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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 15/09/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei SIg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa con ricorso congiunto depositato in data
7.4.2025
da
(C.F. ), nata il [...] in Parte_1 C.F._1
Piacenza, rappresentata e difesa dall' Avv. Adolfo Bozzoni, presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nato il Controparte_1 C.F._2
22.2.1974 a Piacenza, rappresentato e difeso dall' Avv. Adolfo Bozzoni,
1 presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato dalle parti in data 7.4.2025 con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo al figlio minore , alle Per_1
seguenti
CONDIZIONI
“SULL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
1) Il piccolo , nato in data [...], viene affidato ad entrambi i Per_1
genitori i quali congiuntamente eserciteranno la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute del medesimo, tenendo conto delle sue aspirazioni ed inclinazioni;
i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione. Il figlio minore avrà collocazione e Per_1
residenza anagrafica presso la madre, nella abitazione sita in Piacenza, via Taverna, 187.
2 Detta abitazione, censita al N.C.E.U. del Comune di Piacenza al fg. 110,
mapp. 144, sb 23, piano 2, cat. A/3, cl 2, cons. vani 5, 117 mq, rendita €
253,06, di esclusiva proprietà del padre SI. , viene Controparte_1
pertanto assegnata alla madre del piccolo , SI.ra , Per_1 Parte_1
nella quale andrà a vivere con il minore, fino al compimento del diciottesimo anno di età del bambino o fino a quando il minore non raggiungerà una indipendenza economica.
La SI.ra provvederà al pagamento delle utenze di acqua, luce e Pt_1
gas ed alle spese per la manutenzione ordinaria della abitazione,
resteranno a carico del SI. quelle di straordinaria CP_1
manutenzione.
Il SI. continuerà ad abitare nell'abitazione, sempre Controparte_1
di Sua proprietà, sita in Rottofreno (PC), via G. Donizetti, 7.
2) Il padre SI. potrà incontrare il figlio Controparte_1 Per_1
durante la settimana quando vorrà, dietro semplice accordo telefonico con la madre SI.ra in base agli impegni lavorativi ed extralavorativi Pt_1
degli stessi, nonché stare con il padre , in via alternata con la madre a fine settimana alterni, dal venerdi pomeriggio ( dalle ore
17 circa) alla domenica sera ( alle ore 20 circa).
3) Il piccolo trascorrerà, in via alternata tra i genitori, la Vigilia Per_1
di Natale e il Natale;
nonché Pasqua e Lunedì dell'Angelo, salvo impegni lavorativi dei genitori. potrà trascorrere con il padre e con la Per_1
madre due settimane di vacanze estive anche consecutive, da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, salvo diversi accordi. Le Parti si comunicheranno il luogo ove trascorreranno la
3 vacanza con il minore e, durante il soggiorno, il genitore non presente potrà fare almeno una telefonata al giorno a
[...]
Parte_2
4) Il SI. oltre al godimento a titolo gratuito della abitazione CP_1
di cui al p.to 1, corrisponderà alla SI.ra a titolo di contributo al Pt_1
mantenimento di la somma mensile di € 750,00; importo da Per_1
corrispondersi in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
5) Entrambi i genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio,
secondo le indicazioni e le modalità di cui al protocollo del CNF che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. L'assegno unico per il piccolo sarà attribuito in via esclusiva alla sig.ra detrazioni e Per_1 Pt_1
deduzioni, ove previste dalla legge, al 50% tra i genitori.
6) I signori e dichiarano, con l'adempimento degli CP_1 Pt_1
obblighi di cui al presente ricorso, di null'altro avere a pretendere reciprocamente, per qualsiasi titolo, ragione e/o causa.
-Spese compensate.“
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere le conclusioni congiunte”.
DIRITTO
4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative a l figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti la prole e i rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- Dispone in conformità alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 15.9.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
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