Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/04/2025, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente Estensore
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta iscritto al n. 8085/2023 R.G.V.G, proposto da:
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliata in Via V. Giuffrida, 57, Catania presso lo C.F._1 studio dell'avvocato Graziella Agata Magro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, elettivamente domiciliato a Pedara (CT) Via Tarderia 74 presso lo C.F._2 studio dell'avvocato Lidia Consoli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 06/07/2023, e Parte_2 Parte_1
premettendo di avere contratto matrimonio in Misterbianco (CT), in data 07/06/2019 e che dalla loro unione sono nate le figlie a Catania il 02.02.2015, e a Catania Persona_1 Persona_2
il 24.07.2017, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con libertà di fissare la propria dimora ove riterranno più opportuno per i legittimi loro interessi.
1
3) La casa che fu dimora coniugale, sita in Belpasso (CT), C. da Pracchio s.n.c., piano terra,
identificata catastalmente al foglio 68, particella 520, subalterno 2, come da visura allegata, di proprietà dei sigg.ri e , verrà concessa in uso alla Parte_2 Parte_3
sig.ra , per abitarla unitamente alle figlie. I mobili che lo arredano Parte_1 resteranno in uso alle figlie ed alla moglie. La signora ha l'obbligo di pagarne le spese Pt_1
di gestione a carattere ordinario, la tari e tutte le utenze di acqua/gas e luce, nonché, di ottenere le relative volture, ad eccezione del contratto di fornitura di acqua potabile che è unico per l'intero stabile e che rimarrà intestato al sig. , pertanto la signora Pt_2 Pt_1
provvederà a corrispondere i propri consumi da quantificarsi grazie alla collocazione di un contascatti a cura del sig. . In attesa della collocazione del contascatti la Signora Pt_2
pagherà una quota pari a circa € 20,00 ogni tre mesi. Pt_1
4) La corte circostante la casa che fu dimora coniugale, sita in Belpasso (CT), C. da Pracchio
s.n.c., piano terra, identificata catastalmente al foglio 68, particella 520, subalterno 2, come da visura allegata, rimane ad uso esclusivo dei proprietari, ed eccezione del piazzale antistante che potrà essere utilizzato dalla Signora e dalle figlie per accedere all'immobile Pt_1
assegnato e per parcheggiare la propria auto.
5) Le figlie minori e vengono affidate ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2
prevalente presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie tre giorni feriali, segnatamente il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18:30 alle 20:30 e, a settimane alterne, dal sabato alle ore 10:30 al lunedì mattina quando si occuperà di accompagnarle a scuola o presso la madre entro le ore 10:30. Resta intesa una lieve flessibilità degli orari concordati in occasione di eventuali impegni lavorativi di entrambi i coniugi. Durante il periodo natalizio, il padre potrà tenere con sé le figlie per sette giorni, alternando la vigilia di Natale ed il giorno di
Natale la sera del capodanno ed il giorno del Capodanno, e per tre giorni durante il periodo pasquale, alternando la Domenica di Pasqua al Lunedì dell'Angelo; infine, riguardo alle vacanze estive, il padre potrà tenere con sé le figlie per quindici giorni consecutivi i cui periodi andranno comunicati alla madre entro il mese di giugno di ciascun anno. Le restanti festività
e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza delle figlie presso l'uno o l'altro genitore. Le minori trascorreranno, inoltre, la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori, così come per i compleanni dei genitori;
mentre i giorni del compleanno delle minori verranno possibilmente trascorsi con entrambi i
2 genitori, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza delle figlie con i genitori tra mattina e pomeriggio e pernotto.
Resta inteso tra le parti che tali periodi dovranno essere preventivamente concordati, in relazione alle esigenze delle minori e agli impegni personali/lavorative dei genitori.
6) I coniugi, stante l'affidamento condiviso della prole, dichiarano di volersi costantemente consultare, ogni qual volta dovessero nascere problemi o esigenze circa l'impostazione del modello educativo dei figli, l'indirizzo scolastico o comunque per tutte le scelte che appaiano determinanti per il futuro delle figlie, impegnandosi a risolvere concordemente ogni problematica che dovesse insorgere tra di loro a tal riguardo;
7) il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo per il mantenimento delle figlie e , ogni cinque del mese, la Per_1 Per_2 complessiva somma di €500,00 (cinquecento/00), pertanto €250,00 per ogni figlia, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge.
8) le spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludiche nell'interesse delle minori saranno divise tra le parti stesse nella misura del 50%. Per la corretta individuazione delle spese extra- assegno si precisa che rientrano tra le spese straordinarie:
- le spese mediche per le quali non occorre il preventivo accordo quali: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante non erogati dal servizio sanitario nazionale,
ticket sanitari, spese per occhiali e lenti a contatto se prescritte dallo specialista, farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista coperti o meno dal Servizio sanitario nazionale
(non da banco);
- le spese mediche per le quali occorre il preventivo accordo quali: cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale oppure effettuati in regime di libera professione, cure non convenzionali, farmaci omeopatici;
- le spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo quali: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo, dotazione informatica imposta dalla scuola ove non sussistano i presupposti per ottenerla in comodato dall'istituzione scolastica
(pc, tablet), gite scolastiche senza pernottamento, assicurazione scolastica, fondo cassa richiesto dalla scuola, spese di trasferimento (bus, treno);
3 - le spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo quali tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso sede universitaria;
- le spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo sono: corsi di lingue, di musica, attività sportive, ricreative e ludiche con relativo equipaggiamento, viaggi e vacanze all'estero senza genitori, spese patente e spese autovettura.
9) L'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% da parte di ciascun coniuge.
10)I coniugi, nell'interesse della prole, si obbligano reciprocamente a comunicare i propri cambiamenti di indirizzo e di utenza telefonica.
11) I coniugi prestano reciproco assenso, altresì, circa il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, al cui scopo il presente atto farà fede di nulla osta.
12) I coniugi si impegnano a rispettare le condizioni pattuite nel presente accordo sin dal momento del deposito del ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi;
13) I coniugi dichiarano transatte e risolte ogni ulteriore questione di natura patrimoniale.”
All'udienza del 4.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato la volontà di sciogliere il vincolo, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi della legge n. 898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge
898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (decreto omologazione n. 2350/2022 del 13.10.2022 emesso da questo Tribunale nel procedimento n. RG 9685/2022) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo e all'interesse della prole.
Le spese processuali vanno compensate, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 8085/2023
R.G.V.G.:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Misterbianco il
07.06.2019 tra e trascritto nel registro degli atti di Parte_2 Parte_1
4 matrimonio del Comune di Misterbianco atto n. 16, parte II, serie A, anno 2019, alle condizioni di cui in parte motiva;
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Misterbianco di procedere all'annotazione della presente sentenza;
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso in Catania, in data 14.02.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente Estensore
dott.ssa Lidia Greco
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