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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
PIERGIORGIO PALESTINI Presidente
CESARE MARZIALI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 534/2022 RGC promossa
DA
; Parte_1
CF.: ; C.F._1
; Controparte_1
CF: ; C.F._2
rappresentate e difese dall'avv. Tania Mantero Mortillaro ed elettivamente presso l'indirizzo pec di questa;
(appellanti) NEI CONFRONTI DI
; CP_2
CF.: ; C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. Marialetizia Ciccarelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Macerata alla via Don Minzoni n. 11;
(appellata)
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
; Controparte_3
CF: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Renato Cola del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec di quest'ultimo;
AVVERSO la sentenza n. 81 del giorno 26.01.2022 del Tribunale di Macerata,
resa in procedimento n. 2328/2018 RGC.
OGGETTO: Responsabilità professionale.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 19.06.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/13 Con atto di citazione dinanzi a questa Corte le appellanti hanno impugnato la decisione in epigrafe con la quale era stata solo parzialmente accolta la loro domanda risarcitoria nei confronti dell'avv. e della di lui CP_4
Compagnia assicuratrice della RC, . Controparte_3
Si sono costituiti nel presente grado gli appellati al fine di resistere all'impugnazione proposta ed avanzare – la - Controparte_5
altresì appello incidentale.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 19.06.2024.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Con l'atto di appello in esame le signore e impugnano la Pt_1 CP_1
decisione in epigrafe muovendo alla stessa una serie di dettagliate e diffuse critiche, le quali come di seguito possono essere brevemente compendiate. Con
una prima doglianza le appellanti censurano l'interpretazione attribuita dal
Giudice di prime cure alla domanda risarcitoria avanzata con la citazione del pag. 3/13 1991 nei confronti del (prevalente) responsabile del sinistro occorso, sig.
. In realtà, deducono le appellanti, quella domanda, Persona_1
contenendo la riserva della “migliore determinazione in corso di causa” del danno come quantificato in citazione, doveva intendersi come una domanda volta all'integrale risarcimento di tutti i danni effettivamente patiti, a prescindere dalla richiamata quantificazione operata dalle stesse attrici in citazione. Non vi sarebbe stata, dunque, una quantificazione limitativa del danno – come tale poi considerata dal Tribunale di Macerata – ma invece una sollecitazione al Giudicante di provvedere sull'intero danno, a prescindere dalla sua quantificazione inizialmente indicata. Con un secondo motivo di impugnazione le appellanti contestano anche l'osservazione della sentenza impugnata secondo cui la sig.ra in quanto soggetto Controparte_1
solo concepito e non nato al momento del sinistro di cui si tratta, non avrebbe probabilmente – all'epoca – conseguito il diritto pieno al risarcimento del danno, con la conseguenza che il danno da riconoscersi in favore della medesima doveva essere ridotto alla percentuale di probabilità di accoglimento della relativa domanda nel giudizio presupposto, stimata pari appunto al 40%
dalla sentenza impugnata. Al contrario, evidenziano le sigg.re e Pt_1
- dopo aver sottolineato che l'inesistenza del diritto di CP_1
quest'ultima al risarcimento del danno non sarebbe mai neppure stata eccepita dalle controparti - che il riconoscimento del diritto della al CP_1
pag. 4/13 risarcimento integrale del danno sarebbe stato valutato, nel giudizio presupposto, “più probabile che non” e dunque sarebbe stato pienamente affermato. Con una ulteriore doglianza le appellanti si lamentano poi che non sarebbe stato riconosciuto in loro favore il danno derivante dal pagamento delle spese legali all'avv. legale del nel giudizio Controparte_6 Persona_1
presupposto; al riguardo esse osservano che la mancanza di documentazione circa l'avvenuto pagamento avrebbe potuto e dovuto essere superata in base al disposto dell'art. 115 cpc non avendo le controparti negato tale circostanza. Con
una penultima censura infine, le appellanti contestano la decisione gravata nella parte in cui essa avrebbe erroneamente considerato le capacità patrimoniali ed economiche del responsabile del sinistro dott. , che invece sulla Persona_1
base della documentazione versata agli atti e/o comunque di dati statistici e di comune esperienza (relativi ai guadagni medi dei dottori commercialisti) si sarebbero dovute ritenere considerevoli e comunque pienamente in grado di far fronte ai propri impegni risarcitori.
Con l'ultima doglianza infine le appellanti censurano anche la liquidazione delle spese legali operata in primo grado.
Nel costituirsi in appello, entrambi gli appellati hanno contestato la fondatezza dell'impugnazione e hanno chiesto la conferma della decisione di primo grado.
La difesa di ha altresì interposto appello incidentale nei Controparte_3
confronti della decisione, affidato a due motivi di censura. Un primo relativo al pag. 5/13 fatto che l'avv. - ritenuto responsabile sulla base delle sole CP_2
dichiarazioni dallo stesso rese sotto interrogatorio formale, la cui rilevanza peraltro non era stata adeguatamente valutata nei confronti della Compagnia
litisconsorte - non poteva considerarsi responsabile della scelta di non proporre appello avverso la sentenza di primo grado nel giudizio presupposto, almeno nei limiti in cui detta scelta fosse riconducibile non a motivi giuridici ma a motivi di opportunità (le scarse capacità patrimoniali del ). Un Persona_1
secondo concernente la circostanza per cui la domanda risarcitoria inizialmente avanzata dalle odierne appellanti era formulata solo con riferimento alla pretesa colpa dell'avvocato di non aver dimostrato, nel giudizio di primo grado,
l'intervenuta interruzione della prescrizione, mentre, nelle prime memorie ex ar. 183 cpc, tale domanda era stata inammissibilmente modificata nel senso di individuare la colpa del medesimo legale nell'aver sconsigliato la interposizione dell'appello avverso la decisione di primo grado. Sul presupposto per cui ciò
costituirebbe dunque illegittima modificazione della causa petendi, osserva l'appellante incidentale, la sentenza di primo grado dovrebbe essere riformata nel senso di un integrale rigetto delle pretese delle odierne appellanti.
L'esame dell'appello incidentale si pone ovviamente come logicamente e giuridicamente preliminare;
nell'ambito dello stesso, peraltro, la questione processuale sollevata con il secondo motivo è prioritaria. Essa però non può
ritenersi fondata. Tanto nella formulazione di cui all'atto di citazione che in pag. 6/13 quella di cui alle prime memorie ex art. 183 cpc, la prospettazione delle attrici appellanti trova giustificazione nel riferito inadempimento dell'avvocato con riguardo alla interpretazione e alla applicazione delle norme CP_2
giuridiche che disciplinavano, nella fattispecie, l'istituto della prescrizione. Il
fatto dunque che il legale medesimo, sempre errando circa la prescrizione della pretesa giudiziale, non abbia prodotto in giudizio le prove della intervenuta interruzione della medesima, ovvero quello per cui successivamente (di seguito alla emissione della sentenza) non abbia raccomandato l'interposizione dell'appello (evidentemente ritenendo corretta, anche se per errore, la decisione di primo grado), descrivono in realtà le manifestazioni processuali di un medesimo errore valutativo circa l'applicazione della prescrizione alla fattispecie, e non invece distinti e diversi fatti generatori di responsabilità, come prospettato dalla Compagnia. L'aver incentrato dunque, nelle prime memorie ex art. 183 cpc, la responsabilità del legale (anche) nella mancata impugnazione della decisione in punto di prescrizione, lungi dal costituire nuova domanda,
deve ritenersi pertanto una consentita precisazione dell'identica causa petendi originariamente azionata, ovvero l'inadempimento del legale circa la corretta applicazione della prescrizione alla controversia. Ciò senza considerare un altro aspetto che si pone anzi come pregiudiziale. La sentenza impugnata, invero,
non individua la responsabilità dell'avv. (solo) nel non aver interposto CP_2
l'appello, ma anzi nell'aver questi omesso di produrre in giudizio la lettera pag. 7/13 interruttiva della prescrizione, come contestato dalle attrici (anche) di seguito al deposito delle memorie ex art. 183 cpc. Quest'ultima considerazione, invero,
rende ragione anche del primo motivo di appello incidentale. La responsabilità
dell'avv. , infatti, non è stata fondata dal Tribunale di Macerata solo CP_2
sulle dichiarazioni rese da quest'ultimo sotto interrogatorio formale;
e ciò per il semplice fatto che l'esistenza della missiva interruttiva della prescrizione e la sua mancata produzione agli atti sono dati acquisiti anche a prescindere dall'interrogatorio dello . In tal senso, correttamente il Giudice di CP_2
prime cure non ha svolto particolari considerazioni sull'utilizzabilità delle risultanze dell'interrogatorio anche nei confronti della Compagnia litisconsorte.
Si consideri, comunque, che quanto dichiarato dall'avv. sotto CP_2
interrogatorio appare oggettivamente plausibile anche avuto riguardo,
appunto, al dato oggettivo della mancata produzione in giudizio della missiva interruttiva della prescrizione, e della conseguente convinzione così, da parte dell'avvocato – per quanto errata – della ineluttabilità della dichiarata prescrizione in primo grado (e dunque della inopportunità dell'appello). Infine,
si aggiunge per mera completezza di disamina, non può neppure condividersi l'affermazione della difesa delle secondo cui il consiglio sulla CP_3
opportunità o meno dell'appello basato sull'analisi delle capacità patrimoniali del debitore non potrebbe considerarsi generatore di responsabilità
professionale: in realtà, al contrario, nel momento in cui il professionista ritiene pag. 8/13 di fornire un consiglio del genere lo fa proprio sulla base della propria esperienza e competenza professionale, posto che una parte non è sempre in grado da sola di effettuare valutazioni di questo tipo. In ogni caso, non è dato conoscere – comunque – sulla base di quale motivo (tecnico-giuridico ovvero di opportunità) la parte si sia lasciata infine convincere a non interporre appello, e neppure quale sia la percentuale di rilevanza dell'uno o dell'altro motivo in caso di concorso di entrambe le motivazioni nella decisione.
L'appello incidentale è dunque complessivamente da respingere.
Passando così all'impugnazione principale, ritiene la Corte di dover preliminarmente analizzare il penultimo motivo di appello proposto dalle signore e – relativo alla pretesa erroneità da parte del Pt_1 CP_1
Tribunale di Macerata della valutazione delle capacità patrimoniali dell'originario debitore del risarcimento danni – in quanto lo stesso, come pure correttamente osservato dalla difesa delle , si presenta logicamente CP_3
prodromico e determinante rispetto agli altri, posto che qualsiasi diversa determinazione dell'entità teorica del danno non avrebbe senso se poi il danno stesso non sarebbe potuto comunque ab origine essere recuperato in misura superiore a quella individuata dal Tribunale di Macerata. La decisione sul punto si presenta peraltro concretamente discretiva posto che, come si dirà,
l'intera impugnazione può essere definita mediante la delibazione della pag. 9/13 questione in argomento, di più facile e pronta soluzione, secondo il principio della c.d. “ragione più liquida” (cfr. Cass., 26634/2022).
Al riguardo, dunque, non si può non muovere dalla considerazione, già
individuata dalla sentenza di prime cure, per cui le attrici appellanti hanno completamente mancato di fornire prova delle capacità reddituali dell'originario debitore del risarcimento, dott. . A Persona_1
prescindere difatti da ogni considerazione circa i possibili guadagni medi della figura professionale del commercialista, cui appartiene il predetto , Persona_1
guadagni medi che peraltro sono solo dedotti ma neppure provati dalle appellanti, il punto è che le stesse avrebbero comunque dovuto fornire prova delle capacità patrimoniali / economiche specifiche del loro debitore. Prova
che, peraltro, non si sarebbe presentata neppure di estrema difficoltà se solo fossero state prodotte in giudizio le visure immobiliari e/o le dichiarazioni dei redditi (la cui esibizione avrebbe anche potuto essere chiesta mediante ordine ex art. 210 e segg.ti cpc) relative al dott. . La documentazione Persona_1
versata in atti, e a cui tornano a fare riferimento in appello le sigg.re e Pt_1
non è invero in grado di provare nulla. Nel dettaglio, infatti, va CP_1
osservato, anche in parziale modifica delle affermazioni sul punto della sentenza gravata, quanto segue. Innanzitutto non vi è prova del fatto, solo affermato ma non provato dalle appellanti, che il fosse in alcun Persona_1
modo sindaco delle socc. (doc. 12bis a delle appellanti), CP_7 CP_8
pag. 10/13 Cont
(doc. 12bis b delle appellanti), (doc. 12bis c, Controparte_10
doc. 13 B delle appellanti), (doc. 12 d delle appellanti), in CP_11
relazione alle quali le appellanti producono sì la determinazione dei compensi per i sindaci, senza però dimostrare appunto che tra questi rientrasse il
. Quanto alla soc. la documentazione agli atti dimostra Persona_1 CP_12
che il ne fosse Sindaco supplente;
ma, poiché non vi è prova che Persona_1
egli abbia mai operato come tale, non vi è del pari prova del se (e del quanto)
questi abbia mai potuto percepire da tale incarico (non a caso il verbale dell'assemblea della società del 29.05.2017 agli atti - doc. 13 delle appellanti -
determina il compenso per i sindaci effettivi ma non anche per i supplenti).
Quanto infine alla soc. AMMINISTRAZIONE & SERVIZI SRL, di cui si afferma che il fosse socio assieme a tale la documentazione Persona_1 Persona_2
agli atti (doc. 13 C fascicolo di parte di primo grado delle attrici appellanti) non dimostra affatto neppure tale dato;
il verbale dell'assemblea dei soci del giorno
29.04.2017, difatti, qualifica i predetti, rispettivamente, come Consigliere (di amministrazione) e Presidente del Consiglio di Amministrazione della società,
ma non dice affatto che gli stessi fossero anche soci (tantomeno gli unici) della medesima, se è vero come è vero che, dopo aver costituito i predetti personaggi,
il verbale continua affermando che sono presenti (anche) “i signori soci” le cui presenze risultano anche dal foglio “sottoscritto da tutti i partecipanti”,
conservato agli atti della società, che però non è agli atti del giudizio. In queste pag. 11/13 condizioni pertanto (mancata prova anche della qualità di socio da parte del
) qualsiasi considerazione, pur svolta dalla sentenza impugnata e Persona_1
dalle appellanti, circa la capacità reddituale della società in esame è priva di ogni rilievo.
In conclusione, le censure delle appellanti sul punto non sono in grado di mettere in alcuna difficoltà le osservazioni motivatamente dedotte dal
Tribunale di Macerata sulla effettiva capacità economico-patrimoniale dell'originario debitore del risarcimento, con la conseguenza che la sentenza gravata va senza dubbio sul punto confermata.
Non possono trovare accoglimento neppure le censure, dedotte con l'ultimo motivo di gravame, circa la quantificazione delle spese di primo grado, che comunque resta, nel suo complesso, superiore ai minimi tabellari, e dunque resa nell'ambito della discrezionalità del Giudice.
Gli ulteriori motivi di appello sono assorbiti.
Quanto alle spese di lite, va osservato che la parte appellata non CP_4
ha avanzato domanda di rifusione delle spese di lite neppure in sede di precisazione delle conclusioni, né ha presentato nota spese ex art. 75 disp. att.
cpc.; tale atteggiamento processuale non può che integrare rinuncia alla liquidazione delle spese in proprio favore anche nel caso di soccombenza delle appellanti, che si è verificato.
pag. 12/13 Nei confronti dell'appellato , invece, le spese di lite del Controparte_3
grado debbono essere compensate integralmente in considerazione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
• Nulla per le spese nel rapporto tra le appellanti principali e l'avv.
; CP_4
• Compensa integralmente le spese del grado nel rapporto tra le appellanti principali e;
Controparte_3
• Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte sia delle appellanti principali, in solido tra loro, che dell'appellante incidentale, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 19.11.2024.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Piergiorgio Palestini
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
PIERGIORGIO PALESTINI Presidente
CESARE MARZIALI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 534/2022 RGC promossa
DA
; Parte_1
CF.: ; C.F._1
; Controparte_1
CF: ; C.F._2
rappresentate e difese dall'avv. Tania Mantero Mortillaro ed elettivamente presso l'indirizzo pec di questa;
(appellanti) NEI CONFRONTI DI
; CP_2
CF.: ; C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. Marialetizia Ciccarelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Macerata alla via Don Minzoni n. 11;
(appellata)
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
; Controparte_3
CF: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Renato Cola del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec di quest'ultimo;
AVVERSO la sentenza n. 81 del giorno 26.01.2022 del Tribunale di Macerata,
resa in procedimento n. 2328/2018 RGC.
OGGETTO: Responsabilità professionale.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 19.06.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/13 Con atto di citazione dinanzi a questa Corte le appellanti hanno impugnato la decisione in epigrafe con la quale era stata solo parzialmente accolta la loro domanda risarcitoria nei confronti dell'avv. e della di lui CP_4
Compagnia assicuratrice della RC, . Controparte_3
Si sono costituiti nel presente grado gli appellati al fine di resistere all'impugnazione proposta ed avanzare – la - Controparte_5
altresì appello incidentale.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 19.06.2024.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Con l'atto di appello in esame le signore e impugnano la Pt_1 CP_1
decisione in epigrafe muovendo alla stessa una serie di dettagliate e diffuse critiche, le quali come di seguito possono essere brevemente compendiate. Con
una prima doglianza le appellanti censurano l'interpretazione attribuita dal
Giudice di prime cure alla domanda risarcitoria avanzata con la citazione del pag. 3/13 1991 nei confronti del (prevalente) responsabile del sinistro occorso, sig.
. In realtà, deducono le appellanti, quella domanda, Persona_1
contenendo la riserva della “migliore determinazione in corso di causa” del danno come quantificato in citazione, doveva intendersi come una domanda volta all'integrale risarcimento di tutti i danni effettivamente patiti, a prescindere dalla richiamata quantificazione operata dalle stesse attrici in citazione. Non vi sarebbe stata, dunque, una quantificazione limitativa del danno – come tale poi considerata dal Tribunale di Macerata – ma invece una sollecitazione al Giudicante di provvedere sull'intero danno, a prescindere dalla sua quantificazione inizialmente indicata. Con un secondo motivo di impugnazione le appellanti contestano anche l'osservazione della sentenza impugnata secondo cui la sig.ra in quanto soggetto Controparte_1
solo concepito e non nato al momento del sinistro di cui si tratta, non avrebbe probabilmente – all'epoca – conseguito il diritto pieno al risarcimento del danno, con la conseguenza che il danno da riconoscersi in favore della medesima doveva essere ridotto alla percentuale di probabilità di accoglimento della relativa domanda nel giudizio presupposto, stimata pari appunto al 40%
dalla sentenza impugnata. Al contrario, evidenziano le sigg.re e Pt_1
- dopo aver sottolineato che l'inesistenza del diritto di CP_1
quest'ultima al risarcimento del danno non sarebbe mai neppure stata eccepita dalle controparti - che il riconoscimento del diritto della al CP_1
pag. 4/13 risarcimento integrale del danno sarebbe stato valutato, nel giudizio presupposto, “più probabile che non” e dunque sarebbe stato pienamente affermato. Con una ulteriore doglianza le appellanti si lamentano poi che non sarebbe stato riconosciuto in loro favore il danno derivante dal pagamento delle spese legali all'avv. legale del nel giudizio Controparte_6 Persona_1
presupposto; al riguardo esse osservano che la mancanza di documentazione circa l'avvenuto pagamento avrebbe potuto e dovuto essere superata in base al disposto dell'art. 115 cpc non avendo le controparti negato tale circostanza. Con
una penultima censura infine, le appellanti contestano la decisione gravata nella parte in cui essa avrebbe erroneamente considerato le capacità patrimoniali ed economiche del responsabile del sinistro dott. , che invece sulla Persona_1
base della documentazione versata agli atti e/o comunque di dati statistici e di comune esperienza (relativi ai guadagni medi dei dottori commercialisti) si sarebbero dovute ritenere considerevoli e comunque pienamente in grado di far fronte ai propri impegni risarcitori.
Con l'ultima doglianza infine le appellanti censurano anche la liquidazione delle spese legali operata in primo grado.
Nel costituirsi in appello, entrambi gli appellati hanno contestato la fondatezza dell'impugnazione e hanno chiesto la conferma della decisione di primo grado.
La difesa di ha altresì interposto appello incidentale nei Controparte_3
confronti della decisione, affidato a due motivi di censura. Un primo relativo al pag. 5/13 fatto che l'avv. - ritenuto responsabile sulla base delle sole CP_2
dichiarazioni dallo stesso rese sotto interrogatorio formale, la cui rilevanza peraltro non era stata adeguatamente valutata nei confronti della Compagnia
litisconsorte - non poteva considerarsi responsabile della scelta di non proporre appello avverso la sentenza di primo grado nel giudizio presupposto, almeno nei limiti in cui detta scelta fosse riconducibile non a motivi giuridici ma a motivi di opportunità (le scarse capacità patrimoniali del ). Un Persona_1
secondo concernente la circostanza per cui la domanda risarcitoria inizialmente avanzata dalle odierne appellanti era formulata solo con riferimento alla pretesa colpa dell'avvocato di non aver dimostrato, nel giudizio di primo grado,
l'intervenuta interruzione della prescrizione, mentre, nelle prime memorie ex ar. 183 cpc, tale domanda era stata inammissibilmente modificata nel senso di individuare la colpa del medesimo legale nell'aver sconsigliato la interposizione dell'appello avverso la decisione di primo grado. Sul presupposto per cui ciò
costituirebbe dunque illegittima modificazione della causa petendi, osserva l'appellante incidentale, la sentenza di primo grado dovrebbe essere riformata nel senso di un integrale rigetto delle pretese delle odierne appellanti.
L'esame dell'appello incidentale si pone ovviamente come logicamente e giuridicamente preliminare;
nell'ambito dello stesso, peraltro, la questione processuale sollevata con il secondo motivo è prioritaria. Essa però non può
ritenersi fondata. Tanto nella formulazione di cui all'atto di citazione che in pag. 6/13 quella di cui alle prime memorie ex art. 183 cpc, la prospettazione delle attrici appellanti trova giustificazione nel riferito inadempimento dell'avvocato con riguardo alla interpretazione e alla applicazione delle norme CP_2
giuridiche che disciplinavano, nella fattispecie, l'istituto della prescrizione. Il
fatto dunque che il legale medesimo, sempre errando circa la prescrizione della pretesa giudiziale, non abbia prodotto in giudizio le prove della intervenuta interruzione della medesima, ovvero quello per cui successivamente (di seguito alla emissione della sentenza) non abbia raccomandato l'interposizione dell'appello (evidentemente ritenendo corretta, anche se per errore, la decisione di primo grado), descrivono in realtà le manifestazioni processuali di un medesimo errore valutativo circa l'applicazione della prescrizione alla fattispecie, e non invece distinti e diversi fatti generatori di responsabilità, come prospettato dalla Compagnia. L'aver incentrato dunque, nelle prime memorie ex art. 183 cpc, la responsabilità del legale (anche) nella mancata impugnazione della decisione in punto di prescrizione, lungi dal costituire nuova domanda,
deve ritenersi pertanto una consentita precisazione dell'identica causa petendi originariamente azionata, ovvero l'inadempimento del legale circa la corretta applicazione della prescrizione alla controversia. Ciò senza considerare un altro aspetto che si pone anzi come pregiudiziale. La sentenza impugnata, invero,
non individua la responsabilità dell'avv. (solo) nel non aver interposto CP_2
l'appello, ma anzi nell'aver questi omesso di produrre in giudizio la lettera pag. 7/13 interruttiva della prescrizione, come contestato dalle attrici (anche) di seguito al deposito delle memorie ex art. 183 cpc. Quest'ultima considerazione, invero,
rende ragione anche del primo motivo di appello incidentale. La responsabilità
dell'avv. , infatti, non è stata fondata dal Tribunale di Macerata solo CP_2
sulle dichiarazioni rese da quest'ultimo sotto interrogatorio formale;
e ciò per il semplice fatto che l'esistenza della missiva interruttiva della prescrizione e la sua mancata produzione agli atti sono dati acquisiti anche a prescindere dall'interrogatorio dello . In tal senso, correttamente il Giudice di CP_2
prime cure non ha svolto particolari considerazioni sull'utilizzabilità delle risultanze dell'interrogatorio anche nei confronti della Compagnia litisconsorte.
Si consideri, comunque, che quanto dichiarato dall'avv. sotto CP_2
interrogatorio appare oggettivamente plausibile anche avuto riguardo,
appunto, al dato oggettivo della mancata produzione in giudizio della missiva interruttiva della prescrizione, e della conseguente convinzione così, da parte dell'avvocato – per quanto errata – della ineluttabilità della dichiarata prescrizione in primo grado (e dunque della inopportunità dell'appello). Infine,
si aggiunge per mera completezza di disamina, non può neppure condividersi l'affermazione della difesa delle secondo cui il consiglio sulla CP_3
opportunità o meno dell'appello basato sull'analisi delle capacità patrimoniali del debitore non potrebbe considerarsi generatore di responsabilità
professionale: in realtà, al contrario, nel momento in cui il professionista ritiene pag. 8/13 di fornire un consiglio del genere lo fa proprio sulla base della propria esperienza e competenza professionale, posto che una parte non è sempre in grado da sola di effettuare valutazioni di questo tipo. In ogni caso, non è dato conoscere – comunque – sulla base di quale motivo (tecnico-giuridico ovvero di opportunità) la parte si sia lasciata infine convincere a non interporre appello, e neppure quale sia la percentuale di rilevanza dell'uno o dell'altro motivo in caso di concorso di entrambe le motivazioni nella decisione.
L'appello incidentale è dunque complessivamente da respingere.
Passando così all'impugnazione principale, ritiene la Corte di dover preliminarmente analizzare il penultimo motivo di appello proposto dalle signore e – relativo alla pretesa erroneità da parte del Pt_1 CP_1
Tribunale di Macerata della valutazione delle capacità patrimoniali dell'originario debitore del risarcimento danni – in quanto lo stesso, come pure correttamente osservato dalla difesa delle , si presenta logicamente CP_3
prodromico e determinante rispetto agli altri, posto che qualsiasi diversa determinazione dell'entità teorica del danno non avrebbe senso se poi il danno stesso non sarebbe potuto comunque ab origine essere recuperato in misura superiore a quella individuata dal Tribunale di Macerata. La decisione sul punto si presenta peraltro concretamente discretiva posto che, come si dirà,
l'intera impugnazione può essere definita mediante la delibazione della pag. 9/13 questione in argomento, di più facile e pronta soluzione, secondo il principio della c.d. “ragione più liquida” (cfr. Cass., 26634/2022).
Al riguardo, dunque, non si può non muovere dalla considerazione, già
individuata dalla sentenza di prime cure, per cui le attrici appellanti hanno completamente mancato di fornire prova delle capacità reddituali dell'originario debitore del risarcimento, dott. . A Persona_1
prescindere difatti da ogni considerazione circa i possibili guadagni medi della figura professionale del commercialista, cui appartiene il predetto , Persona_1
guadagni medi che peraltro sono solo dedotti ma neppure provati dalle appellanti, il punto è che le stesse avrebbero comunque dovuto fornire prova delle capacità patrimoniali / economiche specifiche del loro debitore. Prova
che, peraltro, non si sarebbe presentata neppure di estrema difficoltà se solo fossero state prodotte in giudizio le visure immobiliari e/o le dichiarazioni dei redditi (la cui esibizione avrebbe anche potuto essere chiesta mediante ordine ex art. 210 e segg.ti cpc) relative al dott. . La documentazione Persona_1
versata in atti, e a cui tornano a fare riferimento in appello le sigg.re e Pt_1
non è invero in grado di provare nulla. Nel dettaglio, infatti, va CP_1
osservato, anche in parziale modifica delle affermazioni sul punto della sentenza gravata, quanto segue. Innanzitutto non vi è prova del fatto, solo affermato ma non provato dalle appellanti, che il fosse in alcun Persona_1
modo sindaco delle socc. (doc. 12bis a delle appellanti), CP_7 CP_8
pag. 10/13 Cont
(doc. 12bis b delle appellanti), (doc. 12bis c, Controparte_10
doc. 13 B delle appellanti), (doc. 12 d delle appellanti), in CP_11
relazione alle quali le appellanti producono sì la determinazione dei compensi per i sindaci, senza però dimostrare appunto che tra questi rientrasse il
. Quanto alla soc. la documentazione agli atti dimostra Persona_1 CP_12
che il ne fosse Sindaco supplente;
ma, poiché non vi è prova che Persona_1
egli abbia mai operato come tale, non vi è del pari prova del se (e del quanto)
questi abbia mai potuto percepire da tale incarico (non a caso il verbale dell'assemblea della società del 29.05.2017 agli atti - doc. 13 delle appellanti -
determina il compenso per i sindaci effettivi ma non anche per i supplenti).
Quanto infine alla soc. AMMINISTRAZIONE & SERVIZI SRL, di cui si afferma che il fosse socio assieme a tale la documentazione Persona_1 Persona_2
agli atti (doc. 13 C fascicolo di parte di primo grado delle attrici appellanti) non dimostra affatto neppure tale dato;
il verbale dell'assemblea dei soci del giorno
29.04.2017, difatti, qualifica i predetti, rispettivamente, come Consigliere (di amministrazione) e Presidente del Consiglio di Amministrazione della società,
ma non dice affatto che gli stessi fossero anche soci (tantomeno gli unici) della medesima, se è vero come è vero che, dopo aver costituito i predetti personaggi,
il verbale continua affermando che sono presenti (anche) “i signori soci” le cui presenze risultano anche dal foglio “sottoscritto da tutti i partecipanti”,
conservato agli atti della società, che però non è agli atti del giudizio. In queste pag. 11/13 condizioni pertanto (mancata prova anche della qualità di socio da parte del
) qualsiasi considerazione, pur svolta dalla sentenza impugnata e Persona_1
dalle appellanti, circa la capacità reddituale della società in esame è priva di ogni rilievo.
In conclusione, le censure delle appellanti sul punto non sono in grado di mettere in alcuna difficoltà le osservazioni motivatamente dedotte dal
Tribunale di Macerata sulla effettiva capacità economico-patrimoniale dell'originario debitore del risarcimento, con la conseguenza che la sentenza gravata va senza dubbio sul punto confermata.
Non possono trovare accoglimento neppure le censure, dedotte con l'ultimo motivo di gravame, circa la quantificazione delle spese di primo grado, che comunque resta, nel suo complesso, superiore ai minimi tabellari, e dunque resa nell'ambito della discrezionalità del Giudice.
Gli ulteriori motivi di appello sono assorbiti.
Quanto alle spese di lite, va osservato che la parte appellata non CP_4
ha avanzato domanda di rifusione delle spese di lite neppure in sede di precisazione delle conclusioni, né ha presentato nota spese ex art. 75 disp. att.
cpc.; tale atteggiamento processuale non può che integrare rinuncia alla liquidazione delle spese in proprio favore anche nel caso di soccombenza delle appellanti, che si è verificato.
pag. 12/13 Nei confronti dell'appellato , invece, le spese di lite del Controparte_3
grado debbono essere compensate integralmente in considerazione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
• Nulla per le spese nel rapporto tra le appellanti principali e l'avv.
; CP_4
• Compensa integralmente le spese del grado nel rapporto tra le appellanti principali e;
Controparte_3
• Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte sia delle appellanti principali, in solido tra loro, che dell'appellante incidentale, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 19.11.2024.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Piergiorgio Palestini
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