomio di
Partinico
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva titolare Controparte_1 dell'omonima ditta individuale , il qaule in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, nel merito, non contestando l'accadimento del snisitro, assumeva che lo stesso si era verificato per fatto e colpa esclusiva dell'attore per non avere tenuto un comportamento prudente e diligente, in subordine invocava ex art. 1227 c.c. un concorso colposo.
Istruita la causa con acquisizione della documentazione prodotta dalle parti , espletamento di prova testimonaile e ctu medica , sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stata trattenuta in decisione.
Necessita in primo luogo disattendere l'eccezione di improcedibilità della domanda. sollevata dalla parte convenuta posto che il disposto di cui al art. 3, co. 1, D.L. n. 132 del 12 settembre 2014 (convertito con L. n. 162 del 10 novembre 2014), recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”, stabilisce l'obbligatorietà del preventivo esperimento del tentativo di negoziazione assistita per coloro che vogliano “… esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti …”, nonché per
“… chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro …”: il tratto dell'obbligatorietà, pertanto, emerge con chiarezza proprio per le materie ( tra le quali non vi è compresa quella per cui è giudizio) ivi indicate ed in quanto
“… l''esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ”.
Nel merito la domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta.
Giova premettere che la fattispecie dedotta in giudizio va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c..
In particolare, l'attore ha assunto di avere subito un danno da omessa manutenzione del bene, nella specie il pavimento dei locali commerciali di parte convenuta, ove è caduto.
Va, poi, osservato in diritto, come i profili della responsabilità per cose in custodia, sono stati delineati nella nota sentenza Cass. n. 15383/06, secondo la quale si tratta di responsabilità oggettiva che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che pagina 3 di 7 esercita l'effettivo potere su di essa: in altri termini, il fondamento della responsabilità è costituito da
La fattispecie in esame si inquadra nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c., atteso che parte attrice ha azionato una pretesa risarcitoria del pregiudizio subito per omessa o insufficiente manutenzione del tratto di strada su cui si è verificato il sinistro.
Come noto l'art. 2051 c.c., nel disciplinare la responsabilità da cose in custodia, agevola l'onere probatorio del danneggiato, il quale non deve provare tutti gli elementi costitutivi del danno extracontrattuale, bensì è onerato a dare la prova del danno e della sua riconducibilità causale alla cosa in custodia, “ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cassazione, Sez. 3, sent. nr. 15389/11).
Ed ancora “a norma dell'art. 2051 cod. civ., incombe sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la cosa e il danno subìto, dovendo costui dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cassazione, Sez. 3, sent. nr. 7125/13).
Spetta invece al custode, per liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico, fornire la prova liberatoria del fortuito dando cioè la dimostrazione – in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (i quali impongono di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto), nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova – che il danno si è verificato in modo non prevedibile, né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso.
La più recente elaborazione giurisprudenziale ha precisato che l'art. 2051 c.c. contempla un criterio di imputazione della responsabilità che, per quanto oggettivo in relazione all'irrilevanza del profilo attinente alla condotta del custode, è comunque volto a sollecitare chi ha il potere di intervenire sulla cosa all'adozione di precauzioni tali da evitare che siano arrecati danni a terzi.
A tanto fa pur sempre riscontro un dovere di cautela intestato in capo a chi entri in contatto con la cosa. Pertanto, quando il comportamento di tale secondo soggetto sia apprezzabile pagina 4 di 7 come incauto, “lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione squisitamente di merito, che va bensì compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela” (Cassazione,
Sez. VI, ord. nr. 2692/2014).
Quando l'esito di tale valutazione conduca nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito
(Cassazione, Sez. III, sent. nr. 23584/2013).
Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che nel corso del giudizio è emerso in sede dell'istruttoria espletata che effettivamente sul pavimento percorso dall'attore all'interno dei locali commerciali di parte convenuta era presente una chiazza “oleosa” che ha causato la sua caduta .
Tanto è merso dalle dichiarazioni rese dal teste escusso all'udienza del 01 Testimone_1 luglio 2022, il quale ha così dichiarato : ADR: ( Cap g) “Vero è che, in data 17/06/2019, alle ore 08:15 circa, il sig. dopo essere entrato nei locali della “ , scivolava Parte_1 Org_1 improvvisamente a terra per la presenza di liquido sul pavimento”) Confermo . Mi trovavo anche io all'interno del negozio e precisamente dietro il sig. . Ero entrato per comprare dell'olio per il Pt_1 mio motore ho visto che il sig. è scivolato per terra , ricordo che a terra dove è scivolato c'era Pt_1 del liquido, ma non so dire la tipologia della sostanza, sicuramente non era acqua. La chiazza era abbastanza estesa, ma non so dire le dimensioni. ADR : (CAP h) “Vero è che, la sostanza riversa sul pavimento non era segnalata in nessuna maniera a coloro che facevano ingresso nel negozio”) Confermo , non vi era alcun cartello. ADR: Dopo che l'attore è caduto il sig. si è avvicinato pe soccorrerlo Tes_2
ADR: ( Cap i) “Vero è che, il sig. , dopo avere prestato soccorso al sig. , riferiva che Controparte_1 Pt_1
l'olio a terra era probabilmente fuoriuscito dai motori che aveva sistemato qualche giorno addietro all'interno del locale”) Non mi ricordo .ADR : ( cap l) “Vero è che, al momento dell'accesso del sig. nel Pt_1 negozio,l'impianto di illuminazione interno era spento e la visibilità era piuttosto ridotta”) il fatto è successo di mattina , non vi era illuminazione artificiale e c'era la luce che entrava dall'esterno. ADR: La chiazza era posizionata vicino l'ingresso del negozio.ADR: Ricordo che il sig. dopo che è Pt_1 caduto accusava dolori alla gamba destra . Non so dire se è stata chiamata ambulanza, perché dopo pagina 5 di 7 sono andato via . Io conosco il sig. perché siamo dello stesso paese, ricordo che dopo il fatto Pt_1
l'ho incontrato e mi ha raccontato quello che è successo e mi ha chiesto se potevo fare da testimone perché io ero presente nel negozio al momento del fatto. ADR: Quel giorno poi non ho più comprato l'olio perché il Governale era occupato a dare soccorso al e quindi sono andato via.ADR: Non Pt_1 so dire se il è stato soccorso a mezzo autoambulanza . ADR: Al momento del sinistro all'interno Pt_1 del locale eravamo io, il ed il sig. , non vi erano altre persone perché il fatto è Pt_1 Tes_2 successo all'apertura del negozio. ADR: E' un negozio di rivendita di motori e prodotti per motori.
Non è un auto officina ma un negozio di rivendita di motori. ADR: all'epoca dei fatti come detto ero entrato per comprare dell' olio per il mio motore di cilindrata 125.
Acclarato , qaunto sopra, nel caso in esame, deve quindi ritenersi sussistente il rapporto di custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c. posto che parte convenuta titolare del potere di controllo ex art. 2051 c.c. sul bene oggetto del sinistro ha omesso di esercitare adeguato e continuo controllo del bene stesso.
Né diversamente , attese le circostanze con cui è avvenuta la caduta, può ascriversi all'attore un'esclusiva o concorrente responsabilità, posto che la sostanza come emerso dalla prova testimonaile era nata all'ingresso del negozio e, pertanto, il danneggiato non ha Tes_3 neppure avuto modo di verificare o notarne la presenza.
In ordine al quantum debeatur si osserva quanto segue.
Dalla documentazione medica agli atti risulta che all'attore a causa del sinistro subito ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro (cfr. i referti medici allegati alla produzione di parte attrice).
Ciò posto, il danno per le lesioni subite è stato determinato dal CTU in misura pari al 6% di danno biologico, oltre a gg. 10 al 75%, gg 10 al 50% e gg 10 al 25% di di I.T.P. , come accertato nella relazione peritale.
Per il ristoro di detti pregiudizi è opportuno attenersi all'insegnamento espresso da ultimo dalla Suprema Corte (S.U. n. 26972/08), che - nel rilevare l'esistenza di due sole categorie di danno (patrimoniale ex art. 2043 c.c. e non patrimoniale ex art. 2059 c.c.) - ha affermato come quest'ultimo vada ravvisato nella lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. Fra questi, dunque, la lesione del bene salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione occorre tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi pagina 6 di 7 identici. Così, il danno morale - inteso come le sofferenze che soggettivamente vengono sopportate dal danneggiato - può sussistere sia unitamente ad altri pregiudizi di natura non patrimoniale o essere da questi indipendente, e va risarcito in ogni ipotesi in cui l'illecito configuri altresì gli estremi di reato: ove ricorrano lesioni all'integrità psico - fisica, tale profilo di danno deve essere unitamente liquidato nell'ambito del danno non patrimoniale, tenendone in debito conto attraverso un'operazione di personalizzazione.
Sulla scorta di tali principi sono stati quindi individuati dall'Osservatorio della Giustizia
Civile del Tribunale di Milano i parametri cui attenersi nella liquidazione del danno non patrimoniale, e dunque le note "tabelle" espresse in moneta attuale : in particolare, atteso il tipo di cure richieste dalla convalescenza del , si ritiene adeguata la liquidazione di Pt_1
Euro 99,00 al di per ogni giorno di invalidità temporanea relativa, per complessivi Euro
1485,00 e quello di Euro 10384,00 a titolo di risarcimento del danno biologico di natura permanente ed in ragione del punti di percentuali attribuiti (6%) e dell'età del soggetto , anni
33 all'epoca del sinistro.
In ragione di quanto sopra acclarato , parte convenuta titolare Controparte_1
dell'omonima ditta individuale, sarà tenuto a pagare all'attore complessivamente la somma di euro 11.869, 00 liquidata all'attualità.
Detto importo, espresso in valore attuale, deve essere devalutato alla data del fatto e quindi maggiorato degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto alla sentenza: dalla data di questa decorrono poi gli interessi legali fino al saldo (Cass. n. 1712/95).
Le spese processuali del presente giudizio , seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo. Le spese di CTU medica vengono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
Così deciso all'udienza odierna del 22 maggio 2024.
IL G.O.T.
Dott.ssa Giuseppina Notonica
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