Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 09/05/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 65/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SPOLETO
Sezione lavoro in persona del Giudice del lavoro, Dott.ssa Marta D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 65 del registro generale lavoro per l'anno 2020
TRA
rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Sabrina Parte_1
Saccomanni
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Angelo Pandolfo
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso (telematicamente) depositato e ritualmente notificato, il ricorrente ha adìto il Tribunale di Spoleto, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo di: “
1. Accertare e dichiarare la responsabilità di , ora , in persona del legale Controparte_2 CP_1 rappresentante pro tempore, nell'insorgenza delle malattie professionali contratte dal Sig. per tutti i motivi indicati, a seguito della violazione dell'art. 2087 c.c e della Parte_1
normativa citata in narrativa, 2. condannare , ora , in Controparte_2 CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, all'integrale risarcimento, in favore del Sig.
, di tutti danni non patrimoniali – ivi compreso il danno biologico, il danno Parte_1
morale, il danno esistenziale, - dal medesimo subiti e subendi, da quantificarsi nella somma
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3. in ogni caso con vittoria di spese, e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CIS come per legge”.
A fondamento delle sue domande, il ricorrente ha ricostruito la sua storia lavorativa alle dipendenze di , ora le mansioni espletate, Controparte_2 Controparte_1
manutenzione di apparecchiature elettriche e di motori, che comportavano la manipolazione diretta di materiali contenenti amianto, sostanza che comportava anche un inquinamento ambientale da fibre di amianto dell'unico ambiente di lavoro in cui il ricorrente prestava attività lavorativa. A seguito della “prolungata e massiccia esposizione all'amianto” il ricorrente ha contratto la patologia indicata in ricorso di cui l' ha riconosciuto CP_3
l'eziologia lavorativa.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la Società convenuta, per far valere il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, contestare le domande del ricorrente in quanto inammissibili e/o infondate, nel merito. Ha ricostruito la storia lavorativa del ricorrente e gli interventi effettuati nel tempo sul sito di lavoro del ricorrente. Ha argomentato poi in punto di inammissibilità della domanda del ricorrente di risarcimento del danno biologico, che sarebbe generica ed indeterminata, oltre che del tutto sfornita di prova;
ugualmente generica, e dunque inammissibile, sarebbe la domanda relativa alla richiesta di pagamento dell'asserito danno morale subìto, domanda in ogni caso anch'essa non provata.
Ha quindi concluso chiedendo di: “in via preliminare, - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società ; - in ogni caso, dichiarare la domanda Controparte_1
del ricorrente inammissibile in quanto generica;
Nel merito: - rigettare la domanda proposta con il ricorso introduttivo in quanto infondata, in fatto ed in diritto - in subordine, accertare il minor importo da liquidare. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Dai procuratori delle parti venivano chiesti alcuni rinvii.
L'esperito, dal Giudice, tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 420 c.p.c., aveva esito negativo.
1. Nel merito
1.1. Sulla mancata responsabilità di parte resistente per ambiente di lavoro insalubre
e conseguente difetto di legittimazione passiva - non sussiste Con ordinanza del 10.10.2022, il Giudice, letti tutti gli atti e i documenti di causa, decideva sulle istanze istruttorie formulate dalle parti, con le limitazioni e specificazioni nell'ordinanza stessa indicate, riservando, all'esito dell'istruttoria orale, sulle richieste, formulate da parte ricorrente, di C.T.U..
Veniva, quindi, svolta istruttoria orale.
I testi escussi confermavano il lavoro prestato dal ricorrente, le modalità operative, la presenza di amianto, l'assenza o in ogni caso la non adeguatezza dei DPI in dotazione: così il teste (escusso, sugli ammessi capitoli del ricorso, all'udienza del 2.3.2023): Testimone_1
“Conosco il ricorrente perché siamo stati colleghi di lavoro. Negli ultimi anni abbiamo lavorato proprio insieme. Io ho iniziato a lavorare nel 1970,1971, al deposito locomotive
Milano centrale. Alle Grandi officine sono arrivato nel 1982. Cap. 2 pag. 1 ): sì, anche io andavo a fare l'amianto. Cap. 3): sì, l'amianto era dappertutto. Con le luci si vedeva che si muovevano le fibre nell'aria. Cap. 4): sì. Preciso che noi lavoravamo vicinissimi alle cabine
e quando ci toccava andavamo a fare l'amianto. Sulla lett. f) mi pare che lui non li smontasse
e montasse ma eravamo presenti quando i colleghi facevano queste operazioni. Sulla lett. g) lui passava vicino ai cunicoli dove stavano i cavi. Sulla lett. h non ricordo cosa fosse questa
“brancaI”. Sulla lett. i) non lo so. Sul primo cpv a pag. 3 del ricorso): Sì, si lavorava a gruppi.
Cap. 1 pag. 14): sì era un unico capannone, eravamo divisi in sezioni. Cap. 2): c'era un'aspirazione ma non funzionava. Erano dei tubi che venivano dall'alto. Cap. 3): avevamo le mascherine quando facevamo l'amianto ma non ce le avevamo sempre. Alcune volte la
Ferrovia non ce le aveva da darci.”; il teste (escusso, sugli ammessi Testimone_2 capitoli del ricorso, all'udienza dell'8.6.2023): “Conosco il ricorrente perchè eravamo colleghi di lavoro, in reparti diversi, all'Officina grandi riparazioni di Foligno. Cap. 1): sì da quando posso rispondere. Cap. 2): sì. Cap. 3): sì. Lavoravamo tutti insieme. Alzavamo un polverone. Cap. 4): dal par. d) confermo tutto. Sui capitoli a pag. 14 del ricorso: Cap. 1): sì.
Cap. 2): c'erano ma la maggior parte non funzionavano, erano dei tubi a proboscide. Ma erano pochi. Cap. 3): penso di no, nessuno Come a me. Non avevamo nulla. Noi non sapevano nulla dell'amianto.”; il teste (escusso, sugli ammessi capitoli del ricorso, Tes_3 all'udienza del 16.11.2023): “Conosco il ricorrente perché ex colleghi di lavoro. Cap. 1): sì posso rispondere sì da quanto sono entrato. Su Torino nulla so. Cap. 2): sì vero;
le ventole sollevavano le polveri. Venivano usati mezzi di lavoro (mole, trapani) solamente ad aria. Cap.
3): lui non era nel mio stesso gruppo ma veniva chiamato a fare questi lavori sullo stesso locomotore dove stavo io. Era tutto un ambiente di lavoro. Cap. 4): sì tutto vero,. Preciso che il ricorrente veniva chiamato per montare smontare delle cannette dell'impianto sotto il locomotore. Sui capitoli a pag. 14 del ricorso: Cap. 1): sì vero. Cap. 2): aspirazione c'era ma sul locomotore lavoravamo in 8, 10 persone. I locomotori erano a due metri uno dall'altro e venivano giù delle proboscidi, dei tubi, che non erano tutte e per tutti e a volte non funzionavano o erano rotte. Cap. 3): avevamo solo delle mascherine quelle fine bianche, quando c'erano.”.
A fronte delle concordanti deposizioni di cui supra non può tenersi conto di quanto affermato dal teste (di parte resistente) escusso all'udienza del 2.3.2023, il Testimone_4 quale, ad esempio, sul cap. 27 della memoria difensiva ha dichiarato: “Cap. 27): sì. dal 1991, per i locali A c'erano sia le manichette sia un'aspirazione generale che porta in depressione almeno di 5ml di acqua la sala rispetto all'ambiente esterno. Prima c'erano sistemi di aspirazione dotati di filtrazioni. Io sono entrato nel 1978 e ho sempre trovato sistemi di aspirazione. Erano in tutto il reparto della carpenteria metallica: erano impianti fissi dotati di manichette e un impianto serviva due binari. Ogni reparto aveva il suo impianto di aspirazione. Non erano ventole. ADR Avv. Saccomanni: per il reparto carpenteria metallica, erano tubi flessibili che provenivano dall'alto.”. Affermazione questa smentita da tutti i testi di parte ricorrente, i quali invece sulla stessa circostanza concordano sulla presenza di ventole ed il mancato e/o cattivo funzionamento delle manichette a proboscide che avrebbero dovuto aspirare le polveri di amianto.
Anche le affermazioni di cui al cap. 29 della memoria difensiva sui DPI non risultano attendibili, viste le concordanti affermazioni in senso contrario degli altri testi.
Inconferenti poi le risultanze dell'escussione degli altri due testi (di parte resistente),
e (escussi, rispettivamente, all'udienza dell'8.6.2023 e Testimone_5 Testimone_6
del 16.11.2023), i quali nulla hanno potuto dire sui fatti su cui erano chiamati a deporre.
Ne consegue dunque come sia stata raggiunta – all'esito dell'istruttoria testimoniale – la prova dell'insalubrità dell'ambiente di lavoro in cui era chiamato ad operare il ricorrente e, di conseguenza, l'inadempimento da parte della resistente all'obbligo di sicurezza su di lei gravante ex art. 2087 c.c.. poi, di essere ricordato quanto statuito dalla Corte di Pt_2
Cassazione con la sentenza n. 1832 dell'8.2.2012: “...i dispositivi di protezione individuale
(DPI) rientrano tra le "misure" che, ai sensi dell'art. 2087 c.c., il datore di lavoro deve adottare per tutelare l'integrità fisica del lavoratore...”.
Da questo discende – quale ulteriore conseguenza – la non sussistenza della prima eccezione di parte resistente, ossia quella secondo cui “La fattispecie in esame, nella quale si discute di una asserita malattia professionale contratta in relazione all'attività lavorativa svolta e, quindi, al rapporto di lavoro intercorso con le , rientra, dunque, nel campo CP_2 di applicazione della nuova disciplina di cui al citato art. 13 d.lgs. 38/2000, con il conseguente difetto di legittimazione passiva della resistente. Questo perché, come già detto, emerge dalla normativa del 2000 che la tutela del danno biologico è entrata nella “transazione sociale” di cui all'assicurazione , con la conseguente applicazione delle norme speciali CP_3 dell'assicurazione in tema di esonero della responsabilità civile. In conclusione, nel caso di specie, laddove sia esclusa la responsabilità datoriale, il soggetto tenuto all'eventuale indennizzo per danno biologico è l' e non la società convenuta” (cfr. pagg. 13-14 CP_3
memoria difensiva).
L'eccezione non è accoglibile proprio in base a ciò che la resistente ha scritto. Ed infatti, una volta che – come è emerso dall'istruttoria – la responsabilità datoriale non è esclusa, ma al contrario accertata, allora il soggetto tenuto - in questo caso - al risarcimento del danno – è proprio il datore di lavoro.
1.2. Sul nesso di causalità e diritto del ricorrente al risarcimento del danno - sussiste
Con ordinanza del 28.11.2023, il Giudice, ritenuto opportuno espletare C.T.U. tecnico- ambientale e C.T.U. medico-legale, nominava i due C.T.U. e formulava i due quesiti.
Successivamente, revocava (anche dopo aver favorito il contraddittorio delle parti) la C.T.U. tecnico-ambientale ritenendola non necessaria alla luce della C.T.U. medico-legale.
Per la C.T.U. medico legale, al C.T.U., Dott. era posto il seguente Persona_1 quesito: “Accerti e valuti il C.T.U., letti gli atti e i documenti di causa, chiesto alle parti ogni opportuno chiarimento ed espletato ogni necessario accertamento, considerate altresì le mansioni espletate dal ricorrente, visitato il periziando e previa acquisizione dei dati clinici
a lui riferiti e documentati, 1) se vi è nesso causale e/o concausale tra le patologie del ricorrente e l'attività lavorativa da questi svolta;
2) la decorrenza;
3) la percentuale di danno biologico eventualmente derivato.”.
Nella relazione peritale depositata il C.T.U. concludeva come segue: “Esaminati gli atti e i documenti di causa, visitato il periziato, posso rispondere come segue ai quesiti postimi dal Magistrato: 1) Il sig. è affetto da patologia polmonare con placche Parte_1
pleuriche; 2) sussiste un nesso di causalità tra la patologia respiratoria accertata e
l'esposizione all'amianto nel corso dell'attività lavorativa;
1) la malattia contratta in occasione di lavoro ha determinato un danno biologico del quattro per cento a decorrere dal
31.03.2004.”. Il C.T.U dava altresì atto di come il Consulente di parte resistente avesse concordato con le sue valutazioni, mentre il Consulente di parte ricorrente avesse fatto pervenire osservazioni critiche.
Il C.T.U. rispondeva altresì (confermando il suo giudizio medico legale) alle osservazioni formulate dal Consulente di parte ricorrente evidenziando: “Al dr. faccio Per_2 rilevare che l'entità delle menomazioni è assolutamente modesto e determinato solamente da un danno anatomico poiché le PFR sono sempre risultate nella norma: gli ispessimenti pleurici o leplacche pleuriche fibro-calcifiche, sia nelle tabelle di legge per il danno CP_3
biologico, sia nelle tabelle in R.C. della SIMLA sono quantificabili sino al 5% con punteggio da modulare sulla base della estensione e della progressione, che in questo caso appaiono assolutamente contenute. Ritengo pertanto assolutamente equo il punteggio espresso;
per quanto attiene alla sfera dinamico-relazionale, questa è già ricompresa nel danno biologico che rappresenta la menomazione della integrità psico-fisica della persona con conseguente incidenza negativa sulle attività ordinarie “intese come aspetti dinamico-relazionali comuni
a tutti”; al momento dell'accertamento medico-legale attuale sono assolutamente assenti elementi capaci di prevedere un aggravamento futuro della esposizione all'amianto verso la malattia neoplastica.”.
Scevro da vizi logici l'iter seguito dal C.T.U.; logiche e argomentate le sue conclusioni, che questo Tribunale fa proprie.
1.3. Sul quantum
Sulla quantificazione dei danni non patrimoniali, posto che il risarcimento non può dar luogo a duplicazione di poste risarcitorie (dell'articolazione in varie voci va, in questa sede, ribadita la enunciazione a scopo descrittivo, senza poter individuare autonome voci, ma piuttosto sottocategorie di un'unica voce), questo Tribunale ritiene di dover applicare i criteri in uso presso il Tribunale di Milano. Ciò anche alla luce di quanto statuito dalla Cassazione, sez. III, con la sentenza 7.6.2011, n. 12408, con cui ha ritenuto che “… la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone
l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto”.
Nel caso di specie, si tratta di danno biologico derivante da lesione del diritto alla salute di cui all'art. 2087 c.c.. Questo Tribunale, pur consapevole di come altra giurisprudenza di merito abbia proceduto all'applicazione dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private, ritiene non possa procedersi all'applicazione della previsione normativa di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni private, in quanto norma dettata solo per le lesioni di lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (“I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. assicuraz., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”, Cass., sez. III,
07-06-2011, n. 12408).
Trovano, invece, applicazione le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.
Quanto all'entità del danno biologico nel caso di specie, si può fare integrale e sicuro riferimento alle risultanze dell'espletata C.T.U. medica, che ha riconosciuto un danno biologico valutabile nella misura 4% a decorrere dal 31.3.2004.
Per la liquidazione del danno biologico, inteso come menomazione della complessiva integrità psico-fisica quale manifestazione quotidiana del bene salute che riguarda sia l'attività lavorativa che le altre attività extra lavorative e le limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità di un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, si fa riferimento, trattandosi nel caso di specie di danno biologico accertato in misura del 4%, alle note tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, da ultimo aggiornate al 2024.
Ciò detto, in applicazione di tali criteri, nel caso di specie si deve liquidare, pertanto,
l'importo di € 6.039,00 (senza alcuna ulteriore maggiorazione, tenuto conto che nessuna allegazione il ricorrente ha proposto per valorizzare circostanze del caso concreto), al valore attuale per l'invalidità permanente, sulla base della natura della malattia e della consistenza dei postumi, dell'età del danneggiato e del valore del punto determinato.
Infatti, è stato accertato che al 2004 il ricorrente aveva un danno pari al 4% che, considerando l'età (55 anni) determina, applicando le tabelle milanesi, un risarcimento pari ad € 6.039,00.
Spetta, per il titolo su indicato, pertanto al ricorrente l'importo di € 6.039,00 al valore attuale.
Sulla somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale, liquidata ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, spettano i soli interessi legali dall'accertamento della malattia calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici I.S.T.A.T. e fino alla data del deposito della presente sentenza, da accrescere, dal momento della pubblicazione a quello dell'effettivo pagamento, degli interessi moratori al tasso legale.
1.4. Sull'eccezione di danno differenziale – non sussiste
Va da ultimo disattesa l'eccezione di parte resistente riguardo al c.d. danno differenziale, ossia il danno solo ulteriore che il datore di lavoro deve risarcire una volta liquidato l'indennizzo CP_3
L'eccezione de qua va disattesa per il semplice motivo che nel caso in esame non vi è stato nessun indennizzo. L' ha infatti riconosciuto un danno pari al 4% ossia sotto CP_3
la soglia risarcibile che parte, ex art. 13, comma 1, d.lgs. n. 38/2000, dal 6%, e quindi rientrante nella franchigia (cfr. doc. 2 allegato al ricorso) prevista dalla norma.
Né si può dire che, ove il danno rientri nella soglia di franchigia, il datore può dirsi esente da responsabilità.
Infatti va considerato come diversa sia la natura del ristoro a cui il lavoratore ha diritto in caso di malattia professionale e/o infortunio sul lavoro. L' liquida un indennizzo, CP_3
mentre il datore di lavoro, ricorrendone i presupposti, è responsabile per risarcimento del danno secondo le regole civilistiche.
Ne deriva che, una volta accertata la responsabilità datoriale, questi viene chiamato a rispondere del risarcimento del danno anche quando quest'ultimo si trova sotto la soglia indennizzabile dall' CP_3
Va ricordata, sulla questione, la recente statuizione della Suprema Corte, secondo la quale “In tema di responsabilità del datore di lavoro, la liquidazione del danno alla salute al lavoratore, conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, va effettuata secondo i criteri civilistici e non sulla base delle tabelle di cui al D.M. del 12 luglio 2000, deputate alla liquidazione dell'indennizzo ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, in ragione CP_3
della differenza strutturale e funzionale tra tale indennizzo e il risarcimento del danno civilistico, salvo, poi, detrarre d'ufficio quanto indennizzabile dall' anche CP_3 indipendentemente dalla effettiva erogazione” (cfr. Cass., 12.7.2022, n. 22021).
Posto dunque che, nel caso oggetto del presente giudizio, l' non ha liquidato CP_3
alcunché, ne consegue che nulla vi è da detrarre e che la resistente datrice di lavoro deve essere chiamata a risarcire il danno nella sua interezza.
In conclusione, il Tribunale, tutto quanto sopra considerato, accerta e dichiara la responsabilità della resistente ex art. 2087 c.c. e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, di €
6.039,00, oltre interessi come in parte motiva.
2. Sulle spese
Le spese di C.T.U. del presente giudizio, liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico di parte resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 37/2018 e, da ultimo, con D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) Accerta e dichiara la responsabilità della resistente ex art. 2087 c.c. e, per l'effetto,
2) Condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, di € 6.039,00, oltre interessi come in parte motiva;
3) Pone le spese di C.T.U., che si liquidano come da separato provvedimento, a definitivo carico di parte resistente;
4) Condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.300,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito dei motivi.
Così deciso in Spoleto, all'udienza del 20 marzo 2025.
Motivazione depositata il 9 maggio 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Marta D'Auria