Art. 1.
Le disposizioni della legge 4 dicembre 1952, n. 1906 , sulla abilitazione provvisoria all'esercizio professionale, sono estese anche ai laureati dell'anno accademico 1952-1953.
Le disposizioni della legge 4 dicembre 1952, n. 1906 , sulla abilitazione provvisoria all'esercizio professionale, sono estese anche ai laureati dell'anno accademico 1952-1953.