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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/06/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 456/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi Cirillo Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 456/2025 v.g. promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. CAMPLONE ANTONIO
e nato a [...] il [...], CP_1
assistito e difeso dall'avv. CAMPLONE ANTONIO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 05/08/2006 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 06/05/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 06/05/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e , provvede come segue:
[...] CP_1
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
A) i coniugi vivranno separati, impegnandosi a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro, anche e soprattutto in presenza dei minori;
B) i minori sono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale vivranno nell'abitazione di proprietà dell' , sita in CP
Pescara alla Via Basento n. 54, condotta in locazione con contratto di locazione del
19.06.2014 intestato al NO , e che, pertanto, resterà assegnata alla CP_1
medesima unitamente a tutti gli arredi che la compongono e alle Parte_1
relative pertinenze, con impegno del NO a prestare sin da ora CP_1
l'assenso alla voltura del contratto di locazione in essere con l' in favore della CP
NOa ; il NO preleverà dall'abitazione coniugale tutti i Parte_1 CP_1
propri effetti personali, entro e non oltre 30 giorni dall'omologa;
C) il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1
contributo di mantenimento per i figli, la somma complessiva di € 300,00 ( € trecento/00), somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese (data in cui il NO riceve CP_1
l'accredito dello stipendio), a mezzo bonifico, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente certificate e come previste dal protocollo famiglia del Tribunale di Pescara che qui si richiama interamente;
D) la NOa continuerà a percepire in via esclusiva l'intero Parte_1
ammontare dell'assegno unico per i figli;
E) il diritto di visita del padre sarà disciplinato nei seguenti termini:
pagina 3 di 5 • il padre potrà incontrare e tenere con sé i bambini ogni volta che gli impegni di lavoro e quelli scolastici dei minori lo consentiranno, previo accordo con la madre;
• il padre potrà incontrarli nei fine settimana alternati il sabato e la domenica, concordando con la madre i tempi e le modalità, recandosi presso l'abitazione della sig.ra per il prelievo e l'accompagnamento; Pt_1
• il padre si impegna in ogni caso a garantire che terrà con sé i figli almeno una volta a settimana per un periodo di tempo di almeno due ore;
• entrambi i genitori, in ogni caso, si impegnano reciprocamente a mantenere riservate nei confronti dei figli minori e relazioni sentimentali Per_1 Per_2
intraprese o che intraprenderanno con altre persone, evitando di imporre loro la presenza di altri partner sino a quando i minori stessi non manifesteranno il desiderio di conoscerli;
E) Gli incontri, così come strutturati - e così come vorranno modificarli i ricorrenti, tenendo conto delle esigenze e nell'unico interesse dei minori - avranno la stessa cadenza temporale e le stesse modalità nel periodo estivo, durante i quali il sig. si recherà presso l'abitazione della madre per prendere e tenere i figli con sé; CP_1
i ricorrenti, congiuntamente affidatari dei figli minori, potranno trascorrere insieme a loro il giorno del compleanno;
i bambini trascorreranno con la madre la festa della mamma e con il padre la festa del papà; i genitori si impegnano fin da ora e sempre, in caso di disaccordi tra essi, a modificare il diritto di visita e le modalità di incontro quando i figli cresceranno, sempre e comunque nel rispetto dei tempi dei bambini;
F) Durante le vacanze natalizie, il sig. potrà trascorrere con i figli, ad anni CP_1
alterni, il periodo compreso tra il 23 e il 29 dicembre, oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio. Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre, il lunedì in albis e viceversa.
pagina 4 di 5 G) l'automobile Citroen C4 Gran Picasso di proprietà della NOa Parte_1
ma acquistata con denaro del NO , resterà sua nella piena
[...] CP_1
ed esclusiva disponibilità;
H) ciascun ricorrente si impegna a comunicare all'altro, con congruo avviso, eventuali cambi di residenza, nell'interesse della prole;
I) entrambi i coniugi si rilasciano il reciproco consenso all'espatrio;
L) i coniugi rilasciano reciproco nulla osta per poter portare con sé i figli minori in vacanza sul territorio italiano e all'estero, previa comunicazione all'altro genitore dei tempi, delle modalità e dei luoghi, ben compresi i recapiti, presso i quali potranno essere raggiunti dall'altro in caso di necessità;
M) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno più nulla reciprocamente a pretendere;
N) I ricorrenti si dichiarano soddisfatti delle predette condizioni, che hanno accettato e sottoscritto in calce al ricorso.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 06/05/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 04/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi Cirillo Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 456/2025 v.g. promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. CAMPLONE ANTONIO
e nato a [...] il [...], CP_1
assistito e difeso dall'avv. CAMPLONE ANTONIO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 05/08/2006 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 06/05/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 06/05/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e , provvede come segue:
[...] CP_1
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
A) i coniugi vivranno separati, impegnandosi a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro, anche e soprattutto in presenza dei minori;
B) i minori sono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale vivranno nell'abitazione di proprietà dell' , sita in CP
Pescara alla Via Basento n. 54, condotta in locazione con contratto di locazione del
19.06.2014 intestato al NO , e che, pertanto, resterà assegnata alla CP_1
medesima unitamente a tutti gli arredi che la compongono e alle Parte_1
relative pertinenze, con impegno del NO a prestare sin da ora CP_1
l'assenso alla voltura del contratto di locazione in essere con l' in favore della CP
NOa ; il NO preleverà dall'abitazione coniugale tutti i Parte_1 CP_1
propri effetti personali, entro e non oltre 30 giorni dall'omologa;
C) il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1
contributo di mantenimento per i figli, la somma complessiva di € 300,00 ( € trecento/00), somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese (data in cui il NO riceve CP_1
l'accredito dello stipendio), a mezzo bonifico, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente certificate e come previste dal protocollo famiglia del Tribunale di Pescara che qui si richiama interamente;
D) la NOa continuerà a percepire in via esclusiva l'intero Parte_1
ammontare dell'assegno unico per i figli;
E) il diritto di visita del padre sarà disciplinato nei seguenti termini:
pagina 3 di 5 • il padre potrà incontrare e tenere con sé i bambini ogni volta che gli impegni di lavoro e quelli scolastici dei minori lo consentiranno, previo accordo con la madre;
• il padre potrà incontrarli nei fine settimana alternati il sabato e la domenica, concordando con la madre i tempi e le modalità, recandosi presso l'abitazione della sig.ra per il prelievo e l'accompagnamento; Pt_1
• il padre si impegna in ogni caso a garantire che terrà con sé i figli almeno una volta a settimana per un periodo di tempo di almeno due ore;
• entrambi i genitori, in ogni caso, si impegnano reciprocamente a mantenere riservate nei confronti dei figli minori e relazioni sentimentali Per_1 Per_2
intraprese o che intraprenderanno con altre persone, evitando di imporre loro la presenza di altri partner sino a quando i minori stessi non manifesteranno il desiderio di conoscerli;
E) Gli incontri, così come strutturati - e così come vorranno modificarli i ricorrenti, tenendo conto delle esigenze e nell'unico interesse dei minori - avranno la stessa cadenza temporale e le stesse modalità nel periodo estivo, durante i quali il sig. si recherà presso l'abitazione della madre per prendere e tenere i figli con sé; CP_1
i ricorrenti, congiuntamente affidatari dei figli minori, potranno trascorrere insieme a loro il giorno del compleanno;
i bambini trascorreranno con la madre la festa della mamma e con il padre la festa del papà; i genitori si impegnano fin da ora e sempre, in caso di disaccordi tra essi, a modificare il diritto di visita e le modalità di incontro quando i figli cresceranno, sempre e comunque nel rispetto dei tempi dei bambini;
F) Durante le vacanze natalizie, il sig. potrà trascorrere con i figli, ad anni CP_1
alterni, il periodo compreso tra il 23 e il 29 dicembre, oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio. Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre, il lunedì in albis e viceversa.
pagina 4 di 5 G) l'automobile Citroen C4 Gran Picasso di proprietà della NOa Parte_1
ma acquistata con denaro del NO , resterà sua nella piena
[...] CP_1
ed esclusiva disponibilità;
H) ciascun ricorrente si impegna a comunicare all'altro, con congruo avviso, eventuali cambi di residenza, nell'interesse della prole;
I) entrambi i coniugi si rilasciano il reciproco consenso all'espatrio;
L) i coniugi rilasciano reciproco nulla osta per poter portare con sé i figli minori in vacanza sul territorio italiano e all'estero, previa comunicazione all'altro genitore dei tempi, delle modalità e dei luoghi, ben compresi i recapiti, presso i quali potranno essere raggiunti dall'altro in caso di necessità;
M) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno più nulla reciprocamente a pretendere;
N) I ricorrenti si dichiarano soddisfatti delle predette condizioni, che hanno accettato e sottoscritto in calce al ricorso.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 06/05/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 04/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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