TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composto dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Daniela Galazzi Presidente
Dott. Andrea Compagno Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi Giudice est. all'esito della camera di consiglio svoltasi il 21 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8740 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020, vertente
TRA
Parte_1
(10/18), CF: , in persona del curatore pro tempore, col ministero P.IVA_1 dell'Avv.to Calogero Valerio Scimemi,
ATTRICE
E
nato a [...] il [...], C.F. CP_1
e , nato a [...] il [...], C.F._1 Controparte_2
C.F. , col ministero degli Avv.ti Andrea Benigno e C.F._2
Francesco De Benedetto,
CONVENUTI
E
, nato a [...] il [...] CF: OP
e , nato a [...] il C.F._3 Controparte_4
16.02.1971, CF: , col ministero dell'Avv.to Filippo Costanza, C.F._4
CONVENUTI
E
nato a [...] il [...], CF: , CP C.F._5 col ministero dell'Avv.to Salvatore Galioto,
CONVENUTO
******
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta, depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.9.2024 e atti ivi richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il fallimento della Parte_2
insediatosi a seguito di sentenza di fallimento n. 10 del 24.1.2018, ha
[...] spiegato azione ex art. 146 L.F. nei confronti di (amministratore CP unico dal 6.6.2001 al 31.12.2013, data della messa in liquidazione della società), di
(liquidatore dal 31.12.2013 al 24.1.2018), di CP_1 Controparte_4
(amministratore di fatto dall'esercizio 2010 al 24.1.2018), di OP
(amministratore di fatto dall'esercizio 2010 al 24.1.2018), di Controparte_2
(amministratore di fatto dall'esercizio 2010 al 24.1.2018), onde sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: 3
«[…] ritenere, accertare e dichiarare che il sig. è stato amministratore unico CP della dal 6 giugno 2001, data della sua nomina, al 31 dicembre 2013, data della Parte_1 messa in liquidazione della società;
- ritenere, accertare e dichiarare che il sig. è stato liquidatore della CP_1 [...] dal 31 dicembre 2013, data della messa in liquidazione della società, al 24 gennaio Parte_1
2018, data della sentenza dichiarativa del fallimento della società;
- ritenere, accertare e dichiarare che il sig. è stato amministratore di fatto Controparte_4 della dall'esercizio 2010 e sino al 24 gennaio 2018, data della sentenza Parte_1 dichiarativa del fallimento della società;
- ritenere, accertare e dichiarare che il sig. è stato amministratore di fatto OP della dall'esercizio 2010 e sino al 24 gennaio 2018, data della sentenza Parte_1 dichiarativa del fallimento della società;
- ritenere, accertare e dichiarare che il sig. è stato amministratore di fatto Controparte_2 della dall'esercizio 2010 e sino al 24 gennaio 2018, data della sentenza Parte_1 dichiarativa del fallimento della società;
- ritenere, accertare e dichiarare la sussistenza e l'imputabilità del fatto illecito consistito nella dismissione delle due aziende facenti capo alla l'una, l'azienda di agenzia di Parte_1 viaggi corrente in Terrasini, Corso Vittorio Emanuele III 274, in favore della Parte_3
[...
, l'altra, l'azienda di tour operator corrente in Palermo, Viale Michelangelo CP_6
390, in favore della l'integrazione del correlativo danno in capo alla CP_7 [...] da quantificarsi nella somma di € 151.774,61, ovvero nella diversa, maggiore o minore, Parte_1 somma che sarà ritenuta di giustizia, e la responsabilità solidale dei sig.ri CP
, e , nelle loro rispettive CP_1 Controparte_4 OP Controparte_2 qualità;
- ritenere, accertare e dichiarare la sussistenza e l'imputabilità del fatto illecito consistito nella distrazione di denaro della attraverso la concessione a terzi e l'appostazione a Parte_1 conto economico per spesati di fondi cassa in assenza dei giustificativi di spesa, l'integrazione del correlativo danno in capo alla da quantificarsi nella somma di € 738.558,19, Parte_1 4
ovvero nella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia, e la responsabilità solidale dei sig.ri , e CP CP_1 Controparte_4 OP
, nelle loro rispettive qualità; Controparte_2
- ritenere, accertare e dichiarare la sussistenza e l'imputabilità del fatto illecito consistito nell'aggravamento dello stato di dissesto e dell'insolvenza della durante la Pt_1 Parte_1 liquidazione della medesima, l'integrazione del correlativo danno in capo alla Parte_1 da quantificarsi nella somma di € 214.554,00, ovvero nella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia, e la responsabilità solidale dei sig.ri CP_1 CP_4
, e , nelle loro rispettive qualità;
[...] OP Controparte_2
- ritenere, accertare e dichiarare la sussistenza e l'imputabilità del fatto illecito consistito nell'indebito e illegittimo stralcio di crediti della durante la liquidazione della Parte_1 medesima, l'integrazione del correlativo danno in capo alla da quantificarsi Parte_1 nella somma di € 440.960,00, ovvero nella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia, e la responsabilità solidale dei sig.ri , CP_1 Controparte_4 CP_3
e , nelle loro rispettive qualità;
[...] Controparte_2
- ritenere, accertare e dichiarare la responsabilità sociale e contrattuale dei sig.ri CP
, e , nelle loro
[...] CP_1 Controparte_4 OP Controparte_2 rispettive qualità, per i fatti illeciti accertati;
- condannare i sig.ri , e CP CP_1 Controparte_4 OP
, in solido fra loro per le fattispecie in concorso e in via parziaria ciascuno per le Controparte_2 fattispecie esclusive, al risarcimento, in favore del Fallimento della in persona Parte_1 del curatore fallimentare pro tempore, dei danni conseguenza degli accertati fatti illeciti e dell'accertata responsabilità sociale e contrattuale, quantificati nella complessiva somma di €
1.545.846,80, ovvero nella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia, anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di perpetrazione degli illeciti al soddisfo […]».
L'oggetto sociale della società, costituita il 23.9.1983, è stato l'esercizio di attività di agenzia di viaggi presso la sede di Terrasini, Corso Vittorio Emanuele III 274, e 5
di tour operator con il marchio presso i locali in Palermo, Viale CP_6
Michelangelo 390; quale tour operator era il partner esclusivo e l'intermediario unico di Controparte_8
e , costituitisi con unica comparsa depositata CP_1 Controparte_2 il 30.11.2020, hanno contestato gli addebiti avversari: il primo, evidenziando di non dover rispondere delle inadempienze eccepite dall'attrice perché accadute anteriormente alla messa in liquidazione della società, ferma, per i fatti successivi,
l'assenza di prova delle violazioni addebitate;
il secondo, sottolineando di non essere mai stato amministratore di fatto della società.
Con comparsa depositata l'11.12.2020, si sono costituiti e OP
, adducendo di essere sempre stati estranei alle strategie Controparte_4 imprenditoriali adottate dai vertici della e di non avere, Parte_1 dunque, mai rivestito, né contrattualmente, né in via di fatto, all'interno di ruoli amministrativi e/o commerciali, e ancora avversando il presupposto Pt_1
a monte della prospettazione attorea, cioè che vi sia stata da parte della
[...] una (celata) cessione di rami d'azienda in favore della Parte_1 CP_7
e della
[...] Controparte_9
costituitosi con comparsa depositata il 26.11.2021, ha contestato
[...] la ricostruzione della Curatela, ribadendo di avere espletato l'incarico di amministratore sino al 31.12.2013, allorquando è subentrata la liquidazione della società, e negando l'estimazione del danno prospettata dal fallimento (posto che il villaggio gestito da Città del Mare s.p.a., unico sostanziale committente di aveva risolto il contratto di marketing e agenzia con la nel 2010, Pt_1 Pt_1 sì che nel 2013 l'avviamento di era già gravemente compromesso), come Pt_1 pure ogni asserita illecita distrazione di denaro della società fallita.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del processo, sul tema della legittimazione attiva della curatela, vale brevemente rimarcare che l'azione di responsabilità contro gli amministratori o i liquidatori esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 L.F. compendia in sé le azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c. 6
[richiamate per i liquidatori dall'art. 2489 c.c.], con conseguente possibilità per il curatore di cumulare i vantaggi di entrambe le azioni sul piano del riparto dell'onere della prova, del regime della prescrizione (art. 2393 comma 4, 2941 n. 7,
2949 e 2394 comma 2 c.c.) e dei limiti al risarcimento (art. 1225 c.c), ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, visto unitariamente come garanzia sia per i soci che per i creditori sociali (cfr. per tutte: Cass. sez. I^ civ. n.
11018.2005, nonché Cass. sez. 1^ civ. n. 15955.2012; Cass. sez. I^ n. 23452.2019). Per altro verso, la persistente legittimazione della curatela fallimentare delle s.r.l. ad esperire l'azione dei creditori sociali anche dopo la riforma è stata affermata dalla
Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. sez. I civ. n. 17121.2010 e n. 11624.2016; v. ancora
Cass. n. 23452.2019), a tacere che con la novella dell'art. 2476 c.c., introdotta dall'art. 378 del d.lgs. n. 14 del 2019, anche nella società a responsabilità limitata è ora espressamente ammessa l'azione dei creditori sociali.
Come noto, il thema probandum, nell'ambito dell'azione di responsabilità ex art. 146 L.F., si articola nell'accertamento di tre elementi: l'inadempimento di uno o più degli obblighi specifici previsti dalla legge o dallo statuto e/o dell'obbligo generale di diligenza previsto dall'art. 2392 c.c., il danno subito dalla società e il nesso causale, mentre il danno risarcibile sarà quello causalmente riconducibile, in via immediata e diretta, alla condotta (dolosa o colposa) dell'agente sotto il duplice profilo del danno emergente e del lucro cessante, dunque commisurato in concreto al pregiudizio che la società non avrebbe patito se un determinato comportamento illegittimo, positivo o omissivo, non fosse stato posto in essere
(cfr. Cass. sez. I^ civ. n. 9815.2002). La difficoltà nell'accertamento della responsabilità degli amministratori si spiega alla luce del principio della insindacabilità nel merito delle scelte di gestione;
principio in forza del quale il giudice, investito di un'azione di responsabilità per condotta negligente degli amministratori, non può apprezzare il merito dei singoli atti di gestione, ovverosia la sua opportunità e convenienza. La gestione della società, infatti, in quanto attività d'impresa, comporta fisiologicamente un alto margine di rischio e 7
richiede il riconoscimento di un ampio potere discrezionale in capo all'organo amministrativo in relazione alla scelta delle operazioni da intraprendere. Ne consegue che, se fosse possibile compiere una valutazione sull'opportunità e convenienza delle scelte di gestione, si legittimerebbe un'indebita ingerenza dell'autorità negli affari sociali, in pregiudizio all'autonomia ed indipendenza dell'organo amministrativo e con probabile paralisi del normale svolgimento dell'attività d'impresa. L'oggetto del sindacato giudiziale non può essere, dunque,
l'atto in sé considerato, né il risultato che abbia eventualmente prodotto, bensì, esclusivamente, le modalità di esercizio del potere discrezionale che deve riconoscersi agli amministratori.
Se, alla luce del principio di insindacabilità del merito gestorio appena richiamato, non ogni atto dannoso per il patrimonio sociale è idoneo a fondare la responsabilità dell'amministratore che lo abbia compiuto, d'altro canto, non tutte le violazioni di obblighi derivanti dalla carica comportano necessariamente una lesione del patrimonio sociale e, dunque, l'individuazione di un danno risarcibile.
Non tutti i comportamenti illeciti degli amministratori danno luogo, infatti, a responsabilità risarcitoria, ma solo quelli produttivi di un danno al patrimonio sociale eziologicamente riconducibile all'illecito. In quest'ottica, l'irregolare e anche disordinata tenuta della contabilità, integrante in sé una violazione dei doveri dell'amministratore potenzialmente idonea a determinare un pregiudizio per la società, atteggiandosi come un fatto che, alla stregua di un giudizio di probabilità, appare adeguato alla produzione di un danno, e quindi tale da giustificare una condanna generica al risarcimento del danno (come si evince da pronunce anche risalenti della Suprema Corte: cfr. ex multis Cass. sez. 1^ civ. n.
4338.1976), lascia impregiudicata l'indagine sulla sussistenza in concreto del pregiudizio, non essendo detto che un danno vi sia, o che questo sia legato da rapporto di causalità con il fatto illecito, né preclude la successiva dichiarazione di infondatezza della pretesa risarcitoria, ove si verifichi che i pregiudizi lamentati non si siano prodotti o non siano riconducibili al comportamento del 8
responsabile. (cfr. Cass. n. 20444.2016; Cass. n. 27016.2022). Coerentemente, eventuali irregolarità nella tenuta delle scritture contabili e nella redazione dei bilanci possono certamente rappresentare lo strumento per occultare pregresse operazioni illecite, ovvero per celare la causa di scioglimento prevista dall'art. 2484 n. 4 c.c., e così consentire l'indebita prosecuzione dell'ordinaria attività gestoria in epoca successiva alla perdita dei requisiti di capitale previsti dalla legge;
in tali ipotesi, però, il danno risarcibile sarà rappresentato, non già dal
"falso" in sé, ma dagli effetti patrimoniali delle condotte che con quei falsi si sono occultate o che, grazie a quei falsi, sono state consentite, dal che l'onere per chi agisce per il risarcimento di contestarle specificamente, non potendo il giudice individuarle e verificarle d'ufficio (v. Trib. Milano 21 luglio 14).
Con riferimento, poi, al profilo della quantificazione del danno conseguente alla violazione del divieto di intraprendere nuove operazioni a seguito dello scioglimento della società derivante dalla riduzione del capitale sociale al di sotto dei limiti previsti dall'art. 2447 c.c. (art. 2482-ter c.c. nelle s.r.l.), merita ricordare che «[…], non è giustificata, in mancanza di uno specifico accertamento in proposito, la liquidazione del danno in misura pari alla perdita incrementale derivante dalla prosecuzione dell'attività, poiché non tutta la perdita riscontrata dopo il verificarsi della causa di scioglimento può essere riferita alla prosecuzione dell'attività medesima, potendo in parte comunque prodursi anche in pendenza della liquidazione o durante il fallimento, per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali, in ragione del venir meno dell'efficienza produttiva e dell'operatività dell'impresa» (cfr. Cass. n. 17033.2008). Piuttosto, ai fini della responsabilità da illecita prosecuzione dell'attività sociale, occorre verificare se la perdita incrementale è integralmente riconducibile «alle nuove operazioni poste in essere o se essa in parte si sarebbe ugualmente determinata, anche se la società fosse stata correttamente posta in liquidazione o ne fosse stato dichiarato il fallimento»: infatti, «non tutta la perdita incrementale è automaticamente riferibile al compimento di nuove operazioni, occorrendo in proposito uno specifico accertamento di fatto, …, potendo in parte comunque 9
prodursi anche in pendenza della liquidazione o durante il fallimento, per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali in ragione del venir meno dell'efficienza produttiva e dell'operatività dell'impresa. Ne deriva che il danno va dimostrato in concreto come conseguenza immediata e diretta dei fatti di mala gestio e non può essere determinato in via presuntiva con riferimento alla perdita di periodo, salvo che si possa dimostrare che quella perdita non si sarebbe verificata ove gli amministratori avessero correttamente operato» (così sempre
Cass. 17033.2008). In ossequio al principio di causalità (ribadito dalle Sezioni
Unite con la sentenza n. 9100.2015), perciò, prima di imputare all'amministratore colpevole il danno effettivamente derivato dall'illecita prosecuzione dell'attività, occorrerà confrontare i bilanci – vale a dire quello relativo al momento in cui si è realmente verificata la causa di scioglimento e quello della messa in liquidazione
(ovvero del fallimento) – dopo avere effettuato, non solo le rettifiche volte a elidere le conseguenze della violazione dei criteri di redazione degli stessi, ma pure quelle derivanti dalla necessità di porsi nella prospettiva della liquidazione, visto che proprio alla liquidazione, se si fosse agito nel rispetto delle regole, si sarebbe dovuti giungere.
I principi sin qui sinteticamente richiamati con riguardo alla quantificazione del danno da illecita prosecuzione dell'attività malgrado il verificarsi della causa di scioglimento sono stati, inoltre, (in massima parte) recepiti dal legislatore che, approvando il c.d. codice della crisi e dell'insolvenza, ha modificato l'art. 2486 c.c., prevedendo la necessità di quantificare la differenza di valore tra i patrimoni netti ponendosi in una prospettiva liquidatoria, dunque considerando il valore potenzialmente realizzabile all'esito della fase di liquidazione ed escludendo la quota di costi fisiologicamente imputabile a tale fase.
Tanto premesso, il Collegio – anche sulla scorta delle considerazioni del c.t.u. a valle di una dettagliata analisi documentale, ivi incluse le risposte fornite in sede di osservazioni alla relazione tecnica (che interamente si richiamano) – rileva e osserva quanto segue. 10
La costituita il 23.9.1983, posta in liquidazione volontaria Parte_1 con delibera del 31.12.2013 e dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di
Palermo n. 10 del 24.1.2018, ha operato nel tempo come agenzia di viaggi, nonché come tour operator (con il marchio Toboggan Group) per conto dell'Hotel Villaggio
Città del Mare s.p.a. (già socio unico della stessa fino al giugno 2001), svolgendo in pratica il ruolo di agente generale di vendita per conto del detto Hotel, con il riconoscimento di provvigioni particolarmente favorevoli. Come messo in luce del c.t.u. (v. pag. 10 e ss.), «[…] Dopo il 2010, a seguito del mutamento degli assetti proprietari ed organizzativi della società di gestione del complesso turistico Controparte_8
(acquisito dalla Società “Gruppo Turistico Mediterraneo Spa”), la non riuscì conseguire Pt_1
i fatturati (e le relative marginalità) ottenute negli anni passati oltreché a subire gli effetti del contenzioso nel frattempo instauratosi con la Hotel Villaggio Città del Mare Spa (poi definitosi nel 2019 con la corresponsione alla - anche in relazione ad un altro contenzioso in cui la Pt_1
Società era risultata soccombente - di un importo complessivo di € 200.000 a tacitazione di ogni reciproca pretesa). Talché, già dal 2011 si riscontra una riduzione del fatturato del 17% (oltre € 1 mln) che, nonostante una pari riduzione in termini relativi dei costi della produzione, ha provocato una perdita di circa € 37.000. A questa, si è aggiunto anche il risultato negativo dell'esercizio successivo 2012 per circa € 28.000 che ha determinato la riduzione del capitale sociale della al di sotto del limite legale e la successiva ricostituzione del capitale sociale. Pt_1
L'andamento della gestione 2013, poi, assunse un andamento ancor più deficitario tanto da rendersi necessario procedere alla delibera di liquidazione della società. L'esame delle risultanze contabili agli atti, nonché quelle pure precedenti consultate dallo scrivente (v. Allegato 10), ha comunque evidenziato una costante difficoltà della gestione a conseguire risultati Pt_1 positivi;
nonostante, infatti, gli elevati volumi di fatturato la struttura dei fattori produttivi del modello organizzativo adottato dalla società assorbiva interamente detti volumi di fatturato;
talché la consistenza del patrimonio netto della risulta piuttosto esigua e, nel periodo Pt_1 esaminato, pure inferiore al valore nominale del capitale sociale.» Nel decennio 2008-2017,
l'attivo patrimoniale è stato composto prevalentemente da crediti verso clienti e 11
da disponibilità liquide (fino al 2011) e con valori di immobilizzazioni mai particolarmente significativi (rappresentate da costi capitalizzati e da attrezzature varie, mobili ed arredi). Il passivo è, di contro, in larga misura caratterizzato dall'esposizione debitoria (verso fornitori, il fisco, enti previdenziali ed altro), oltreché dall'incidenza (decrescente) dei ratei e risconti passivi e del fondo di trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. L'ultimo bilancio in utile risulta il 2010, grazie all'apporto della voce “Altri ricavi e proventi” pari ad € 534.001, nella quale risultano (presumibilmente) annotati gli effetti della transazione con la Hotel Villagio del Mare.
La qualità di amministratore unico di (ch'era anche socio) dal CP
6.6.2001 al 7.2.2014 e di liquidatore di (dal 31.12.2013 alla data di CP_1 fallimento, 24.1.2018) sono pacifiche. Con riguardo, invece, alle posizioni di
(socio di dal 2001 e amministratore unico della Controparte_4 Pt_1 [...] dal 31.10.2013, ossia dalla data della sua costituzione), di Parte_3 CP_3
(consigliere di amministrazione della dal 28.4.1993 al 27.6.2001 e
[...] Pt_1 suo direttore tecnico dal dicembre 2012 al dicembre 2013, amministratore unico della dal 6.5.2014 al 22.4.2020, direttore commerciale della Hotel Controparte_10
Villaggio Città del Mare s.p.a. dal 23.09.1983 al 2010 e fino al 3.3.2011 per conto della Gruppo Turistico Mediterraneo s.p.a., responsabile “Customer satisfaction”,
“Sviluppo Strategico del Prodotto nel breve medio termine” e “Qualità” per la Gruppo
Turistico Mediterraneo Spa dal 03.03.2011) e di (socio fondatore Controparte_2 della sino al 7.10.2019 e consulente fiscale di , l'attrice ha Controparte_10 Pt_1 sostenuto trattarsi di amministratori di fatto di dall'esercizio 2010 al Pt_1
24.1.2018.
In materia societaria, la figura dell'amministratore di fatto è predicabile nella persona di cui sia stato accertato l'avvenuto inserimento nella gestione di impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative con carattere di sistematicità e completezza. La giurisprudenza (cfr. Cass. n.
28819.2008) considera, invero, amministratori di fatto coloro che si siano ingeriti 12
nella gestione sociale in assenza di qualsivoglia investitura da parte della società, in quanto i rapporti contrattuali di fatto assumono rilevanza, sul piano giuridico,
a prescindere dall'esistenza della corrispondente fattispecie negoziale. Tra le situazioni che possono assumere rilievo a questi fini viene comunemente indicato il consolidamento di una relazione di "contatto sociale" particolarmente pregnante, idonea perciò a giustificare il sorgere di vincoli che vanno al di là del semplice dovere di rispetto dei diritti altrui, indipendentemente dalla ricorrenza di un conforme intento negoziale delle parti interessate.
Ebbene, questa ingerenza non occasionale nella gestione sociale ricorre per amministratore della dal 1993 al 2001, OP Parte_1 direttore commerciale della Città del Mare s.r.l. dal 1983 al 2010, direttore tecnico di dal dicembre 2012 al dicembre 2013. Parte_1
Utili elementi per affermare l'effettivo svolgimento di funzioni gestorie per conto della società poi fallita si traggono dalle dichiarazioni (non specificamente smentite) del liquidatore, sentito nel corso della procedura fallimentare (v. verbale audizione del 21.3.2018, doc. 29 della memoria ex art. 183, comma sei, n. 2
c.p.c. di parte attrice), il quale ha riferito che le provviste per il pagamento di alcuni debiti della (quelli nei confronti di ) gli sono Parte_1 CP_11 state consegnate personalmente dallo stesso per conto dei soci CP_3
che il si informava periodicamente sulle vicende liquidatorie Pt_1 CP_3
e della causa in corso con Città del Mare s.r.l. e su alcuni fornitori che prima lavoravano con e che, dopo il fallimento della il predetto Parte_1 Pt_1 [...]
lo invitò a presenziare, insieme al , ad una riunione in cui CP_3 CP_4 discutere dei risvolti legati al fallimento della Pt_1
Considerato che il non è socio della la messa a CP_3 Parte_1 disposizione della provvista nell'interesse dei soci per il pagamento dei debiti della società trova plausibile giustificazione nello svolgimento di funzioni gestorie in seno alla società, così come il coinvolgimento dello stesso nelle vicende liquidatorie della stessa;
né queste attenzioni si spiegano in ragione delle funzioni 13
di direttore tecnico svolte dal convenuto alle dipendenze della società fallita e cessate nel 2013, dimostrando invece una significativa partecipazione nella gestione societaria. Il ruolo di amministratore di fatto di è, inoltre, CP_3 assai verosimile in virtù degli incarichi da lui formalmente svolti all'interno di e di , che sicuramente favorirono gli interessi di Pt_1 CP_8 Pt_1
Ad analoga conclusione deve giungersi quanto al . CP_4
La partecipazione alle riunioni con i legali in relazione al fallimento della
[...]
di cui ha riferito il liquidatore, e l'esclusiva disponibilità del pin di Parte_1 accesso al software aziendale, oltre alla titolarità in via esclusiva di tale accesso anche nella fase di liquidazione (pure affermata dal liquidatore), non sembrano compatibili con il mero rapporto di dipendenza del , non risultando che CP_4 nella gestione del sistema contabile lo stesso necessitasse di specifiche autorizzazioni da parte dell'amministratore in carica o l'intermediazione di altri soggetti, così palesandosi una sua autonoma e non eterodiretta capacità di intervento, che è proseguita anche successivamente al subentro del liquidatore.
D'altronde, la responsabilità dei predetti convenuti (nei limiti in cui l'accertamento del nesso eziologico la delimiterà) è avvalorata dal ruolo dagli stessi complessivamente rivestito nell'ambito dell'operazione di prosecuzione/successione dell'attività di impresa della società fallita a mezzo della e della costituite pochi mesi prima Controparte_7 Parte_4 della delibera di messa in liquidazione della società poi fallita, dato che tale operazione (nella quale sono intervenuti sia quali amministratori delle nuove società, sia come soggetti a vario titoli coinvolti nella società fallita) ha consentito la prosecuzione della medesima attività d'impresa svolta dalla società in liquidazione, attraverso le disponibilità materiali (sede sociale, personale, contatti commerciali) nella titolarità di quest'ultima.
Quanto a , invece, non sussiste evidenza di atti sintomatici di Controparte_2 una sua ingerenza non occasionale nella gestione societaria, non essendo a tal fine sufficiente ch'egli, dal 2010, fosse stato incaricato della consulenza generale 14
(contabile, sociale e contrattuale) della Né la sua responsabilità può Pt_1 configurarsi in forza dell'asserito esercizio di fatto di mansioni 'para-liquidatorie' per il periodo successivo alla messa in liquidazione della società, considerato che il ruolo attivo da egli assunto durante la fase della liquidazione, dimostrato dagli elevati compensi che ricevette nel 2014 e nel 2016 da per la consulenza Pt_1 prestata in rapporto al contenzioso con (v. infra), risulta CP_8 compatibile con l'incarico di consulente e supervisore per le questioni non solo contabili conferitogli dalla società: in questo senso depone il fatto (v. deposizione del liquidatore, non contestata sul punto) ch'egli, ch'era il suocero del , CP_1 redigeva in prima battuta i bilanci di liquidazione per poi sottoporli al , CP_1 che ha aggiunto: «Mi fidavo della sua professionalità, difficilmente mettevo in discussine i bilanci o le altre dichiarazioni anche per cui aveva molta esperienza».
All'esito dell'analisi peritale, sulla base della documentazione prodotta e di quella acquisita dal c.t.u. col consenso delle parti, è risultato quanto segue:
Con riguardo alla contestata 'dismissione delle due aziende facenti capo alla
[...]
l'una, l'azienda di agenzia di viaggi corrente in Terrasini, Corso Vittorio Emanuele Parte_1
III 274, in favore della l'altra, l'azienda di tour operator Parte_3 CP_6 corrente in Palermo, Viale Michelangelo 390, in favore della avvenuta Controparte_7 secondo l'attrice in via di mero fatto, ossia occultamente, per un controvalore mai corrisposto dalle cessionarie di € 151.774,61, risulta ex actis che le due società: (i) sono state costitute pochi mesi prima della delibera di messa in liquidazione della
(la nel giugno del 2013 e la nell'ottobre 2013); Parte_1 CP_7 Pt_3
(ii) hanno il medesimo oggetto sociale della società fallita;
(iii) sono state fondate o partecipate da soggetti a vario titolo coinvolti nella società fallita o che erano legati da vincoli familiari con la governance o il management della (v. pagg. 12- Pt_1
14 della c.t.u.: la è stata costituita da , consulente fiscale di CP_7 Controparte_2
e da figlio di ch'era al tempo il direttore Pt_1 Persona_1 CP_3 tecnico della sino al dicembre 2013, per poi assumere l'incarico di Pt_1 15
amministratore unico della dal 6.5.2014; la era al tempo CP_7 Pt_3 partecipata, e lo è tuttora, nella misura del 50% ciascuno, da Controparte_12
e , quest'ultimo socio della dal 2001 e dipendente della Controparte_4 Pt_1 stessa sino al 21.12.2013, in parziale concomitanza con l'incarico di amministratore unico della assunto dal 31.10.2013 e cioè dalla costituzione della Pt_3 società); (iv) hanno operato presso le medesime sedi della (la presso Pt_1 CP_7 la sede di via Michelangelo 309, la presso la sede di Carini, corso Pt_3
Vittorio Emanuele 274), usufruendo della medesima utenza telefonica della società fallita, avvalendosi della collaborazione dei medesimi dipendenti della stessa (per la socia di e CP_7 Persona_2 Parte_1 [...]
ex dipendente della e moglie di ). Per_3 Parte_1 OP
Orbene, ritiene il Tribunale che si possa configurare una cessione di una unità funzionale tutte le volte in cui v'è una sostituzione del titolare di una struttura operativa rimasta in tutto o in parte inalterata, non risultando invece necessario né che al nuovo titolare passino indistintamente tutti i rapporti già in essere con clienti e fornitori né, in ogni caso, che la cessione riguardi i beni nella loro globalità, potendo il trasferimento attuarsi anche mediante una formale cessione di beni considerati nella loro individualità laddove possa riconoscersi in capo al cessionario la struttura aziendale preesistente o una parte di essa idonea ad iniziare o proseguire l'attività imprenditoriale. Occorre, in altre parole, verificare se, in base agli elementi probatori disponibili, i beni complessivamente ceduti abbiano o meno mantenuto carattere autonomo idoneo a consentire l'esercizio dell'impresa, seppure con le integrazioni che il cessionario abbia dovuto eventualmente effettuare (così Cass. n. 8805.2024), sì che, se risulta che le parti abbiano inteso trasferire non una semplice somma di beni, ma un complesso organico unitariamente considerato, si è giuridicamente dinnanzi a una cessione di azienda (Cass. n. 8678.1991).
Nel caso di specie, allora, a differenza di quanto ritenuto dal consulente (ossia che non si sia trattato di una vera e propria cessione d'azienda, ma solo della 16
cessione di beni e di servizi), la successione in blocco nei rapporti di collaborazione professionale, l'utilizzo della medesima linea telefonica e della medesima sede sociale (v. visure in atti), la prosecuzione dei rapporti con alcuni dei contraenti della società fallita, la dismissione di arredi e beni strumentali (nel corso del 2014: v. doc. 19 fasc. attrice) delineano la precisa intenzione di trasferire alle due società entrambi i core business della ch'era a quel tempo in fase di Pt_1 declino, così da consentire alle prime di collocarsi sul mercato “in continuità” con la società in liquidazione, nonché di avvalersi della capacità operativa della stessa con l'utilizzo delle risorse della società poi fallita. Non a caso, nella relazione sulla gestione del bilancio del 31.12.2014 (doc. 24 fasc. attrice), si segnalò che «[…]
l'attività non viene svolta in altre sedi in quanto l'agenzia viaggi è stata ceduta come ramo di azienda nel corso dell'anno 2014».
Pur tuttavia, come appunto evidenziato nella relazione di consulenza, al momento della cessione dell'asset la non produceva una effettiva Pt_1 redditività: va richiamata “la circostanza, già sopra evidenziata (v. § 4.1 e tabella n. 3), della scarsa redditività conseguita negli anni dalla che non rende prudenzialmente Pt_1 apprezzabile alcuna ipotesi di futura redditività tale da giustificare la valorizzazione di un avviamento positivo. Ma ancor prima, è dirimente la circostanza relativa al deteriorarsi dei rapporti con il principale committente della società che nel tempo aveva garantito la gestione in esclusiva della vendita dei pacchetti turistici della struttura alberghiera di CP_8
Terrasini per conto della Hotel Villaggio Città del Mare spa e, conseguentemente, assicurava un fatturato dall'alta marginalità. Se, pertanto, anche negli anni di vigenza del suddetto rapporto contrattuale la TA non era in grado di conseguire un'adeguata redditività risulta arduo ritenere che in mancanza di detto fatturato potesse essere conseguita una migliore redditività.
Tenuto conto, quindi, che la determinazione del valore dell'avviamento deve tenere conto dei risultati ottenuti nella gestione passata e, prudenzialmente, della stima della futura redditività della società nell'ambito degli scenari di mercato attuali e prospettici non può ritenersi valorizzabile alcun valore di avviamento […]» (v. pag. 26). Dopo il 2010, infatti, a 17
seguito del mutamento degli assetti proprietari ed organizzativi della società di gestione del complesso turistico (acquisito dalla Controparte_8
Gruppo Turistico Mediterraneo s.p.a.), la non riuscì più conseguire i Pt_1 fatturati (e le relative marginalità) ottenuti negli anni passati, subendo altresì gli effetti del contenzioso nel frattempo instauratosi con la Hotel Villaggio Città del
Mare s.p.a. (poi definitosi nel 2019 con la corresponsione alla – anche in Pt_1 relazione ad un altro contenzioso in cui la società era risultata soccombente – di un importo complessivo di € 200.000,00 a tacitazione di ogni reciproca pretesa).
Di talché, «già dal 2011, si riscontra una riduzione del fatturato del 17% (oltre € 1 mln) che, nonostante una pari riduzione in termini relativi dei costi della produzione, ha provocato una perdita di circa € 37.000. A questa, si è aggiunto anche il risultato negativo dell'esercizio successivo 2012 per circa € 28.000 che ha determinato la riduzione del capitale sociale della al di sotto del limite legale e la successiva ricostituzione del capitale sociale. Pt_1
L'andamento della gestione 2013, poi, assunse un andamento ancor più deficitario tanto da rendersi necessario procedere alla delibera di liquidazione della società» (v. pagg. 9-10).
L'esistenza di una effettiva redditività della non risulta corroborata Pt_1 nemmeno sul piano documentale, come illustrato in modo convincente dal c.t.u.:
«A fronte della parzialità della tesi addotta trascurante dell'effettività redditività della Pt_1 ed errata pure nell'individuazione del triennio di riferimento (la parte arbitrariamente esclude il
2013 ritenendolo non utile ai propri fini perché riguardante l'anno di liquidazione che, invero, fu deliberata in data 31/12/2013), parte attrice ritiene che lo scrivente avrebbe dovuto esplorare altri metodi valutativi (individuando, sostanzialmente, qualcosa che la parte medesima non ha provveduto a dimostrare) piuttosto che concludere semplicistiche e del tutto apoditticamente – quindi senza alcuna ricostruzione metodologica – contabile che ne rilevi le fonti giustificative oggettive”. Invero, le conclusioni cui è giunto lo scrivente sono la conseguenza della documentazione agli atti e delle valutazioni che possono effettuarsi sul dato contabile. In ordine alla richiamata stima del fair value delle relazioni con la clientela, in dottrina esistono varie metodologie specifiche in tema di Customer Lifetime Value fondati su elementi (i.e. natura della 18
clientela occasionale/fidelizzata, costo di ricostruzione / rimpiazzo, l'ageing, flussi di cassa addizionali) di cui non si dispone. Quindi, anche a volere esplorare altri metodi valutativi non già argomentati da parte attrice (peraltro, con le riserve del caso sull'assolvimento dell'onere della prova nonché sul mancato contraddittorio delle parti in merito), lo scrivente evidenzia come agli atti non risulti alcun elemento di tipo qualitativo e/o prospettico che possa consentire disamine su dinamiche diverse da quelle che emergono e derivano dal dato contabile
(storicamente negativo). La valutazione del portafoglio clienti si basa sulla capacità di stimare i flussi di cassa e/o reddituali derivanti dal loro sfruttamento;
la clientela rappresenta, infatti, una potenziale reiterazione di rapporti contrattuali da cui potere perseguire un'aspettativa di marginalità economica e finanziaria;
ma se detta marginalità non si era storicamente verificata, non si comprende come possa risultare verosimile ipotizzarne una futura realizzazione, senza conoscere i nuovi presupposti che, differentemente da quanto fino ad allora verificatosi, avrebbero potuto prospetticamente consentirne il verificarsi.
Considerato che
qualsiasi valutazione va ricondotta alla marginalità economica che l'elemento intangibile può assicurare, nel caso di specie (società che storicamente non ha prodotto margini reddituali positivi, seppure in vigenza del contratto “di favore” con , risulta contraddittorio ritenere che la CP_8 fosse dotata di un avviamento commerciale positivo, salvo a volersi spingere in Pt_1 proiezioni basate su stime statistiche discrezionali, inattendibili e non riscontrabili. Peraltro, conclusivamente, anche il richiamo al trasferimento del personale dipendente appare fuorviante essendo questi titolare di un rapporto di lavoro subordinato e non depositario di un portafoglio clienti, che è invece patrimonio dell'azienda da cui dipende» (cfr. pagg. 45-47).
In mancanza di prova circa la sussistenza a quel tempo di un avviamento importante, avendo a quell'epoca già perso, la società, il principale contratto di cui era titolare la (quello con Hotel Villaggio Città del Mare Parte_1
s.p.a.), e conseguentemente circa la sussistenza di un corrispondente pregiudizio in termini di mancato incameramento del prezzo della cessione, resta unicamente evidenza del danno consistente nell'importo pari alle spese per le utenze telefoniche sostenute dalla società fallita e non rimborsate dalle altre società che, 19
secondo quanto indicato dal c.t.u., ammontano ad € 8.278,50. Sono stati invero riscontrati costi per utenze telefoniche assolti da per recapiti telefonici Pt_1 utilizzati da e da (v. fatture elencate a pag. 16 della c.t.u., dove si Pt_3 CP_7 aggiunge «Dalle schede contabili relative all'anno 2014, il conto “Costi telefonici –
30.31.000050” riporta un saldo di € 7.691,41 mentre il conto “Costi telefonia mobile –
30.31.000060” riporta un saldo di € 3.139,72 (già al netto di € 1.475,63 di costi ribaltati alla
per un importo complessivamente pari ad € 10.831,13. Il costo per utenze telefoniche CP_7 nell'esercizio 2014, in effetti, si appalesa elevato in relazione allo stato di liquidazione (anche se paragonato in relazione a quanto sostenuto negli esercizi precedenti); dagli atti, peraltro, è emerso che le utenze siano rimaste attive ed utilizzate dalle due nuove società talché, come detto, risulta pure che la abbia provveduto a rifondere la del costo relativo alla fattura n. CP_7 Pt_1
7X00940733 e n. 7X02003783»), quantificati ragionevolmente dal c.t.u. in € 8.278,50, ottenuto sottraendo dal totale di € 10.831,13 «gli addebiti relativi al periodo di riferimento novembre/dicembre 2013 nonché la metà di quelli relativi al periodo gennaio/febbraio 2014 (ritenendo congruo il periodo di una mensilità per la cessazione dei contratti in essere)» (v. pag. 18). Di tale danno, occorso nel 2014 (pertanto in piena stagione liquidatoria), devono essere chiamati a rispondere sia CP_1 che quale liquidatore ha omesso di recuperare il credito e di chiudere i contratti di telefonia, cedendo alle pressioni di e (quali amministratori CP_3 CP_4 delle cessionarie) che premevano per non disdettare la linea (v. deposizione del liquidatore in sede fallimentare), sia questi ultimi due, quali amministratori di fatto sino al fallimento e artefici dell'operazione di dismissione di cui si è detto.
Non vanno chiamati a rispondere né , avendo il Tribunale negato Controparte_2 il suo ruolo di liquidatore di fatto, né il il cui ruolo eziologico nella CP produzione del danno non risulta provato.
Con riferimento al danno di € 738.558,19, per costi del fondo cassa concessi a dipendenti e a terzi, che risulterebbero integralmente spesati in assenza di documentazione, il consulente ha escluso trattarsi di condotte distrattive: dopo 20
aver ricostruito le modalità contabili del fondo cassa (consistenti in una appostazione in DARE nel relativo conto al momento dell'esborso e in un'appostazione in AVERE al momento della produzione del documento giustificativo della spesa), l'ausiliario ha osservato che il conteggio effettuato dalla
Curatela non tiene conto delle corrispondenti annotazioni in AVERE effettuate all'esito del pagamento e della relativa fatturazione (cfr. pag. 28 e ss. della relazione). Secondo il consulente le movimentazioni registrate paiono poi coerenti con la struttura dei costi per servizi e degli oneri diversi di gestione sostenuti nei rispettivi anni.
L'esperto ha, tuttavia, individuato alcune operazioni che non corrispondono ad un'effettiva spesa ma, piuttosto, a storni non giustificati per crediti ritenuti inesigibili a seguito della liquidazione, pari ad € 18.697,81, storni operati attraverso le rettifiche di liquidazione, in ordine alle quali non sono risultati disponibili elementi utili a riscontrare le motivazioni alla base di dette rettifiche
(cfr. pag. 29: «[…] al netto di alcune movimentazioni contabili oggetto di rilevazione, i saldi creditori dei conti sopra indicati risultano essere stati oggetto di rettifica attraverso le c.d.
“rettifiche di liquidazione” che rappresentano, sostanzialmente, lo storno delle superiori partite creditorie ritenute inesigibili a seguito dell'avvio della procedura di liquidazione (e, quindi, del mutamento della valutazione delle voci di bilancio da criteri di funzionamento a criteri di liquidazione). Agli atti, tuttavia, non risultano specifiche argomentazioni in ragione delle quali dette rettifiche siano state apportate, piuttosto che avviare il recupero di detti importo nei confronti dei rispettivi beneficiari;
né ulteriori specificazioni sono state fornite a seguito della nota di richiesta di chiarimenti avanzata dallo scrivente in data 8/11/2021 (v. Allegato 3)»). Di tale posta di danno vanno evidentemente chiamati a rispondere CP_1 liquidatore della società, nonché e , OP Controparte_4 riconosciuti amministratori di fatto anche durante la fase di liquidazione;
per il manca la prova del suo apporto eziologico alla condotta dannosa. CP 21
Con riferimento al danno cagionato dallo stralcio immotivato per gli anni dal
2014 al 2016 di crediti per € 440.960,00, il c.t.u. ha verificato che gli importi reputati dalla Curatela crediti indebitamente ed illegittimamente stralciati «[…] sono rappresentativi esclusivamente della differenza in valore assoluto dell'ammontare complessivo dei crediti iscritti in bilancio (quindi, non solo dei crediti verso clienti ma anche dei crediti tributari, dei crediti verso altri, dei crediti verso imprese controllanti/controllate/collegate,…); talché sono comprensivi delle movimentazioni in aumento ed in diminuzione delle varie partite contabili che, poi, hanno determinato la differenza di saldi finali evidenziati da parte attrice;
in tal senso detti importi non possono essere considerati ex se rappresentativi di uno stralcio indebito ed illegittimo di posizioni creditorie. Per altro verso, anche le argomentazioni addotte dal CT di parte convenuta non sono condivisibili;
il richiamo della normativa fiscale (l'art. 101 c. 5 del DPR 917/1986 consente la deducibilità della perdita su crediti quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito), infatti, non è conducente rispetto alle valutazioni di carattere civilistico (ex codice civile) e contabile (ex principi contabili) che sovraintendono i criteri di redazione del bilancio e di tenuta della contabilità. Peraltro, anche in ordine al presente punto del quesito, lo scrivente CTU aveva fatto espressa richiesta di chiarimenti (attraverso la produzione di documenti quali i mastrini storici e/o copia delle fatture da cui potere evincere informazioni utili a riscontrare quanto rispettivamente addotto dalle parti) in considerazione dei limiti sopra evidenziati nelle rispettive argomentazioni (i.e. valore assoluto dei crediti e richiamo della normativa fiscale) senza ricevere alcuna informazione utile in merito […]» (v. pag. 32 della c.t.u.).
Il c.t.u. ha individuato, tuttavia, l'erroneo stralcio di € 41.409,93 per il bilancio
2014 (frutto dell'adozione di un criterio di svalutazione legato alla normativa fiscale, piuttosto che a quella civilistica) e di € 94.434,00 per il bilancio 2016
(non essendovi elementi, per il 2016, per confermare l'intervenuta prescrizione dei crediti stralciati), oltre ad ulteriori € 4.890,00, stralciati nel 2014 e per i quali non risultano i criteri sottesi al relativo stralcio (v. pag. 52 della c.t.u.). Di talché, il 22
danno per tale incauta condotta va rideterminato in € 140.733,93 (€ 41.409,93 +
€ 94.434,00 + € 4.890,00). Non sono riscontrabili le motivazioni sulla base delle quali detti crediti sono stati stralciati (prescrizione del credito per € 17.379; liquidazione/cessazione della partita IVA prima dell'inizio della liquidazione per
€ 43.549; irreperibilità del cliente per € 18.466; tentativi di recupero del credito con legale non andati a buon fine per € 14.089; fallimento del cliente prima dell'inizio della liquidazione per € 33.377; recupero del credito anti economico per € 8.984), non avendo la parte prodotto nulla a supporto: «[…] con riferimento alle posizioni stralciate perché oggetto di cessazione, a vario titolo, del cliente prima dell'inizio della liquidazione o perché prescritte, appare fin troppo superficiale la motivazione addotta senza nulla produrre in relazione, oltreché alla documentazione (i.e. fattura) di riferimento di ciascuna operazione, allo scrutinio sulle attività eventualmente svolte dal cessato organo amministrativo al fine di verificare un'eventuale colpevole inerzia da parte di questi, tenuto conto che le partite creditorie assommano a complessivi € 43.549 oltre ad € 17.974 di crediti indicati come prescritti (ma non riscontrabili). Circa, poi, la valutazione del recupero anti- economico lo scrivente evidenzia come detto criterio possa essere considerato valido per attività in cui l'ammontare medio del credito verso il cliente sia elevato;
l'attività della veniva Pt_1 svolta nei confronti di una moltitudine di clienti per cui l'esiguità del credito era fisiologica e
l'anti-economicità del recupero non può limitarsi alla singola posizione quanto piuttosto alla complessiva esposizione in essere (tantoché la somma dei crediti stralciati con tale motivazione attiene a n. 30 clienti per un ammontare pari a complessivi € 8.984). Pertanto, se sulla base di quanto sopra risulta possibile condividere (come è corretto) il richiamato criterio di esigibilità del credito per altro verso non risulta condivisibile e/o riscontrabile il processo valutativo che ha portato a ritenere detti crediti non più esigibili nel 2014 e nel 2016» (v. pag. 42 della c.t.u.).
Di tale posta di danno rispondono il liquidatore di diritto e gli CP_1 amministratori di fatto sino al fallimento e ), OP Controparte_4 mentre, anche qui, difetta la prova dell'apporto eziologico di CP 23
In relazione, infine, all'aggravamento del dissesto durante la fase liquidatoria, il consulente ha ritenuto le spese registrate nella fase di liquidazione per gli anni
2014, 2015 e 2016 coerenti con la finalità propria della gestione liquidatoria, salva l'incongruenza dei costi connessi all'affidamento di consulenze a
[...]
, per un totale di € 90.000,00 (nel 2014 per il compenso di € 60.000,00 CP_2
e nel 2016 per € 30.000,00): «già dal primo esercizio della liquidazione hanno subito una sensibile riduzione (complessivamente pari a circa il 98%); e ciò, nonostante l'anno 2014 rappresenti il primo anno dopo la liquidazione durante il quale risulta plausibile il sostenimento di costi ancora connessi all'attività in bonis della società in relazione al tempo necessario a cessare i rapporti giuridici attivi e passivi in essere (sul tema, si rimanda anche a quanto già illustrato al § 4.4 in ordine ai costi telefonici). Negli anni successivi, ed in particolare nel 2015 e nel 2017, sono tuttavia emersi degli importi di notevole entità iscritti tra i costi per servizi, che hanno sostanzialmente determinato la rilevante misura delle perdite subite in quegli anni. Nel merito, nella contabilità del 2015 è risultato imputato un costo per consulenze tecniche pari ad €
60.000 così come nel 2017 per € 30.000. In relazione a detti costi per consulenza tecnica, parte attrice ha prodotto (cfr. doc. n. 23 allegato alla memoria n. 1) due lettere di incarico conferite dal liquidatore alla parte rispettivamente in data 20/6/2014 ed in data CP_1 CP_2
11/11/2016» (v. pag. 34 e ss.).
Al di là delle peculiari modalità di determinazione dei predetti compensi (che conducono a risultati irragionevolmente maggiori rispetto all'applicazione di criteri più intuitivi, di cui all'art. 2 D.M. 30.5.2002 o dell'art. 21 D.M. 140/2012: v. pag. 36), il Tribunale condivide quanto osservato dal c.t.u. in ordine alla loro eccessività, specie tenuto conto dello stato di liquidazione in cui si trovava all'epoca la società, nonché dei riferimenti oggettivamente utilizzabili come metro di paragone, risultando in atti un compenso, in favore del il c.t.u. nominato nell'ambito del contenzioso (definitosi nel 2019) con pari ad € CP_8
3.850,00. Non a caso, la domanda di insinuazione al passivo fallimentare del
è stata ammessa per € 14.851,60. CP_2 24
In esito alla rideterminazione del compenso corretto, va individuato un ingiustificato esborso per € 65.633,66, da addebitare al liquidatore di diritto ed ai due amministratori di fatto, visto altresì il loro generale CP_1 interessamento all'esito della causa in corso con laddove, con CP_8 riguardo agli altri convenuti, non vi sono elementi che documentano il loro coinvolgimento nella vicenda.
Non si rinvengono, di contro, ragioni per imputare al ed agli altri CP_1 amministratori di fatto di non aver presentato istanza di fallimento successivamente alla liquidazione della società, data la pendenza all'epoca del contenzioso con conclusosi poi nel 2019, che induceva CP_8 ragionevolmente ad attendere la decisione nella speranza di un esito favorevole;
Con riferimento ai costi sostenuti da in relazione all'attività delle due Pt_1 altre società o che sarebbero stati ingiustificatamente saldati con la sua liquidità
(v. memoria ex art. 183, c. 6, n.1 e n. 2 c.p.c., rispettivamente pag. 10 e pagg. 2 e 3), il c.t.u. ne ha, invece, ravvisato la verosimiglianza. In particolare, con riguardo al pagamento di € 5.002,00 verso (figlio di ) «risulta che alla Persona_1 CP_3 data del pagamento questi risultava creditore verso la società di detto importo a fronte di un credito iniziale (al 31/12/2013) di € 12.810,58 ed al netto di un pagamento effettuato in data
4/2/2014 di € 7.808,58. Circa il successivo incasso di pari importo riportato in contabilità in data 28/3/2014, lo scrivente conferma che in effetti risulta detto accredito per € 5.002,00 ma parimenti conferma che per il pagamento precedente nei confronti di nulla Persona_1 risulta agli atti circa la sua eventuale non debenza. L'importo erogato ad risulta, CP_13 invece, essere stato corrisposto a fronte di uno stanziamento in conto retribuzioni pari all'importo sopra indicato. Circa il successivo incasso di € 4.020,15, lo scrivente evidenzia che, dalla documentazione contabile disponibile, detto importo risulta riconducibile all'incasso da altro cliente (E.R. Servizi). Con riferimento agli ulteriori importi di pagamenti effettuati nei confronti delle parti e nonché del Rag. , gli stessi sono risultati CP_2 CP_1 Per_4 congrui e coerenti rispetto ai corrispettivi previsti per le rispettive prestazioni erogate nei 25
confronti della nonché rispetto alle imputazioni contabili. [...] alcun riscontro Pt_1 documentale si è rinvenuto, invece, con riferimento agli importi indicati quali addebiti “carte di credito Titolari” per oltre € 20.000» (v. pag. 15 e ss. della relazione).
Operando in coerenza con le considerazioni su illustrate, l'entità del danno subìto dall'attrice quale conseguenza di violazioni specifiche o dell'obbligo generale di gestire con diligenza ammonta a complessivi € 233.343,90 (€
18.697,81+€ 8.278,50+€ 140.733,93 +€ 65.633,66); di tale danno vanno chiamati a rispondere e . CP_1 OP Controparte_4
Poiché il debito risarcitorio ex art. 2476 c.c. ha natura di debito di valore, come tale sensibile al fenomeno della svalutazione monetaria fino al momento della sua liquidazione, ancorché il danno consista nella perdita di una somma di denaro, costituendo questo, in siffatta particolare ipotesi, solo un elemento per la commisurazione dell'ammontare del danno, privo di incidenza rispetto alla natura del vincolo (cfr. Cass. n. 11018.2005 e 68.1979), all'attrice spetta anche (art. 1223
c.c.) il ristoro per il mancato godimento delle somme liquidate, da calcolare
(seguendo l'insegnamento reso dalle SS. UU. con la sentenza n. 1712.1995) applicando sulla somma predetta, devalutata alla data dell'illecito e poi rivalutata annualmente (fino alla data della sentenza) in base agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati pubblicati dall'ISTAT su base nazionale, gli interessi al tasso legale effettivo. Il tutto (per uniformità e praticità)
a decorrere:
- dal 31.12.2014, quanto al danno di € 8.278,50, e dunque per un totale di €
9.143,44;
- dal 1.1.2016, ossia da una data pressoché intermedia tra l'inizio della liquidazione e il fallimento, quanto alle altre poste, per un ammontare quantificabile alla data odierna in € 247.725,22.
I convenuti vanno, perciò, condannati al risarcimento del danno quantificato nella misura complessiva di € 256.868,66, alla quale, per effetto della conversione 26
giudiziale del debito di valore in debito di valuta, andranno aggiunti gli interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo.
Conclusivamente, va provveduto come in dispositivo.
Quanto alle spese del giudizio, deve preliminarmente ricordarsi che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole (v. Cass. n. 9785.2022). Ne consegue che, nel rapporto di lite fra l'attrice, , , e OP Controparte_4 CP_1 [...]
, questi ultimi due assistiti da medesima Difesa, le spese del giudizio CP_2 vanno integralmente compensate, visti (in relazione al , al ed al CP_1 CP_3
) l'accoglimento della domanda in una misura notevolmente inferiore al CP_4 richiesto, nonché (in relazione alla parte plurisoggettiva) il rigetto della pretesa con riguardo al . Nel rapporto processuale con CP_2 CP definitivamente vittorioso nel giudizio di merito, le spese di lite vanno complessivamente governate secondo soccombenza. La liquidazione va operata alla luce delle tabelle accluse al D.M. 55/2014, con applicazione dei valori medi per tutte le fasi (in relazione allo scaglione effettivo sino ad € 260.000,00).
Vanno, infine, poste definitivamente a carico dell'attrice, di di CP_1
e di , le spese di c.t.u., già liquidate con OP Controparte_4 separato decreto.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: 27
CONDANNA e al CP_1 OP Controparte_4 pagamento, in favore del fallimento della di € 256.868,66, Parte_2 oltre interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza al saldo;
COMPENSA le spese del giudizio fra l'attrice, OP CP_4
, e;
[...] CP_1 Controparte_2
CONDANNA parte attrice al pagamento, in favore di delle spese CP del giudizio, che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed
IVA come per legge, da distrarsi in favore del Difensore dichiaratosi antistatario;
PONE definitivamente a carico dell'attrice, di di CP_1 CP_3
e di , in misura uguale fra loro, le spese di c.t.u., già
[...] Controparte_4 liquidate con separato decreto.
Così deciso, nella camera di consiglio del 21 marzo 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesco Paolo Torrasi Dott.ssa Daniela Galazzi