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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/10/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr EL UR Presidente rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere avv. Flavia Buzzanca Giudice Ausiliario
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1253/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
(C.F. ), successore a titolo universale Parte_1 P.IVA_1 di Credito Siciliano s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Franco Maria Merlino;
APPELLANTE
CONTRO
(GIÀ Controparte_1 [...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenza Bonaviri;
APPELLATA
*****
1 La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione, giusta il disposto dell'art. 350 bis c.p.c., a seguito di discussione orale, all'esito dell'udienza del 22 ottobre 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 405/2024 del 4 giugno 2024 il Tribunale di Caltagirone dichiarava inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito proposta da
[...]
(oggi nei confronti di Credito Parte_2 Parte_3
Siciliano s.p.a. e, in accoglimento della domanda di accertamento del saldo del conto corrente inter partes recante n. 542900, dichiarava che alla data del 31/12/2009 – detratta la capitalizzazione trimestrale degli interessi in forza della nullità della relativa clausola – il saldo reale ammontava ad €. 53.223,94 a debito della correntista, a fronte di un saldo apparente di €. 144.779,17.
Le spese di lite venivano compensate fra le parti, ad eccezione di quelle di consulenza, diversamente regolate.
Avverso la sentenza successore a titolo universale di Parte_1
Credito Siciliano s.p.a., ha interposto appello sulla base di tre ragioni di censura.
Costituitasi in giudizio, l'appellata ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 22 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante assume che ha errato il Tribunale nell'accogliere la domanda di accertamento del saldo del conto corrente stipulato fra le parti, atteso che l'accertamento delle nullità dedotte da parte attrice era funzionale all'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito, inammissibile a fronte di un rapporto di conto corrente ancora aperto alla data della notifica dell'atto di citazione;
che, in ogni caso, la domanda di accertamento del saldo era stata introdotta da parte attrice – subordinatamente a quella di condanna – ben oltre la scadenza dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Il motivo è infondato.
Ed invero, la circostanza che la domanda di accertamento sia strumentale alla domanda di ripetizione di indebito non comporta che la domanda presupposta debba essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse, il quale al contrario sussiste, per il principio consolidato, secondo cui in ipotesi di conto corrente bancario, l'assenza di 2 rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (v. Cass. n. 6707/2024).
Con il secondo motivo l'appellante censura la ritenuta infondatezza dell'eccezione di prescrizione, sollevata da essa convenuta.
Il motivo è fondato.
Ed invero, il primo giudice ha ritenuto che, inammissibile essendo la domanda di ripetizione dell'indebito, dovesse essere rigettata la correlata eccezione di prescrizione, con riferimento alle rimesse solutorie.
Tale ragionamento non è corretto.
Preliminarmente va escluso che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante sia generica atteso che, come ormai definitivamente chiarito dalla S.C., la banca può limitarsi ad affermare l'inerzia del titolare del diritto, dichiarando di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (così, per tutte, Cass., sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895).
Nel caso di specie, il Tribunale, avendo correttamente inteso la domanda proposta come finalizzata all'accertamento del saldo del conto corrente, non si è limitato a dichiarare la nullità delle clausole del conto corrente denunciate come tali, ma ha espunto dal saldo i relativi addebiti accertando il saldo del conto, effettivo, alla data indicata in sentenza.
Ora, costituisce principio dal quale non vi è ragione di discostarsi, che in tema di conto corrente bancario, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, ad eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione (v. Cass. n. 9756/2024).
Tale principio, del resto, non muta per il sol fatto che il conteggio effettuato epurando le poste illegittime resti a debito del cliente.
3 Ed invero, premesso che non è teoricamente ammissibile che il saldo di un rapporto di conto corrente possa essere accertato in misura diversa a seconda che l'oggetto della domanda giudiziale sia costituito dal mero accertamento ovvero dalla condanna alla restituzione dell'eventuale indebito, atteso che quest'ultima presuppone l'accertamento del saldo, è la stessa struttura del conto corrente, unitamente agli effetti, su di esso, dei pagamenti eventualmente eseguiti dal correntista, che depongono per la necessità che, a fronte dell'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, il corrispondente importo con cui sono state pagate competenze non dovute, venga espunto dal saldo del conto con corrispondente, a seconda dei casi, riduzione del credito del correntista ovvero ampliamento del suo debito verso la banca.
In pratica, se durante il rapporto il saldo passivo del conto eccede l'affidamento
(ovvero se il conto non affidato sconfina a debito del correntista) e il debito è rappresentato da competenze non dovute in quanto applicate in conseguenza di clausole nulle, la rimessa con cui lo stesso sia stato pagato, se prescritta e se la prescrizione è stata eccepita, non può essere restituita al correntista qualora, alla chiusura del conto, il saldo epurato sia a debito della banca atteso che dal dovuto va scomputata la stessa rimessa prescritta non più restituibile.
Analogamente, se la domanda giudiziale abbia ad oggetto l'accertamento del saldo del conto ad una certa data, e lo stesso risulti a debito del correntista, la rimessa prescritta con cui è stato pagato un debito insussistente in quanto derivante dall'applicazione di clausole nulle resta comunque un pagamento sine causa di cui, stante la sua eccepita prescrizione, non si può tenere conto nel calcolo del saldo finale.
In pratica, da un canto il correntista ottiene la declaratoria della nullità delle clausole contrattuali e la eliminazione, dal conto, dei corrispondenti addebiti, e dall'altro la banca, la quale subisce l'esclusione degli addebiti e quindi la riduzione, in suo danno, del saldo, recupera, in questo caso in suo favore, i pagamenti effettuati dal cliente ormai senza titolo in quanto effettuati a copertura di addebiti non dovuti e che tuttavia, essendo prescritti, non possono più essere restituiti e quindi non possono concorrere, in favore del cliente, a comporre il saldo finale.
Nel caso di conto il cui saldo – come nella fattispecie in esame – è a debito del correntista, quindi, la prescrizione delle rimesse opera secondo un meccanismo che impedisce, in ragione della estinzione del diritto del correntista ad ottenerne la restituzione, di rimettere in discussione il relativo pagamento, con effetto, sul saldo, analogo rispetto a quanto avviene in caso di saldo a credito del correntista (da cui si deve detrarre la rimessa
4 prescritta, così neutralizzando, ai fini dell'azione di ripetizione di indebito, gli effetti della nullità degli addebiti ante decennio) e consistente nella eliminazione, anche in questo caso e limitatamente agli addebiti illegittimi ante decennio, della rimessa prescritta con riespansione del saldo debitore per il correntista (anziché riduzione del saldo creditore).
Diversamente opinando, la formazione del giudicato precluderebbe per il futuro, ad esempio in vista di successive azioni (di cognizione o anche in sede esecutiva) che abbiano come presupposto il saldo del conto sì come accertato ad una certa data, l'esame della detta eccezione, con conseguente compromissione dei diritti della banca.
Per tale ragione la Corte ha richiamato il consulente tecnico d'ufficio già nominato dal primo giudice, con l'incarico di procedere ad un nuovo calcolo del saldo in guisa tale che, fermo restando il criterio della eliminazione dal conto corrente della capitalizzazione trimestrale degli interessi – quale risultante dalla relazione di ctu in atti – venissero espunte dal conteggio le rimesse solutorie (ovverosia quelle effettuate in caso di conto scoperto o di sconfinamenti rispetto al fido accordato, quale risultante dagli estratti conto in atti) prescritte siccome effettuate anteriormente al 15/2/2001.
Il consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni sono basate su un accertamento completo ed immune da censure, ha accertato un saldo, alla data del 31/12/2009, pari ad
€. 68.797,87 (considerata l'ipotesi di calcolo che tiene conto della data di imputazione, e dunque di contabilizzazione, delle rimesse) a debito della correntista.
Le spese di entrambi i gradi vanno compensate – in ragione della reciproca soccombenza di parte attrice, che aveva proposto domanda di condanna della banca al pagamento di €. 542.122,05 – nella misura del 20% e poste, per il resto, a carico della stessa , soccombente in maggior misura (ne consegue il parziale Controparte_1 accoglimento del terzo motivo del gravame, afferente la regolamentazione delle spese).
Le spese della c.t.u. grafologica (resasi necessaria per il disconoscimento della firma
- operato dall'attrice - definitivamente accertata come autentica) rimangono a carico della mentre quelle afferenti le consulenze contabili Parte_3 vanno poste a carico di entrambe le parti, e precisamente, nella misura del 20% a carico della banca e dell'80% a carico di Parte_3
Le spese si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_4
[...
[...] avverso la sentenza n. 405/2024 in data del Tribunale di Caltagirone, ogni
[...] contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello proposto, ed in riforma della sentenza appellata, dichiara che il saldo contabile del rapporto di conto corrente n. 542900 alla data del 31/12/2009 era pari ad €. 68.797,87 a debito del correntista;
- Compensa nella misura del 20% le spese di entrambi i gradi, e condanna
[...]
a rifondere, in favore dell'appellante, il restante 80% Parte_3 che liquida, limitatamente alla detta quota, in €. 11.200,00 per compensi del giudizio di primo grado ed €. 11.200,00 per compensi del presente grado, oltre ad IVA, CPA
e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%. Pone definitivamente a carico di le spese della c.t.u. grafologica espletata nel Parte_3 Parte_3 giudizio di primo grado;
pone definitivamente a carico di Parte_1 nella misura del 20%, e a carico di nella Parte_3 misura del 80%, le spese delle c.t.u. contabili espletate nei due gradi del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
23 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE EST.
(EL UR)
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