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21 aprile 1942
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1 gennaio 1951
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21 marzo 1998
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4 luglio 1998
4 luglio 1998
Art. 646.
(Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro).
Quando il decreto e' stato pronunciato per crediti dipendenti da rapporti individuali di lavoro, entro cinque giorni dalla notificazione l'atto di opposizione deve essere denunciato a norma dell'art. 430 all'associazione sindacale legalmente riconosciuta alla quale appartiene l'opponente.
In tale caso il termine per la comparizione in giudizio decorre dalla scadenza del ventesimo giorno successivo a quello della notificazione dell'opposizione.
Durante il corso del termine stabilito per il tentativo di conciliazione, l'opponente puo' chiedere con ricorso al giudice la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto. Il giudice provvede con decreto, che, in caso di accoglimento dell'istanza, deve essere notificato alla controparte.(88) ((90)) ------------- AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n . 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
(Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro).
Quando il decreto e' stato pronunciato per crediti dipendenti da rapporti individuali di lavoro, entro cinque giorni dalla notificazione l'atto di opposizione deve essere denunciato a norma dell'art. 430 all'associazione sindacale legalmente riconosciuta alla quale appartiene l'opponente.
In tale caso il termine per la comparizione in giudizio decorre dalla scadenza del ventesimo giorno successivo a quello della notificazione dell'opposizione.
Durante il corso del termine stabilito per il tentativo di conciliazione, l'opponente puo' chiedere con ricorso al giudice la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto. Il giudice provvede con decreto, che, in caso di accoglimento dell'istanza, deve essere notificato alla controparte.(88) ((90)) ------------- AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n . 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
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- 1. Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoroAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 24.895489
LIBRO QUARTO DEI PROCEDIMENTI SPECIALI Titolo I DEI PROCEDIMENTI SOMMARI Capo I Del procedimento d'ingiunzione Art. 646 c.p.c. […]
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- 1. Trib. Perugia, sentenza 03/07/2024, n. 248Provvedimento: […] PAcontestato la fondatezza della pretesa monitoria, attribuendo a la responsabilità dei danni cagionati dall'aver incassato il corrispettivo di una fattura emessa per servizi funebri erogati, di importo pari ad € 3.300,00 in contanti, senza rimetterli, come suo dovere, alla società; di tale importo la società opponente ha dunque domandato la compensazione c.d. atecnica con il credito monitoriamente azionato, unitamente agli ulteriori danni vantati ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., da determinarsi in via equitativa, in relazione ad ipotesi di reato prevista dall'art. 646 c.p.c. aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 11 c.p.Leggi di più...
- art. 2967 c.c.·
- art. 646 c.p.·
- art. 2721 c.c.·
- art. 2059 c.c.·
- compensazione atecnica·
- trattamento di fine rapporto·
- art. 185 c.p.·
- spese di lite·
- art. 61 c.p.·
- responsabilità del lavoratore·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- art. 2726 c.c.·
- esecutorietà decreto ingiuntivo·
- prova testimoniale