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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 19/05/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 485/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 485/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. VITI ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
e dell'avv. MAZZEI ROBERTA;
ATTORE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. MARUZZI Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCA
CONVENUTO
Nonché contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
Fabrizio Fulceri
TERZO CHIAMATO
Sulle conclusioni precisate dall'attrice Parte_1
“Voglia il Tribunale, adito accertata la responsabilità del convenuto nella determinazione del CP_1 sinistro occorso all'attrice ex art. 2051 e in subordine ex art. 2043 c.c., condannare il medesimo a rifondere all'attrice ogni danno subito quantificato in €. 25.300,00 o nella somma diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia o provata all'esito della istruttoria comprensivo di danno alla persona biologico o temporaneo, danno morale, alla vita di relazione e comunque di ogni posta di danno pagina 1 di 10 presente e futura. spese mediche e a quelle per trattamenti presenti e futuri che si renderanno necessari e le spese di c.t.p. Con vittoria delle spese di lite”.
Sulle conclusioni precisate dal convenuto : Controparte_1
“Piaccia al Giudice designato nel merito accertare e dichiarare la unico responsabile del Parte_1
sinistro per cui è causa e così rigettare le domande proposte da parte attrice nei confronti del
[...]
poiché infondate in fatto e in diritto;
in subordine, qualora venissero accolte, anche Controparte_1 parzialmente, le domande dell'attrice dichiarare il tenuto ad essere Controparte_1
manlevato e rilevato indenne da in ordine alle domande avanzate Controparte_2 da parte attrice;
in ipotesi ulteriormente subordinata riconosciuto un concorso di colpa dell'attrice nonché del e di nella determinazione Controparte_1 Controparte_2 del sinistro, e così graduate le colpe tra tutte le parti in causa, ridurre l'entità del risarcimento ripartendo tra i soggetti ritenuti responsabili le rispettive quote di corresponsabilità anche ai fini dell'esercizio dell'azione di regresso tra condebitori solidali. Sempre con vittoria di spese e onorari”.
Sulle conclusioni precisate dalla terza chiamata : Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, contrariis reiectis
IN VIA PRELIMINARE
ACCERTARE E DICHIARARE il difetto di legittimazione passiva della terza chiamata per tutti i motivi illustrati nella narrativa del presente atto
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE
RIGETTARE le domande spiegate dall'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
NEL MERITO ED IN VIA DI SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande attoree
RIGETTARE le domande avanzate dal comune convenuto nei confronti della Controparte_3
;
[...]
pagina 2 di 10 NEL MERITO ED IN VIA ESTREMAMENTE SUBORDINATA
Nella non creduta ipotesi in cui venisse accertata e dichiarata una responsabilità, anche residuale e/o concorsuale della l'obbligo risarcitorio e/O, Controparte_4 comunque, l'obbligo di manleva della terza chiamata nei confronti del convenuto nella misura ed in relazione al grado di responsabilità accertato, anche in relazione al concorso colposo della danneggiata,
e comunque alla somma che Codesto Ill.mo Giudice riterrà di giustizia e comunque nei soli limiti della sua quota di pertinenza”.
OGGETTO: Azione di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2051 cc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto notificato in data 15 febbraio 2024, conveniva dinanzi al Tribunale di Parte_1
Livorno il , in persona del Sindaco pro – tempore, al fine di Controparte_1 vederne accertata la responsabilità, ai sensi degli artt. 2051 o 2043 c.c, in relazione all'infortunio occorsole in data 21 agosto 2022 nel tratto di strada che si immetteva in via del Cotone a CP_1
in cui riportava lesioni personali consistite in un trauma alla spalla destra con frattura della
[...] testa dell'omero per la caduta rovinosa a terra, a causa di un pericoloso avvallamento dell'asfalto, ritenuto poco visibile e, per l'effetto, ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, complessivamente quantificati in € 25.300,00 (o nella diversa somma ritenuta di giustizia), comprensivi anche delle spese mediche sostenute e quelle di CTP, oltre alla rifusione delle spese processuali.
Nello specifico, l'attrice deduceva che la richiesta di risarcimento del danno non veniva accolta dalla
Compagnia assicurativa del con la motivazione che il luogo dell'incidente era vicino alla CP_1
strada ove essa risiedeva e per il fatto che il manto stradale era stato precedentemente interessato dai lavori di manutenzione dell' , con la conseguenza che il non corretto livellamento del terreno era CP_2
causa ricollegabile a lavori di ripristino male eseguiti e, pertanto, non direttamente imputabili al
CP_1
A fondamento della domanda, rilevava che nel predetto tratto di strada il manto stradale in asfalto si presentava pressoché uniforme, ad eccezione del punto della caduta, in cui vi era un dislivello rispetto al resto del piano. All'uopo, richiamava il compendio fotografico allegato (foto n. 2 e 3) ove risultava pagina 3 di 10 percepibile l'ampiezza dell'avvallamento in quanto, a seguito di eventi atmosferici, si riempiva di acqua che rimaneva stagnante e che, al fine di renderlo visibile, il all'indomani della caduta, CP_1
aveva provveduto a colorare i margini con dei segni rosso / arancioni.
Proseguiva specificando che tale avvallamento non era direttamente percepibile neppure usando l'ordinaria diligenza, essendosi progressivamente formato all'esito di alcuni lavori durante i quali l'asfalto era stato rimosso e che, successivamente al loro ripristino, il piano di campagna aveva progressivamente ceduto rendendo il luogo insidioso per gli utenti, anche per quelli che conoscevano i luoghi, stante l'assenza di particolari sconnessioni che potessero suscitare un particolare grado di attenzione nell'utente.
Dalla consulenza medico – legale del fiduciario, dott.ssa emergeva un danno Persona_1 permanente all'integrità psico - fisica dell'infortunata nella misura del 7/8%, oltre ad un periodo di inabilità temporanea di 270 giorni, da ritenersi assoluta per i primi 60 giorni e parziale a decrescere al
75%, per i successivi 90 giorni, 50% per ulteriori 60 giorni, ed infine 25% per 60 giorni.
II. Con comparsa depositata in data 18 aprile 2024, si costituiva il Controparte_1
che contestava quanto ex adverso allegato e domandato opponendo, innanzitutto, in punto di
[...] an, l'insussistenza di qualsiasi responsabilità a proprio carico, per esser la verificazione del sinistro ascrivibile alla disattenzione dell'attrice la quale, in pieno giorno e in condizioni di ottima visibilità, non avrebbe prestato l'ordinaria diligenza e prudenza nel percorrere il tratto di strada in questione, pur conoscendone lo stato di dissesto ed, in ipotesi, ravvisava la responsabilità esclusiva o concorrente di
, quale ente gestore della rete idrica, nella causazione Controparte_2 dell'evento per aver posto delle riprese bituminose nel manto stradale interessato, a seguito di alcuni lavori di manutenzione svolti in prossimità della via del Cotone n.21, nonché per la presenza insidiosa del chiusino in ghisa ivi ubicato che, sporgendo da terra per circa 2 cm rispetto al manto stradale, aveva presumibilmente provocato l'infortunio alla Pt_1
Contestati, altresì, la valenza probatoria della documentazione medica prodotta e la quantificazione del danno rispetto all'entità delle reali lesioni subite, il concludeva per il rigetto della domanda CP_1
proposta e domandava il differimento della prima udienza di comparizione al fine di consentire la chiamata in causa del terzo dal quale chiedeva di essere manlevato e tenuto indenne in CP_2 ordine alle domande avanzate dall'attrice.
pagina 4 di 10 III. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva nell'intestato giudizio
[...]
che contestava ogni pretesa invocata dall'attrice ed ogni allegazione, sia Controparte_2 nell'an che nel quantum debeatur, ed eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine a qualsivoglia profilo di responsabilità, dedotto da parte convenuta, per difetto di prova del fatto storico e del nesso eziologico tra l'eventus damni occorso alla danneggiata e la condotta assunta dalla società terza chiamata.
A sostegno delle proprie ragioni, affermava come la colpa dell'evento dannoso fosse ascrivibile esclusivamente alla condotta di parte attrice la quale, pur essendo perfettamente a conoscenza dello stato dei luoghi, per risiedervi e per frequentarli quotidianamente, non aveva prestato la dovuta e richiesta diligenza al fine di evitare la caduta.
In particolare, sottolineava come dalla documentazione prodotta non si evinceva alcuna prova circa la presenza di avvallamenti e insidie tali da poter creare fonte di pericolo per gli utenti della strada, ad eccezione di un tratto di terreno che presentava aggiunta di bitume e una colorazione più accesa;
né tantomeno il richiamo ai lavori di manutenzione effettuati dalla società poteva considerarsi causa del sinistro, essendo intervenuti l'anno precedente alla caduta con i nuovi chiusini posti in opera correttamente e perfettamente a livello del manto stradale.
Specificava, altresì, che il punto in cui si era infortunata la era ben lontano dal chiusino Pt_1 CP_2
(come si evinceva dalle foto allegate) e, pertanto, fuori dall'area di competenza di quest'ultima con la conseguenza che, laddove si fossero verificati degli episodi di insidia determinati dal bitume gettato dalla stessa, sarebbe stato onere del quale custode ed ente proprietario della strada, intervenire CP_1
per ripristinarne la sicurezza.
Concludeva, infine, per il rigetto delle domande attoree e, in ogni caso, delle domande di manleva avanzate dal convenuto con richiesta in via subordinata, di limitare l'obbligo risarcitorio e/o di CP_1
manleva nella misura e nel grado di responsabilità accertato, anche in relazione al concorso colposo della danneggiata.
IV. Perfezionato il rituale scambio di memorie ai sensi dell'art. 171 ter cpc, la causa veniva istruita documentalmente stante la non necessità dell'ammissione di prove orali e di CTU medico legale richiesti dall'attrice, e trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 quinquies I comma cpc, all'udienza pagina 5 di 10 “cartolare” del 7 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea dev'essere rigettata.
Occorre, innanzitutto, rilevare come l'azione proposta debba essere inquadrata nell'alveo della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. L'attrice ha, infatti, dedotto la responsabilità dell' CP_5
nella qualità di custode e proprietario della strada pubblica, ove è avvenuto il sinistro.
Al riguardo, giova evidenziare come tale fattispecie riveste carattere oggettivo, e non presunto, atteso che, per la sua configurazione, è sufficiente dimostrare da parte dell'attore il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta invece l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude tale nesso eziologico ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227 I comma c.c, e che dev'essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr. Cass.Civ. Sez. III 06.09.2023 n. 26013).
Il principio giurisprudenziale appena evocato sancisce l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento risiede su elementi di fatto individuati tanto in positivo – la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita – quanto in negativo -l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità considera tale fattispecie applicabile anche agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito, stabilendo che “l'Ente proprietario (o gestore) della strada si presume responsabile, ai sensi dell'art.2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione” (C. Cass., Sez. III, 12/4/2013, n.8935; v. poi Cass. 18753/2017 11526/2017; Cass.
7805/2017; Cass. 1677/2016; Cass. 9547/2015; Cass. 1896/2015); tuttavia, nell'ottica di superamento dell'anzidetta presunzione, essa ha inoltre affermato che l'amministrazione è liberata dalla responsabilità ex art.2051 c.c. laddove “dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più pagina 6 di 10 diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (C. Cass., Sez. VI, 27/3/2017, n.
7805).
Nello specifico, il cd. caso fortuito non consiste nella dimostrazione della diligenza del custode (ossia dell'assenza di colpa), bensì nell'individuazione di una causa esterna interruttiva, non imputabile al custode, sia essa un fatto naturale, il comportamento di un terzo o il fatto dello stesso danneggiato (in tal senso ex plurimis, sent. Cass 9.11.2005, n. 21684; sent. Cass. 28.11.2007 n. 24739).
Secondo un autorevole approdo giurisprudenziale, proprio il fatto dello stesso danneggiato può assurgere, in considerazione di alcune caratteristiche della condotta tenuta, a fattore interruttivo del descritto nesso causale :“Il proprietario di una strada non è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. degli infortuni occorsi ai fruitori di quest'ultima, ove sia provata l'elisione del nesso causale tra la cosa e l'evento, quale può aversi, in un contesto di rigoroso rispetto di eventuali normative esistenti o comunque di una concreta configurazione della cosa in condizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori avveduti e prudenti, nell'eventualità di accadimenti imprevedibili ed ascrivibili al fatto del danneggiato stesso – tra i quali una sua imperizia o imprudenza […].” Tale condotta, pertanto, per poter assurgere alla descritta valenza interruttiva, deve assumere un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, “il che si verifica quando il fatto del terzo, o del danneggiato, si atteggi - sulla base di tutti gli elementi della fattispecie concreta - in termini di autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità; così da risultare in definitiva idoneo a produrre da solo l'evento lesivo, cioè escludendo fattori causali concorrenti” (così Cassazione Sezione
III Civile, 18/09/2015, n. 18317, in fattispecie afferente a responsabilità di un Comune ex art. 2051
c.c).
CP_ Tanto brevemente premesso, ritiene il Tribunale che, al di là delle questioni insorte tra l' convenuto e la società terza chiamata sulla relazione qualificata di custodia con la res (la presenza dell'avvallamento sul manto stradale in via del Cotone 21 a , l'attrice non abbia Controparte_1 provato il nesso causale tra l'evento dannoso e le lesioni patite.
Al riguardo, si evidenzia che secondo i principi generali sull'onere della prova, chi agisce in giudizio ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda secondo quanto stabilito dall'art. 2967 c.c.
Nella fattispecie, sebbene possa ritenersi provato il fatto storico nella sua interezza, ossia che pagina 7 di 10 sia caduta per una sconnessione presente sull'asfalto, nelle circostanze di tempo e Parte_1
di luogo descritte nella documentazione medica e nella relazione di servizio della Polizia locale versate in atti, non può parimenti ritenersi assolto l'onere probatorio sull'esistenza del nesso causale materiale tra il fatto e le lesioni subite, in quanto il fatto, ovvero l'infortunio, è riconducibile alla esclusiva responsabilità e colpa dell'attrice.
Risulta, infatti, pacifica la circostanza che l'attrice risiedesse all'epoca dei fatti in via del Cotone n.21, teatro dell'incidente, con la conseguenza che può essere ritenuto un dato certo, in base a comuni regole di esperienza ai sensi dell'art. 115 II comma cpc, la perfetta conoscenza o conoscibilità da parte dell'attrice dell'anomalia stradale, tra l'altro ben visibile e percepibile, essendosi l'incidente verificato nel mese di agosto, nel tardo pomeriggio e in una zona caratterizzata da una vistosa ripresa del manto bituminosa, rispetto al resto del piano di calpestio, sia per il fatto che l'attrice abitava nelle immediate vicinanze rispetto al punto della caduta e quindi frequentava quotidianamente quel tratto di strada.
La presenza dell'anomalia stradale sul tratto di terreno interessato trova conferma anche nella relazione di servizio dei Vigili i quali, una volta giunti in loco, constatavano “la presenza di un vistoso avvallamento del manto stradale nonchè di un tombino sporgente della rete idrica pubblica gestita da di Livorno, si presume che l'avvallamento sia stato causato da un assestamento del materiale CP_6 utilizzato per la riparazione della sottostante rete idrica” (doc n. 3 allegato alla comparsa di costituzione del . Controparte_1
In ragione della visibilità dell'insidia e della conoscenza della stessa da parte dell'attrice, appare quindi del tutto evidente l'abnormità del comportamento tenuto dalla parte danneggiata, che ha causato in via esclusiva la produzione dell'evento dannoso.
Dalle considerazioni di cui sopra non può che discendere l'accertamento della piena ed esclusiva responsabilità della ella verificazione del sinistro occorsole. Parte_1
Sul punto, si rammenta come la Suprema Corte abbia affermato che “in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cass. n. 11946 pagina 8 di 10 del 16/05/2013).
Ed ancora, “in tema di danni causati da una caduta provocata dal dissesto di un marciapiede, la presenza di illuminazione nel tratto di strada oggetto del sinistro, la intrinseca staticità dell'anomalia e le condizioni della stessa, tali da renderla agevolmente percepibile in quanto ampia e non occultata da ostacoli, sono elementi che obiettivamente impongono al danneggiato un dovere di ragionevole cautela, sicché può ritenersi che la caduta sia occorsa a causa della imprudenza e distrazione del danneggiato e sia unicamente da ascrivere alla sua condotta idonea, invero, a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia, per le stesse ragioni, ai sensi dell'art. 2043 c.c” (così Cass. Civ. sez. III, ord. 02/11/2023 n. 30394).
Il rigetto della domanda attorea porta conseguentemente all'assorbimento della domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti della società terza chiamata . CP_1 CP_2
Venendo ad analizzare l'astratta fondatezza della domanda di garanzia spiegata dall'ente comunale nei confronti di al fine della regolazione delle spese processuali, occorre evidenziare come la CP_2
chiamata in garanzia sia del tutto infondata.
A pagina 5 della comparsa di risposta il in modo assai generico, ha dedotto che la CP_1
responsabilità del sinistro doveva essere, in via subordinata, addebitata ad Controparte_7
, che gestiva la rete di acqua pubblica e che aveva eseguito dei lavori in Piazza della
[...]
Vittoria in modo errato e tale da lasciare la strada in condizioni pericolose con un “chiusino” sporgente rispetto al manto stradale.
Cont Sul punto deduce a pagina 7 che aveva eseguito, in corrispondenza dell'inizio della via del
Cotone, un intervento di riparazione di una perdita idrica, risalente al 29 luglio 2021 e quindi ad oltre un anno prima rispetto all'infortunio dell'attrice.
Le deduzioni sono tutte estremamente generiche.
Occorre richiamare il disposto dell'art. 14 del Codice della Strada (D.Lgs. n.285/1992) a mente del quale gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono alla manutenzione delle strade e delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi.
Il proprietario della strada, non può chiamare in garanzia soggetti terzi che hanno eseguito CP_1
lavori sulla strada in epoca precedente sia perché la sicurezza della strada è rimessa all'ente pagina 9 di 10 proprietario sia perché può ritenersi in via presuntiva che eventuali lavori stradali siano stati appaltati e poi siano stati anche collaudati e accettati ai sensi dell'art. 116 III comma D. Lgs. n.36/2023 (codice dei contratti pubblici) o in base alla analoga disciplina vigente ratione temporis.
Se l'opera appaltata è stata accettata, ogni condizione della strada rientra nella responsabilità dell'ente proprietario.
soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese Parte_1
di lite a favore di spese che vengono liquidate nella misura di euro Controparte_1
3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione Controparte_1
delle spese di lite a favore di , spese che vengono liquidate nella Controparte_2
misura di euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
, nonché contro , ogni Controparte_1 Controparte_2
diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
respinge la domanda di Parte_1
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali al Parte_1 [...]
la somma di euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese Controparte_1
generali, IVA e CPA come per legge;
condanna il a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Controparte_1 [...]
la somma di euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso Controparte_2
delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 19 maggio 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 485/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. VITI ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
e dell'avv. MAZZEI ROBERTA;
ATTORE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. MARUZZI Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCA
CONVENUTO
Nonché contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
Fabrizio Fulceri
TERZO CHIAMATO
Sulle conclusioni precisate dall'attrice Parte_1
“Voglia il Tribunale, adito accertata la responsabilità del convenuto nella determinazione del CP_1 sinistro occorso all'attrice ex art. 2051 e in subordine ex art. 2043 c.c., condannare il medesimo a rifondere all'attrice ogni danno subito quantificato in €. 25.300,00 o nella somma diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia o provata all'esito della istruttoria comprensivo di danno alla persona biologico o temporaneo, danno morale, alla vita di relazione e comunque di ogni posta di danno pagina 1 di 10 presente e futura. spese mediche e a quelle per trattamenti presenti e futuri che si renderanno necessari e le spese di c.t.p. Con vittoria delle spese di lite”.
Sulle conclusioni precisate dal convenuto : Controparte_1
“Piaccia al Giudice designato nel merito accertare e dichiarare la unico responsabile del Parte_1
sinistro per cui è causa e così rigettare le domande proposte da parte attrice nei confronti del
[...]
poiché infondate in fatto e in diritto;
in subordine, qualora venissero accolte, anche Controparte_1 parzialmente, le domande dell'attrice dichiarare il tenuto ad essere Controparte_1
manlevato e rilevato indenne da in ordine alle domande avanzate Controparte_2 da parte attrice;
in ipotesi ulteriormente subordinata riconosciuto un concorso di colpa dell'attrice nonché del e di nella determinazione Controparte_1 Controparte_2 del sinistro, e così graduate le colpe tra tutte le parti in causa, ridurre l'entità del risarcimento ripartendo tra i soggetti ritenuti responsabili le rispettive quote di corresponsabilità anche ai fini dell'esercizio dell'azione di regresso tra condebitori solidali. Sempre con vittoria di spese e onorari”.
Sulle conclusioni precisate dalla terza chiamata : Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, contrariis reiectis
IN VIA PRELIMINARE
ACCERTARE E DICHIARARE il difetto di legittimazione passiva della terza chiamata per tutti i motivi illustrati nella narrativa del presente atto
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE
RIGETTARE le domande spiegate dall'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
NEL MERITO ED IN VIA DI SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande attoree
RIGETTARE le domande avanzate dal comune convenuto nei confronti della Controparte_3
;
[...]
pagina 2 di 10 NEL MERITO ED IN VIA ESTREMAMENTE SUBORDINATA
Nella non creduta ipotesi in cui venisse accertata e dichiarata una responsabilità, anche residuale e/o concorsuale della l'obbligo risarcitorio e/O, Controparte_4 comunque, l'obbligo di manleva della terza chiamata nei confronti del convenuto nella misura ed in relazione al grado di responsabilità accertato, anche in relazione al concorso colposo della danneggiata,
e comunque alla somma che Codesto Ill.mo Giudice riterrà di giustizia e comunque nei soli limiti della sua quota di pertinenza”.
OGGETTO: Azione di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2051 cc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto notificato in data 15 febbraio 2024, conveniva dinanzi al Tribunale di Parte_1
Livorno il , in persona del Sindaco pro – tempore, al fine di Controparte_1 vederne accertata la responsabilità, ai sensi degli artt. 2051 o 2043 c.c, in relazione all'infortunio occorsole in data 21 agosto 2022 nel tratto di strada che si immetteva in via del Cotone a CP_1
in cui riportava lesioni personali consistite in un trauma alla spalla destra con frattura della
[...] testa dell'omero per la caduta rovinosa a terra, a causa di un pericoloso avvallamento dell'asfalto, ritenuto poco visibile e, per l'effetto, ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, complessivamente quantificati in € 25.300,00 (o nella diversa somma ritenuta di giustizia), comprensivi anche delle spese mediche sostenute e quelle di CTP, oltre alla rifusione delle spese processuali.
Nello specifico, l'attrice deduceva che la richiesta di risarcimento del danno non veniva accolta dalla
Compagnia assicurativa del con la motivazione che il luogo dell'incidente era vicino alla CP_1
strada ove essa risiedeva e per il fatto che il manto stradale era stato precedentemente interessato dai lavori di manutenzione dell' , con la conseguenza che il non corretto livellamento del terreno era CP_2
causa ricollegabile a lavori di ripristino male eseguiti e, pertanto, non direttamente imputabili al
CP_1
A fondamento della domanda, rilevava che nel predetto tratto di strada il manto stradale in asfalto si presentava pressoché uniforme, ad eccezione del punto della caduta, in cui vi era un dislivello rispetto al resto del piano. All'uopo, richiamava il compendio fotografico allegato (foto n. 2 e 3) ove risultava pagina 3 di 10 percepibile l'ampiezza dell'avvallamento in quanto, a seguito di eventi atmosferici, si riempiva di acqua che rimaneva stagnante e che, al fine di renderlo visibile, il all'indomani della caduta, CP_1
aveva provveduto a colorare i margini con dei segni rosso / arancioni.
Proseguiva specificando che tale avvallamento non era direttamente percepibile neppure usando l'ordinaria diligenza, essendosi progressivamente formato all'esito di alcuni lavori durante i quali l'asfalto era stato rimosso e che, successivamente al loro ripristino, il piano di campagna aveva progressivamente ceduto rendendo il luogo insidioso per gli utenti, anche per quelli che conoscevano i luoghi, stante l'assenza di particolari sconnessioni che potessero suscitare un particolare grado di attenzione nell'utente.
Dalla consulenza medico – legale del fiduciario, dott.ssa emergeva un danno Persona_1 permanente all'integrità psico - fisica dell'infortunata nella misura del 7/8%, oltre ad un periodo di inabilità temporanea di 270 giorni, da ritenersi assoluta per i primi 60 giorni e parziale a decrescere al
75%, per i successivi 90 giorni, 50% per ulteriori 60 giorni, ed infine 25% per 60 giorni.
II. Con comparsa depositata in data 18 aprile 2024, si costituiva il Controparte_1
che contestava quanto ex adverso allegato e domandato opponendo, innanzitutto, in punto di
[...] an, l'insussistenza di qualsiasi responsabilità a proprio carico, per esser la verificazione del sinistro ascrivibile alla disattenzione dell'attrice la quale, in pieno giorno e in condizioni di ottima visibilità, non avrebbe prestato l'ordinaria diligenza e prudenza nel percorrere il tratto di strada in questione, pur conoscendone lo stato di dissesto ed, in ipotesi, ravvisava la responsabilità esclusiva o concorrente di
, quale ente gestore della rete idrica, nella causazione Controparte_2 dell'evento per aver posto delle riprese bituminose nel manto stradale interessato, a seguito di alcuni lavori di manutenzione svolti in prossimità della via del Cotone n.21, nonché per la presenza insidiosa del chiusino in ghisa ivi ubicato che, sporgendo da terra per circa 2 cm rispetto al manto stradale, aveva presumibilmente provocato l'infortunio alla Pt_1
Contestati, altresì, la valenza probatoria della documentazione medica prodotta e la quantificazione del danno rispetto all'entità delle reali lesioni subite, il concludeva per il rigetto della domanda CP_1
proposta e domandava il differimento della prima udienza di comparizione al fine di consentire la chiamata in causa del terzo dal quale chiedeva di essere manlevato e tenuto indenne in CP_2 ordine alle domande avanzate dall'attrice.
pagina 4 di 10 III. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva nell'intestato giudizio
[...]
che contestava ogni pretesa invocata dall'attrice ed ogni allegazione, sia Controparte_2 nell'an che nel quantum debeatur, ed eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine a qualsivoglia profilo di responsabilità, dedotto da parte convenuta, per difetto di prova del fatto storico e del nesso eziologico tra l'eventus damni occorso alla danneggiata e la condotta assunta dalla società terza chiamata.
A sostegno delle proprie ragioni, affermava come la colpa dell'evento dannoso fosse ascrivibile esclusivamente alla condotta di parte attrice la quale, pur essendo perfettamente a conoscenza dello stato dei luoghi, per risiedervi e per frequentarli quotidianamente, non aveva prestato la dovuta e richiesta diligenza al fine di evitare la caduta.
In particolare, sottolineava come dalla documentazione prodotta non si evinceva alcuna prova circa la presenza di avvallamenti e insidie tali da poter creare fonte di pericolo per gli utenti della strada, ad eccezione di un tratto di terreno che presentava aggiunta di bitume e una colorazione più accesa;
né tantomeno il richiamo ai lavori di manutenzione effettuati dalla società poteva considerarsi causa del sinistro, essendo intervenuti l'anno precedente alla caduta con i nuovi chiusini posti in opera correttamente e perfettamente a livello del manto stradale.
Specificava, altresì, che il punto in cui si era infortunata la era ben lontano dal chiusino Pt_1 CP_2
(come si evinceva dalle foto allegate) e, pertanto, fuori dall'area di competenza di quest'ultima con la conseguenza che, laddove si fossero verificati degli episodi di insidia determinati dal bitume gettato dalla stessa, sarebbe stato onere del quale custode ed ente proprietario della strada, intervenire CP_1
per ripristinarne la sicurezza.
Concludeva, infine, per il rigetto delle domande attoree e, in ogni caso, delle domande di manleva avanzate dal convenuto con richiesta in via subordinata, di limitare l'obbligo risarcitorio e/o di CP_1
manleva nella misura e nel grado di responsabilità accertato, anche in relazione al concorso colposo della danneggiata.
IV. Perfezionato il rituale scambio di memorie ai sensi dell'art. 171 ter cpc, la causa veniva istruita documentalmente stante la non necessità dell'ammissione di prove orali e di CTU medico legale richiesti dall'attrice, e trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 quinquies I comma cpc, all'udienza pagina 5 di 10 “cartolare” del 7 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea dev'essere rigettata.
Occorre, innanzitutto, rilevare come l'azione proposta debba essere inquadrata nell'alveo della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. L'attrice ha, infatti, dedotto la responsabilità dell' CP_5
nella qualità di custode e proprietario della strada pubblica, ove è avvenuto il sinistro.
Al riguardo, giova evidenziare come tale fattispecie riveste carattere oggettivo, e non presunto, atteso che, per la sua configurazione, è sufficiente dimostrare da parte dell'attore il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta invece l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude tale nesso eziologico ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227 I comma c.c, e che dev'essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr. Cass.Civ. Sez. III 06.09.2023 n. 26013).
Il principio giurisprudenziale appena evocato sancisce l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento risiede su elementi di fatto individuati tanto in positivo – la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita – quanto in negativo -l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità considera tale fattispecie applicabile anche agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito, stabilendo che “l'Ente proprietario (o gestore) della strada si presume responsabile, ai sensi dell'art.2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione” (C. Cass., Sez. III, 12/4/2013, n.8935; v. poi Cass. 18753/2017 11526/2017; Cass.
7805/2017; Cass. 1677/2016; Cass. 9547/2015; Cass. 1896/2015); tuttavia, nell'ottica di superamento dell'anzidetta presunzione, essa ha inoltre affermato che l'amministrazione è liberata dalla responsabilità ex art.2051 c.c. laddove “dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più pagina 6 di 10 diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (C. Cass., Sez. VI, 27/3/2017, n.
7805).
Nello specifico, il cd. caso fortuito non consiste nella dimostrazione della diligenza del custode (ossia dell'assenza di colpa), bensì nell'individuazione di una causa esterna interruttiva, non imputabile al custode, sia essa un fatto naturale, il comportamento di un terzo o il fatto dello stesso danneggiato (in tal senso ex plurimis, sent. Cass 9.11.2005, n. 21684; sent. Cass. 28.11.2007 n. 24739).
Secondo un autorevole approdo giurisprudenziale, proprio il fatto dello stesso danneggiato può assurgere, in considerazione di alcune caratteristiche della condotta tenuta, a fattore interruttivo del descritto nesso causale :“Il proprietario di una strada non è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. degli infortuni occorsi ai fruitori di quest'ultima, ove sia provata l'elisione del nesso causale tra la cosa e l'evento, quale può aversi, in un contesto di rigoroso rispetto di eventuali normative esistenti o comunque di una concreta configurazione della cosa in condizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori avveduti e prudenti, nell'eventualità di accadimenti imprevedibili ed ascrivibili al fatto del danneggiato stesso – tra i quali una sua imperizia o imprudenza […].” Tale condotta, pertanto, per poter assurgere alla descritta valenza interruttiva, deve assumere un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, “il che si verifica quando il fatto del terzo, o del danneggiato, si atteggi - sulla base di tutti gli elementi della fattispecie concreta - in termini di autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità; così da risultare in definitiva idoneo a produrre da solo l'evento lesivo, cioè escludendo fattori causali concorrenti” (così Cassazione Sezione
III Civile, 18/09/2015, n. 18317, in fattispecie afferente a responsabilità di un Comune ex art. 2051
c.c).
CP_ Tanto brevemente premesso, ritiene il Tribunale che, al di là delle questioni insorte tra l' convenuto e la società terza chiamata sulla relazione qualificata di custodia con la res (la presenza dell'avvallamento sul manto stradale in via del Cotone 21 a , l'attrice non abbia Controparte_1 provato il nesso causale tra l'evento dannoso e le lesioni patite.
Al riguardo, si evidenzia che secondo i principi generali sull'onere della prova, chi agisce in giudizio ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda secondo quanto stabilito dall'art. 2967 c.c.
Nella fattispecie, sebbene possa ritenersi provato il fatto storico nella sua interezza, ossia che pagina 7 di 10 sia caduta per una sconnessione presente sull'asfalto, nelle circostanze di tempo e Parte_1
di luogo descritte nella documentazione medica e nella relazione di servizio della Polizia locale versate in atti, non può parimenti ritenersi assolto l'onere probatorio sull'esistenza del nesso causale materiale tra il fatto e le lesioni subite, in quanto il fatto, ovvero l'infortunio, è riconducibile alla esclusiva responsabilità e colpa dell'attrice.
Risulta, infatti, pacifica la circostanza che l'attrice risiedesse all'epoca dei fatti in via del Cotone n.21, teatro dell'incidente, con la conseguenza che può essere ritenuto un dato certo, in base a comuni regole di esperienza ai sensi dell'art. 115 II comma cpc, la perfetta conoscenza o conoscibilità da parte dell'attrice dell'anomalia stradale, tra l'altro ben visibile e percepibile, essendosi l'incidente verificato nel mese di agosto, nel tardo pomeriggio e in una zona caratterizzata da una vistosa ripresa del manto bituminosa, rispetto al resto del piano di calpestio, sia per il fatto che l'attrice abitava nelle immediate vicinanze rispetto al punto della caduta e quindi frequentava quotidianamente quel tratto di strada.
La presenza dell'anomalia stradale sul tratto di terreno interessato trova conferma anche nella relazione di servizio dei Vigili i quali, una volta giunti in loco, constatavano “la presenza di un vistoso avvallamento del manto stradale nonchè di un tombino sporgente della rete idrica pubblica gestita da di Livorno, si presume che l'avvallamento sia stato causato da un assestamento del materiale CP_6 utilizzato per la riparazione della sottostante rete idrica” (doc n. 3 allegato alla comparsa di costituzione del . Controparte_1
In ragione della visibilità dell'insidia e della conoscenza della stessa da parte dell'attrice, appare quindi del tutto evidente l'abnormità del comportamento tenuto dalla parte danneggiata, che ha causato in via esclusiva la produzione dell'evento dannoso.
Dalle considerazioni di cui sopra non può che discendere l'accertamento della piena ed esclusiva responsabilità della ella verificazione del sinistro occorsole. Parte_1
Sul punto, si rammenta come la Suprema Corte abbia affermato che “in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cass. n. 11946 pagina 8 di 10 del 16/05/2013).
Ed ancora, “in tema di danni causati da una caduta provocata dal dissesto di un marciapiede, la presenza di illuminazione nel tratto di strada oggetto del sinistro, la intrinseca staticità dell'anomalia e le condizioni della stessa, tali da renderla agevolmente percepibile in quanto ampia e non occultata da ostacoli, sono elementi che obiettivamente impongono al danneggiato un dovere di ragionevole cautela, sicché può ritenersi che la caduta sia occorsa a causa della imprudenza e distrazione del danneggiato e sia unicamente da ascrivere alla sua condotta idonea, invero, a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia, per le stesse ragioni, ai sensi dell'art. 2043 c.c” (così Cass. Civ. sez. III, ord. 02/11/2023 n. 30394).
Il rigetto della domanda attorea porta conseguentemente all'assorbimento della domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti della società terza chiamata . CP_1 CP_2
Venendo ad analizzare l'astratta fondatezza della domanda di garanzia spiegata dall'ente comunale nei confronti di al fine della regolazione delle spese processuali, occorre evidenziare come la CP_2
chiamata in garanzia sia del tutto infondata.
A pagina 5 della comparsa di risposta il in modo assai generico, ha dedotto che la CP_1
responsabilità del sinistro doveva essere, in via subordinata, addebitata ad Controparte_7
, che gestiva la rete di acqua pubblica e che aveva eseguito dei lavori in Piazza della
[...]
Vittoria in modo errato e tale da lasciare la strada in condizioni pericolose con un “chiusino” sporgente rispetto al manto stradale.
Cont Sul punto deduce a pagina 7 che aveva eseguito, in corrispondenza dell'inizio della via del
Cotone, un intervento di riparazione di una perdita idrica, risalente al 29 luglio 2021 e quindi ad oltre un anno prima rispetto all'infortunio dell'attrice.
Le deduzioni sono tutte estremamente generiche.
Occorre richiamare il disposto dell'art. 14 del Codice della Strada (D.Lgs. n.285/1992) a mente del quale gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono alla manutenzione delle strade e delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi.
Il proprietario della strada, non può chiamare in garanzia soggetti terzi che hanno eseguito CP_1
lavori sulla strada in epoca precedente sia perché la sicurezza della strada è rimessa all'ente pagina 9 di 10 proprietario sia perché può ritenersi in via presuntiva che eventuali lavori stradali siano stati appaltati e poi siano stati anche collaudati e accettati ai sensi dell'art. 116 III comma D. Lgs. n.36/2023 (codice dei contratti pubblici) o in base alla analoga disciplina vigente ratione temporis.
Se l'opera appaltata è stata accettata, ogni condizione della strada rientra nella responsabilità dell'ente proprietario.
soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese Parte_1
di lite a favore di spese che vengono liquidate nella misura di euro Controparte_1
3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione Controparte_1
delle spese di lite a favore di , spese che vengono liquidate nella Controparte_2
misura di euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
, nonché contro , ogni Controparte_1 Controparte_2
diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
respinge la domanda di Parte_1
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali al Parte_1 [...]
la somma di euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese Controparte_1
generali, IVA e CPA come per legge;
condanna il a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Controparte_1 [...]
la somma di euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso Controparte_2
delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 19 maggio 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
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