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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Maria Ilaria Romano - Giudice rel. –
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10198 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata Napoli il 25/01/1976, C.F. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Roberta FOGLIA MANZILLO presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...], C.F. ; Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Roberta Foglia Manzillo presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/05/2024 e esponevano di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in POZZUOLI il 30/05/2008 e che dalla loro unione era nato il figlio
( nato a [...] il [...]); rappresentavano la volontà di separarsi in quanto Per_1
vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo di mutuo rispetto;
2) La casa coniugale, di proprietà della moglie, sita in Napoli alla Via Domenico Fontana n.ro 194, viene assegnata alla sig.ra con i Parte_1
beni e gli arredi ivi contenuti;
il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione , all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni , capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé ; 4) Il padre nel preminente interesse del minore trascorrerà con il padre : • due pomeriggi infrasettimanali e precisamente il martedì e il giovedì dall'uscita della scuola fino alle 19,00 con la possibilità di aggiungere anche un altro pomeriggio previo accordo tra le parti;
• un fine settimana alternato dal sabato mattina alle ore
12,00 fino alla domenica alle ore 19,00, con possibilità di modificare gli orari di comune accordo tra le parti in considerazione delle esigenze del minore;
• nel periodo estivo: 10 giorni e precisamente 7 giorni consecutivi nel mese di agosto, il cui periodo preciso verrà concordato entro il 31 maggio di ogni anno tra i genitori così come anche i restanti 3 giorni da trascorrere consecutivamente nel mese di luglio e settembre;
- il giorno della Vigilia di Natale e il giorno di
Natale ad anni alterni con ciascun genitore, così anche il 31 dicembre e il 1 dell'anno ad anni alterni con ciascun genitore, inoltre previo accordo tra le parti 3 giorni consecutivi nel periodo
Natalizio da individuare nei giorni dal 26 dicembre al 30 dicembre e dal 2 gennaio al 6 gennaio;
tre giorni consecutivi durante le vacanze Pasquali, comprendenti sia il giorno di Pasqua che la
Pasquetta ad anni alterni con ciascun genitore;
5. il Sig. , ad avvenuto deposito della CP_1
pronuncia della separazione da parte del Tribunale di Napoli, si obbliga a corrispondere a titolo di concorso per il mantenimento del figlio la somma di €.775,00 mensili ( si precisa che Per_1
l'importo di €475,00 la Sig.ra lo utilizzerà per pagare il mutuo acceso Banca Intesa San Pt_1
Paolo a copertura della metà del mutuo identificato con numero 75452166 stipulato in data
21/12/2009 ) il giorno 13 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra acceso su Parte_1
Banca Intesa il cui Iban è il seguente: [...];
6. il sig. in CP_1
ogni caso anche ad accertata autonomia ed autosufficienza del figlio continuerà a Per_1
2 versare alla sig.ra l'importo di €.475,00 fino alla data di estinzione del mutuo, perché Pt_1 tanto se n'è tenuto conto ai fini della separazione per riequilibrare i rapporti patrimoniali tra le parti;
7. Riguardo l'Assegno Unico spettante al minore continuerà ad essere percepito Per_1
solo dalla Sig.ra al 100%;
8. il sig. contribuirà al 50% delle spese Parte_1 CP_1
straordinarie occorrenti per il figlio con le modalità e i termini di cui al Protocollo del Per_1
Tribunale di Napoli con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli n.ro 1593/2018 del
07/03/2018 che si allega formando un corpo unico al presente atto;”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e sono rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre gli stessi a fondamento della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e (atto Parte_1 Controparte_1
n.23 , parte II , S. B , sez. Q, reg. Atti Matrimonio anno 2008);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POZZUOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 29.11.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Ilaria Romano Dott.ssa Carla Hubler
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