Articolo 1 della Legge 2 marzo 1954, n. 41
Articolo 2
Versione
8 aprile 1954
Art. 1.
Le disposizioni della legge 4 dicembre 1952, n. 1906 , sulla abilitazione provvisoria all'esercizio professionale, sono estese anche ai laureati dell'anno accademico 1952-1953.
Entrata in vigore il 8 aprile 1954