Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 24/03/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2158/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2158/2024 promossa da:
(C.F .) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo
Borzonasca (C.F. ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo
Borzonasca (C.F. ed elettivamente domiciliato come in atti telematici C.F._2
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
pag. 1 di 6
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 26/02/2025. Nulla in punto di spese
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 13/11/2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in LI DI (MS) e che dall'unione è nata la figlia (il 13/11/2015), attualmente Per_1
minorenne. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
b) la IG.ra rimarrà ad abitare presso la casa coniugale, di sua proprietà, ubicata in La Spezia, Pt_1
alla Via Michele Rossi, n. 80, con tutti gli arredi che la compongono, insieme alla figlia minore , Per_1 sebbene quest'ultima venga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, come di seguito meglio specificato;
c) il IG. da atto di aver già lasciato la casa coniugale, asportando buona parte dei suoi CP_1
effetti personali, e di essersi trasferito in un'altra abitazione sita in La Spezia, alla Via Alfredo
Oldoini, n. 3;
d) la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano l'istruzione, l'educazione e la salute della figlia, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni;
e) quanto alle modalità di visita tra la figlia ed il genitore non collocatario, il padre potrà Per_1 vedere la figlia ogni volta che quest'ultima ne manifesti il desiderio, compatibilmente con gli impegni scolastici, sociali e le condizioni di salute della minore nonché con l'attività lavorativa del padre che
è soggetta a turnazione;
f) Solo in caso di disaccordo, in ogni caso, il padre potrà frequentare la minore alle seguenti condizioni minime generali:
- martedì e giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21:30;
pag. 2 di 6 - a week end alternati, dal sabato mattina fino alla domenica sera alle 21:00;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro quello del lunedì dell'LO e viceversa;
- per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale o eventualmente, previo accordo tra i genitori, trascorreranno la festività insieme;
- nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
g) i genitori concordano che si faranno carico nella misura del 50% delle spese straordinarie, purché previamente concordate e debitamente documentate. Nello specifico: libri scolastici ed altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico sportive, visite mediche specialistiche e comunque non coperte dal SSN, nonché delle spese relative a abbigliamento, materiale sportivo e tutte le spese ordinarie ma non correnti che si renderanno necessarie per la figlia, mentre, nulla dovrà essere versato mensilmente da un genitore all'altro a titolo di mantenimento ordinario per la minore, ma ciascuno provvederà direttamente al mantenimento della figlia quando l' avrà con sé.
Qualora per ragioni lavorative il padre (dipendente della Marina Militare) dovesse allontanarsi per un prolungato periodo di tempo e la minore rimanesse a carico di un solo genitore, il padre provvederà a versare a titolo di contributo al mantenimento mensile della figlia la somma di € 200,00
e comunque una somma in misura proporzionale al lasso di tempo di assenza del genitore;
h) i coniugi sono economicamente autosufficienti, e, pertanto, nulla è dovuto l'uno all'altro a titolo di mantenimento;
i) i coniugi hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica;
risulta ancora cointestato il C.C. n. 000103386224 aperto presso che gli stessi provvederanno ad CP_2
estinguere non appena avranno liquidato alcune spese di comune interesse, per poi dividere il restante importo in parti uguali;
l) i coniugi si prestano fin d'ora il reciproco consenso all'inserimento nel passaporto di ciascuno di loro del nominativo della figlia .” Per_1
All'udienza del 26/02/2025 il Giudice relatore ha proceduto a esperire -senza esito positivo- il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
pag. 3 di 6 Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse della minore, poiché garantiscono alla stessa un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per la figlia.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , unitisi Parte_1 Controparte_1
in matrimonio in LI DI (MS) in data 13/06/2015 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di LI DI (MS) dell'anno 2015, al n. 7 parte II, serie C, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“a) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
b) la IG.ra rimarrà ad abitare presso la casa coniugale, di sua proprietà, ubicata in La Spezia, Pt_1
alla Via Michele Rossi, n. 80, con tutti gli arredi che la compongono, insieme alla figlia minore , Per_1 sebbene quest'ultima venga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, come di seguito meglio specificato;
c) il IG. da atto di aver già lasciato la casa coniugale, asportando buona parte dei suoi CP_1
effetti personali, e di essersi trasferito in un'altra abitazione sita in La Spezia, alla Via Alfredo
Oldoini, n. 3;
pag. 4 di 6 d) la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano l'istruzione, l'educazione e la salute della figlia, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni;
e) quanto alle modalità di visita tra la figlia ed il genitore non collocatario, il padre potrà Per_1 vedere la figlia ogni volta che quest'ultima ne manifesti il desiderio, compatibilmente con gli impegni scolastici, sociali e le condizioni di salute della minore nonché con l'attività lavorativa del padre che
è soggetta a turnazione;
f) Solo in caso di disaccordo, in ogni caso, il padre potrà frequentare la minore alle seguenti condizioni minime generali:
- martedì e giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21:30;
- a week end alternati, dal sabato mattina fino alla domenica sera alle 21:00;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro quello del lunedì dell'LO e viceversa;
- per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale o eventualmente, previo accordo tra i genitori, trascorreranno la festività insieme;
- nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
g) i genitori concordano che si faranno carico nella misura del 50% delle spese straordinarie, purché previamente concordate e debitamente documentate. Nello specifico: libri scolastici ed altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico sportive, visite mediche specialistiche e comunque non coperte dal SSN, nonché delle spese relative a abbigliamento, materiale sportivo e tutte le spese ordinarie ma non correnti che si renderanno necessarie per la figlia, mentre, nulla dovrà essere versato mensilmente da un genitore all'altro a titolo di mantenimento ordinario per la minore, ma ciascuno provvederà direttamente al mantenimento della figlia quando l' avrà con sé.
Qualora per ragioni lavorative il padre (dipendente della Marina Militare) dovesse allontanarsi per un prolungato periodo di tempo e la minore rimanesse a carico di un solo genitore, il padre provvederà a versare a titolo di contributo al mantenimento mensile della figlia la somma di € 200,00
e comunque una somma in misura proporzionale al lasso di tempo di assenza del genitore;
pag. 5 di 6 h) i coniugi sono economicamente autosufficienti, e, pertanto, nulla è dovuto l'uno all'altro a titolo di mantenimento;
i) i coniugi hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica;
risulta ancora cointestato il C.C. n. 000103386224 aperto presso che gli stessi provvederanno ad CP_2
estinguere non appena avranno liquidato alcune spese di comune interesse, per poi dividere il restante importo in parti uguali;
l) i coniugi si prestano fin d'ora il reciproco consenso all'inserimento nel passaporto di ciascuno di loro del nominativo della figlia .” Per_1
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 06/03/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 6 di 6